Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Trattamento minimo Disciplina legge 385/2000 Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste
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Integrazione al trattamento minimo
Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000
(circ.49/2001)
Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste
L’articolo 1, comma 1, prevede che, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione richieste, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2000, "nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo".
Il comma 3 stabilisce che "L’integrazione è attribuita nell’aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".
Dall’applicazione della deroga prevista dalla legge n.385 discende che
in caso di pensionato coniugato e non effettivamente e legalmente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell’integrazione al minimo, l’integrazione annua (differenza tra il trattamento minimo e l’importo della pensione a calcolo) deve essere attribuita:
- nella misura del 70 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a tredici volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- nella misura del 40 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra.