Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

(circ.49/2001)

Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste

L’articolo 1, comma 1, prevede che, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione richieste, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2000, "nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo".
Il comma 3 stabilisce che "L’integrazione è attribuita nell’aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".
Dall’applicazione della deroga prevista dalla legge n.385 discende che

in caso di pensionato coniugato e non effettivamente e legalmente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell’integrazione al minimo, l’integrazione annua (differenza tra il trattamento minimo e l’importo della pensione a calcolo) deve essere attribuita:

  • nella misura del 70 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a tredici volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  • nella misura del 40 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra.

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

(circ.49/2001)

Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste

L’articolo 1, comma 1, prevede che, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione richieste, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2000, "nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo".
Il comma 3 stabilisce che "L’integrazione è attribuita nell’aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".
Dall’applicazione della deroga prevista dalla legge n.385 discende che

in caso di pensionato coniugato e non effettivamente e legalmente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell’integrazione al minimo, l’integrazione annua (differenza tra il trattamento minimo e l’importo della pensione a calcolo) deve essere attribuita:

  • nella misura del 70 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a tredici volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  • nella misura del 40 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra.

L’integrazione al minimo non spetta in caso di reddito cumulato superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo così determinato

L’integrazione al minimo non spetta in caso di reddito cumulato superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo così determinato.
L’integrazione, determinata in base all’aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia.
Qualora la corresponsione dell’integrazione in tale misura comporti il superamento di detto limite, l’integrazione spetta in misura tale da non far superare il limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l’eccedenza stessa per il rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato.
Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui l’integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l’integrazione determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il superamento del limite massimo di tale fascia, l’integrazione deve essere corrisposta in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70.
Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l’attribuzione dell’integrazione – calcolata nell’aliquota del 40 per cento – comporti il superamento del limite massimo previsto (pari a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo) l’integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla deve essere corrisposto della parte eccedente.
Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n.385 del 2000 consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene inferiore al predetto limite, non consente l’integrazione totale della pensione, l’integrazione deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100.
Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite di reddito personale; la misura dell’integrazione annua spettante in relazione al reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell’integrazione annua attribuibile in relazione al reddito personale.
L’integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure.

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