Eureka Previdenza

Decreto del Presidente della Repubblica 218 del 6 marzo 1978

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Vigente al: 8-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visti l'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il
quinquennio 1976-80 e l'articolo unico della legge 8 agosto 1977, n.
664, concernente proroga della delega di cui all'art. 21 della legge
2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno;
Udito il parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno
di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio
della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, della
pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle
foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale, della marina mercantile, delle partecipazioni
statali, del commercio con l'estero, della sanita', del turismo e
dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali ed il Ministro
incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;

Decreta:
Articolo unico

E' approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro
proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 6 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI - DE MITA - COSSIGA - MORLINO -
PANDOLFI - STAMMATI - MALFATTI - GULLOTTI
- MARCORA - LATTANZIO - COLOMBO -
DONAT-CATTIN - ANSELMI - BISAGLIA - OSSOLA
- DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 29
Capo II
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2
Programmazione quinquennale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia
nazionale, approva il programma quinquennale contenente gli obiettivi
generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione
dei loro effetti sulla occupazione, la produttivita' ed il reddito,
nonche':
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da
realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli
obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e
territoriali dei progetti stessi;
b) le direttive generali per gli interventi finanziari e
infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione
delle attivita' industriali;
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel
Mezzogiorno, con le relative priorita' settoriali e territoriali, e
per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
d) i criteri e le priorita' per la predisposizione da parte delle
Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo
economico e sociale di competenza regionale di cui all'art. 44;
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali gia'
approvati, con particolare riferimento all'attivita' avviata, agli
obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di
realizzazione ed alle priorita' da osservare a livello
tecnico-esecutivo;
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla
Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in
relazione all'art. 41, con l'indicazione dei mezzi finanziari
necessari.
Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo
fondamentale del programma economico nazionale. ((9))


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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni
dalla L. 29 aprile 1981, n. 163, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che: "L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, viene prorogata
al 30 settembre 1981".
Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto hanno
effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 3
Predisposizione, approvazione, aggiornamento ed efficacia del
programma quinquennale


Il programma quinquennale di cui al precedente articolo, e'
approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il
Bilancio e la Programmazione economica, sentita la Commissione
Parlamentare di cui all'art 4 e tenuto conto delle indicazioni e
proposte del Comitato di cui all'art. 8.(1)
Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali,
illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e
comunicati alle Regioni meridionali.(2)
Il programma quinquennale impegna i Ministeri interessati, le
Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa
collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua
attuazione.(3)

(1) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Art. 1, c. 3°, L. n. 183/1976

(3) Art. 1, u.c., L. n. 183/1976
Capo III
ORGANI PREPOSTI ALLA DIREZIONE E AL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Art. 4
Commissione parlamentare per il Mezzogiorno

Una Commissione parlamentare permanente, composta da 15 senatori e
15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi
parlamentari, esercita i poteri di controllo sulla programmazione e
sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel
Mezzogiorno.(1)
La Commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti
legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con
l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.(2)
A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi
sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza
delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese
pubbliche e private. La Commissione puo' convocare il Presidente
della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o
informazioni.(3)

(1) Art. 2, c. 1, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°
Art. 5
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE): (1)
a) approva il programma quinquennale per il Mezzogiorno di cui
all'articolo 2; (2)
b) approva i progetti speciali di cui all'articolo 47; (3)
c) adotta le decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti
finanziari agli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno; (4)
d) provvede alla ripartizione delle somme di cui all'art. 24 ai
sensi del terzultimo comma dello stesso articolo. (5)
Il programma quinquennale e le direttive del CIPE per la relativa
attuazione impegnano, secondo le rispettive competenze, i Ministeri,
le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa
collegati, gli enti di gestione, le aziende a partecipazione statale
e gli enti pubblici, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli
interventi necessari alla loro attuazione. (6)
Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, il
CIPE e' integrato di volta in volta dal Presidente della Regione
direttamente interessata.(7)

(1) Art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971

(2) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(3) Art. 8, c. 4°, L. n. 183/1976

(4) Art. 9, c. 1° lett. f), L. n. 183/1976

(5) Art. 22, c. 8°, L. n. 183/1976

(6) Art. 8, c. 3°, L. n. 853/1971; art. 1, u.c., L. n. 183/1976

(7)Art. 1, c. 2°, L. n. 183/1976
Art. 6
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) attribuzioni in materia di interventi nel
Mezzogiorno

Tra le funzioni e i poteri esercitati dal Comitato dei Ministri per
il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'art.
1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi
quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del
Mezzogiorno a norma del presente Testo Unico; in particolare il
CIPI:(1)
a) emana direttive per la concessione del contributo in conto
capitale di cui all'art. 69 per le iniziative industriali - ivi
comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le
imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o
raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire;
(2)
b) fissa i criteri sulla base dei quali viene effettuato
l'accertamento di conformita' delle iniziative industriali - ivi
comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le
imprese di progettazione ed i centri di ricerca - con investimenti
fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15
miliardi, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni, ai sensi
dell'art. 72; (3)
c) fissa, ai sensi dell'art. 69, i criteri e le modalita' per la
concessione del contributo in conto capitale, ivi compreso quello a
favore di impianti commerciali e di servizi e per il coordinamento
con le agevolazioni creditizie;(4)
d) delibera, ai sensi dell'art. 74, l'ammissione a contributo in
conto capitale delle iniziative industriali - ivi comprese quelle
riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di
progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano
investimenti fissi superiori a 15 miliardi;(5)
e) esprime l'eventuale valutazione di difformita' dagli indirizzi
della programmazione economica per i progetti di investimento
relativi ad impianti di importo superiore ai 10 miliardi di cui
all'art. 76;(6)
f) indica i settori industriali ai fini della applicazione dello
sgravio, di cui all'articolo 59, sugli oneri contributivi dovuti
all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale;(7)
g) fissa i criteri e le modalita' per la concessione del
contributo occorrente alla realizzazione della societa' per
l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di
cui all'art. 83 del presente Testo Unico;(8)
h) definisce le direttive, i criteri e le modalita' per
assicurare, in particolare, sia il coordinamento fra la concessione
del credito agevolato di cui all'art. 63 e la concessione del
contributo in conto capitale di cui all'art. 69, sia il coordinamento
dei predetti contributi con quello in conto canoni di cui
all'articolo 83.(9)
Il CIPI - ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo, quarto e
settimo, dell'art. 3, comma quinto, dell'art. 4, comma primo lett.
e), dell'art. 12, comma settimo e dell'art. 19, comma quinto, della
legge 12 agosto 1977, n. 675 - esercita tra l'altro, in materia di
ristrutturazione e riconversione industriale, le seguenti
attribuzioni:
a) determina gli indirizzi di politica industriale i quali
dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nei territori
di cui all'art. 1 la creazione di occupazione aggiuntiva; (10)
b) fissa le direttive per la crescita dell'occupazione nel
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lettera b) della
legge 12 agosto 1977, n. 675; (11)
c) determina, tra le direttive per la gestione del "fondo
speciale per la ricerca applicata", quelle relative alla imputazione
di finanziamenti alla quota di cui all'art. 110, riservata ai
territori di cui all'art. 1; (12)
d) determina, in ordine alla localizzazione dei progetti di
riconversione, direttive coerenti con l'indirizzo generale di
priorita' dello sviluppo del Mezzogiorno;(13)
e) stabilisce le direttive per i nuovi interventi da parte della
GEPI S.p.A. e la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a
Statuto speciale del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 107, undecimo
comma;(14)
f) puo' modificare, su conforme parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n.
675, la percentuale di riserva delle agevolazioni finanziarie,
previste dall'art. 109, secondo comma, per i territori di cui
all'art. 1;(15)
g) stabilisce la misura dei contributi di cui alla lett. e) del
primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo
da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende
collocate nei territori di cui all'art. 1; (16)
h) accerta, in sede di approvazione dei programmi pluriennali di
intervento delle imprese a partecipazione statale, ai termini del
settimo comma dell'art. 107, l'osservanza della riserva di
investimenti in favore dei territori di cui all'art. 1; (17)
i) approva il programma quadriennale straordinario di assistenza
tecnica e formazione di cui all'art. 145.(18)

(1) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977

(2) Art. 11, c. 1°, L. n. 183/1976, art. 13, c. 1°, 2° e 5°, L. n.
183/1976

(3) Art. 11, c. 3, L. n. 183/1976; art. 13, c. 1°, 2° e 4°, L. n.
183/1976

(4) Art. 10, c. 4°, 5°, 6° e 7°, L. n. 183/1976

(5) Art. 12, c. 1° e 2°, L. n. 183/1976; art. 13, c. 1°, 2° e 4°, L.
n. 183/1976

(6) Art. 3, D.L. n. 156/1976, conv. L. n. 350/1976

(7) Art. 14, L. n. 183/1976

(8) Art. 17, c. 1°, L. n. 183/1976

(9) Art. 2, D.P.R. n. 902/1976

(10) Art. 2, c. 1°, L. n. 675/1977

(11) Idem, art. 2, c. 2°, lett. b)

(12) Idem, art. 2, c. 2°, lett. c)

(13) Idem, art. 2, c. 4°

(14) Idem, art. 2, c. 7°

(15) Idem, art. 3, c. 5°

(16) Idem, art. 4, c. 1°, lett. c)

(17) Idem, art. 12, c. 7°

(18) Idem, art. 19, c. 5°
Art. 7
Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali

Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico
le seguenti attribuzioni:
1) effettuano gli interventi di cui agli articoli 43, 44 e 45;
2) predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47;
3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di
cui all'art. 8;
4) ((PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 480));
5) effettuano, ai sensi dell'art. 139, il passaggio delle opere
realizzate e collaudate dalla Cassa;
6) delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce
particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'art. 69;
7) esprimono, ai sensi del primo comma dell'art. 74, parere al
CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in
connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano
investimenti fissi superiori a 15 miliardi;
8) possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione
autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
69;
9) possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71
parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la
realizzazione di iniziative industriali.
Art. 8
Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

((Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e'
composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre
consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli
regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro
trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa
per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre
all'approvazione del Ministro)).
Art. 9
Funzioni del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

Il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali esprime il
proprio parere entro il termine di 40 giorni dalla richiesta: (1)
a) sulle iniziative legislative che comunque riguardino lo
sviluppo del Mezzogiorno;
b) su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE, al CIPI o al
CIPAA, che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
c) su tutte le questioni concernenti il coordinamento
dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e
delle Regioni.
I pareri di cui al precedente comma possono essere inviati al
Parlamento.
Il Comitato di cui al primo comma esprime in particolare pareri:
a) al CIPE, in ordine alla ripartizione tra le Regioni
interessate, effettuata dal CIPE stesso, dello stanziamento di 2.000
miliardi per il finanziamento degli interventi di cui allo art. 44;
(2)
b) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
ai fini dell'autorizzazione alla Cassa e agli enti collegati a
prestare alle Regioni meridionali consulenza e assistenza tecnica,
anche utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali
interessate, ai sensi dell'art. 46, primo e secondo comma;(3)
c) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
in merito alle direttive sulla ristrutturazione organizzativa e
funzionale della Cassa per il Mezzogiorno. (4)
Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e proposte al CIPE ai
fini dell'approvazione del programma quinquennale di cui all'art. 2.
(5)
Il Comitato, infine, indica i criteri e le modalita' da osservarsi
da parte della Cassa per il Mezzogiorno:
a) ai fini del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art.
139, delle opere gia' realizzate e collaudate; (6)
b) ai fini dell'assistenza tecnica e dei contributi finanziari
per la manutenzione e gestione delle opere di cui alla lett. a) del
presente comma, che la Cassa stessa fornira' per un periodo non
superiore a quattro anni dalla data del trasferimento ai sensi
dell'art. 148. (7)

(1) Art. 3, c. 2°, L. n. 183/1976

(2) Idem, art. 7, c. 2°

(3) Idem, art. 4, c. 1° e 2°

(4) Idem, art. 5, c. 2°

(5) Idem, art. 1, c. 1°

(6) Idem, art. 6, c. 5°

(7) Idem, art. 6, c. 5° e 7°
Art. 10
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno
esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati:
1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi
straordinari nel Mezzogiorno:
a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all'art. 2;
(1)
b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma
quinquennale di cui all'art. 2, sullo stato di attuazione e sugli
aggiornamenti annuali, comunicandole altresi' alle Regioni
meridionali ai sensi dell'art. 3; (2)
c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del
programma quinquennale di cui all'art. 2; (3)
2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad
essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e
assicura che la loro attivita' sia conforme al programma quinquennale
e alle direttive del CIPE; in particolare: (4)
a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sulla
attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa
collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di
concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al
Parlamento; (5)
b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 14,
del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della
Cassa per il Mezzogiorno; (6)
c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di
Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 15;
(7)
d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e
funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 156,
terzo comma; (8)
e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa
per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione;
(9)
f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a
richiesta delle Regioni gli interventi di cui all'art. 46 e propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione delle
disposizioni di cui all'art. 41, ultimo comma, per la
ristrutturazione delle attivita' degli enti collegati; (10)
g) approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ di cui
agli articoli 142 e 143; (11)
3) in relazione ai progetti speciali previsti dall'art. 47:
a) predispone i progetti stessi; (12)
b) sottopone i medesimi nonche' quelli predisposti dalle
Regioni all'approvazione del CIPE;
c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del
CIPE stesso;
4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione:(13)
a) rilascia il parere di conformita' previsto dall'art. 72,
quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di
credito in conformita' del quinto comma dello stesso articolo;(14)
b) puo' esprimersi in senso contrario, a termini dell'art. 72,
primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle
agevolazioni; (15)
c) propone al CIPI:(16)
- le direttive di cui all'art. 72, primo comma, per la
concessione dei contributi in conto capitale;
- la concessione dei contributi in conto capitale di cui
all'art. 74, primo comma; (17)
- la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e
delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del
contributo previsto dall'art. 69, quarto e quinto comma; (18)
- la sospensione temporanea o l'esclusione
dell'ammissibilita' al contributo in conto capitale nelle ipotesi
previste dall'art. 69, sesto comma; (19)
d) accerta i requisiti previsti dall'articolo 72, terzo comma,
per la concessione delle agevolazioni; (20)
e) attua, ai sensi dell'art. 74, terzo comma, le delibere del
CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi
dimensioni;(21)
f) emana, ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, le norme per la
definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi
in conto capitale;(22)
g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contribuiti in
conto interessi nei casi previsti dall'art. 80, secondo comma; (23)
h) stabilisce, ai sensi dell'art. 70, quinto comma, con decreto
di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi
alla concessione dei contributi ai centri di ricerca;(24)
i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica
sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali,
secondo le modalita' di cui all'art. 82; (25)
l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli
obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per
l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del
CIPI; (26)
m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale e' aggiornato
al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale
sociale, di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto
1977, n. 675; (27)
n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di
assistenza tecnica e formazione di cui all'art. 145. (28)
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
inoltre:
1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad
istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto
con il Ministro per il tesoro; (29)
2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il
compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e
l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all'art. 2 nonche'
per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui
all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attivita' connesse con
la programmazione e l'attuazione degli interventi; (30)
3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti
dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS; (31)
4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi
collegiali indicati nell'art. 12;
5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate
dello stanziamento di lire 2000 miliardi, ai sensi dell'art. 44,
secondo comma.(32)
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa
parte:
1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE);(33)
2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica
industriale (CIPI); (34)
3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio
(CICR); (35)
4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP); (36)
5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle
agevolazioni al commercio; (37)
6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare (CIPAA). (38)

(1) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Art. 1, c. 3°, L. n. 183/1976

(3) Art. 1, c. 9°, L. n. 853/1971

(4) Art. 3, c. 1°, lett. b) L. n. 717/1965; art. 1, c. 8°, L. n.
853/1971, art. 1, L. n. 183/1976

(5) Art. 23, L. n. 646/1950; art. 22, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 1,
c. 8°, L. n. 853/1971

(6) Art. 5, c. 3°, L. n. 183/1976

(7) Art. 3, c. 1°, lett. d), L. n. 717/1965

(8) Art. 5, c. 2°, L. n. 183/1976

(9) Art. 3, c. 1°, lett. a). L. n. 717/1965; art. 8, c. 5°, L. n.
183/1976

(10) Art. 4, c. 1°, 2° e 3°, e art. 9, c. 2°, L. n. 183/1976

(11) Art. 19, c. 3° e art. 20, c. 3°, L. n. 717/1965

(12) Art. 8, c. 3°, 4° e 5°, L. n. 183/1976

(13) Art. 14, c. 7° e 8°, D.P.R. n. 902/1976

(14) Art. 11, c. 5° L. n. 183/1976

(15) Art. 14, c. 4°, DPR n. 902/1976
Art. 11, c. 2°, L. n. 183/1976

(16) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977; art. 11, c. 1°, L. n. 183/1976

(17) Idem, art. 12, c. 1°

(18) Idem art. 10, c. 4° e 5°

(19) Idem, art. 10, c. 6°

(20) Art. 14, c. 6°, DPR n. 902/1976, art. 11, c. 4°, L. n. 183/1976

(21) Art. 12, c. 3°, L. n. 183/1976; art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977

(22) Idem, art. 11, c. 10°

(23) Art. 21, c. 2°, DPR n. 902/1976

(24) Art. 13, c. 5°, L. n. 183/1976

(25) Art. 24, D.P.R. n. 902/1976

(26) Art. 2, c. 4°, L. n. 675/1977

(27) Idem, art. 3, c. 14°

(28) Idem, art. 19, c. 5°

(29) Art. 4, c. 3°, L. n. 717/1965

(30) Art. 18, c. 4°, L. n. 614/1966; art. 1, u.c., L. n. 853/1971

(31) Art. 23, L. n. 298/1953

(32) Art. 7, c. 2°, L. n. 183/1976

(33) Art. 16, L. n. 48/1967

(34) Art. 1, c. 1°, L. n. 675/1977

(35) Art. 3, c. 3°, L. n. 717/1965

(36) Idem

(37)Art. 6, c. 2°, L. n. 517/1975

(38) Art. 2, c. 1°, L. n. 984/1977
Art. 11
Segreteria

La Segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' composta da personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici,
nonche' da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato
che presta la propria attivita' presso la predetta Segreteria e'
collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
e successive modificazioni.
I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita'
di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con il Ministro per il Tesoro, entro il limite massimo di 160 unita'.
((17))

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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 12
Rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno in organi statali ed enti pubblici

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
designa:
a) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio Superiore
dell'Aviazione Civile; (1)
b) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio di
Amministrazione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria, istituiti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 23 novembre 1967,
n. 1318, che svolgono particolari attivita' nei territori di cui
all'art. 1 del Testo Unico; (2)
c) un funzionario a far parte del Comitato interministeriale per
i finanziamenti a carico del Fondo nazionale per il credito agevolato
al settore industriale, previsto dall'art. 9 del D.P.R. 9 novembre
1976, n. 902; (3)
d) un proprio rappresentante a far parte del Comitato tecnico
previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa alla
ristrutturazione e riconversione industriale.(4)

(1) Art. 7, c. 1°, L. n. 141/1963

(2) Art. 36, c. 3°, D.P.R. n. 1318/1967

(3) Art. 9, c. 5°, D.P.R. n. 902/1976

(4) Art. 4. c. 6° e 7°, L. n. 675/1977
TITOLO II
CASSA PER IL MEZZOGIORNO ED ENTI COLLEGATI
Capo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 13
Norma istitutiva

La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n.
646, avente sede in Roma e propria personalita' giuridica, attua, nei
territori di cui all'art. 1, esclusivamente gli interventi statali
previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2
nonche' gli interventi regionali che, ai sensi dell'art. 46 del
presente Testo Unico, possono essere ad essa affidati dalle Regioni
meridionali nelle materie di loro competenza.(1)
Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere di generalita' e al cui finanziamento viene fatto fronte
mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti. (2)

(1) Art. 2, L. n. 646/1950; art. 1, c. 2°, L. n. 70/1975; art. 5, c.
1°, L. n. 183/1976

(2) Art. 1, c. 3°, L. n. 646/1950
Art. 14
Consiglio di Amministrazione

((La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti
tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il
Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla
Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4)).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura
in carica cinque anni. I membri del Consiglio possono essere
riconfermati.
Con le stesse procedure previste ai precedenti commi si provvede
alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per
qualsiasi motivo cessino dalla carica.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto
consultivo il Direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 15
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del
regolamento, dello statuto, per gravi irregolarita' di gestione o per
la ripetuta inosservanza delle direttive di cui al primo comma, n. 2,
dell'art. 10 il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri puo' promuovere
mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del
Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.(1)
Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata
ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo
Consiglio di Amministrazione che dovra' essere ricostituito entro sei
mesi.(2)

(1) Art. 24, c. 1°, L. n. 646/1950
Art. 3, c. 1°, lett. d), L. n. 717/1965

(2) Art. 24, c. 2°, L. n. 646/1950
Art. 16
Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo'
nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a
cinque membri, oltre il presidente, determinandone le
attribuzioni.(1)
La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (2)

(1) Art. 1, c. 1°, L. n. 166/1952; art. 12, L. n. 634/1957

(2) Art. 1. c. 2°, L. n. 166/1952; art. 1, c. 8°, L. n. 853/1971.
Art. 17
Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri
effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi
componenti possono essere riconfermati per un triennio.
Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente
della Corte dei Conti fra i Consiglieri della Corte stessa.
Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.
La presidenza spetta a un Consigliere della Corte dei Conti.
Il Collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere
continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri
ha quelli di:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del Consiglio di
Amministrazione;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il
Mezzogiorno;
d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le
spese. ((16))

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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni
dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che
"Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi'
prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per
la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e
135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Art. 18
Personale

Il personale della Cassa per il Mezzogiorno e' comandato dalle
Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con
contratto a tempo indeterminato.(1)
Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono
adottate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il
Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di
categoria e approvate con decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. (2)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina il contingente
del personale che le singole Amministrazioni dello Stato debbono
comandare a prestar servizio presso la Cassa medesima.(3)
Per il comando degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato
presso la Cassa per il Mezzogiorno occorre il preventivo assenso,
della medesima. (4)
Fa altresi' parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno il
personale degli Enti edilizi soppressi ai sensi dell'articolo 13 del
D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, che e' stato trasferito alla Cassa
stessa ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
convertito nella legge 27 giugno 1974, numero 247. (5)

(1) Art. 33, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 2°, L. B. 70/1975

(2) Art. 33, c. 2°, L. n. 717/1965

(3) Art. 22, c. 3°, L. n. 646/1950

(4) Idem, c. 4°

(5) Art. 23, c. 2°, D.L. n. 115/1974 Convertito in L. n. 247/1974
Art. 19
Bilancio

L'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e regolata per
anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato.(1)
Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, corredato dalle
relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
revisori dei conti, e' sottoposto, entro il quarto mese successivo
alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto
emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta
annualmente al Parlamento. (2)

(1) Art. 22, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 62/1964
Art. 22, c. 2°, L. n. 717/1965

(2) Art. 22, c. 3°, L. n. 717/1965
Art. 20
Durata di attivita'

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980.(1)
Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di
scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono
trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 29,
secondo comma, in materia di prestiti esteri.(2)

(1) Art. 2, L. n. 717/1965

(2) Art. 29, L. n. 646/1950; art. 22, L. n. 298/1953
Art. 21
Consulenza legale e difesa in giudizio

La Cassa per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e
per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato. ((16))

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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni
dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che
"Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi'
prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per
la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e
135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Capo II
NORME DI CARATTERE FISCALE

Art. 22
Agevolazioni fiscali

La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta
sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo,
delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie
e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e
contratti relativi allo svolgimento della sua attivita'. L'imposta
sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le
operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello
Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro
consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 138 del
presente Testo Unico, nella esecuzione delle opere loro demandate
dalla Cassa in regime di affidamento e di concessione.
Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente
l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali,
per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle
amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei
registri immobiliari sono ridotti alla meta'.
L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni
cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed e' determinata in base
alle risultanze del bilancio della Cassa. ((21))
L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dovute dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono ridotte alla
meta'. (16)


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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni
dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che
"Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi'
prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per
la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e
135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 66, comma
7) che e' abrogato l'art. 22, comma 4, limitatamente alla parte in
cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 23
Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i
tecnici

I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo
svolgimento della propria attivita' possono anche essere ricevuti in
forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti
nell'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente
Testo Unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla meta'.
I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici
incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori
rientranti nella sua attivita' possono essere liquidati in misura
inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. ((16))

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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni
dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che
"Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi'
prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per
la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e
135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Capo III
NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 24
Finanziamento degli interventi per il periodo 1976-1980

Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del presente Testo Unico per
l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il
Mezzogiorno - compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato
alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 44 per il quinquennio
1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio
contributivo ai sensi dell'art. 59, comma nono, e' autorizzato a
favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire
14.500 miliardi comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito,
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per
il Mezzogiorno e' autorizzata altresi' ad assumere impegni
nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di
lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di
lire 1.500 miliardi.
L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della
Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 e' al
netto per il periodo stesso delle somme di cui all'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonche' delle somme di
cui al sesto ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971,
n. 853. L'assegnazione medesima e' comprensiva della quota destinata
alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei
progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre
attivita' connesse con la programmazione e l'attuazione degli
interventi. Tale quota di spesa e' determinata ai sensi dell'art. 2,
primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione.
Stessa e' altresi' comprensiva degli eventuali maggiori oneri
derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o
da realizzare. ((16))
Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la
concessione dello sgravio contributivo, di cui all'art. 59, comma
nono, nonche' quello per le agevolazioni a favore delle iniziative
industriali, di cui agli artt. 69 e 151, secondo comma, relativo al
periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato,
rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sara'
iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400
miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di
complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986
al 1990. La rimanente somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000
miliardi gia' stanziati ai sensi dell'art. 13 del citato
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sara' iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi
nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno
finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978,
di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050
miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al
1980, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al
presente comma che potra' essere coperta con: operazioni di ricorso
al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato
ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno con la stessa
legge, di volta in volta, stabilite.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, per
l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi
mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per
l'anno medesimo, e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto
derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e'
autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la
contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere
pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a
cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di
statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di
certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n.
394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale
rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si fara' fronte
nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di
cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del
Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno
prelevate:
a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla
concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui all'art. 44,
le somme destinate alle regioni che verranno versate ad appositi
conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai
quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di
accredito a favore del tesoriere regionale;
b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali
dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio
contributivo di cui all'art. 59, comma nono.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli impegni che ai sensi del primo comma la Cassa del Mezzogiorno
e' autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza
all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo
stesso periodo, si fara' fronte mediante iscrizione nello stato di
previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450
miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno
finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di
lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi
nell'anno finanziario 1985.
Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno provvede alla ripartizione delle somme di cui al
primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli
interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione
alle attivita' produttive.
Gli stanziamenti di cui al primo comma sono aggiuntivi rispetto
alle disponibilita' finanziarie di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell'art. 68 relative al Fondo nazionale per il credito
agevolato al settore industriale.
Restano ferme le disposizioni riguardanti il finanziamento degli
interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno contenute
nell'art. 60 nel decreto-legge 7 febbraio 1968, n. 79, convertito,
con modificazioni, nella legge 18 aprile 1968, n. 241, negli artt. 2
e 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nell'art. 52 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034, nell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971,
n. 853, nell'art. 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868,
e negli articoli 1 e 2 della legge 12 agosto 1974 n. 371.


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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni
dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che
"Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi'
prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per
la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Art. 25
Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita'
di svolgerli con la massima celerita', la Cassa per il Mezzogiorno
puo' assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le
operazioni finanziarie di cui all'art. 158.(1)

(1) Art. 6, c. 2°, L. n. 546/1950
Art. 26
Utilizzazione di disponibilita' finanziarie

Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno
nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono
riportate agli esercizi successivi.(1)
Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per
capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote
di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma
fondiaria, delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di
trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi
rientranti nei programmi della Cassa medesima.(2)

(1) Art. 6, c. 3°, L. n. 646/1950

(2) Idem, c. 4°; art. 5, c. 6° e 7°, L. n. 646/1950
Art. 27
Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi

L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio
1957, n. 6, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazioni
relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del
presente Testo Unico, e', per una terza parte, devoluta alla regione
nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo
sviluppo delle sue attivita' economiche e al suo incremento
industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo
corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla
Regione competente per territorio che ne cura l'utilizzazione
mediante interventi nel campo economico, secondo le direttive del
programma quinquennale di cui all'art. 2.(1)

(1) Art. 24, c. 1° e 2°, L. n. 6/1957; art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976;
D.P.R. n. 616/1977
Art. 28
Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi
programmi ha facolta':(1)
a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte -
previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art.
24 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la
Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere
pubbliche, nonche' presso Istituti assicurativi e previdenziali,
aziende di credito in genere e loro consorzi;
b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei
finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 158.
Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a
cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'istituto
Mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed
al Ministero del Tesoro.(2)
La Cassa per il Mezzogiorno e' inoltre autorizzata nei limiti delle
sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di
ammortamento di cui alla lettera b):(3)
1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal
Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e
approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato
Interministeriale per il credito ed il risparmio;
2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita'
di cui al precedente n. 1.
Con decreto del Ministro per il Tesoro puo' essere accordata,
determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato
per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle
obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.(4)
Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad
ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto,
alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali
l'Istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di
anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche
amministrazioni quale deposito cauzionale.(5)
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le
assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire
le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa per il
Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o
degli statuti generali o speciali.(6)

(1) Art. 16, c. 1°, L. n. 646/1950

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Art. 16, u.c., L. numero 853/1971

(5) Art. 16, c. 5°, L. n. 646/1950; art. 11, D.L. n. 376/1975 conv.
L. n. 492/1975

(6) Art. 16, c. 6°, L. n. 646/1950
Art. 29
Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri

In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti
contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere
assunti - ferma l'osservanza delle modalita' previste al n. 1 dello
stesso comma - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in
corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma
dell'art. 158. Il controvalore in lire di tali prestiti potra' essere
utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento
diretto e indiretto delle iniziative indicate al comma terzo
dell'art. 31 e dei progetti speciali di cui all'art. 47. (1)
Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per
il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attivita' della Cassa stessa,
prima del termine di detta attivita' sara' provveduto a determinare
l'organo o l'ente, cui sara' attribuita l'ulteriore gestione dei
prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa.
Tale determinazione sara' effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio. (2)
La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa
per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con
le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 28 e' valida anche
per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.(3)
L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da
parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno
affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le
modalita' che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od
istituti medesimi previa autorizzazione del CIPE sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.(4)
Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, non comportino
assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la
Cassa stessa puo' provvedere direttamente all'istruttoria ed al
servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di
cui al presente articolo.(5)

(1) Art. 2, c. 1°, L. n. 166/1952; art. 1. c. 2°, L. n. 949/1952;
art. 8, L. n. 183/1976

(2) Art. 2, c. 2°, L. n. 166/1952

(3) Idem, c. 3°

(4) Art. 2, c. 5°, L. n. 166/1952; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971

(5) Art. 7, c. 1°, L. n. 608/1964
Art. 30
Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri

La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il
Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali
derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni
eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il
CIPE, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarra' la
Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi
con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in
triennio.(1)

(1) Art. 24, c. 4°, L. n. 717/1965; art. 40, L. n. 634/1957; art. 12,
L. n. 555/1959; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971
Art. 31
Norme concernenti i prestiti esteri

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca
europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione
di cui al precedente articolo 28, comma terzo, n. 1, e sono garantiti
dallo Stato alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi con
apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI.(1)
Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dello articolo
29 nonche' dell'articolo 30, la garanzia dello Stato sui prestiti
concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura
pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.(2)
Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI puo'
essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di
iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori
industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonche' per il
finanziamento dei progetti speciali.(3)
La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del
tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi
di interventi, puo' contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per
capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello
Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti
sara' portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della
Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.

(1) Art. 20, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°
Art. 32
Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato

Le disponibilita' della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in
conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il
relativo tasso d'interesse e' stabilito con decreto del Ministro per
il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.(1)
Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa
con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso
aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze
ricorrenti della Cassa medesima.(2)

(1) Art. 24, c. 1°, L. n. 717/1965

(2) Idem, c. 2°
Art. 33
Attribuzioni della Cassa per gli interventi del Fondo Europeo di
sviluppo regionale

Ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 724/75, concernente
la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Cassa per
il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica per
l'attuazione dell'indicato regolamento, provvede all'istruttoria
delle domande di contributo del Fondo e alla acquisizione degli
elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla
Commissione delle Comunita' europee per il giudizio sull'interesse
degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento
stesso.(1)

(1) Art. 2, c. 2°, L. n. 748/1975
Art. 34
Finanziamento dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di
sviluppo regionale

Nello stato di previsione delle entrate statali e' istituito
apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla CEE
allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di
complementarieta', dei progetti ammessi a contributo ai sensi del
regolamento CEE n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo
europeo di sviluppo regionale. Corrispondentemente nello stato di
previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito apposito
capitolo recante uno stanziamento da trasferire contestualmente alla
Cassa per il Mezzogiorno anche ai fini dell'eventuale destinazione
dei benefici ad altri soggetti.(1)

(1) Art. 2, c. 4°, L. n. 748/1975
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35
Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa
per il Mezzogiorno ai sensi del presente Testo Unico e nei capitolati
di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima,
deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o l'appaltatore di applicare o di fare applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.(1)
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione
degli impianti o delle opere che in quella successiva del loro
esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle
agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi
del presente Testo Unico.
Ogni infrazione al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro,
accertata dall'Ispettorato del lavoro, viene comunicata
immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da
adottare, fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi dell'art.
36, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi piu'
gravi o nel caso di recidiva, potra' decidere la esclusione del
responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie ovvero da qualsiasi appalto
da parte della Cassa.

(1) Art. 26, L. n. 717/1965; art. 36, c. 3°, L. n. 300/70

Art. 36
Applicabilita' alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per
le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le
Amministrazioni dello Stato dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di
parte della portata di un determinato corso di acqua, di cui all'art.
51 del citato T.U., puo' essere prorogata per due quadrienni.
Ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, per i territori
di cui all'art. 1, puo' essere utilizzata la Cassa per il
Mezzogiorno. ((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni
dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che
"Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi'
prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per
la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e
135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Art. 37
Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa
per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia
e della Sardegna appositi uffici.(1)

(1) Art. 29, c. 1°, L. n. 717/1965
Art. 38
Rappresentanti della Cassa in organismi ed enti vari

Fino all'emanazione di norme regionali in materia, puo' essere
chiamato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni
amministrative ovvero delle consulte dei consorzi di bonifica un
membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno quando i consorzi
eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.(1)
Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e' chiamato a far
parte dei comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito
industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui
all'art. 92.(2)
Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e' chiamato a far
parte della delegazione speciale istituita presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti previsti
dall'articolo 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante
provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite
dal terremoto dell'agosto 1962.(3)
Un rappresentante della Cassa e' chiamato a far parte del Comitato
per il Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454.(4)
Un rappresentante della Cassa fa parte del Comitato per la tutela
del Parco nazionale della Calabria.(5)

(1) Art. 61, c. 2° e 3°, R.D. n. 215/1933; modificato da art. 5
D.P.R. n. 947/1962; art. 73, c. 1°, D.P.R. n. 616/1977

(2) Art. 26, c. 4°, L. n. 634/1957

(3) Art. 23, L. n. 1431/1962

(4) Art. 10, c. 10°, L. n. 717/1965

(5) Art. 9, c. 1°, L. n. 503/1968
Capo V
ENTI COLLEGATI ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art. 39
Attribuzioni generali

Alla promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui
all'art. 1 provvedono la Societa' Finanziaria Meridionale (FIME) di
cui all'art. 84 e la Societa' Finanziaria Nuove Iniziative per il Sud
(INSUD) di cui all'art. 99. La Societa' INSUD provvede altresi'
all'attuazione di opere di interesse turistico.(1)
Per la promozione e lo sviluppo delle attivita' agricole e per
l'attuazione di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai
fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli nei territori
di cui all'art. 1, opera la Societa' Finanziaria Agricola Meridionale
(FINAM), di cui all'art. 141.(2)
Ai servizi di assistenza tecnica alle imprese ed a quelli per
l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti
derivanti dall'attuazione degli interventi nei territori di cui
all'art. 1, provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del
Mezzogiorno (IASM) previsto dall'art. 142, promosso e finanziato
dalla Cassa per il Mezzogiorno.(3)
All'aggiornamento ed al perfezionamento dei quadri direttivi e
intermedi delle imprese e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche,
provvede il Centro di formazione e studi (FORMEZ), di cui
all'articolo 143.(4)

(1) Art. 7, c. 1°, L. n. 646/1950; art. 15, L. n. 1462/1962; art. 9,
L. n. 853/1971

(2) Art. 7, c. 2°, L. n. 646/1950; Art. 9, c. 1°, L. n. 717/1965

(3) Art. 19, c. 3° e 20°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 555/1959

(4) Art. 20, c. 1° e 2°, L. n. 717/1965
Art. 40
Attribuzioni comuni

Gli enti collegati di cui al precedente articolo provvedono
altresi' a:
a) prestare alle Regioni meridionali, consulenza ed assistenza
tecnica ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo;(1)
b) svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e
l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico-sociale e
territoriale delle Regioni meridionali, ai sensi dell'art. 46, commi
terzo e quarto;(2)
c) effettuare l'elaborazione progettuale e tecnica dei progetti
speciali la cui predisposizione spetta alle Regioni meridionali o al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi
dell'art. 47;(3)
d) fornire al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno gli elementi di competenza ai fini del preventivo
accertamento di conformita' di cui all'art. 72, terzo comma;(4)
e) attuare il programma quadriennale di assistenza tecnica e
formazione, di cui all'art. 145.

(1) Art. 4, c. 1° e 2°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 3° e 4°

(3) Art. 8, c. 3°, L. n. 183/1976

(4) Art. 11, c. 4°, L. n. 183/1976, e art. 14, c. 6°, D.P.R. n.
902/1976

(5) Art. 19, c. 5° e 6°, L. n. 675/1977
Art. 41
Ristrutturazione delle attivita' degli enti collegati

Apposite disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento
delle attivita' attribuite dalla legislazione vigente alle societa'
finanziarie Nuove iniziative per il sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria
agricola meridionale, S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale,
S.p.A. (FIME) nonche' all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del
Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), sono
emanate in conformita' dei seguenti criteri:(1)
a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini
di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;
b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni
medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra
le attivita' dei predetti organismi;
c) possibilita' di utilizzare per le attivita' di promozione e di
assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi
finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di
cui all'articolo 2;
d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di
competenza delle Regioni;
e) necessita' di un piu' organico coordinamento fra le attivita'
svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attivita' svolta da
organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;
f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed
ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.
Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate, ai sensi
della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione
parlamentare di cui all'articolo 4.(2)

(1) Art. 9, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°
Capo VI
ISTITUTI FINANZIARI ED ENTI VARI

Art. 42
Istituti per il finanziamento a medio termine

Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei
territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalita' previste
dalle norme del presente Testo Unico, l'istituto per lo sviluppo
economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale
per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito
industriale sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953, n.
298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di
credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.(1)
Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali,
ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 10
ottobre 1975 n. 517, provvedono, nei territori di cui all'art. 1,
l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonche' gli istituti di credito
esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il
Mediocredito centrale.(2)

(1) Art. 12, c. 1°, L. n. 717/1965

(2) Art. 1, L. n. 1016/1960
TITOLO III
INTERVENTI NEI TERRITORI MERIDIONALI
Capo I
INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 43
Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali

Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il
Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui
all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni.
Nell'attuazione degli interventi di cui al presente Capo, le Regioni
si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale,
del programma quinquennale di cui all'art. 2 e dei piani regionali,
nonche' alle direttive del CIPE.(1)
Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di
rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti
disposizioni di legge.(2)
Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi
si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo di cui all'art. 9, primo comma, della legge 16 maggio
1970, n. 281, la cui assegnazione alle Regioni e' effettuata con
particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le
modalita' di cui all'articolo medesimo.(3)
Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo
delle disponibilita' del predetto Fondo e' riservata, per gli
interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno,
relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117
della Costituzione, alle Regioni i cui territori sono compresi in
tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.(4)
Alle predette Regioni e' riservata pari quota delle spese
autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi
alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.(5)
Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1, di
interventi straordinari con priorita' per i settori appresso
indicati, il fondo di cui al terzo comma e' incrementato di lire 150
miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25
miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli
esercizi 1976, 1977 e 1978:°(6)
a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di
enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione,
lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e
zootecnici e loro sottoprodotti.
Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal
CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste,
sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281.(7)
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi
saranno osservati i seguenti principi fondamentali:(8)
1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle
precedenti lettere a) e b) potranno essere concessi fino al 100 per
cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una
pluralita' di aziende agricole interessanti uno o piu' nuclei stabili
di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal
numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potra'
superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
2) i contributi per le iniziative di cui alle precedenti lettere
c) e d) potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
L'assegnazione dei contributi speciali di cui all'art. 119, terzo
comma, della Costituzione e' effettuata con particolare riguardo alla
valorizzazione del Mezzogiorno, con i criteri e le modalita' indicati
all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.(9)

(1) Art. 4, c. 1°, L. n. 853/1971

(2) Idem, c. 2°

(3) Art. 9, c. 2°, L. n. 281/ 1970; Art. 4, c. 5°, L. n. 853/1971

(4) Idem, c. 6°

(5) Idem, c. 7°

(6) Art. 1, c. 1°, L. n. 78/1974

(7) Idem, c. 2°

(8) Art. 2, L. n. 78/1974

(9) Art. 12, L. n. 281/1970
Art. 44
Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti

Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo
comma si attuano mediante:(1)
a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla
data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo,
trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro
esecuzione;
b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di
cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali
non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria
alla data del 6 marzo 1976;
c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di
iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di
attivita' economiche in specifici territori e settori produttivi.
Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione,
a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000
miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene
effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni,
sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonche' con il fondo per i
programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43.(2)
Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma
saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura
meridionale.(3)
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita' di
attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche' delle altre
opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le
Regioni interessate hanno facolta' di avvalersi delle procedure
riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa
per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili,
agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e
settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di
contabilita' regionale.(4)

(1) Art. 7, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°
Art. 45
Agevolazioni per iniziative alberghiere

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad
uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di
ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di campeggi, di villaggi
turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie
e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza
dei progetti alle norme della legislazione vigente, sono concessi ai
sensi dell'art. 44, primo comma, lettera b), alle imprese operanti
nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo
sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla
concessione provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del
credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del
Ministro per il Tesoro.(1)
Il tasso annuo di interesse e' determinato con decreto del Ministro
per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.(2)
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, le
Regioni concedono agli istituti di credito di cui al primo comma, nei
limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il
Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, un
contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure forniscono agli
istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.(3)
Previo accertamento delle capacita' tecnico-organizzative
dell'imprenditore e della sua impossibilita' di offrire le ulteriori
garanzie richieste dall'istituto di credito, le Regioni possono
somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il
mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al
finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio della operazione
integrativa. I rapporti tra le Regioni e l'istituto di credito
derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da
apposite convenzioni.(4)
Le Regioni concedono, per le iniziative indicate al primo comma, un
contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile.(5)
Il contributo e' erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione
dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione
delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a
cura delle Regioni.(6)
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalle
Regioni, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per
territorio.(7)
Per le espropriazioni necessarie alla realizzazione delle
iniziative indicate al primo comma si applicano le disposizioni di
cui all'art. 128.(8)
Le disposizioni del presente articolo si applicano fino
all'emanazione di norme regionali in materia.

(1) Art. 7, c. 2° e art. 18, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 7, c. 1°,
lett. b), L. n. 183/1976

(2) Art. 18, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 2 bis, D.L. n. 377/1975,
conv. L. n. 493/1975

(3) Art. 18, c. 3°, L. n. 717/1965

(4) Idem c. 4°

(5) Idem c. 6

(6) Idem, c. 7.

(7) Idem, c. 8°

(8) Art. 15, c. 4°, L. n. 853/1971
Capo II
INTERVENTI PER LE REGIONI

Art. 46
Attivita' della Cassa e degli enti collegati su richiesta delle
Regioni

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni di cui allo art.
6, pub autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle
Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed
assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di
studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali
ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza
regionale.(1)
Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli
enti locali e dei loro consorzi nonche' delle comunita' montane, la
Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare,
con le modalita' da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi
di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle
Regioni meridionali interessate.(2)
Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della
consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le
modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare
con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno puo' altresi' autorizzare la Cassa e gli
enti collegati a svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione
e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e
territoriale delle Regioni meridionali, nonche' a prevedere progetti
volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali
e degli enti dipendenti.(3)
La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi,
per l'espletamento di tale specifica attivita', anche delle
istituzioni gia' operanti nel Mezzogiorno.(4)

(1) Art. 4, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°
Capo III
PROGETTI SPECIALI

Art. 47
Contenuto e procedure dei progetti speciali

I progetti speciali di cui all'articolo 2, aventi natura
interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la
realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per
lo sviluppo di attivita' economiche e sociali in specifici territori
e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di
infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi
per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e
dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e
tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi
relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di
sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture
commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali,
specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di
attivita' di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di
forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa
ritenuta necessaria all'attuazione delle finalita' del progetto e
direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.(1)
I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del
territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle
direttive dei piani regionali di sviluppo.(2)
I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma
di cui all'art. 2, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione
progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.(3)
I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti
delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali,
temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione,
stabilendo criteri e modalita' per la realizzazione dei progetti
stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
procedure amministrative, nonche' l'indicazione di massima, fatte
salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e
privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli
interventi.(4)
All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente
comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, il quale approva altresi' i programmi annuali della
Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.(5)
La realizzazione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per
il Mezzogiorno la quale e' autorizzata ad eseguire a suo totale
carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli
interventi previsti nei progetti stessi.(6)
Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa provvede ai
sensi del quarto comma dell'art. 138.(7)

(1) Art. 8, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°

(6) Idem, c. 6°

(7) Idem, c. 7°
Capo IV
INTERVENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48
Coordinamento tra leggi statali e regionali nel settore industriale

Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale e dalle Province di Trento e Bolzano nelle materie di
propria competenza saranno coordinate ai sensi dello articolo 117,
primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in
materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dal
presente Capo.(1)
In particolare le leggi regionali non possono introdurre per le
attivita' industriali tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti
per i territori di cui all'art. 1 ne' stabilire disposizioni
agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le
agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi
determinati ai sensi del presente Capo relativamente alle categorie
di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di
interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile al
finanziamento agevolato.(2)
Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'art.
10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.(3)

(1) Art. 16, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°
Art. 49

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))((26))

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AGGIORNAMENTO (26)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002
al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Sezione II
CONSORZI E INFRASTRUTTURE NELLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Rubrica I
Consorzi industriali

Art. 50
Consorzi per le aree e i nuclei

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia
prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le
province, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in
Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione
in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve
realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di
sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti
stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e
di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le
opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche'
tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione
industriale.(1)
I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile
per lo sviluppo industriale della zona.(2)
I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di
assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e
manutenzione delle opere infrastrutturali.(3)
I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza
e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione
vigente.(4)
Le Regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del Comitato
dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici,
relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale,
ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei
nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto
dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.(5)

(1) Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962
Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977

(2) Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957

(3) Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965

(4) Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art.
4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977

(5) Art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971;
art. 65, D.P.R. n. 616/1977
Art. 51
Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili,
criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.(1)
I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il
periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate
osservazioni.(2)
A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai
sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano
le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3
novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.(3)
Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma
precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui
all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.(4)
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.(5)
I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano
territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n.
1150.(6)
Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante
pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino ufficiale della Regione interessata.(7)
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino
all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia. (8)

(1) Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959

(2) Idem, c. 3°

(3) Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959

(4) Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962

(5) Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971

(6) Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959

(7) Idem, c. 5°

(8) Art. 65, D.P.R. n. 616/1977
Art. 52
Durata dei vincoli dei piani regolatori

Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i
vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e
dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di
dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.
((25))
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio
dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino ad un triennio
successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un
decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un
periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data. (8)

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla L. 15 aprile 1981, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che: "Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' prorogato di
cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti
dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
localizzati nelle regioni Campania e Basilicata".
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 dicembre 2001, n. 411
(in G.U. 1° s.s. 27/12/2001 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 52, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente
all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati
all'espropriazione o che comportino l'inedificabilita', senza la
previsione di indennizzo.
Art. 53
Procedura per le espropriazioni

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli
articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e
indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e
integrazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi.
Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione
dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso
consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il
pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al
comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti,
deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere
depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di
rilascio o di consegna del bene.
L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del
rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della
indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle
somme dovute.
L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi degli
artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni e integrazioni.
Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e
nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il
consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente
articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini
dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o
cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali
e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla
restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo
prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio. ((5))
Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' - fino
all'emanazione di apposite norme regionali per le modalita' di
esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle
espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa,
nonche' alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma
dell'art. 49.

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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 15 ottobre 1979, n. 490, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, e' prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio
degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro
siderurgico di Gioia Tauro".
Art. 54.
Agevolazioni fiscali ai Consorzi

Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono
applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali
previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dallo articolo
22.(1)
L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative
afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei
consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni
effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese
industriali.(2)

(1) Art. 5, L. n. 1462/1962; art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24,
D.P.R. n. 601/1973

(2) Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973
Rubrica II
Interventi infrastrutturali

Art. 55
Esecuzione delle infrastrutture nelle aree e nei nuclei di sviluppo
industriale

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle
aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'art.
50 del presente Testo Unico, possono avvalersi di consorzi di
imprese, o di singole imprese, ivi comprese quelle beneficiarie delle
agevolazioni di cui al presente Testo Unico, sulla base di apposite
convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni
tecniche ed economiche.(1)

(1) Art. 12, n.c., L. n. 183/1976
Art. 56
Opere portuali e aeroportuali

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la
realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la
Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal CIPE,
nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, sentita la
Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno e il Comitato dei rappresentanti delle regioni
meridionali, a finanziare, fatte salve le competenze regionali, la
costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai
porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle
aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso
indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla
impossibilita' di provvedervi, altrimenti.(1)
I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle
opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il
Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva
competenza, i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e,
ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni,
sentita l'amministrazione regionale interessata.(2)
Nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 il CIPE
puo' altresi' autorizzare la Cassa a realizzare le opere di
viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti
autostradali o ferroviarie e le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale.(3)

(1) Art. 9, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971, e
art. 88, c. 1°, n. 1, D.P.R. n. 616/1977

(2) Art. 9, c. 2, L. n. 1462/1962

(3) Art. 7, c. 3°, L. n. 717/1965; art, 1, c. 1°, lett. c), L. n.
183/1976

Sezione III
INCENTIVI
Rubrica I
Interventi finanziari dello Stato per le iniziative industriali

Art. 57
Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai
consorzi e alle societa' consortili tra le piccole e medie imprese
industriali

La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi
che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e'
autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alle legge 30
aprile 1976, n. 374, in favore dei consorzi e delle societa'
consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei
territori di cui all'art. 1, e' elevata dal 6 all'8 per cento.(1)

(1) Art. 1, c. 1° e art. 13, c. 1°, L. n. 374/1976
Art. 58
Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree
industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica

Nell'ambito del programma di cui all'art. 2 la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata, anche in deroga ai propri fini
istituzionali, a concedere mutui, in conformita' delle direttive del
CIPE, ai comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1, per acquisto
di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per
l'esercizio di attivita' industriali, e comunque tendenti
all'incremento dell'occupazione locale.(1)
Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali con potenza
fino a 30KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per
cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei
contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(2)

(1) Art. 22, c. 1°, 2°, L. n. 634/1957

(2) Art. 15, c. 1°, L. n. 853/1971
Art. 59
Sgravio degli oneri sociali

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso
alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso
dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della
previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti
nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.
Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento
delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori
di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro
considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza,
dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di
lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui
rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le
assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento
e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori
assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera
alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso
alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso
un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento
delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma
del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto
posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore
al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra
indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche'
lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo
di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori
dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi
stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria
attivita' nei territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30
settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si
esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle
quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente
quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori,
assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a
concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30
settembre 1968.
A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di
cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il
personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo
sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni
relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970
depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di
lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati
dopo la stessa data.
Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad
incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30
giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che
saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo
comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei
datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. (3)
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e
le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione
degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso
delle somme dovute per contributi all'INPS.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di
quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare
una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente
applicato.
I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio
contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2°
comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al
mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti
dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri
Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in
deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di
emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di
credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. (14) (18) (19)
((20))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo
massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli
articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto(con l'art.2,comma 10)
che: "Con effetto dal 1 dicembre 1983 lo sgravio contributivo di cui
all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni,
prorogata, da ultimo, fino al 30 novembre 1983 con la legge 30 aprile
1983,n. 132, e'ulteriormente prorogato fino a tutto il periodo di
paga in corso alla data del 30 giugno 1984".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni dalla
L. 31 luglio 1986, n. 440, ha disposto (con l' art. 2, comma 1) che
"Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni e integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di
paga in corso al 30 novembre 1986".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1987, n.536, convertito,con modificazioni,
dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Il termine per lo sgravio contributivo di cui all' articolo 59
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987".
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AGGIORNAMENTO(20)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla
L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto
il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988".
Art. 60
Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale

La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei
contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali,
previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70
per cento del costo globale previsto dai progetti sia di
ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui
all'art. 1.
((Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione
industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di
qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al
quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo
unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono
cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la
ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma
dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui
all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti
del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 MARZO 1979, N. 91)).
((Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12
agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di
riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle
agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti
previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma
risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi
rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale
preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei
territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico)).
Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30
miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti
livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a
fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta
a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei
territori di cui all'art. 1.
Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica
la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12
agosto 1977, n. 675.
Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di
cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti
diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate
nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la
realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei
territori di cui all'art. 1.
Art. 61
Determinazione dei tassi agevolati

Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il
contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di
cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12
agosto 1977, n. 675, e' calcolato in misura che il tasso annuo di
interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a
carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di
riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui
concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lett. a) della legge
stessa, e' pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.(1)
Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1, la
durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al
primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e'
elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al
preammortamento e all'utilizzo, che e' elevata da tre a cinque
anni.(2)

(1) Art. 7, c. 3° e 5° L. n. 675/1977

(2) Art. 7, c. 6°, L. n. 675/1977
Rubrica II
Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno per le iniziative industriali: contributi in conto interessi e in conto capitale

Art. 62
Attribuzioni del CIPI e del CICR

Il Comitato interministeriale per la programmazione industriale, ai
sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902,
definisce le direttive, i criteri e le modalita' per la concessione
del credito agevolato, nonche' le ulteriori procedure per assicurare
sia la massima snellezza e rapidita', sia il coordinamento fra la
concessione del credito agevolato di cui allo art. 63 e la
concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 69,
sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in
conto canoni di cui all'art. 83, per le imprese ubicate nei territori
di cui all'articolo 1, anche mediante l'indicazione della
documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli
atti; il CIPI definisce, altresi', criteri e modalita' per
l'attuazione della locazione finanziaria di attivita' industriali, di
cui al citato articolo 83.(1)
Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in
correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana,
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n.
902, le direttive di competenza con particolare riferimento agli
aspetti tecnici della concessione del credito.(2)

(1) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977; art. 2, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°
Art. 63
Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di
nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non
superiori a 15 miliardi di lire ovvero all'ampliamento, alla
riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al
raggiungimento, tra investimenti fissi preesistenti al netto degli
ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e
nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, possono
essere concessi finanziari agevolati; il relativo tasso di interesse,
comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti
agevolati di cui alla presente Rubrica, e' fissato nella misura del
30 per cento del tasso di riferimento. (4)
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato
soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato
con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 15 miliardi
di investimenti fissi. (4) ((17))
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura
anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
a) e' autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito
abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo
sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla
differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di
riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse
agevolato;
b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente
agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS,
un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie
limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla
piccola e media industria. ((17))
La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40 per
cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi
e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle
scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche
del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata
massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del
periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i
nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e
gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo
di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti
fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto
dall'articolo 69, non puo' superare il limite del 70 per cento della
spesa prevista per gli investimenti fissi.
Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in
conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 69.
Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui
al presente articolo, le disponibilita' del fondo nazionale per il
credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi
dell'articolo 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate
nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e
assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio
1976-1980 per i fini e secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le
disposizioni dell'art. 32 del presente Testo Unico.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni dalla
L. 29 marzo 1979, n. 91, ha disposto (con l'art. 1) che la modifica
all'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della
legge 2 maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifca
all'art. 69, comma 1, punti 3 e 4 ha effetto dall'entrata in vigore
della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica
all'art. 69, comma 3 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2
maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "I
primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti
commi: "Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le
iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali
ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di
stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli
investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30
miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi
stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento
di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo
risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e
l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli
ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario;
il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio
e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e'
fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato
soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato
con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi
di lire di investimenti fissi".
Lo stesso D.L. (con l'art. 4, comma 2), ha disposto che: "Il limite
di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo
comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato a 30
miliardi".

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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 64
Determinazione del tasso di riferimento

Il tasso di riferimento e' determinato, ai sensi dell'art. 20 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio.(1)
Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera'
automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del
costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti
sostenuti dagli Istituti di credito a medio termine.(2)
Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento
sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.(3)
Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni
automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse
eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a
quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio
decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione
tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, la
misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti
articoli.(4)
Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi
d'urgenza, l'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375 e successive modificazioni e integrazioni.(5)

(1) Art. 20, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°
Art. 65
Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 63 sono effettuati,
nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e
dal CIS e dagli altri Istituti di credito abilitati all'esercizio del
credito a medio termine, di cui all'art. 42, all'uopo designati con
decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale
decreto restano valide le designazioni degli Istituti in precedenza
effettuate.(1)

(1) Art. 32, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 3, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
Art. 66
Prefinanziamenti

Gli Istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni
di credito agevolato ai sensi delle disposizioni della presente
rubrica sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di
statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle
imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1, che realizzino o
raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15
miliardi di lire.(1)
Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa
che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a
richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non
superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa
proporzione dell'impiego dei mezzi propri.(2)
Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, e'
accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 30 per cento del
tasso di riferimento per le iniziative di cui all'art. 63. Per
consentire l'applicazione di tale tasso agevolato la Cassa per il
Mezzogiorno concede, con la stessa deliberazione del contributo in
conto interessi sul finanziamento, a valere sulle dotazioni del fondo
di cui all'articolo 63 e con decorrenza dalla erogazione del
prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla
differenza tra il tasso di riferimento ed il suddetto tasso
agevolato.(3)
Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul
finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applichera' il
tasso d'interesse ordinario.(4)
Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a
due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del
contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il
mutuatario dovra' corrispondere un tasso pari a quello di
riferimento.(5)

(1) Art. 19, c. 1° D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°
Art. 67
Anticipata estinzione del finanziamento

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un
finanziamento concesso ai sensi delle disposizioni della presente
rubrica o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di
fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo, ai
sensi dell'art. 22 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, cessa
rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o
di dichiarazione del fallimento.(1)
In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento
l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua.(2)
In caso di cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, salvo
quanto previsto dall'articolo 80, l'erogazione del contributo e'
sospesa con provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno.(3)
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore
distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di
conformita', i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi
alla data di erogazione del credito agevolato, o destini, senza
esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni
successivi alla data di erogazione del credito agevolato.(4)

(1) Art. 22, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2

(3) Idem, c. 3

(4) Idem, c. 4
Art. 68
Disponibilita' finanziarie e decorrenza delle agevolazioni creditizie

Le disponibilita' del Fondo nazionale per il credito agevolato al
settore industriale, concernenti gli interventi nei territori di cui
all'art. 1, sono costituiti:(1)
a) dalla somma di lire 2080 miliardi - pari al 65 per cento dello
stanziamento complessivo di lire 3200 miliardi - da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65
miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno
finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979
al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93
miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni
finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario
1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15
miliardi nell'anno finanziario 1993;
b) dal 65 per cento delle somme disponibili, alla data del 9
novembre 1976, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti
provvedimenti legislativi, ai fini della applicazione della legge 30
luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni. La
disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto
degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa, alla
predetta data, proposta favorevole dal Comitato di cui all'art. 5
della legge 30 luglio 1959, n. 623.(2)
Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate
variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette
ripartizioni annuali.(3)
Le annualita' relative agli impegni assunti a carico delle
dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle
dotazioni stesse.(4)
Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli
esercizi successivi.(5)
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno
degli anni dal 1978 al 1993, sara' stabilita la quota degli
stanziamenti di cui ai precedenti commi che potra' essere coperta con
operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il
tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che
saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.(6)
Le disponibilita' del Fondo di cui al primo comma sono assegnate
alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 63, ultimo comma.(7)
Le agevolazioni creditizie previste dalle norme contenute nella
presente rubrica, si applicano a decorrere dal 9 novembre 1976.(8)

(1) Art. 25, c. 1°, lett. a), D.P.R. n. 902/1976

(2) Art. 1, c. 2° e 3°, D.P.R. n. 902/1976

(3) Art. 25, c. 2°, D.P.R. n. 902/1976

(4) Idem, c. 3°

(5) Idem, c. 4°

(6) Art. 26, c. 3°, D.P.R. n. 902/1976

(7) Art. 1, c. 3° D.P.R. n. 902/1976

(8) Art. 15, c. 6°, L. n. 183/1976
Art. 69
Contributi in conto capitale

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla
riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti
industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un
contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con
riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: (4)
1) da 200 milioni e ((fino a 7 miliardi: 40 per cento));
2) ((sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30
per cento));
3) ((per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento)); (4)
4) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29/03/1979, N. 91. (4)
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle
iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese
artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori
a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente
articolo.(11)
In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di
stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli
scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente
articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e'
determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al
netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio
monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi
di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi
investimenti. (4)
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del
presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di
specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno,
indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un
quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle
zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di
cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle
Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di
emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto
tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai
dati dei due ultimi censimenti ISTAT.
Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o
l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove
iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a
considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi'
concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel
Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed
infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia
avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche
per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie
previste dalla legislazione vigente.
La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla
dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di
capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento
fisso.
L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione
dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli
importi di cui all'art. 24.
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la
concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i
finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite
convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola
industria (ENAPI).
Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del
presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e
finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui
consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle
Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma
di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese
artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio
termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso
detta sezione e' instituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5
miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 24
del presente Testo Unico. Le Regioni meridionali possono partecipare
al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo
stanziamento di cui al precedente articolo 44. La sezione autonoma di
credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste
dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa e'
autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione
autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano
stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio
credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto
interessi previsto dall'art. 63 del presente Testo Unico.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni dalla
L. 29 marzo 1979, n. 91, ha disposto (con l'art. 1) che la modifica
all'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della
legge 2 maggio 1976, n. 183.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 giugno 1982, n. 389, convertito con modificazioni dalla
L. 12 agosto 1982, n. 546 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che
"Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma
dell'articolo 69 del medesimo testo unico e'elevato da 200 a 500
milioni di lire".
Art. 70
Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese
di progettazione e per i centri di ricerca

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle
imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui
all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di
decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali,
nonche' le imprese di progettazione industriale che si localizzano
nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai
fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al
precedente articolo 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale
non inferiore a 50 addetti.
La concessione del contributo di cui al comma precedente e'
disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono
ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca
scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli
finalizzati ad attivita' produttive, anche se collegati ad imprese ed
anche se realizzati in forma consortile, puo' essere concesso un
contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purche'
il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. (17)((24))
La concessione del contributo di cui al comma precedente e'
subordinata:
a) al parere di conformita' rilasciato a norma degli articoli 72
e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non
inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in
funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalita'
specifica della ricerca. (17)((24))
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione
del contributo ai centri di ricerca, nonche' le modalita' per la
determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di
specifici controlli anche periodici da parte della Cassa. ((24))
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle
iniziative di cui al terzo comma del presente articolo. ((24))
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo
e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma
nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.

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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4, lettera a) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 e' abrogato l'art. 70,
commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera b) che al comma
6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo
comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i
centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo
a quelli finalizzati ad attivita' produttive anche se collegati ad
imprese ed anche se realizzati in forme consortili".
Art. 71
Domanda per le agevolazioni

Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed
erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento
agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore
con unica domanda, da presentare ad uno degli Istituti di credito
abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno,
nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende
usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.(1)
La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale
saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione
necessari per l'istruttoria, ferma restando la facolta' degli
Istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile
ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene
presentato altresi' al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.(2)
Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'Istituto di
credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito
agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del primo
comma, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria
della iniziativa rivolta a valutare la validita' tecnica, finanziaria
ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla
consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla
congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria
deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti
occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e
agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di
produzione conseguibili.(3)
I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la
delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione
progettuale, anche alla Cassa.(4)
La domanda di cui al primo comma e' altresi' trasmessa
dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che puo' esprimere
al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il
termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con
riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione
regionale.(5)

(1) Art. 13, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Art. 14, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(4) Idem, c. 2°

(5) Idem, c. 3°
Art. 72
Procedure per l'ammissibilita' alle agevolazioni

L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto
capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le
iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non
superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento,
da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle
singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.
Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi
di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al
credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'articolo
69, e' subordinata all'accertamento della conformita' della singola
iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI, sia alle destinazioni
territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi
delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani
regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. (4)
A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine fissato dal decreto di
cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il
Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione
delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonche' della
documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli
Istituti di credito.
Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di
conformita', nei quale sono indicati, oltre agli elementi di
conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito
agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti
all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso
collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da
realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre
amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi
ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione
dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonche'
gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere
sui propri fondi di bilancio.
Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e'
comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza
previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli
Istituti di credito e agli interessati.
Le determinazioni assunte nel parere di conformita' sono vincolanti
nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le
amministrazioni interessate.
Il parere di conformita' ha validita' di 24 mesi e decade se entro
tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un
avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.
Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla
Cassa per il Mezzogiorno.((17))

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni dalla
L. 29 marzo 1979, n. 91, ha disposto (con l'art. 1) che la modifica
all'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della
legge 2 maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifca
all'art. 69, comma 1, punti 3 e 4 ha effetto dall'entrata in vigore
della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica
all'art. 69, comma 3 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2
maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "I
primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti
commi: "Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le
iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali
ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di
stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli
investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30
miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi
stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento
di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo
risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e
l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli
ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario;
il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio
e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e'
fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato
soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato
con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi
di lire di investimenti fissi".
Lo stesso D.L. (con l'art. 4, comma 2), ha disposto che: "Il limite
di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo
comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato a 30
miliardi".

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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 73
Procedure per la concessione delle agevolazioni

La concessione del contributo in conto capitale e in conto
interessi e' deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento; la
concessione di essi viene effettuata sulla base di stati di
avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di
opere.(1)
La Cassa e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
Istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del
contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento
in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato, nonche' con
l'ENAPI ai sensi del penultimo comma dell'art. 69.(2)
Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa
all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla
liquidazione del saldo.(3)
Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno sono definite le procedure per la concessione delle
agevolazioni finanziarie in modo da assicurare, sia la massima
snellezza e rapidita' delle procedure, anche mediante l'indicazione
della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il
compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni
delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei
lavori.(4)

(1) Art. 14, c. 9°, D.P.R. n. 902/1976; art. 10, c. 17°, L. n.
853/1971

(2) Art. 14, c. 10°, D.P.R. n. 902/1976

(3) Art. 11, c. 11°, L. n. 183/1976

(4) Idem, c. 10°
Art. 74
Procedure per l'ammissibilita' al contributo delle iniziative di
grani dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano
investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al
contributo previsto all'articolo 69 viene deliberata dal CIPI, su
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di
credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i
termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli
stabilimenti nonche', sentita la Regione interessata, le
infrastrutture di uso collettivo che devono essere realizzate a
carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro
esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a
valere sui propri fondi di bilancio. ((4))
Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora
ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
30 aprile 1976, n. 156, convertito con modifiche nella legge 24
maggio 1976, n. 350, il CIPI esprime la propria valutazione sulla
loro conformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica
e in relazione al livello di congestione della zona di prevista
localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla
disponibilita' di manodopera nella zona medesima.
All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede
il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo i
criteri e le modalita', in quanto applicabili, di cui agli artt. 72,
73 e 77.
La Cassa ogni sei mesi invia al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione
delle infrastrutture previste dai pareri di conformita' con la
indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni
effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione
delle opere.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni dalla
L. 29 marzo 1979, n. 91, ha disposto(con l'art. 1)che la modifica
dell'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della
legge 2 maggio 1976, n. 183. Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con
l'art. 2) che la modifca all'art. 69, comma 1, punti 3 e 4 ha effetto
dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto(con l'art. 3) che la modifica
all'art. 69, comma 3 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2
maggio 1976, n. 183.
Lo stesso D.L. ha inoltre, disposto(con l'art. 4, comma 1) che: "I
primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti
commi:
"Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative
dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero
all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di
stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli
investimenti in impianti fissi. Il finanziamento anzidetto e'
concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di
investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel
caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti
esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla
differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli
investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e
della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di
interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui
finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato
nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento. Nei casi di
riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi
investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di
cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di
investimenti fissi". Lo stesso D.L. (con l'art. 4, comma 2), ha
disposto che: "Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma
dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo
unico e' elevato a 30 miliardi".
Art. 75
Efficacia del parere di conformita' e controlli degli Istituti di
credito

Il parere di conformita' di cui all'art. 72 costituisce titolo per
il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal presente
Testo Unico a favore delle iniziative che si realizzano nei territori
di cui all'art. 1.(1)
Agli istituti di credito che hanno deliberato il finanziamento ai
sensi dell'art. 71, quarto comma spetta, dopo l'emissione del parere
di conformita', o decorso il termine di cui all'art. 72, primo comma,
di assicurare, sulla base delle direttive di cui all'art. 62, che per
la durata del mutuo l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme
ai programmi finanziati.

(1) Art. 10, c. 7°, L. n. 853/1971

(2) Art. 12, c. 10°, L. n. 717/1965; art. 11, c. 2° e 5°, L. n.
183/1976
Art. 76
Autorizzazione per nuovi investimenti

Alle imprese industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1
non e' applicabile il limite di 500 milioni di lire previsto, ai fini
della concessione del credito agevolato, dall'art. 4, primo comma,
del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.(1)
Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 per
le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie di cui alla
presente Rubrica, la domanda di autorizzazione per i progetti
comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come
previsto dal 1° comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976,
n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta
contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.(2)

(1) Art. 4, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 3°
Art. 77
Spese ammissibili

Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'art. 16 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e ai contributi in conto capitale di
cui all'art. 69 del presente Testo Unico, dovranno, comunque,
comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le
attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei
prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le
spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto
del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite
massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle
caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita'
dell'impresa.(1)
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma
precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni
precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni medesime.(2)

(1) Art. 10, c. 7°, L. n. 183/1976; art. 16, c. 1°, D.P.R. n.
902/1976

(2) Art. 11, u.c, L. n. 183/1976; art. 16, c. 2°, D.P.R. n. 902/1976
Art. 78
Determinazione del capitale investito

Gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nei
territori di cui all'art. 1, da valutare per la concessione del
credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti
dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e,
in conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle
rivalutazioni per conguaglio monetario.(1)
Il relativo accertamento viene effettuato sulla base del bilancio,
del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della
contabilita' delle imprese all'inizio della realizzazione del
programma di investimento oggetto del credito agevolato.(2)

(1) Art. 17, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°
Art. 79
Valutazione unitaria delle iniziative

I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono
considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione,
quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero
siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali
stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano
capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di
carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino
l'appartenenza ad un medesimo gruppo.(1)

(1) Art. 10. c. 8°, L. n. 183/1976
Art. 80
Dichiarazione delle imprese sulla manodopera

Per il periodo indicato nel provvedimento di concessione delle
agevolazioni finanziarie o nel parere di conformita', e comunque non
prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le
imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono
presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del
lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di
lavoro.(1)
Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il
20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione o nel
parere di conformita', il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno dispone - previa contestazione e fissazione di un
termine per le controdeduzioni - la sospensione dell'erogazione dei
contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto
predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che
l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non
imputabile.(2)
Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato
nel provvedimento di concessione o nel parere di conformita', i
contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con
scadenza successiva alla data di presentazione della relativa
certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.(3)

(1) Art. 21, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°
Art. 81
Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali
e regionali

Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 non sono
cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.(1)
Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono
concorrere con quelle previste dall'art. 63 a condizione che non
vengano superati i limiti massimi ivi indicati.(2)
Per i territori di cui all'art. 1, le agevolazioni creditizie
previste dall'art. 63 possono cumularsi con le agevolazioni di cui
all'art. 69 sempreche' non venga superato il limite di cui al quinto
e sesto comma dell'art. 63.(3)
Le norme previste in materia di finanziamenti agevolati dalle
disposizioni della presente rubrica si estendono anche agli incentivi
agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in
materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale,
per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura
del 65 per cento a favore del Mezzogiorno; le dette leggi sono
modificate dalle norme della presente rubrica.(4)

(1) Art. 28, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°
Art. 82
Controllo del Parlamento

Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno deve
presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo
stato di attuazione delle disposizioni della presente rubrica in
materia di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale
relativamente alle richieste prodotte, a quelle accolte e alla
realizzazione dei programmi per i quali sono state concesse le
agevolazioni.(1)

(1) Art. 24, D.P.R. n. 902/1976 norma di coordinamento
Art. 83
Norme concernenti la locazione finanziaria di attivita' industriali

La societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria
di impianti industriali, costituita dalla Societa' finanziaria
meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di
sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base
dei criteri e modalita' fissati dal CIPI.(1)
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni
di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire
dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume
tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro
versamento di un prezzo prestabilito.(2)
La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla
societa' di cui al primo comma, e' autorizzata a concedere in unica
soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione
finanziaria stipulato tra la societa' locatrice ed il conduttore, un
contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei
contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi
sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un
mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63.(3)
Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo
in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la
parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle
disponibilita' del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate
ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.(4)
L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma
precedente e' determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con
decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore
residuale del bene stabilito in contratto.(5)
La Societa' locatrice di cui al primo comma dovra' ridurre i canoni
a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa
ricevuta ai sensi del terzo comma.(6)
Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione
finanziaria di cui ali primo comma possono essere acquistati dal
conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di
acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di
proprieta' della Societa' finanziaria meridionale, l'acquisto, per
l'importo predetto, si estende alle aree medesime.(7)
In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione
finanziaria e' sciolto e la societa' locatrice di cui al primo comma
e' autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore,
purche' essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo
conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed e' tenuto al
versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli
interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi,
che sono a suo carico.(8)
Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai
fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le
disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e
d'imposta di registro.(9)
Il contratto di locazione finanziaria e' soggetto alla imposta
fissa di registro di L. 5.000.(10)
Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da
quelle realizzate dalla societa' di cui al primo comma e poste in
essere da altre societa' esercenti la locazione finanziaria, potranno
essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal
fine la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare con dette
societa' apposite convenzioni.(11)
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine,
ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche' gli istituti regionali per il credito a
medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono
autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e
statuarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni
per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali
di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di
capitale.(12)

(1) Art. 17, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Norma di coordinamento

(5) Art. 17, c. 4°, L. n. 183/1976

(6) Idem, c. 5°

(7) Idem, c. 6°

(8) Idem, c. 7°

(9) Idem, c. 8°

(10) Idem, c. 9°

(11) Idem, c. 10°

(12) Art. 8, u.c., L. n. 675/1977
Rubrica III
Ulteriori interventi finanziari

Art. 84
Partecipazione al capitale di rischio delle imprese

La Societa' finanziaria meridionale (FIME), costituita su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa
autorizzazione del CIPE, partecipa al capitale di rischio delle
imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e realizza
iniziative volte al sostegno diretto e indiretto delle imprese,
specie piccole e medie. La societa' dovra' avere un capitale di
almeno 200 miliardi di lire.(1)
Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono prevalentemente
riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di
attrezzature e macchinari, nonche' gli ausili delle moderne forme di
gestione, da promuovere dalla Societa' finanziaria meridionale di cui
al precedente comma.(2)

(1) Art. 9, L. n. 853/1971

(2) Art. 10, c. 19°, L. n. 853/1971
Art. 85.
Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi

Sulla base delle direttive del programma quinquennale previste
dall'art. 2, lett. c), tariffe ferroviarie di favore possono essere
accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per
l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di
stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni
annesse, ubicati nei territori di cui all'art. 1, nonche' per il
trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti
all'ammodernamento degli stabilimenti stessi.(1)
Le tariffe ferroviarie di cui al precedente comma si applicano
anche ai prodotti agricoli ed ittici.(2)
Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati
dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi
gommati.(3)
La misura e le modalita' di concessione delle tariffe di favore
sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti ovvero del
Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il
tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in
rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori
meridionali.(4)
Il mancato introito derivante alla Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione
delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il
Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.(5)

(1) Art. 7, c. 2°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947, ratificato con L. n.
1482/1948; art. 15, c. 1°, L. n. 717/1965

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°
Rubrica IV
Interventi finanziari dello Stato nei riguardi di Istituti di credito industriale

Art. 86
Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme conferite
ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955 n. 38 e
successive integrazioni

Le somme conferite, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8
febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, ai fondi di rotazione
costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia
meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento alle
industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale Sardo (CIS), in
base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, sono assegnate all'ISVEIMER,
IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole
industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro
statuti.(1)
Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere
dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di
prestiti di cui all'art. 1 delle leggi citate al precedente comma,
secondo le modalita', i termini e i piani di ammortamento dei
prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Ministero del Tesoro.(2)
Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato,
determinati ai sensi dell'art. 63 primo comma, sui finanziamenti
effettuati con le somme di cui al primo comma del presente articolo,
la Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere ai sensi dello art. 63,
terzo comma.(3)
Per effetto delle assegnazioni di cui al primo comma, gli Istituti
assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere
sulle somme predette con esclusione di ogni onere a carico dello
Stato.(4)

(1) Art. 2, c. 1°, L. n. 970/1969

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3° e art. 28, c. 4°, D.P.R. n. 902/1976

(4) Art. 3, L. n. 970/1969
Art. 87
Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme rivenienti
da prestiti obbligazionari

Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono
autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti
obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al
decreto del Ministro per il Tesoro in data 16 settembre 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274,
anche per le operazioni di credito industriale stipulate
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e
comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1974.(1)

(1) Art. 13/bis, D.L. n. 377/1975, conv. con modif. L. n. 493/1975
Art. 88
Fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito
meridionali in base alla legge 1 febbraio 1965, n. 60

Presso l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS sono costituiti fondi di
rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000. Fino a
concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella
misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso
l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso
l'IRFIS e di lire 15.750.000.000, pari al 10 per cento, presso il
CIS.(1)
Il residuo ammontare di L. 17.500.000.000 e' ripartito fra i tre
fondi di rotazione in aliquote anche diverse da quelle indicate nel
comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(2)
La ripartizione e' effettuata tenendo conto delle esigenze di
finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in
cui operano i tre istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo
coordinato dell'economia del Mezzogiorno.(3)
Ai mutui concessi con le disponibilita' di cui al presente articolo
e all'art. 86 agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse
con i mutui medesimi, si applicano le agevolazioni fiscali indicate
nell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.(4)

(1) Art. 1, c. 1° e 2°, L. n. 60/1965

(2) Idem, c. 3°

(3) Idem, c. 4°

(4) Art. 5, L. n. 38/1955; art. 1, u.c., L. n. 60/1965; art. 13, c.
1°, lett. c), L. n. 717/1965; art. 4, c. 1°, L. n. 1228/1962; art.
25, D.P.R. n. 601/1973
Art. 89
Modalita' per la concessione dei mutui

I fondi di cui agli articoli 86, 88, 94 e 97 sono destinati alla
concessione di mutui a favore di iniziative industriali ubicate nei
territori di cui all'art. 1, sulla base dei criteri, delle procedure
e delle modalita' previste, per tali iniziative, dal D.P.R. 9
novembre 1976, n. 902.(1)
Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma
precedente e' fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.(2)
Limitatamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi della
legge 1 febbraio 1965, n. 60, una quota di tale tasso nella misura
dell'1,50% in ragione di anno e trattenuta dagli Istituti di credito
come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione
nonche' del rischio, che resta a totale carico degli Istituti
medesimi.(3)
La rimanente quota e' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per
essere utilizzata per le finalita' di cui all'art. 63, limitatamente
alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.(4)
Ai fondi di rotazione di cui all'articolo precedente si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni relative ai fondi di rotazione
costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla
legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni.(5)

(1) Art. 28, c. 4°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Art. 2, c. 3°, L. n. 60/1965; art. 28, c. 4°, D.P.R. n. 902/1976

(3) Art. 2, c. 4°, L. n. 60/1965

(4) Idem, c. 5°

(5) Art. 1, u.c., L. n. 60/1965
Art. 90
Rapporti derivanti dalla costituzione dei fondi di rotazione

I rapporti nascenti dall'applicazione dell'articolo 88 sono
regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del
Tesoro e l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS.(1)

(1) Art. 3, L. n. 60/1965; art. 4, L. n. 657/1960
Art. 91
Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di
dotazione del Banco di Sicilia

I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli artt. 1 e 2 della legge
9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art.
26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di
Napoli e Banco di Sicilia.(1)
Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destinano le somme
conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad
aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione,
secondo quanto disposto con i decreti del Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
con i quali sono approvate le modifiche da apportarsi agli statuti
dei Banchi predetti.(2)
Le eventuali somme residue sono iscritte, in appositi fondi di
riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di
credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del
presente articolo.

(1) Art. 1, L. n. 167/1960

(2) Idem, art. 2
Art. 92
Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi
meridionali

I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai
sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31
dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli,
istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito
industriale:(1)
a) per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei
prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da
parte delle sezioni medesime;
b) per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e
piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse
economiche e possibilita' di lavoro, ubicate nel territorio di
competenza di ciascuna delle due sezioni;
c) per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti
di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un
anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la
formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si
rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b)
e c) e' fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.(2)
I criteri, le procedure e le modalita' previste dal D.P.R. 9
novembre 1976, n. 902, si applicano per i finanziamenti previsti dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere a), b) e c) del presente
articolo.(3)
I comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito
industriale del Banco di Napoli e dei Banco di Sicilia sono integrati
con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.(4)

(1) Art. 25, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 3, L. n. 167/1960; art. 12,
L. n. 649/1961; art. 34, L. n. 717/1965; art. 8, c. 2°, L. n. 38/1967

(2) Art. 25, c. 2°, L. n. 634/1957; art. 20 e 28, c. 4°, D.P.R. n.
902/1976

(3) Art. 18, c. 1°, L. n. 623/1959; art. 28, c. 4°, D.P.R. n.
902/1976

(4) Art. 26, c. 4°, L. n. 634/1957
Art. 93
Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di
credito industriale dei Banchi meridionali

Alle operazioni di cui all'articolo precedente, lettere a), b), c),
e a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle
operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, si applicano
le agevolazioni fiscali indicate dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.(1)
Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla
costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli
atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente
comma.(2)
I crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente
lettera c) sono garantiti dal privilegio di cui all'art. 2 della
legge 29 dicembre 1948, n. 1482; detti crediti hanno altresi'
privilegio con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice
Civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si
trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di
diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle
scorte dovra' risultare esplicitamente dalle annotazioni ed
inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del
decreto legislativo luogotenenziale del 1 novembre 1944, n. 367,
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.(3)
Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di
cui al comma precedente non e' opponibile ai titolari di credito
privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice Civile.(4)
Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le
disposizioni di cui all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942,
n. 267.(5)
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente
articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1980.

(1) Art. 26, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 9, L. n. 261/1950; art. 3,
c. 1°, L. n. 1482/1948; D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 14, c. 1°,
D.L.C.P.S. n. 1419/1947; art. 25, D.P.R. n. 601/1973

(2) Art. 3, c. 2°, L. n. 1482/1948

(3) Art. 26, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 5, c. 1°, L. n. 135/1954

(4) Art. 5, c. 2°, L. n. 135/1954

(5) Art. 4, L. n. 1482/1948
Rubrica V
Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno e partecipazioni finanziarie

Art. 94
Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei
Banchi meridionali

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b)
e c) di cui all'art. 92, primo comma, e per quelli di cui all'art.
63, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco
di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di
cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482,
all'emissione di obbligazioni.(1)
Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla
lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50
milioni per ogni singola operazione.(2)
Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i
fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono
ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso
di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare
del contributo in conto interessi previsto dall'art. 63.(3)

(1) Art. 12, c. 1°, L. n. 649/1961; art. 34, c. 2°, L. n. 717/1965;
art. 8, c. 2°, L. n. 38/1967

(2) Art. 12, c. 2°, L. n. 649/1961

(3) Art. 12, c. 3°, L. n. 649/1961; art. 8, c. 1°, L. n. 38/1967;
art. 34, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 265/1962
Art. 95
Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS
ed al CIS

La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle
sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali,
e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa
trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 158, nonche' altre
somme a dette finalita' destinate nel quadro del programma
quinquennale di cui all'articolo 2, nella misura che sara' fissata
dal, CIPI per partecipare:(1)
a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo
sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto
regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia
e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;
b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi
speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

(1) Art. 19, L. n. 298/1953; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971
Art. 96
Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi
di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalita'
dei conferimenti

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di
dotazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro
aumenti, e' fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per
cento.(1)
Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destina alle finalita' di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente debbono essere
sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni:(2)
Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61
per cento;(3)
Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole
industrie in Sicilia, 29 per cento;
Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la
partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi
speciali.

(1) Art. 20, c. 1°, L. n. 298/1953

(2) Idem, c. 2°

(3) Art. 2, L. n. 261/1950
Art. 97
Finanziamento all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con i fondi
provenienti da prestiti esteri

La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare all'ISVEIMER,
all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa
abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di
finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che
la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e
alle finalita' dei prestiti stessi.(1)
La Cassa e egualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti
la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a
valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.(2)

(1) Art. 21. c. 1°, L. n. 298/1953

(2) Idem, c. 2°
Art. 98
Norme concernenti l'attivita' dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS

Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile
1953, n. 298, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei
confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di
competenza territoriale, le seguenti operazioni:(1)
a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari
ed immobiliari ovvero eccezionalmente da garanzie personali;
b) sovvenzioni e sconti cambiari;
c) sconti e anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle
province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base
a regolari deleghe;
d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto
dell'emissione;
e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli
obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro.
Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui al primo
comma sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore
della media e piccola industria, anche a favore di imprese
industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia,
i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento
degli impieghi a favore della media e piccola industria.(2)
Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresi' ad
operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere
finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.(3)

(1) Art. 14, L. n. 298/1953

(2) Art. 19, c. 4°, L. n. 183/1976

(3) Idem, u.c.
Art. 99
Partecipazioni finanziarie per lo sviluppo industriale

Nell'ambito delle direttive del programma quinquennale, la Cassa
per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del CIPI, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo'
concorrere con enti pubblici e privati alla costituzione di societa'
finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1 ed aventi per
fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi
e assumere partecipazioni in societa' della stessa natura gia'
costituite con il concorso di enti pubblici.(1)
La Societa' finanziaria Nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD),
costituita ai sensi del comma precedente dalla Cassa per il
Mezzogiorno, ha per fine la promozione dello sviluppo industriale nei
territori di cui all'art. 1.(2)
La Cassa puo' essere, altresi', autorizzata con le modalita' di cui
al primo comma a concorrere mediante anticipazioni finanziarie
all'attuazione degli interventi delle societa' di cui ai commi
precedenti.

(1) Art. 15, L. n. 1462/1962

(2) Idem

(3) Idem; art. 12, n.c., L. n. 717/1965
Rubrica VI
Agevolazioni fiscali per l'industria

Art. 100
Durata delle agevolazioni

Le agevolazioni fiscali previste dagli artt. da 101 a 105, primo
comma, in materia di industrializzazione dei territori indicati
all'art. 1, cessano di avere applicazione al 31 dicembre 1980.(1)

(1) Art. 13, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 42, n. c., D.P.R. n.
601/1973
Art. 101
Esenzione dall'imposta locale sui redditi

Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si
impiantano nei territori indicati all'articolo 1 e per le costruzioni
annesse e' concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui
redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.
Per gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori che siano
ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, e'
accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito
derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla
riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.
L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio
di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche
alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale.
Le imprese che svolgono attivita' produttive di redditi esenti
devono tenere la contabilita' in modo che sia possibile determinare
separatamente la parte di utili attribuibile a tali attivita'. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 ottobre 1978, n. 707, ha disposto (con l'articolo unico,
comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli
101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si
applicano alle cliniche e alle case di cura".
Art. 102
Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in
iniziative industriali nel Mezzogiorno

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle
societa', dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla
tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta
della contabilita' semplificata, che abbiano optato per il regime
ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e
successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione,
ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di
cui all'articolo 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con
esclusione dei redditi fondiari.
L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e
degli impianti previsti nel precedente comma.
Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente
articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente
in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che
intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto
di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di
ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.
L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri
di organico sviluppo dell'economia meridionale.
L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla
dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del
reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della
documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.
Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione
della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa.
Le date di inizio e di ultimazione delle onere e l'ammontare delle
somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate
mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente
territorialmente.
Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato
all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta
giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere
progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa
luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al
comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e
si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per
cento dell'imposta medesima. (2) ((17))

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 ottobre 1978, n. 707, ha disposto (con l'articolo unico,
comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli
101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si
applicano alle cliniche e alle case di cura".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 103
Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo
dell'energia elettrica

I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al
funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso
collettivo ed industriale sono equiparati, agli effetti fiscali, a
quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.(1)
Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di
consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del D.L. 6 ottobre
1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono
ridotte alla meta'.(2)

(1) Art. 13, c. 1°, lett. f), L. n. 717/1955

(2) Idem, c. 1°
Art. 104
Modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali

Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste
dai precedenti articoli della presente rubrica e dall'art. 54, sono
fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.(1)

(1) Art. 13, c. 2°, L. n. 717/1965
Art. 105
Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di
registro

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla
meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma
societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di
nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni
dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e
102. (2)((17))
L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per
le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo
comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' ridotta allo 0,50 per
cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano
nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto
da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad
una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi.

---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 ottobre 1978, n. 707, ha disposto (con l'articolo unico,
comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli
101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si
applicano alle cliniche e alle case di cura".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 106

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625))
Capo V
INTERVENTI VARI
Sezione I
RISERVE
Rubrica I
Riserve d'investimenti

Art. 107
Riserva di investimenti pubblici

Fino al 31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art.
1 una quota non inferiore ai 40 per cento della somma globalmente
stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato
per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale
quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa
per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali
entrate in vigore dopo il 1 luglio 1949, per interventi negli stessi
territori di cui all'art. 1.(1)
Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei
capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento
l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di
cui all'art. 1.(2)
Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a
chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli
interventi di cui all'art. 47.(3)
Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro
riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di
quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati
territori.(4)
Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni
biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione
statale; destinati alla creazione di nuovi impianti industriali,
saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80
per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli
investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti
territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al
60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e
titolo effettuati.(5)
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno
l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di
investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati
l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per
Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al
precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento
nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei
gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.(6)
In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a
partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di
investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.(7)
Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto
comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene
sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro
delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita
la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1977, n. 675.(8)
Il Ministro delle Partecipazioni statali sottopone annualmente al
CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei
programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti
realizzati nei territori di cui all'art. 1.(9)
Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi
dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo
IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' riservata ai territori di
cui all'art. 1 del Testo Unico.(10)
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.A. effettua:(11)
a) i nuovi interventi previsti dall'art. 5, comma primo, nn. 1 e
2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1
e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre
1976, n. 902; b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi
dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle
Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti
regionali di promozione industriale.
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A.
previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli
anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi interventi di cui alla
lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento
dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.(12)
Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella
misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui
all'art. 1.(13)
Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese
artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della
legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle disponibilita' del Fondo per
il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per
Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui
all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento.
Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande
relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone
rimanenti con gli stessi criteri.(14)
La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della
stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del
presente articolo.(15)
Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18,
secondo comma, della legge 1 giugno 1977, n. 285, anche per incentivi
a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo,
operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare
depressione del Centro Nord.(16)
La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo
comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui
all'art. 1, e' fissata nella misura del 70 per cento.(17)
Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al
presente articolo.(18)

(1) Art. 5, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 7, c. 1°, L. n. 853/1971
Art. 3, c. 2°, L. n. 634/1957

(2) Art. 7, c. 2°, L. n. 853/1971

(3) Idem, c. 3°

(4) Art. 7, c. 4°, L. n. 853/1971

(5) Art. 2, c. 3° e 4°, L. n. 634/1957; art. 5, c. 2°, L. n.
717/1965; art. 7, c. 5°, L. n. 853/1971

(6) Art. 7, c. 6°, L. n. 853/1971

(7) Art. 12, c. 7°, L. n. 675/1977

(8) Idem, c. 8°

(9) Idem, c. 9°

(10) Art. 48, c. 4°; L. n. 865/1971

(11) Art. 2, c. 7°; art. 15, c. 1°, lett. b), L. n. 675/1977

(12) Art. 15, c. 2°, L. n. 675/1977

(13) Art. 6, c. 8°, L. n. 517/1975

(14) Art. 1, c. 1°, n. 3, D.L. n. 156/1976 e art. unico L. di conv.
n. 350/1976

(15) Art. 29, c. 5°, L. n. 285/1977

(16) Idem, art. 18, c. 2°

(17) Idem, art. 25, c. 1°

(18) Art. 5, u.c., L. n. 717/1965 e art. 1, c. 6° e n.c., L. n.
853/1971
Art. 108
Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere
nei porti

Il programma generale degli interventi per la progettazione ed
esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n.
366, da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge
per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento
in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.(1)

(1) Art. 6, c. 2°, L. n. 366/1974
Art. 109
Riserva della dotazione del Fondo per la ristrutturazione e
riconversione industriale

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' del
"Fondo" costituito dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e'
riservata annualmente ai territori di cui all'art. 1. La parte di
tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, e' destinata alla
concessione dei contributi di cui all'art. 69 del presente Testo
Unico; l'importo relativo sara' versato ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
reiscritto, con decreti del Ministro del Tesoro, ad incremento del
capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per
il Mezzogiorno di cui all'art. 24.(1)
Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le
agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla
lettera b) del terzo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n.
675, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui
all'art. 1. La predetta percentuale potra' essere modificata dal CIPI
su conforme parere della Commissione parlamentare prevista dall'art.
13 della legge stessa.(2)

(1) Art. 3, c. 4°, L. n. 675/1977

(2) Idem, art. 3, c. 5°
Art. 110
Riserva di fondi per la ricerca applicata

Il 40 per cento del fondo speciale di cui all'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrato dall'articolo 1 della legge
14 ottobre 1974, n. 652, e' destinato alla ricerca applicata nei
territori di cui all'art. 1.(1)
Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma
dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, non copra il
predetto 40 per cento, il CIPI, su proposta del Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli
eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2
della citata legge 14 ottobre 1974, n. 652, o al Consiglio Nazionale
delle ricerche per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e
istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari operanti nei
territori di cui all'art. 1.(2)

(1) Art. 3, c. 1°, L. n. 652/1974

(2) Idem, c. 2°
Art. 111
Riserva di stanziamento in materia di interventi per il settore
agricolo alimentare

Dei finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984,
per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non
inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori di
cui all'art. 1.(1)
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977,
n. 984, e' riservato altresi' alle Regioni meridionali il 60 per
cento del finanziamento destinato al settore dell'irrigazione.(2)

(1) Art. 16. c. 2°, L. n. 984/1977

(2) Idem, art. 11, u.c.
Art. 112
Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di
impianti ferroviari

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di
destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250
miliardi previsti dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 377, per
gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee
e degli impianti dei territori di cui all'art. 1.(1)

(1) Art. 6, c. 1°, L. n. 377/1974
Rubrica II
Riserve di forniture e lavorazioni

Art. 113


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146))
Art. 114

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146))
Sezione II
INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA
Rubrica I
Opere pubbliche

Art. 115
Appalti di lavori di imporlo superiore a 1 miliardo di lire

Ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n.
584, sono consentiti per gli appalti di lavori pubblici di importo
superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, criteri di
aggiudicazione diversi da quelli indicati nella legge medesima,
quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle
leggi in favore dei territori di cui all'art. 1, a norma
dell'articolo 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.(1)

(1) Art. 24, c. 2°, L. n. 584/1977
Art. 116.
Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura
ed il miglioramento di impianti sportivi

I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il
miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, concernente l'Istituto per il credito
sportivo ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della
stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei
territori indicati all'art. 1 del presente Testo Unico, che siano
carenti di impianti sportivi.(1)

(1) Art. 6, L. n. 1295/1957
Art. 117
Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime
di concessione

Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni
di esercizio delle ferrovie in regime di concessione di cui all'art.
2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e
integrazioni, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto
del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per l'interno
e per il tesoro, ai sensi delle leggi vigenti, per le linee che
rivestano particolare importanza sociale e che non possono in alcun
modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della
medesima legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e
integrazioni.(1)
Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle
ferrovie in regime di concessione di cui al precedente comma,
previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n.
1221, e successive modificazioni e integrazioni puo' essere elevato
per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1 fino ad un
massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa
riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale
rotabile e di esercizio.(2)

(1) Art. 2, c. 6°, L. n. 1221/1952; art. 3, u.c., L. n. 1080/1971

(2) Art. 3, c. 2°, L. n. 1221/1952
Art. 118
Edilizia scolastica

Nei territori di cui all'art. 1, e' elevabile dai 5 al 10 per cento
del costo totale dell'opera il limite massimo entro il quale le spese
delle necessarie, relative opere di urbanizzazione sono comprese tra
gli oneri per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica,
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n.
412.(1)
Nella indicazione della somma a disposizione per le singole Regioni
e delle disponibilita' annuali per la realizzazione dei programmi di
cui al comma precedente, si tiene conto in particolare, ai sensi
dell'art. 3, secondo comma, della citata legge, delle necessita' dei
territori di cui all'art. 1 del presente Testo Unico.(2)

(1) Art. 2, c. 2°, L. n. 412/1975

(2) Idem, art. 3, c. 1° e 2°
Rubrica II
Agricoltura

Art. 119
Interventi per nuova irrigazione

Il Comitato interministeriale per la politica agricola ed
alimentare - CIPAA -, in sede di determinazione degli indirizzi
generali deve considerare in via prioritaria, tra gli altri, ai sensi
dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i progetti di
nuova irrigazione nelle Regioni meridionali.(1)

(1) Art. 11, c. 2°, L. n. 984/1977
Art. 120
Riduzione tariffaria dell'energia elettrica

Le tariffe dell'energia elettrica per usi agricoli con potenza fino
a 30 KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per
cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei
contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(1)

(1) Art. 15, c. 1°, L. n. 853/1971
Art. 121
Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in
iniziative agricole nel Mezzogiorno

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle
societa', dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma
primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di
trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di
cui all'art. 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con
esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalita' indicate
nello stesso art. 102 e fino ai 31 dicembre 1980. ((17))

---------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 122
Fidejussione del fondo interbancario

Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all'art. 1
e' elevato dal 50 ai 60 per cento del mutuo il limite massimo della
fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno
1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, puo'
concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia
stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la
concessione dei concorso sul pagamento degli interessi ma non siano
in grado di prestare sufficienti garanzie.(1)

(1) Art. 20, c. 2°, L. n. 153/1975
Art. 123
Piano di sviluppo aziendale della impresa agricola montana

La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per
gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati
approvati ai sensi dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352,
e' elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno
delimitate ai sensi dell'art. 7 della legge medesima; l'onere a
carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento.(1)
La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere l'80 per cento
dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le
operazioni di mutuo in favore di imprese localizzate nei territori di
cui all'art. 1 e delimitati ai sensi dell'art. 7 della citata legge
n. 352 del 1976.(2)

(1) Art. 13. c. 2°, L. n. 153/1975; art. 7 e art. 10, c. 1°, lett.
a), L. n. 352/1976

(2) Art. 20, c. 2°, L. n. 153/1975; art. 7 e art. 10, c. 1°, lett.
b), L. n. 352/1976
Rubrica III
Commercio

Art. 124
Contributi sugli interessi e finanziamenti a tasso agevolato ai
consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese
commerciali

Le provvidenze di cui all'articolo 57 sono estese ai consorzi e
alle societa' consortili tra piccole e medie imprese commerciali
ubicate nei territori di cui all'art. 1.(1)

(1) Art. 1, c. 1°, e art. 13, c. 1°, L. n. 374/1976
Art. 125
Finanziamenti alle imprese commerciali

Per le imprese commerciali localizzate nei territori di cui
all'art. 1 e' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata
dei finanziamenti agevolati, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n.
517, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma settimo, della legge
medesima.(1)
E' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata del
finanziamento a medio termine a tasso ordinario che gli Istituti di
credito possono concedere ai soggetti beneficiari previsti dall'art.
1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la realizzazione dei
programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei
finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, commi ottavo, nono e
decimo, della predetta legge n. 517, ove si tratti di imprese
localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente Testo
Unico.(2)

(1) Art. 3, c. 6°, L. n. 517/1975

(2) Art. 4, u.c., L. n. 517/1975
Rubrica IV
Artigianato

Art. 126
Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale

Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende
industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese
artigiane nelle misure e con le modalita' di cui allo stesso
articolo.
Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono
del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art.
69. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo
massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli
articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore.
Art. 127
Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai
consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese
artigiane

Fermo restando quanto previsto negli artt. 63 e 109 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, le provvidenze di cui all'art. 57, sono estese
ai consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese
artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1.(1)

(1) Art. 1, c. 1° e art. 13, c. 1°, L. n. 374/1976
Rubrica V
Turismo

Art. 128
Espropriazioni per iniziative alberghiere

Fino all'emanazione di apposite norme regionali in materia, la
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' e
la procedura di espropriazione di cui all'art. 53 si applicano
altresi' alle espropriazioni occorrenti, nei territori di cui
all'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di
immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di
autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di
campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti
termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature, previo
accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della
legislazione vigente.(1)

(1) Art. 15, c. 4°, L. n. 853/1971
Art. 129
Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo

Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende
industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese
alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre
1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le
modalita' di cui allo stesso articolo. (3)
Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 e 105 del
presente Testo Unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre
iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature - sempre che
sussista una organizzazione tecnica degli impianti - nonche' agli
impianti di trasporto per mezzo di funi. ((17))

---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo
massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli
articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore.
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Rubrica VI
Garanzia dello Stato e competenze degli Istituti di credito edilizio

Art. 130
Garanzie dello Stato sui prestiti BEI ad istituti ed enti pubblici

E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale,
per il pagamento degli interessi, e per il rischio di cambio sui
prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca
europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al
finanziamento di iniziative da realizzare nei territori di cui
all'art. 1 nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture
e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art.
47.(1)
Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti
saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il
tesoro.(2)
I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed enti interessati
con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con
decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto e' concessa
la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il
pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a
quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei
prestiti.(3)
Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai
prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a
partire dal 20 marzo 1973 per le finalita' indicate nel precedente
primo comma.(4)
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme
di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello
Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali
oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea
per gli investimenti.(5)
Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dal
presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per
l'esercizio 1973 e per quelli successivi.(6)

(1) Art. 3°, c. 1°, L. n. 876/1973

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°

(6) Idem, c. 6°
Art. 131
Istituti esercenti il credito edilizio

Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a
derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di
credito edilizio da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1.(1)

(1) Art. 12, D.L. n. 376/1975, conv. con modif. in L. n. 492/1975
Rubrica VII
Interventi per l'occupazione

Art. 132
Interventi per l'occupazione giovanile Norma di coordinamento

Nei territori di cui all'art. 1 le agevolazioni previste dalla
legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione
giovanile, sono concesse nelle misure piu' favorevoli indicate nei
seguenti commi.(1)
Per le unita' produttive ubicate nei territori di cui all'art. 1,
il contratto di formazione di cui all'art. 7 della legge 1 giugno
1977, n. 285, puo' essere stipulato per tre giovani ogni venti
dipendenti o frazione di venti, anziche' per due giovani ogni trenta
dipendenti o frazione di trenta.(2)
L'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto
giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e' elevata da lire
32.000 a lire 64.000 mensili per la maggiore durata di 24 mesi
anziche' di 18.(3)
E' elevata altresi' da lire 200 a lire 400 orarie l'agevolazione
corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con il
contratto di formazione previsto dall'art. 7 della predetta legge;
tale maggiore misura e' concessa inoltre alle cooperative che operano
nel settore agricolo e della pesca.(4)
In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a
seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni
di cui al terzo comma per mesi dodici anziche' sei.(5)
Nelle ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di
formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le
agevolazioni di cui al terzo comma sono corrisposte per mesi quindici
anziche' nove.(6)
Ai sensi dell'art. 17 della legge 1 giugno 1977, n. 285, per il
periodo di applicazione della legge stessa, i benefici contributivi
previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza
sociale, sono estesi per la durata di nove mesi, anziche' per un
semestre, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani
assunti a tempo indeterminato.(7)

(1) Norme di coordinamento

(2) Art. 7, u.c., L. n. 285/1977

(3) Art. 9, c. 2°, lett. a), L. n. 285/1977

(4) Idem, lett. b); art. 23, c. 1°

(5) Idem, art. 9, c. 4°

(6) Idem, u.c.

(7) Idem, art. 17
Art. 133
Disposizioni in favore di lavoratori nelle aree dei territori
meridionali

Nelle aree ricomprese nei territori di cui all'art. 1 nelle quali
si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza
dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere
pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi
comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle
quali sussistono possibilita' di occupazione derivanti da
investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti
previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui
all'art. 2 e delle direttive da esso previste, puo' essere concesso,
ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del
completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164,
fino ad un massimo di 12 mesi, mediante decreti trimestrali del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese che
vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge
20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale
sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono
esentate altresi' dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute
in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.(1)
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e'
effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la
programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro,
per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio
e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.(2)
I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere
comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni
dalla data del decreto interministeriale di cui al secondo comma,
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
competente, per essere iscritti in una lista speciale da istituire
presso l'ufficio stesso, ai fini del loro avviamento, su proposta
della commissione comunale di collocamento, ad appositi corsi di
formazione professionale di carattere straordinario.(3)
I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto
mesi sono organizzati dalle Regioni competenti e la relativa spesa
gravera' sulla quota statale del fondo addestramento professionale
dei lavoratori per gli esercizi 1976-77 e 1977-78.(4)
I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale
qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione professionale
di cui al terzo comma ovvero l'avviamento a livori relativi previsti
al successivo comma.(5)
I lavoratori iscritti nelle liste di cui al terzo comma sono
avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle
opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al
primo comma.(6)
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977
del trattamento straordinario di integrazione salariale. Restano
salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle vigenti
disposizioni.(7)

(1) Art. 1, c. 1°, D.L. n. 291/1977, conv. con modific. in L. n.
501/1977

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 4°

(4) Idem, c. 5°

(5) Idem, c. 6°

(6) Idem, c. 7°

(7) Idem, art. 2
Sezione III
INTERVENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E DEGLI ENTI COLLEGATI
Rubrica I
Opere pubbliche ed altri interventi

Art. 134
Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di
opere pubbliche

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi,
la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla
legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.(1)
Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei
concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in
forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il
Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le
annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di
intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e
approvato dal Ministro per il Tesoro.(2)

(1) Art. 5, c. 1°, L. n. 646/1950

(2) Art. 5, c. 8°, L. n. 646/1950
Art. 135

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))((26))

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AGGIORNAMENTO (26)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002
al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 136
Progettazione, direzione e collaudo delle opere

La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a predisporre i progetti
delle opere comprese nei programmi di competenza delle
amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti
pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono
direttamente provvedervi.(1)
Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza
la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari
potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non
appartenenti alla pubblica amministrazione, purche' iscritti in
apposito albo istituito presso la Cassa stessa.(2)
Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa
per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a
concessioni od affidamento di essa, e' effettuato dai competenti
organi statali o da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori,
tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo
istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.(3)

(1) Art. 4, c. 3°, L. n. 646/1950

(2) Art. 32, L. n. 717/1965

(3)Art. 8, c. 4°, L. n. 646/1950; art. 23, L. n. 1462/1962;
Art. 5, c. 5°, L. n. 588/1962
Art. 5, L. n. 608/1964
Art. 32, L. n. 717/1965
Art. 137
Approvazione dei progetti

((Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno
provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i
progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire
5 miliardi nonche' delle perizie di variante e suppletive d'importo
superiore a lire 3 miliardi.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi
nonche' le perizie di variante e suppletive di importo non superiore
a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione
della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che,
tuttavia, puo' essere richiesto anche per progetti inferiori a detti
importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione
alla natura e complessita' dei progetti medesimi)).
Art. 138
Esecuzione delle opere

La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione delle opere
di sua competenza ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali
o ne da' la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di
bonifica e di irrigazione e ad altri enti di diritto pubblico ivi
compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale,
nonche' agli altri enti di sviluppo in agricoltura.(1)
La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per la
esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al
preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico amministrativa
dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone agli organi
statali e regionali che esercitano la vigilanza sull'ente, gli
interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'.(2)
E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere
concesse dalla Cassa agli enti di cui al primo comma.(3)
Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa per il
Mezzogiorno puo' affidare, sulla base di convenzioni all'uopo
stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione
delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia
di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse
soluzioni tecniche ed economiche.(4)
Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza
forestale comprese nei progetti speciali di cui all'art. 47 la Cassa
per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione anche al Corpo
forestale dello Stato.(5)
Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai
commi primo, quarto e quinto del presente articolo la Cassa per il
Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche
dei competenti uffici del Genio Civile, o degli uffici regionali che
li hanno sostituiti, tenuto presente quanto disposto dal D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8, e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' del
Corpo forestale dello Stato.(6)
Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la
esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei
lavori pubblici.(7)
Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1
miliardo di lire, IVA esclusa, si applicano altresi' le disposizioni
di cui all'art. 115.(8)

(1) Art. 8, c. 1°, L. n. 646/1950; art. 13, L. n. 634/1957 e art. 1,
D.P.R. n. 257/1966

(2) Art. 8, c. 1°, L. n. 717/1965

(3) Art. 8, c. 2°, L. n. 646/1950

(4) Art. 8, c. 7°, L. n. 183/1976

(5) Art. 8, c. 3°, L. n. 646/1950; art. 8, L. n. 183/1976

(6) Art. 8, c. 4°, L. n. 646/1950

(7) Art. 8, c. 5°, L. n. 646/1950

(8) Art. 24, c. 2°, L. n. 584/1977
Art. 139
Gestione e manutenzione delle opere

Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il
Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro
collaudo, con i criteri e le modalita' indicate dal Comitato dei
rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle
Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli
enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad
assumerne la gestione. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata per
non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire
assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e
gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal
comitato di cui all'art. 8.(1)

(1) Art. 8, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 6. c. 5° e 7°, L. n. 183/1976
Art. 140
Interventi nel settore agricolo

Nello schema di piano nazionale previsto all'art. 3, primo comma,
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono indicati gli interventi di
competenza nazionale da attuarsi anche dalla Cassa per il
Mezzogiorno, nonche' la ripartizione di massima dei finanziamenti
relativi.(1)

(1) Art. 3, c. 1°, lett. c) ed f), L. n. 984/1977
Art. 141
Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole
economicamente efficienti




La Societa' Finanziaria Agricola del Mezzogiorno (FINAM),
costituita dalla Cassa per il Mezzogiorno, promuove e sviluppa,
sentite le Regioni interessate, le attivita' agricole, attraverso la
partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro
consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli,
aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.(1)
In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la Societa'
Finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative
e loro consorzi.(2)

(1) Art. 9, c. 1°, L. n. 717/1965

(2) Art. 9, c. 2°, L. n. 717/1965
Rubrica II
Progresso tecnico, sviluppo civile e ricerca scientifica applicata

Art. 142
Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa
locale

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive,
sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese
operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.(1)
Per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai
compiti derivanti dall'attuazione del programma quinquennale di cui
all'art. 2, sono predisposti servizi di assistenza tecnica da
espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni
interessate.(2)
A tali servizi provvede l'istituto di assistenza allo sviluppo del
Mezzogiorno (IASM), di cui all'art. 39, sulla base di programmi
esecutivi, predisposti in attuazione del programma quinquennale di
cui all'art. 2, approvati dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.(3)
I servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e
commercializzazione dei prodotti, prestati dallo IASM, sono riservati
con priorita' alle imprese di piccole e medie dimensioni.(4)

(1) Art. 19, c. 1°, L. n. 717/1965

(2) Idem, c. 2°; art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(3) Art. 19, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 183/1976

(4) Art. 10, c. 18°, L. n. 853/1971
Art. 143


Aggiornamento dei quadri direttivi e intermedi

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed
intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori
produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle
Amministrazioni pubbliche piu' direttamente impegnate nell'attuazione
degli interventi nei territori di cui all'art. 1, in funzione delle
particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono
predisposte idonee iniziative.(1)
All'espletamento di tali compiti provvede il Centro di formazione e
studi (FORMEZ), di cui all'art. 39, sulla base di programmi esecutivi
predisposti in attuazione del programma quinquennale di cui all'art.
2, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nei
Mezzogiorno.(2)
Per le stesse finalita', il FORMEZ puo' essere autorizzato dal
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad
utilizzare anche enti ed istituti specializzati gia' operanti nel
settore.(3)
I servizi di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti
aziendali, prestati dal FORMEZ, sono riservati con priorita' alle
imprese di piccole e medie dimensioni.(4)

(1) Art. 20. c. 1°, L. n. 717/1965

(2) Art. 20, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(3) Art. 20. c. 4°, L. n. 717/1965

§(4) Art. 10. c. 18°, L. n. 853/1971
Art. 144
Interventi per la ricerca scientifica applicata

Oltre agli interventi da realizzare mediante iniziative di
interesse scientifico e tecnologico, attraverso i progetti speciali
di cui all'art. 47, e alla concessione degli incentivi di cui al
comma terzo e seguenti dell'art. 70 in favore dei centri di ricerca
scientifica e tecnologica il CIPE, al fine di agevolare
l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive,
puo' predisporre un programma di potenziamento della ricerca
scientifica, sulla base delle direttive del programma quinquennale
previste dalla lettera c), dell'art. 2.(1)
Il programma e' realizzato mediante progetti, formulati con la
particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali;
l'onere finanziario e' assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il
Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti, istituti
specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la
Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui
stipulazione e' subordinata al conforme parere del Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica.(2)
La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione
dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti
di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche
eseguite.(3)

(1) Art. 21, c. 1°, L. n. 717/1963; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971;
art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Art. 21, c. 2°, L. n. 717/1965

(3) Idem, c. 3°
Art. 145
Programma di assistenza tecnica e formazione per i settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario
di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere,
realizzare e sostenere, nei territori di cui all'art. 1, consorzi e
societa' consortili e consorzi di cooperative rientranti tra quelli
di cui agli articoli 57, 124 e 127, che assumano iniziative volte a
fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese
meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai
programmi finalizzati previsti dal quarto comma dell'art. 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675. All'attuazione del programma
provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti
specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art.
39.(1)
Detto programma determinera' i criteri, le modalita' e i limiti per
la concessione di contributi a carico delle disponibilita' del Fondo
di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' le
modalita' di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti
specializzati di cui al precedente comma e i consorzi e le societa'
consortili.(2)

(1) Art. 19, c. 5°, L. n. 675/1977

(2) Idem, c. 6°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 147
Trasferimento di personale alle Regioni

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno che alla
data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, risulti
impegnato nell'esercizio delle opere di cui all'art. 139 del presente
Testo Unico, e' trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni
interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno
personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e
quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni
economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita' di
servizio maturata.(1)
Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative
transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo
inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni.(2)

(1) Art. 6, c. 8°, L. n. 183/1976

(2) Idem, u.c.
Art. 148
Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n.
183, tutte le opere di cui all'articolo 139, gia' realizzate e
collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono
trasferite, con i criteri e le modalita' indicati dal Comitato dei
rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle
Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle
opere stesse agli enti locali e agli altri Enti destinatari tenuti
per legge ad assumerne la gestione.(1)

(1) Art. 6, c. 5° e 7°, L. n. 183/1976
Art. 149
Completamento di interventi

Gli interventi di completamento nelle materie trasferite alle
Regioni, gli interventi previsti nei programmi approvati dal Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 10
novembre 1971 e quelli di cui all'art. 150, inclusi nei programmi
approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredati dai relativi
progetti esecutivi, sono realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno,
ai sensi dell'art. 138 del presente Testo Unico, mediante concessione
agli enti locali e agli enti pubblici interessati.(1)
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata altresi', in deroga alle
norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante
concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui
all'art. 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27
gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici
destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova
spesa, rispettivamente di 40 e 80 miliardi di lire. La Cassa per il
Mezzogiorno e' altresi' autorizzata a completare gli interventi di
cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e
successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di
lire.(2)
Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi nonche'
alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, delle
agevolazioni di cui all'art. 45 del presente Testo Unico a favore
delle iniziative alberghiere gia' in esercizio alla data del 6 marzo
1976 e per le quali sia intervenuta decisione, di ammissione ad
istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, si provvede con
l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, della
somma di lire 1.600 miliardi.(3)

(1) Art. 6, c. 1°, L. n. 183/1976; art. 16, c. 2° e 3°, L. n.
853/1971

(2) Art. 6, c. 2°, L. n. 183/1976

(3) Art. 6, c. 3°, L. n. 183/1976
Art. 150
Interventi a seguito dell'infezione colerica dell'agosto-settembre
1973

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con le rispettive Regioni, puo' autorizzare la Cassa per il
Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla
costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e
fognarie nonche' di impianti di depurazione e di trattamento di
rifiuti solidi urbani di cui siano disponibili o si rendano
disponibili alla data del 18 gennaio 1974 i progetti esecutivi
redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila
abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del Testo Unico
con priorita' per i comuni delle Regioni Puglia e Campania.(1)
Ove le indicate opere siano state gia' ammesse a contributo statale
ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o
a contributi regionali, lo stesso Ministro puo' autorizzare la Cassa
ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i
consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui
occorrenti, qualora siano nell'impossibilita' di provvedere in tutto
o in parte con le sovraimposte fondiarie.(2)
Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali
previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla
Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.(3)
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
impartisce, vigilando sui relativi adempimenti, le direttive per la
rapida attuazione degli interventi agli organi ed enti competenti e
alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale puo' affidare, sulla base di
convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria, la progettazione e
l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a
societa' a prevalente capitale pubblico, costituite con la
partecipazione degli enti pubblici locali.(4)
Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per
il Mezzogiorno e' autorizzata, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con
modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, ad assumere, in
eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125
mila milioni.(5)
Ai suddetti impegni si fa fronte mediante iscrizione nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975,
1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila
milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni e di lire
36 mila milioni.(6)
In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa ad intervenire
con fondi propri allo scopo:(7)
1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;
2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla
disponibilita' di progetti eseguibili alla data del 27 dicembre 1973;
3) di assicurare la funzionalita' dei progetti realizzabili in
virtu' delle disposizioni del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658,
convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

(1) Art. 9, c. 1°, D.L. n. 658/1973, conv. con modif. L. n. 868/1973

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°

(6) Idem, c. 6°

(7) Idem, c. 7°
Art. 151
Decorrenza delle agevolazioni nel settore industriale e relative
norme transitorie

A decorrere dal 9 maggio 1976 alle iniziative industriali che
realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi
sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'art. 69 del
presente Testo Unico.(1)
Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di
investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla data del 9
novembre 1976 si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre
1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a
quelli in conto capitale. A decorrere da tale data si applicano le
disposizioni dell'art. 69 relativamente al contributo in conto
capitale e le disposizioni dell'art. 63, e seguenti relativamente al
credito agevolato.(2)
Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali
sia stato rilasciato il parere di conformita' ai sensi delle
precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717, e la
legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima del 9 maggio 1976, gli incentivi
sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della
emanazione del parere di conformita' e per i tassi di interesse
agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con
decreto del Ministro per il tesoro.(3)
Il parere di conformita' rilasciato alle imprese industriali prima
del 9 maggio 1976 e quello rilasciato alle iniziative di cui al
secondo comma nel periodo compreso tra tale data e il 9 novembre
1976, decadono automaticamente se entro 24 mesi decorrenti
rispettivamente dalle predette date la realizzazione dell'iniziativa
non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto
di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento
dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni
concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa
viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Casse per il
Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.(4)
Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali
sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformita', gia'
rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa
derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici,
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente
articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti
antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui
all'art. 69.(5)
Per le iniziative industriali che alla data del 9 maggio 1976 hanno
ottenuto il parere di conformita' ma nessun provvedimento di
concessione delle agevolazioni finanziarie, e' data facolta' di
optare per il contributo di cui all'art. 69, a condizione che la
relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di 6
mesi dalla predetta data.(6)

(1) Art. 18, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°; art. 15, c. 6°, L. n. 183/1976 e art. 28, u. c.,
D.P.R. n. 902/1976

(3) Art. 18, c. 3°, L. n. 183/1976

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°

(6) Idem, c. 6°
Art. 152
Decorrenza delle norme sul credito agevolato

A decorrere dalla data del 9 novembre 1976 sono soppresse le
disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative
industriali, contenute nella legge 30 luglio 1959, n. 623, nella
legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel Testo Unico 30 giugno 1967, n.
1523.(1)
Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi
sopracitate che alla data predetta non siano state ancora oggetto di
parere di conformita' o non siano state ancora esaminate dal Comitato
di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, saranno
esaminate a norma degli articoli dal 62 al 68 e dal 71 all'80.(2)
Ai fini delle necessarie priorita' della istruttoria e delle altre
valutazioni previste dai predetti articoli viene considerata valida a
tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria
agli Istituti di credito.(3)

(1) Art. 15, c. 6°, L. n. 183/1976; art. 28, u.c, D.P.R. n. 902/1976

(2) Art. 29. c. 1°, D.P.R. 183/1976

(3) Idem, c. 2°
Art. 153
Norme riguardanti l'opzione

L'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 151, ultimo comma, per
il contributo di cui all'articolo 69, s'intende effettuata anche per
il finanziamento agevolato.(1)
Tale opzione e' esercitata validamente a condizione che, nella
normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione
il comparto produttivo e il tipo di attivita' nei quali rientra
l'iniziativa oggetto di opzione.(2)

(1) Art. 15, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

(2) Idem, c. 2°
Art. 154
Disposizioni sui prestiti BEI

Fino alla stipulazione della convenzione prevista dall'art. 31 del
presente Testo Unico per i prestiti della BEI continueranno ad
applicarsi le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art.
28 del Testo Unico medesimo.(1)

(1) Art. 20, c. 1°, L. n. 183/1976
Art. 155
Interventi finanziari a favore di Consorzi industriali

La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, nei limiti e con le
modalita' fissati dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di
cui all'art. 2, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti
all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle
industrie.(1)
La Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del
programma quinquennale di cui all'articolo 2 puo' essere autorizzata
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a
concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei
consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base
di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi
e approvati dalla competente Regione.(2)
L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il
Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni,
sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge
o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine
per la realizzazione degli interventi di loro competenza.(3)

(1) Art. 4, c. 2°, L. n. 1462/1962; art. 1, c. 1°, lett. c), L. n.
183/1976

(2) Art. 31, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

(3) Art. 21, c. 9°, L. n. 634/1957
Art. 156
Regolamento di esecuzione e ristrutturazione della Cassa

Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950, n. 646,
istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni
e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di
concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per
l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza
sociale.(1)
La Cassa per il Mezzogiorno puo' funzionare anche prima
dell'approvazione del regolamento.(2)
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n.
183, la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo
formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'art. 8 del presente Testo
Unico, provvede alla propria ristrutturazione organizzativa e
funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui all'art.
13, realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in
servizio, anche attraverso la istituzione di corsi di riconversione e
di riqualificazione, di formazione, e di aggiornamento.(3)

(1) Art. 28, L. n. 646/1950; art. 3, L. n. 717/1965

(2) Art. 28, c. 2°, L. n. 646/1959

(3) Art. 5, c. 2°, L. n. 183/1976
Art. 157
Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla
Cassa per il Mezzogiorno

Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno
dei benefici previsti dal presente Testo Unico, la determinazione
della popolazione residente viene effettuata in base ai dati
pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di
statistica.(1)

(1) Art. 21, L. n. 1462/1962
Art. 158
Crediti "I.M.I. - E.R.P." trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno

Sono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno con le relative
garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi
spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e
da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma delle leggi
21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 (art. 1), 30 luglio
1950, n. 723 e 4 novembre 1950, n. 922, a valere sul conto speciale
(fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108,
per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia
in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a
favore dei privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul
conto speciale predetto.(1)
Le somme per interessi sui crediti di cui al primo comma non
concorrono a formare la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno e
sono destinate alle operazioni di credito effettuate dalla Cassa per
il Mezzogiorno, in relazione all'attuazione dei progetti speciali di
cui all'art. 47.(2)
I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il
Mezzogiorno e del Mediocredito - concernenti la gestione e il
recupero dei crediti - relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi
delle leggi indicate nel primo comma, ivi compresi i provvedimenti
relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla
sospensione degli atti esecutivi e all'autorizzazione di alienazioni
a trattativa privata, nonche' ad altri eventuali atti ritenuti
opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme
mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del
Ministero del tesoro.(3)
E' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la meta' delle somme
che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2
della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per il periodo successivo al 30
giugno 1952, e sino alla chiusura delle operazioni ERP.(4)

(1) Art. 11, c. 1°, lett. a), L. n. 646/1950, art. 1, L. n. 54/1956

(2) Art. 24, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 17, c. 1°, L. n. 646/1950;
art. 8, L. n. 183/1976

(3) Art. 3, L. n. 54/1956; art. 19, L. n. 623/1959

(4) Art. 11, c. 1°, lett. b), L. n. 646/1950
Art. 159
Incompatibilita' delle concessioni di acque pubbliche con opere
finanziate dalla Cassa

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi
di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base
all'articolo 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente
l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, si reputano dirette, se
autorizzate dal C.I.P.E., al soddisfacimento di uno speciale e
prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla
concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del Testo Unico 11
dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.(1)
Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima del 18 agosto
1957, nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico, i termini
entro i quali i concessionari devono derivare ed utilizzare le acque
concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino
incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della
Cassa per il Mezzogiorno.(2)
In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono
dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del Testo Unico 11
dicembre 1933, n. 1775, sostituito dall'articolo unico della legge 18
ottobre 1942, n. 1434.(3)
Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso
atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare
di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del
predetto Testo Unico n. 1775 del 1933.(4)

(1) Art. 41, c. 1°, L. n. 634/1957

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°
Art. 160
Prestiti di esercizio alle imprese agricole interessate
all'attuazione dei progetti speciali

In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura
previsti dall'articolo 47, alle imprese agricole, singole o
associate, possono essere concessi prestiti di esercizio a tasso
agevolato, nonche' anticipazioni finanziarie e anticipazioni a tasso
agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunita'
europee.(1)
I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto
del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio.(2)
Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure
fissate, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli
istituti di credito, con i criteri e le modalita' determinate dal
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi
sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a
costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.(3)
I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi
consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di
garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le
modalita' previste dalle stesse disposizioni. Il predetto fondo e'
alimentato da apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno sulla
base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.(4)
La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito
operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario
dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo
interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di
prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene
ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.(5)

(1) Art. 13, c. 1°, D.L. n. 26/1975, conv. con mod. L. n. 125/1975

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°; art. 10, c. 9°, L. n. 717/1965; art. 10, L. n.
364/1970

(5) Art. 13, c. 5°, D.L. n. 26/1975 conv. con mod. L. n. 125/1975
Art. 161
Provvidenze in materia forestale alle imprese interessate
all'attuazione dei progetti speciali

Per la realizzazione di opere di carattere privato per il
rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la
trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilita', di
recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione
dei progetti speciali di cui all'articolo 47 del presente Testo
Unico, riguardanti la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno
concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento
della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli
uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo
il collaudo.(1)
Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale
sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di
credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il
tasso di interesse e' determinato con le modalita' fissate al secondo
comma del precedente articolo 160.(2)
Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui
al primo comma del presente articolo possono essere concesse
anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le
modalita' sono fissati con decreto del Ministro per il Tesoro, di
concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.(3)
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e
sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e
terzo del presente articolo, la Cassa puo' concedere agli Istituti di
credito, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle
singole operazioni di mutuo, oppure costituire, presso gli Istituti
medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.(4)

(1) Art. 13 bis, c. 1°, L. n. 125/1975

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°
Art. 162
Costruzione impianti sportivi previsti dai progetti speciali

La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a suo totale
carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e
loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio
di attivita' sportive di formazione, previsti dai progetti speciali
di cui all'art. 47.(1)
Gli impianti di formazione sportiva di cui al presente articolo nei
comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:(2)
1) impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la
pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a
mano e il rugby;
2) palestre coperte di esercizio sportive, utilizzabili anche per
la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la
lotta;
3) piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;
4) installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili,
spogliatoi e servizi per le attivita' ricreative e sportive nelle
aree di verde pubblico esistenti o in progetto;
5) impianti fissi per il canottaggio e la canoa.
L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i
cittadini e deve essere data priorita' alle attivita' formative e
ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.(3)
I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini del presente
articolo, la loro attivita' ai principi del decentramento e della
partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con
l'apporto delle associazioni sportive.(4)
La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli
impianti sportivi, di intesa con le Regioni e gli enti locali, deve
essere proporzionale alla popolazione delle singole province
interessate e dare priorita' ai comuni e ai loro consorzi e ai
quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di
base.(5)
Le Regioni sono tenute a presentare i programmi di cui al presente
articolo entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il
Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvedera' di ufficio la Cassa
stessa.(6)
Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovra'
essere tenuto conto altresi' degli interventi gia' effettuati dalla
Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.(7)

(1) Art. 1, L. n. 781/1975

(2) Art. 2, c. 1°, L. n. 781/1975

(3) Idem, c. 2°

(4) Idem, c. 3°

(5) Art. 3, c. 1°, L. n. 791/1975

(6) Idem, c. 2°

(7) Idem, c. 3°
Art. 163
Case per lavoratori

La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del
programma quinquennale di cui all'art. 2, e' autorizzata a concedere
contributi per il completamento dei programmi di costruzione di case
a caratteristiche popolari destinate all'alloggio dei lavoratori
addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo
industriale, deliberati alla data di entrata in vigore del presente
Testo Unico.(1)

(1) Art. 4, c. 3°, L. n. 1462/1962
Art. 164
Poteri di rappresentanza dei consigli di valle e di enti

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono
sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio
dei diritti loro concessi dalle disposizioni del presente Testo
Unico, relative agli interventi finanziati dalla Cassa dei
Mezzogiorno, in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte
le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti,
acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei
lavori previsti dalle norme del presente Testo Unico.(1)

(1) Art. 44, L. n. 634/1957
Art. 165
Agevolazioni creditizie e incentivi a favore degli Enti fiera

Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo
industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo
"Fiera del Levante - Campionaria internazionale di Bari"; alla Fiera
nazionale dell'agricoltura e zootecnica di Foggia, alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo; alla Fiera campionaria internazionale di
Messina; alla Fiera nazionale delle attivita' agrumarie, delle
essenze e degli olii di Reggio Calabria; alla Fiera campionaria della
Sardegna in Cagliari e alla Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano
nel mondo di Napoli.(1)

(1) L. n. 505/1965
L. n. 209/1966
L. n. 284/1971
Art. 166
Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64

I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), di cui
all'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui
all'articolo 1 possono essere concessi, fermo restando il limite del
25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari
alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare
del contributo concesso dal Fondo; il concorso statale nel pagamento
degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del
citato art. 35 sara' pari alla differenza tra le rate di
preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi di interesse
praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di
ammortamento calcolate al tasso agevolato stabilito con decreto del
Ministro del Tesoro di concerto con quello dell'agricoltura e delle
foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio.(1)

(1) Art. 35, c. 3°, L. n. 910/1966; art. 1, L. n. 179/1974; art. 6,
D.L. n. 377/1975 e art. 2 bis L. conv. n. 493/1975; art. 66, 2° c.
lett. e) D.P.R. n. 616/ 1977; art. unico L. 901/1977.
Art. 167
Contributo straordinario per gli enti di bonifica

La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a fornire alle Regioni
un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore
degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passivita'
pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attivita'
pubbliche.(1)

(1) Art. 6, c. 6°, L. n. 183/1976
Art. 168
Vincoli di spesa per interventi nel settore agricolo

Dello stanziamento di 1.000 miliardi indicati nell'articolo 24,
primo comma, stanziati a favore della Cassa per il Mezzogiorno
dall'articolo 13 del D.L. 13 agosto 1975 n. 377 convertito con
modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e' riservata la
somma di lire 300 miliardi per gli interventi di competenza della
Cassa medesima nel settore agricolo, ai sensi dell'art. 47 del
presente testo unico.(1)
In ogni caso una quota non inferiore alla meta' dell'intero
stanziamento di cui al primo comma dovra' essere destinata alla
realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.(2)

(1) Art. 13, c. 2°, D.L. n. 377/1975, conv. con modif. L. n. 493/1975

(2) Idem, c. 4°
Art. 169
Stanziamento per le Universita'

Il CIPE, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nei
Mezzogiorno, ripartisce la somma di lire 200 miliardi compresi nello
stanziamento di cui all'art. 24 per la realizzazione del programma
straordinario di interventi a favore delle universita' meridionali
fissando i criteri e le modalita' per l'impiego della somma
medesima.(1)

Art. 19, c. 3°, L. n. 183/1976
Art. 170
Contributi finanziari alla SVIMEZ

Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento
straordinario, dell'attivita' di studio e di ricerca della
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ,
e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli
organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi
per il Mezzogiorno, e' concesso alla Associazione predetta, per il
quinquennio 1976-1980 un contributo annuale che, a modifica di quanto
disposto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, e dall'art.
11, comma primo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' fissato nella
misura di lire 600 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara'
fronte con le disponibilita' di cui all'art. 24 del presente Testo
Unico. ((17))

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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
"L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993
con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1
dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000
miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria
per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il
limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le
disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto
dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che
"Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del
citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla
destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma,
lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a
15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che
"L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli
102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al
100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento,
previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal
quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che
"Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo
105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione
decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che
"Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del
citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente
legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che
contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto
dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di
cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Art. 171
Disposizioni per le isole minori




Gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione
di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori, sono
ammessi al contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 nella
misura del 50 per cento delle spese ammissibili.(1)
Agli esercenti nelle isole minori attivita' di produzione e di
distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma
non e' applicabile il limite previsto dall'art. 4, n. 8) della legge
6 dicembre 1962, n. 1643.(2)

(1) Art. 12, c. 1°, L. n. 853/1971

(2) Idem, c. 2°
Art. 172
Disposizioni relative a singole Regioni

Le disposizioni del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono
soppresse ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda -
concernente disposizioni per singole Regioni, articoli dal 159 al 315
- che restano in vigore con le modificazioni, sostituzioni e
integrazioni apportate dalle leggi successivamente emanate a favore
delle Regioni medesime.
Art. 173
Disposizioni contrarie o incompatibili con il Testo Unico e
disposizioni relative ai territori esterni al Mezzogiorno

Le disposizioni della vigente legislazione relative agli interventi
straordinari nei territori di cui all'art. 1 che non siano inserite
nel presente Testo Unico, restano ferme, ad eccezione di quelle
contrarie o incompatibili con il Testo Unico stesso, che sono
abrogate.(1)
Le disposizioni inserite nel presente Testo Unico rimangono ferme
nella parte in cui riguardino territori diversi da quelli indicati
nell'art. 1.

Visto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

(1) Art. 23, c. 2°, L. n. 717/1965

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