Eureka Previdenza

Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Decorrenza della pensione anticipata

(circ.110/2022)

Come chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, per effetto dell’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Decorrenza della pensione anticipata

(circ.110/2022)

Come chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, per effetto dell’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Orientamento della Corte di Cassazione

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014), a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.

Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone chequalora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaiae quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.

L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità (cfr. la circolare n. 122 del 30 maggio 1988).

Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 18 "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario".

La circolare n. 171 del 1° agosto 1989, in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.

Effettiva decorrenza della pensione anticipata

Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.

Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.

In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.

Nel provvedimento di liquidazione della pensione deve essere data comunicazione all’interessato della circostanza che la decorrenza è stata individuata tenendo conto della data di regolarizzazione dei contributi determinanti per il diritto, ciò anche al fine di gestire eventuali contenziosi giudiziari.

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