Eureka Previdenza

Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità

(circ.110/2022)

Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, trova applicazione l’articolo 18 del D.P.R. n. 488 del 1968. Ciò tenuto conto sia di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, della citata legge n. 222 del 1984 - il quale stabilisce che: “Ove non espressamente previsto, […] valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico” - sia di quanto chiarito con la citata circolare n. 122 del 1988.

Pertanto, il requisito contributivo, come precisato con la circolare n. 171 del 1989, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità) di cui alla legge n. 222 del 1984.

Riguardo, in particolare, alla verifica del requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del 1984 nel quinquennio precedente la domanda, si richiama il criterio esposto con la circolare n. 8 del 13 gennaio 1998, secondo cui la verifica del suddetto requisito va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa.

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