Eureka Previdenza

Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione

Titolari di pensione in regime internazionale

(circ.168/2002)

Ai fini dell’anticipazione del requisito anagrafico di settanta anni richiesto dalla norma per i titolari di pensione in regime internazionale diversa dalla pensione di inabilità, deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa.
Per quanto concerne la misura dell’incremento della maggiorazione sociale sono sorte perplessità in relazione alla normativa comunitaria e nazionale che limita, sotto diversi aspetti, l’attribuzione del trattamento minimo sulla pensioni in regime internazionale e dei residenti all’estero.

Trattasi, come è noto:

  • dell’articolo 8 della legge n.153/69 e dell’articolo 50 del regolamento CEE n.1408/71, che impongono la presa in considerazione dell’importo pensionistico estero ai fini della determinazione della misura dell’integrazione al minimo
  • del regolamento CEE n.1247/92, concernente la inesportabilità del trattamento minimo nei Paesi che applicano la regolamentazione comunitaria
  • delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge n.407/90, all’articolo 3 della legge n.438/92 ed all’articolo 17 della legge n.724/94, le quali condizionano il riconoscimento del diritto all’integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale all’esistenza di limiti di contribuzione fatta valere in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellati in proposito, si forniscono le seguenti precisazioni.

Al fine di non vanificare la normativa comunitaria e nazionale sopra citata, la maggiorazione sociale, in presenza dei requisiti reddituali ed anagrafici previsti, può essere concessa nella misura massima.

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