Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000

Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste

(circ.49/2001)

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, a far tempo dal 1° gennaio 2000:

Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con diversa decorrenza:

  • nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000

Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste

(circ.49/2001)

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, a far tempo dal 1° gennaio 2000:

Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con diversa decorrenza:

  • nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.

Soggetti destinatari in relazione all'età

Soggetti destinatari in relazione all’età

Secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992 l’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ed in 65 anni per gli uomini ed in 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:

  • le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico del FPLD;
  • le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1930 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Condizioni assicurative e contributive richieste

Condizioni assicurative e contributive richieste

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n.503 del 1992 ha escluso determinate categorie di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dai precedenti commi 1 e 2 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla legge n.385 del 2000, sono le seguenti

  1. Lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa vigente a tale data
    Secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992 per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi erano richiesti 15 anni di assicurazione e contribuzione. Ai fini della maturazione di tali requisiti, sono utili tutti i contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data. Per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi devono essere presi in considerazione tutti i contributi versati o accreditati nelle diverse gestioni assicurative, utili per il diritto a pensione.
  2. Lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.
    Al riguardo si ricorda che è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile perché, sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi entro la data del 31 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 1992.
  3. Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare
    Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi inferiori a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane. La deroga prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n.503, e quindi la deroga prevista dalla legge n.385 del 2000, non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiori a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
  4. Lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n.503
    Si tratta dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 possono far valere un periodo di assicurazione e contribuzione, inferiore a 15 anni, tale che, anche se incrementato dal numero di settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di compimento dell’età pensionabile, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nell’anno di compimento dell’età pensionabile.

Si ricorda che, a seguito dell’esclusione di tale categoria di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi, in pratica l’elevazione suddetta non è mai operante nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano già compito l’età pensionabile richiesta a tale data.

Vedi requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata col sistema retributivo o misto:

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