Eureka Previdenza

Messaggio 14810 del 3 giugno 2010

Oggetto: Gestione separata. Chiarimenti riguardo al concetto di “iscrizione”.

A seguito delle richieste provenienti dalle strutture periferiche, anche per i riflessi sull’autorizzazione alla contribuzione volontaria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti riguardo al significato del termine “iscrizione” nella Gestione separata.

Com’è noto l’obbligo d’iscrizione è posto in capo al soggetto che inizia l’attività lavorativa (comma 26, art. 2, L. 335/1995).

Il soggetto che si iscrive determina la creazione della posizione anagrafica nella Gestione, ma la sua iscrizione si sostanzia solamente con il versamento dei contributi, a cui segue la copertura contributiva.

Conseguentemente nella Gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione (elemento che non ha alcun rilievo dal punto di vista previdenziale), bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva.

A tale riguardo va specificato che nel caso della Gestione separata l’applicazione del noto principio di cassa, sancito dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, può comportare la copertura contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa o, viceversa, determinare la scopertura contributiva di mesi in cui invece l’attività lavorativa è stata svolta.

A titolo di esempio: un collaboratore (già iscritto alla gestione negli anni precedenti) che presta attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti mesi quanti sono i dodicesimi del minimale che ha percepito come compenso.
Difatti, qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre. Viceversa nel caso in cui il compenso percepito sia inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma superiore a 1/12 dello stesso), si vedrebbe riconosciuto soltanto il mese di gennaio.
Il collaboratore (o professionista) neo-iscritto alla gestione ottiene invece la copertura contributiva soltanto dal mese di decorrenza dell’iscrizione.


Il Direttore Generale

Messaggio 1908 del 20 gennaio 2010

Oggetto: CIG in deroga ai lavoratori a domicilio.

L’articolo 19, comma 8, del decreto-legge n. 185/2008 (convertito con Legge n. 2/2009) prevede che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (omissis) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota all’Istituto protocollo n.14/26278 del 17/12|2009, ha ritenuto che “anche i lavoratori a domicilio, in quanto lavoratori subordinati per definizione normativa, possano essere compresi tra i beneficiari dei trattamenti d’integrazione salariale in deroga”.

Tali lavoratori dovranno necessariamente avere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa presso la ditta che li pone in CIG in deroga, come previsto dall’art. 7 ter, comma 6, D.L. n.5/09 (convertito con Legge n. 33/09).

Ai fini del calcolo della prestazione si prenderà come retribuzione di riferimento quella ottenuta applicando analogamente i criteri già stabiliti per il calcolo dell’indennità di malattia per tali lavoratori e contenuti nella circolare n. 134368/81, paragrafo 11.4.

In particolare, per la determinazione, ai fini del calcolo della CIG in deroga, della retribuzione oraria giornaliera (benché per tale tipologia di lavoratori non sia prevista una retribuzione oraria), dei lavoratori a domicilio è necessario:


A) determinare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della CIG in deroga comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie, festività, ecc., escluse le quote di TFR e tredicesima. Delle quote di tredicesima si terrà conto nell’indicazione al quadro C – sezione 7 - della retribuzione mensile, utile per stabilire il massimale di riferimento. Se sussiste capienza, entro il limite del massimale, anche la quota di tredicesima verrà liquidata (vedi messaggio n.12140/2006 e quadro D del modello SR41). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto;

B) determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna. Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l'operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni. Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna;

C) dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero dei giorni di cui alla lettera b): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera;

D) rispetto ai criteri previsti per il calcolo dell’indennità di malattia, è necessario compiere un’ulteriore operazione, in quanto per il calcolo delle integrazioni salariali in deroga è necessario conoscere la retribuzione oraria. Per far ciò si dividerà la retribuzione media globale giornaliera di cui al punto C per il numero di ore lavorative giornaliere previsto per la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell’azienda.

Sul modello SR41 (a breve disponibile con gli aggiornamenti nella sezione modulistica on line) andranno pertanto riportati tali dati:

- nel quadro B andrà inserito il codice qualifica 6, di nuova istituzione, relativo ai lavoratori a domicilio;

- sempre al quadro B, come “orario contrattuale settimanale” andrà indicato quello maggiormente praticato in azienda;

- nel quadro C andrà indicata la retribuzione oraria ottenuta secondo quanto descritto ai punti da A a D, e le ore da integrare nelle colonne relative alle settimane del mese.


In fase di prima applicazione per quesiti relativi all'applicazione delle presenti disposizioni si potrà utilizzare la casella di posta HELP-CIG specificando nell'oggetto "lavoratori a domicilio".


IL DIRETTORE GENERALE
Nori

Messaggio 8123 del 23 marzo 2010

Oggetto: Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

1. Premessa e quadro normativo.

Con i commi 7 ed 8 dell’art. 1, il D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
Il comma 7 dell’art. 7–ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all’indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.
Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.
Le norme di cui ai commi 7-8 dell’art. 1 D.L. 78/09 sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/09 (all.1) che ne ha stabilito le modalità e le condizioni applicative.


2. Incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

2.1 Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.


2.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.
L’erogazione del beneficio è effettuata dall’INPS secondo le modalità di cui al successivo par. 2.3.
Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data dì presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell’attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio.
Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.


2.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I lavoratori che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).
La predetta sede INPS, a seguito della presentazione della domanda, dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all’ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 2/2009;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate

eroga il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell’erogazione del 75% del beneficio, l’INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l’associazione in cooperativa;
b) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

La sede INPS territorialmente competente all’erogazione del trattamento di sostegno al reddito, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:
a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (CIG) o ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui ai punti a) e b); in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate (25%).


3. Incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

3.1. Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
b) il medesimo soggetto possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


3.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
L’erogazione del beneficio è effettuata dall’INPS secondo le modalità di cui al successivo par. 3.3.

Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

Ai soli lavoratori di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 49409/09, è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.


3.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I beneficiari che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare all’INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).

L’INPS, a seguito della presentazione della domanda e dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all’integrazione salariale;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse,

eroga il 25% dell’incentivo interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% dell’incentivo, nonché del beneficio di cui all’articolo 6, comma 5, del D.I. 49409/09 è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, all’avvio di un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all’associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell’erogazione della quota residua del beneficio l’INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) accertare il diritto del beneficiario all’integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all’articolo 5, comma 3, D.I. 49409/09;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l’associazione in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 49409/09.

La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della suddetta comunicazione:

a) il lavoratore presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) Il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.


Le domande di anticipazione di cui al presente messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.

Messaggio 28706 del 16 novembre 2010

Oggetto: Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.
Premessa

Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare in applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.

Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione (vedi gli articoli da 61 a 65 del regolamento di base (CE) n. 883/2004 e gli articoli da 54 a 57 e 70 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009).

L’Istituto ha pubblicato le seguenti circolari applicative, alle quali si rimanda integralmente:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.

2) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.

3) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.

4) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.

5) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.

Alla luce delle richiamate disposizioni, si ribadisce quanto segue.

1) Pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento n. 883/2004)

A differenza di quanto previsto dai vecchi regolamenti comunitari (attualmente applicabili solamente nei rapporti con la Svizzera ed i Paesi SEE), in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

Pertanto, il dato relativo all’importo giornaliero della prestazione estera non è più necessario e, di conseguenza, a differenza del precedente formulario E303, il nuovo documento portatile U2 non riporta tale informazione.

Le Sedi sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti, in quanto in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 non è previsto alcun rimborso da parte dell’istituzione competente.

Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).

2) Calcolo delle prestazioni (articolo 62 del regolamento n. 883/2004)

In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, si ribadisce (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte I, punto 4, lettera a) che qualora la misura delle prestazioni di disoccupazione si determini sulla base dell’ammontare della retribuzione o del reddito professionale, si deve aver riguardo esclusivamente alla retribuzione o al reddito professionale percepiti dagli interessati nello Stato di ultima occupazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui costoro abbiano prestato la loro ultima attività lavorativa in Italia e vi abbiano maturato il diritto alle prestazioni, le Sedi dovranno calcolare in ogni caso le suddette prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai soli periodi assicurativi italiani. Non assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione.

Fanno eccezione alla regola generale i lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punto 3), per i quali, ai fini del calcolo delle prestazioni, l’istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma.


Il Direttore centrale
Golino

Messaggio 28509 del 12 novembre 2010

Oggetto: Chiarimenti interpello n. 26/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si fa seguito al messaggio n. 22320 del 3/09/2010, di cui all’oggetto, per chiarire che ai fini dell’applicazione dell’art.6 della L.164/1975 qualora le imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edili e affini, accedano alla proroga è necessario lo svolgimento della procedura di consultazione sindacale dell’art.5 della L.164/1975,come richiamato dall'art.6,comma 1, della legge medesima.

Si comunica, altresì, che tali disposizioni trovano applicazione dal 5 luglio 2010,data di adozione dell’interpello medesimo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ruggero Golino

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