Eureka Previdenza

Decreto Legislativo 479 del 30 giugno 1994

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

Vigente al: 24-9-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:

a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;

d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi vaolre di

legge e i regolamenti.

- Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,

n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede

che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere

enti pubblici di previdenza e assistenza".

Art. 2.

Istituzione dell'IPSEMA

1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarita' dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 e' trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza nonche', fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.

4. L'Istituto e' iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

Ordinamento degli enti

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli Enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

c) il collegio dei sindaci;

d) il direttore generale. ((9))

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.(8)

5. Il presidente predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. PERIODO ELIMINATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. PERIODO ELIMINATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. PERIODO ELIMINATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. PERIODO ELIMINATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. (8)

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico- amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. ((9))

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera d) , durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

11. Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 7, comma 9) che "Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 7, lettera d)) che "sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente del consiglio di vigilanza."".

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2."

Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 5, lettera b)) che "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza".

Art. 4.

Istituzione dell'INPDAP

1. E' istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico con sede in Roma, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. L'INPDAP, secondo criteri di economicita' ed imprenditorialita', svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all'omonimo ente e le altre funzioni di cui al presente titolo.

2. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

3. E' confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche' nella titolarita' dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline.

Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono.((7))

4. Al fine di consentire all'INPDAP di provvedere all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalita' con cui le amministrazioni statali versano all'Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente.

5. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sara' disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione, da parte dell'INPDAP, dei compiti di erogazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto comunque spettanti ai dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art. 69, comma 14) che "A decorrere dal 1 gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni."

Art. 5.

Ordinamento dell'INPDAP

1. L'INPDAP e' iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le disposizioni, oltre che della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto e' collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. L'INPDAP e' organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici degli enti in esso confluiti. In attesa della istituzione e della piena operativita' di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'istituto e della direzione generale di cui all'art. 4, comma 2. A tale scopo l'Istituto puo' stipulare apposite convenzioni, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, per regolare i rapporti finanziari per l'esercizio di tale attivita'. L'lNPDAP puo' attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, destinando a tale scopo appositi stanziamenti in bilancio.

4. La dotazione organica provvisoria dell'INPDAP e' costituita dalla somma dei posti in organico degli enti e degli altri soggetti soppressi nonche' delle unita' di personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.

Art. 6.

Personale dell'INPDAP

1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell'art. 4 e' trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica.

2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonche' quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, e' trasferito all'INPDAP. Esso puo' optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza e il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso e' attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualita' di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore.

3. All'inquadramento del personale trasferito all'INPDAP si provvede in conformita' di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall'organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica.

All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilita'.

4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1994, all'INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 puo' optare per l'iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all'lNPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

5. Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianita' di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennita' e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvedera' a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'indennita' di anzianita' corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto all'intero importo versato.

6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'lNPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP e' succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilita' di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.

2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonche' per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto e' integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.

4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonche' degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'lPSEMA, si applicano le disposizioni delle legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.

3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che e' soppressa.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate (( con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

MASTELLA, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

DINI, Ministro del tesoro

URBANI, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

 

Decreto legge 299 del 16 maggio 1994

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Vigente al: 8-3-2014

CAPO I
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI,
MOBILITA', TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI
DI SOLIDARIETA' E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita', trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarieta' e gestione delle eccedenze occupazionali, nonche' in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani, contratti di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 218)).

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:

" 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.".

5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n, 427, e' sostituito dal seguente:

"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."

6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita'.

7. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attivita' appaltate. Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attivita' appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 2.

Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori

1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa((dello stesso o di diverso settore di attivita')) che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451))".

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio e' escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis. ((...))".

((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236)).

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche' di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".

4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:

" 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.".

5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilita'.".

6. Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire della relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.

Art. 3.

Trattamenti di disoccupazione

1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che " Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche' di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita' stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 4.

Norme in materia di contratti di solidarieta'

1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 e' abrogato ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' sostituito dal seguente:

" 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.".

Art. 5.

Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali

1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti".

3. La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e' estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236 , alle stesse condizioni ivi previste.(2)

4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonche' da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi delregolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilita' in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilita' avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita' successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

a) le predette unita' produttive appartengano ad impresa che occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o piu' unita' produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali.

7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennita' di mobilita', sia al requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia.

8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo' essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori delle predette unita' produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale e' prolungata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennita' di mobilita' viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo e' soppresso.

10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano".

11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato condecreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonche' per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilita' cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita per un periodo di sei mesi.

15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31 dicembre 1992.

16. Per consentire la prosecuzione, ((fino e non oltre il 31 maggio 1995)), degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI ((la somma di lire 21,5 miliardi)) da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4.

17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, ((in scadenza entro l'anno 1994)), e' prorogato ((fino al 31 dicembre 1994)), previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo e' prorogato ((fino al 31 dicembre 1994)).

19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' prorogato ((fino e non oltre il 31 maggio 1995)), limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che "L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."

Art. 6.

Misure sperimentali in materia di occupazione

1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio e' riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4- bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2.

3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalita' e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che e' concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio e' concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7.

Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro

1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonche' a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, puo' concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:

a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti ((...));

b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonche' una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresi' determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.

2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), puo' essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalita' e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni inerenti il settore siderurgico

1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo ((di 17.100 unita')), un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia' beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attivita' al 1 gennaio 1994, di eta' non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di eta' ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianita' contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.

1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennita' ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attivita' entro il 31 dicembre 1994 avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva.((3))

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

((2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita' successivamente al 1 gennaio 1995.))

3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 2, comma 5)  che
"Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma  1-bis,
del  decreto-legge  16  maggio  1994,   n.   299,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995."

Art. 9.

Disposizioni inerenti il trasporto aereo

1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

a) per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unita' in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianita' contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.

2. Possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di eta' non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

Art. 10.

Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale

1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, e' autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unita', un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilita' intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;

b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersiti, una anzianita' contributiva di almeno 25 anni;

c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti una anzianita' contributiva di almeno 30 anni.

2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta' se donne o del sessantesimo anno di eta' se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianita' contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva.

3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda puo' congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purche' quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilita', deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.

5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovra' comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'.

7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della ((gestione di cui al comma 6)) per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilita' e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.((Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennita' di mancato preavviso)). L'impresa ha facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unita' previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unita', e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di eta' previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

Art. 11.

Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica

1. Al fine di assicurare un piu' efficace e diretto rapporto tra attivita' produttive e attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:

a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attivita' di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico-produttive;

b) al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento.((7))

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, nonche' di consorzi e societa' consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.((7))

4. L'eta' per partecipare alle attivita' di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata a 32 anni.((7))

5. Al finanziamento delle iniziative ((di cui al comma 1)) si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. ((Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST)).

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:

a) sono abrogate le seguenti disposizioni:

[...]

8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451".

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.

2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.

3. L'onere derivante dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, e' valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.

5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "con piu' di cento dipendenti".

7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' fissato al ((31 dicembre 1994)).

8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.".

Art. 13.

O n e r i

1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468))

Capo II
NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO
PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

Art. 15.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.(3)

2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. ((A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)). La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.

7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 Cconvertito con  modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art.  9-octies,  comma
4) che "I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998."
    
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52.  comma
72) che "L'intervento di cui all'articolo  15  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro  il  31
dicembre 2001."

Art. 16.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, ((enti pubblici di ricerca))nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto al comma 7.

2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalita' intermedie; 2) acquisizione di professionalita' elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo' superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.((Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo)).

7. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.

8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.". Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego".

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita' di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.

12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451.

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del ((31 marzo 1995)) risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.

15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Per le finalita' di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalita', in quello successivo.

Capo III
NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Art. 18.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalita' previsti dal predetto decreto ((...)).

2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Sgravi contributivi

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformita' agli indirizzi della Comunita' europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ((il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti)) fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.

2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunita' europea ((recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo)), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

MASTELLA, Ministro del

lavoro e della previdenza

sociale

PAGLIARINI, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

DINI, Ministro del tesoro

GNUTTI, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

FIORI, Ministro dei trasporti

e della navigazione

PODESTA', Ministro dell'universita'

e della ricerca scientifica e

tecnologica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Decreto 379 del 24 marzo 1994

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e
speleologico.
Vigente al: 6-12-2013

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del soccorso alpino e speleologico;
Visto, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione di un
regolamento attuativo recante disposizioni sull'accertamento
dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari,
sulle caratteristiche di tale impiego, nonche' sulle modalita' e
termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di
corresponsione dell'indennita':
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni relative all'impiego dei volontari
1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e
relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico
o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi
versi in stato di pericolo, nonche' al recupero dei caduti, ed ogni
corrispondente attivita' di addestramento organizzata a carattere
nazionale o regionale.
2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui
al comma 1, e' rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni
medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso
di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente
competenti, o dai loro delegati.
3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite
il delegato di zona, alla predetta autorita' amministrativa locale il
contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle
operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora
di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve
essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attivita'
lavorativa.
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione
particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli
istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1992
(Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle
relative operazioni di soccorso) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il regolamento per l'attuazione della
presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data della
sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in
particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei
volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni:
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve
assumere per dare diritto alla retribuzione o
all'indennita':
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal
lavoro:
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di
rimborso, nonche' per la liquidazione delle indennita'
spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura
pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori
dipendenti del settore industria".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Volontari lavoratori dipendenti
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta'
prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n.
162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai
lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro,
debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto
di previdenza.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato
l'operazione di soccorso o l'esercitazione.
3. La domanda deve contenere le generalita' del lavoratore che ha
effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo
della retribuzione corrisposta, nonche' l'attestazione del sindaco, o
dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro
delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attivita' e i
relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo
stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal
lavoro.
4. Il datore di lavoro presso cui e' occupato il volontariato e'
tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di
soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro
obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal
lavoro.
5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio
finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere
allegate le dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo
dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi
e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 3.
Volontari lavoratori autonomi
1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire
l'indennita' prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio
1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne
richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione competente per territorio.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato
l'operazione di soccorso o l'esercitazione.
3. Alla domanda, che deve contenere le generalita' del volontario
che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve
essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni
territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante
l'avvenuto impiego nelle predette attivita' e i relativi tempi di
durata, nonche' la personale dichiarazione dell'interessato di
corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
una volta determinato l'ammontare dell'indennita' spettante al
volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita
apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennita' all'avente
diritto.
5. Ai fini della determinazione dell'indennita' compensativa del
mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si
sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attivita' di
soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in
cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' lavorativa si
esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.
Art. 4.
Disciplina transitoria
1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative
esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 12 febbraio 1992, n. 162, e quella di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2
e 3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla suindicata data di pubblicazione.
2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all'art. 2,
comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui all'art. 3, comma 3,
per i lavoratori autonomi; l'attestazione del sindaco, o dei sindaci
dei comuni territorialmente competenti, e' sostituita da una
dichiarazione di responsabilita' del volontario, resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 marzo 1994
Il Ministro: GIUGNI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 139

Decreto Legislativo 509 del 30 giugno 1994

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza.

Vigente al: 29-1-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Enti privatizzati
1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto
legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in
associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi
di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi
dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di
finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza
scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto
privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e
secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti
previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione
e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita'
previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle
categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati
originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della
iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono
consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione
di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri
sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti
adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli
organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione
degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque,
dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale
professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un
dato caratterizzante l'attivita' professionale della categoria
interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non
inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere.
Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si
provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti
pari ad una annualita' per ogni biennio.

Art. 2.
Gestione
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio
di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con
periodicita' almeno triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui
all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a
certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai
rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al
comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si
provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta
i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al
ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i
poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle
fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e
finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata
l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al
riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto
applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di
legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della
fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un
commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e
conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente
stesso, cosi' come previsto dallo statuto.

Art. 3.
Vigilanza
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1
e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti
trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci
deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette
Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1,
approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o
modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che
la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle
determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati rilievi
su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione
al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come
sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti
criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di
cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi
di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I
suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni
dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente
comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione
dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della
contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli
ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione
delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalita' e
l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 4.
Albo
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono
attivita' di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di
diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1,
i lavoratori gia' iscritti agli istituti, tra quelli di cui
all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo
dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per
l'iscrizione a detta assicurazione, con facolta' di trasferimento
della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di
provenienza.

Art. 5.
Personale
((1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale
degli enti di cui all'elenco A puo' optare perla permanenza nel
pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.))
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al personale delle associazioni e fondazioni si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. ((Il dipendente addetto
all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona
giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco
speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il
rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale
predetto.))
3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti
al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di
trasformazione dell'ente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI

ELENCO A
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori
legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti
liberi professionisti.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti
commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro
(ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali
(INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

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