Eureka Previdenza

Circolare 50 dell'11 marzo 1986

Oggetto:

Riversibilità della pensione di inabilità ex art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 gennaio 1986).


Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (1)
la pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' calcolata
maggiorando l'anzianita' contributiva effettivamente posseduta dal
lavoratore dipendente di un numero di settimane pari a quelle comprese tra
la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell'eta'
pensionabile: per i lavoratori autonomi il calcolo e' effettuato
considerando coperto di contribuzione il periodo compreso tra le date
predette.
La previsione di tale beneficio in favore degli aventi titolo alla
pensione di inabilita' fa si' che la posizione dei superstiti risulti
diversa a seconda che il dante causa, alla data del decesso, avesse
conseguito il diritto alla pensione in questione ovvero dovesse ancora
conseguirlo pur avendo presentato la relativa domanda.
Nel primo caso, infatti, i superstiti possono beneficiare, secondo le
aliquote percentuali di legge, della reversibilita' della pensione di
inabilita' conseguita dal dante causa, comprensiva della maggiorazione
convenzionale dell'anzianita' contributiva: nel secondo caso hanno titolo
alla pensione indiretta calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva
effettivamente posseduta dal dante causa senza alcuna maggiorazione
convenzionale.
Nella generalita' dei casi l'accertamento della qualifica rivestita
dal dante causa alla data del decesso - se assicurato o pensionato per
inabilita' - non presenta problemi di sorta: ricorrono peraltro situazioni
in presenza delle quali non e' dato stabilire con assoluta certezza se
alla data del decesso - intervenuto ovviamente dopo la presentazione della
domanda di pensione di inabilita' - sussistessero o meno tutti gli
elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta.
Tali situazioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio di
Amministrazione il quale, nella seduta del 10 gennaio 1986, ha adottato
sull'argomento la deliberazione n. 2 (all. 1) per la cui esecuzione si
forniscono le seguenti istruzioni.
1) Decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di presentazione
della domanda di pensione di inabilita' in presenza di tutti i
requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.
Nella fattispecie in oggetto le perplessita' derivano dal fatto che
il decesso del richiedente la pensione di inabilita' e' intervenuto
anteriormente alla data dalla quale la prestazione avrebbe avuto
decorrenza.
Al riguardo e' stato considerato che la titolarita' del diritto alla
pensione di inabilita' insorge alla data di presentazione della relativa
domanda - ovvero a quella di perfezionamento dei requisiti, se successiva
- e non alla data di decorrenza della pensione che e' fissata al primo
giorno del mese successivo a quello di acquisizione della titolarita' del
diritto.
La circostanza che l'assicurato sia deceduto senza aver maturato
alcuna rata di pensione pur avendo conseguito il diritto alla prestazione,
non costituisce pertanto, una preclusione al riconoscimento della
qualifica di pensionato per inabilita' motivo per cui ai superstiti
dell'interessato deve essere liquidata la pensione di riversibilita' e non
quella indiretta.
2) Decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di perfezionamento
dei requisiti per il diritto alla pensione di inabilita'.
Puo' accadere che i requisiti per il diritto alla pensione di
inabilita', non sussistenti alla data della domanda, vengano perfezionati
successivamente, in un mese diverso da quello di presentazione della
domanda.
Se il richiedente la pensione muore nel mese di perfezionamento dei
requisiti si determina una situazione del tutto analoga a quella di cui al
precedente punto 1): anche in questo caso, pertanto, ai superstiti del
richiedente la pensione di inabilita' deve essere riconosciuto il diritto
alla pensione di riversibilita'.
3) Assicurato in possesso dei requisiti contributivi e sanitari per il
diritto alla pensione di inabilita', deceduto in costanza di iscrizione
negli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi, negli
albi professionali ovvero di percezione di trattamenti retributivi
ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione.
Il caso in oggetto presenta una sostanziale diversita' rispetto a
quelli precedentemente considerati dal momento che, alla data del decesso,
risulta sussistente una causa impeditiva del riconoscimento del diritto
alla pensione di inabilita' (2): ne consegue che, nella fattispecie
considerata, il diritto alla pensione di inabilita' non puo' considerarsi
perfezionato dal lavoratore dante causa e deve conseguentemente farsi
luogo, in favore dei superstiti, alla liquidazione della pensione
indiretta e non a quella di riversibilita'.
A tale criterio, peraltro, potra' e dovra' farsi eccezione quando
risulti provata con certezza l'esistenza di fatti o circostanze che
abbiano posto il richiedente la pensione di inabilita', per l'intero
periodo compreso tra l'insorgenza dello stato di inabilita' ed il decesso,
nell'assoluta impossibilita' di rimuovere, avvalendosi della rinuncia o
della cancellazione, le cause ostative al riconoscimento del diritto a
pensione: a titolo esemplificativo si cita il caso del richiedente la
pensione di inabilita' ammesso al trattamento di cassa integrazione con
decreto emanato, con effetto retroattivo, dopo il decesso
dell'interessato; ovvero del richiedente la pensione di inabilita' colpito
da infermita' tali da comportare l'incapacita' assoluta di intendere e di
volere e, conseguentemente, di formulare l'atto di rinuncia o la richiesta
di cancellazione.
Resta fermo, in ogni caso, che la valutazione delle fattispecie che
presentassero margini di dubbio sara' demandata a questa Direzione
Generale (Servizio Prestazioni A.G.O.).
Con la presente circolare deve intendersi sciolta la riserva di cui
alla circolare n. 4396 O. del 10 aprile 1985, Parte II, punto 1.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(2) V. punto 2.4. della circ. n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984, in
"Atti ufficiali" pag. 3659.
ALLEGATO
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 gennaio 1986:
Reversibilita' della pensione di inabilita' ex art. 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
- OMISSIS -

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