Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Maggiorazioni sociali Legge 448/2001 - Milione Requisiti reddituali
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Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Requisiti reddituali
(circ.17/2002) (legge 127/2007)
Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero legalmente ed effettivamente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo pari all'importo annuo del trattamento minimo più l'importo annuo della maggiorazione sociale.
Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo pari al limite personale più l'importo annuo dell'Assegno sociale.
Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.