Eureka Previdenza

Circolare 185 del 17 giugno 1994

OGGETTO:  Progetto pensioni  e  Pensionesubito.  Aggiornamento della
          procedura in applicazione della legge n. 233 del 1990, del
          decreto   legislativo  n.  503  del  1992  e  del  decreto
          legislativo n. 373 del 1993.
1 - PREMESSA
Con  messaggio n. 34259 del 18 aprile 1994 e con successivo  messaggio
n. 79 del 3 maggio 1994 (allegati 1 e 2) sono stati rilasciati i  pro-
grammi della procedura Pensionesubito e del Progetto pensioni  aggior-
nati in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislati-
vo  30 dicembre 1992, n. 503, dal decreto legislativo 11 agosto  1993,
n. 373, nonche' dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.
A  scioglimento della riserva di cui al citato messaggio n. 34259,  si
illustra di seguito la funzione 'DEFINIZIONE DELLE DOMANDE' della pro-
cedura Pensionesubito e del Progetto pensioni.
Si ricorda che l'iter procedurale del Progetto pensioni e  Pensionesu-
bito,  gia' illustrato nei manuali distribuiti alle Sedi in  occasione
del rilascio della procedura, e' stato descritto con i successivi  ag-
giornamenti:
- per quanto riguarda l'accettazione delle domande, nel Manuale 'EAD75
  E  PROCEDURE COLLEGATE', in Atti Ufficiali, Supplemento al  mese  di
  gennaio 1992;
- per quanto riguarda la gestione del conto assicurativo e la  defini-
  zione delle domande, nel Manuale 'LIQUIDAZIONE  DEI TRATTAMENTI PEN-
  SIONISTICI.  PROCEDURE  COLLEGATE', in Atti  Ufficiali,  Supplemento
  al mese di aprile 1993.
2 - LA FUNZIONE DEFINIZIONE DELLE DOMANDE
La funzione 'DEFINIZIONE DELLE DOMANDE', attivabile dal menu  generale
della procedura, provvede, sulla base dei dati registrati negli archi-
vi contributivi appositamente costituiti, al calcolo in via automatica
dei  contributi utili per il diritto e la misura della pensione,  non-
che' alla determinazione della retribuzione e/o del reddito  pensiona-
bili.
Il  calcolo viene attivato dalla subfunzione 'ESTRATTO  DEFINITIVO'  e
puo' essere eseguito se si verificano le seguenti condizioni:
- i contributi  prelevati dagli archivi centrali e regionali  e  regi-
  strati  negli archivi locali AS/400 e/o PC gestiti  dalla  procedura
  devono risultare confermati nella fase di 'GESTIONE DEL CONTO';
- tutti gli archivi  contributivi  per i quali e' stato predisposto il
  prelievo dei contributi devono risultare consultati.
La  situazione  di definibilita' della domanda attiva i  programmi  di
calcolo.
Il  risultato delle singole operazioni viene visualizzato di volta  in
volta  dalla  procedura, fino alla fase finale di  determinazione  dei
dati di INPUT per il calcolo della pensione.
La  funzione in parola e' stata aggiornata per consentire la  verifica
del  diritto alla pensione, il calcolo dell'anzianita' contributiva  e
della retribuzione e/o del reddito pensionabili in applicazione  della
legge 2 agosto 1990, n. 233, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.
2.1 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE E PER
      L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
La procedura provvede al calcolo dei contributi utili ai fini del  di-
ritto  alla  pensione e dell'anzianita' contributiva sulla base  della
contribuzione registrata nell'estratto conto convalidato dalla Sede  e
del  tipo e della categoria della pensione  memorizzati  nell'archivio
EAD75 .
Si precisa che nella fase di gestione del conto non deve essere effet-
tuata alcuna riduzione del numero dei contributi nei limiti di capien-
za dei periodi di riferimento. Tale operazione viene infatti  eseguita
direttamente dalla procedura.
Analogamente, per le pensioni da liquidare nell'assicurazione obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti, non deve essere effettuata la cancel-
lazione dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi,
in quanto l'esclusione dal computo di tali contributi viene effettuata
direttamente dalla procedura.
Per il momento, i contributi registrati nell'archivio O1/M per periodi
successivi al 1983 non vengono ridotti, ai fini del diritto e dell'an-
zianita' contributiva, sulla base dei minimali di retribuzione  previ-
sti dall'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638,  e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (allega-
to 3).
Peraltro,  nella fase di calcolo delle retribuzioni  pensionabili,  la
procedura, per i periodi successivi al 1983, effettua il controllo  di
copertura  delle  settimane di contribuzione sulla base  dei  predetti
minimali  e, nel  caso che le settimane  retribuite  siano  in  numero
superiore  a quello delle settimane accreditabili, viene segnalata  la
circostanza e bloccato il calcolo.
La procedura provvede inoltre:
- a verificare la compatibilita' di piu' tipi di contribuzione versata
  per lo stesso periodo ed a segnalare eventuali sovrapposizioni;
- a determinare il numero dei contributi utili ai fini  dell'anzianita
  contributiva  nei casi di trasformazione del rapporto di  lavoro  da
  full time a part time;
- a ripartire  proporzionalmente per anno i  periodi di  contribuzione
  registrati cumulativamente nell'archivio ARPA, al fine di verificare
  la compatibilita' con altra contribuzione.
Per quanto riguarda la contribuzione agricola, la procedura esegue  le
operazioni descritte di seguito.
2.1.1 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE
        OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La  procedura provvede al calcolo delle giornate eccedenti le 270  per
anno,  alla collocazione delle eccedenze, nonche'  alla  rivalutazione
con  i  coefficienti 2,60, per gli uomini, e 3,86, per le donne  ed  i
ragazzi,  dei contributi giornalieri relativi a periodi anteriori  al-
l'anno 1984.
I  contributi extra agricoli relativi a periodi coperti anche da  con-
tribuzione agricola vengono trasformati in giornate con il coefficien-
te 5,19.
I contributi extra agricoli relativi agli anni successivi al 1983 ven-
gono  portati in riduzione dei contributi giornalieri agricoli fino  a
concorrenza di 270 giornate complessive per ciascun anno. A norma del-
l'articolo 7, comma 11, della legge 11 novembre 1983, n. 638, infatti,
per  la  contribuzione relativa a periodi successivi  al  31  dicembre
1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relati-
va ad attivita' lavorativa extra agricola, non puo' valutarsi comples-
sivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
La  procedura determina infine le settimane di contribuzione  agricola
utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di
inabilita',  all'assegno di invalidita' ed alla pensione ai  supersti-
ti  e ai fini dell'anzianita' contributiva moltiplicando  le  giornate
complessivamente accreditate per 0,19259.
Ai  fini del diritto alla pensione di anzianita' i contributi  giorna-
lieri utili complessivamente accreditati, valutati entro il limite  di
156  per  il numero degli anni di iscrizione, vengono  trasformati  in
settimane moltiplicandoli per il coefficiente 0,333.
Per  i  periodi successivi al 31 dicembre 1983 la  procedura  provvede
inoltre a ridurre i contributi settimanali risultanti dalle operazioni
di  trasformazione,  che siano coperti anche  da  contribuzione  extra
agricola, nei limiti di 52 settimane complessive per ciascun anno.
2.1.2 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE
        COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico della gestione col-
tivatori diretti, mezzadri e coloni la contribuzione da operaio  agri-
colo dipendente viene utilizzata secondo i criteri descritti di segui-
to.
A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
Nei  casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti  per  il
diritto alla pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta
la contribuzione accreditata in favore dell'assicurato.
A  norma  dell'articolo 17, quarto comma, della legge 3  giugno  1975,
n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione,
a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in  misura
inferiore  a  156 per anno, dalle donne e dai giovani  in  qualita  di
giornalieri di campagna. Per ciascun anno non vengono peraltro  compu-
tati piu' di 156 contributi giornalieri. Si ricorda che si considerano
ragazzi  i lavoratori agricoli di sesso maschile di eta' inferiore  ai
18 anni, ovvero ai 20 anni per le iscrizioni precedenti il 1* novembre
1935.
I  contributi  accreditati  per  lavoro  agricolo  dipendente  vengono
trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
  agricolo a tempo determinato;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
  agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
  agricolo  a tempo indeterminato per periodi successivi al 31  luglio
  1968.
I  contributi  mensili accreditati in qualita' di operaio  agricolo  a
tempo  indeterminato vengono preventivamente trasformati  in  giornate
computando  25  o  26 giornate per ogni mese,  rispettivamente  per  i
periodi  fino  al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi, e  quindi
in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La  contribuzione figurativa giornaliera per  disoccupazione  agricola
ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-
te  0,333;  la contribuzione figurativa giornaliera  per  integrazione
salariale agricola e per disoccupazione agricola accreditata in favore
dei  lavoratori  agricoli a tempo indeterminato viene  trasformata  in
settimane con il coefficiente 0,166.
Al numero delle settimane cosi' ottenuto per ciascun anno vengono  ag-
giunti gli eventuali periodi di contribuzione figurativa agricola  ac-
creditati in settimane, nonche' le settimane risultanti dalla trasfor-
mazione dei contributi giornalieri versati o accreditati nella gestio-
ne CD/CM.
I  contributi  settimanali extra agricoli relativi a  periodi  coperti
anche  da  contribuzione  agricola  vengono  trasformati  in  giornate
in ragione di 3 giornate per ogni settimana.
Per ciascun anno non vengono comunque computati complessivamente  piu'
di 156 giornate, pari a 52 settimane.
Come precisato con messaggio n. 9641 del 3 febbraio 1994 (allegato 4),
ai  fini del perfezionamento del diritto alla pensione  di  anzianita'
nella  gestione dei coltivatori diretti, mezzadri ecoloni e' utile  la
stessa  contribuzione  figurativa utilizzabile ai fini del  diritto  a
pensione  di anzianita' a carico dell'assicurazione  obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti.
B) DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-
ta' contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono
calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini  del
diritto a pensione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita'
relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate  sulla
base dei seguenti coefficienti:
- 0,333, per gli uomini;
- 0,50, per le donne ed i ragazzi.
Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla  trasformazione
non  viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente  il
numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.
Al numero delle settimane cosi' determinato vengono aggiunte le setti-
mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della  contribu-
zione  figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria  e
speciale e per integrazione salariale agricola, nonche' le altre  set-
timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianita' contributiva non puo'
comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti  tra
il  primo contributo accreditato nell'assicurazione  obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
2.1.3 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI
        DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMMERCIALI
A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE
Nei  casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti  per  il
diritto a pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta la
contribuzione accreditata in favore dell'assicurato.
I  contributi  accreditati  per  lavoro  agricolo  dipendente  vengono
trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
  agricolo a tempo determinato nei confronti degli uomini;
- 0,50 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di  operaio
  agricolo a tempo determinato nei confronti delle donne e dei  ragaz-
  zi;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
  agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
  agricolo  a tempo indeterminato per periodi successivi al 31  luglio
  1968.
I  contributi  mensili accreditati in qualita' di operaio  agricolo  a
tempo  indeterminato vengono preventivamente trasformati  in  giornate
computando  25  o  26 giornate per ogni mese,  rispettivamente  per  i
periodi  fino  al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi  e  quindi
in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La  contribuzione figurativa giornaliera per  disoccupazione  agricola
ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-
te  0,333,  per gli uomini, e 0,50 per le donne ed i ragazzi; la  con-
tribuzione figurativa giornaliera per integrazione salariale  agricola
e  per  disoccupazione agricola accreditata in favore  dei  lavoratori
agricoli  a tempo indeterminato viene trasformata in settimane con  il
coefficiente 0,166.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione  di-
versa da pensione di anzianita' viene presa in considerazione tutta la
contribuzione risultante dalla trasformazione in settimane dei periodi
di contribuzione agricola nei limiti peraltro del numero di  settimane
intercorrenti tra l'inizio dell'assicurazione e la data di  decorrenza
della pensione.
Per  l'accertamento  del  diritto a pensione di  anzianita',  a  norma
dell'articolo  22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non viene  preso
in  considerazione un numero di settimane di  contribuzione  eccedente
quello  risultante dalla moltiplicazione per 52 del numero degli  anni
di iscrizione negli elenchi.
Si  ricorda che ai fini del perfezionamento del diritto alla  pensione
di  anzianita'  nelle gestioni degli artigiani e dei  commercianti  e'
utile la stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del  di-
ritto a pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione  obbligato-
ria dei lavoratori dipendenti.
B) DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-
ta' contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono
calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini  del
diritto a pensione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita'
relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate  sulla
base dei seguenti coefficienti:
- 0,333, per gli uomini;
- 0,50, per le donne ed i ragazzi.
Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla  trasformazione
non  viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente  il
numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.
Al numero delle settimane cosi' determinato vengono aggiunte le setti-
mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della  contribu-
zione  figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria  e
speciale e per integrazione salariale agricola, nonche' le altre  set-
timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianita' contributiva non puo'
comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti  tra
il  primo contributo accreditato nell'assicurazione  obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
3 - PANNELLI DELLA PROCEDURA
3.1 - PANNELLO CA150 - INFORMAZIONI ISTRUTTORIE
Il pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE e' stato aggiornato per consente-
re l'acquisizione dei dati per la gestione di casi di specie rilevanti
ai   fini   del   diritto    e    del    calcolo    della    pensione.
In particolare:
- il campo CODICI PER PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE consente  l'acqui-
  sizione, oltre al codice 'V' nel caso di pensione con  contribuzione
  estera,  del codice 'A' nel caso di lavoratore addetto alla  lavora-
  zione dell'amianto. Il codice A consente l'acquisizione delle setti-
  mane di incremento dell'anzianita' contributiva  e la possibilita di
  retrodatare la data di inizio dell'assicurazione;
- i campi relativi all'acquisizione delle settimane di incremento del-
  l'anzianita'  contributiva  e/o del numero dei contributi  utili  ai
  fini del diritto per le pensioni di inabilita, per la trasformazione
  degli assegni d'invalidita' in pensione di vecchiaia, per i  lavora-
  tori non vedenti e per i lavoratori dell'amianto, sono stati  suddi-
  visi  per  consentire  l'acquisizione delle  settimane  relative  ai
  periodi fino al 31 dicembre 1992 e ai periodi successivi.
Sono  stati inoltre istituiti i campi "MOBILITA' ART.7, COMMI 6  e  7,
L.223/91"  e  "INVALIDITA' 80%". Tali campi sono precompilati  con  il
valore  'N'  (NO)  e sono modificabili con il  valore  'S'  (SI),  che
consente  la valutazione dei requisiti ridotti di eta'  previsti,  ri-
spettivamente, dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 e dal  decreto
legislativo n. 503 del 1992.
Si ricorda che nel campo CIECO devono essere acquisiti i seguenti  co-
dici:
- il codice 1, nel caso in cui l'assicurato non vedente  benefici  dei
  requisiti ridotti di eta', di assicurazione e di contribuzione;
- il  codice 2, nel caso  in cui  l'assicurato non vedente  non  abbia
  diritto a beneficiare dei requisiti ridotti, ma soltanto dell'incre-
  mento  delle settimane di contribuzione ai fini del diritto e  della
  misura della pensione.
Le settimane di incremento del numero di contributi utili ai fini  del
diritto  alla pensione e dell'anzianita' contributiva, a  norma  della
legge n. 113 del 1985 e dalla legge n. 120 del 1991, devono essere  in
ogni  caso  acquisite negli appositi campi, a seconda dei  periodi  di
riferimento.
3.2 - PANNELLO CA151 - CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
      PANNELLO CA152 - CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
I contributi complessivamente calcolati per ciascun tipo di  contribu-
zione, sia ai fini del diritto alla pensione che  dell'anzianita' con-
tributiva,  sono  visualizzati  nei  rispettivi  campi  dei   pannelli
CONTRIBUTI  DEI  LAVORATORI  DIPENDENTI e  CONTRIBUTI  DEI  LAVORATORI
AUTONOMI.
Per  le  pensioni dei lavoratori autonomi i contributi utili  ai  fini
della determinazione della misura della pensione sono quelli calcolati
in applicazione della legge n. 233 del 1990. Il numero dei  contributi
utili per il calcolo della pensione in forma contributiva in  applica-
zione  dell'articolo  6, comma 8, della legge n. 638 del 1983  non  e'
evidenziato,  coincidendo con quello dei contributi utili ai fini  del
diritto alla pensione.
3.2.1 - CONTRIBUTI FIGURATIVI
La procedura valuta automaticamente i contributi figurativi  acquisiti
nell'archivio ARPA e i periodi accreditabili figurativamente registra-
ti nell'archivio O1/M e li visualizza nel PANNELLO CA151.
I  dati  rilevati possono essere modificati dalla Sede. A tal  fine  e
sufficiente acquisire i dati calcolati manualmente nei rispettivi cam-
pi.
Qualora  i contributi figurativi rilevati dagli archivi ARPA siano  da
accreditare  in  una delle gestioni dei lavoratori autonomi,  le  Sedi
devono provvedere:
- a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-
  vi rilevati dalla procedura nell'archivio ARPA;
- a inserire la contribuzione figurativa nel PANNELLO CA152.
Nel  caso in cui i periodi figurativi debbano essere accreditati  come
contribuzione agricola, le Sedi devono provvedere:
- a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-
  vi rilevati dalla procedura negli archivi ARPA ovvero O1/M;
- a inserire  la contribuzione  figurativa nel PANNELLO CA166  con  le
  modalita descritte nel successivo punto 3.3.
I  criteri per la determinazione della categoria di  appartenenza  del
lavoratore ai fini dell'accreditamento figurativo sono descritti nella
circolare  n. 6306 R.C.V. - n. 60077 A.G.O. - n. 11750 O./173  del  24
luglio 1982.
Il calcolo della retribuzione corrispondente ai contributi  figurativi
deve  essere effettuato manualmente.
Le  retribuzioni calcolate dovranno essere segnalate sul pannello  dei
dati retributivi con le modalita' successivamente descritte.
3.3 - PANNELLO CA166 - CONTRIBUTI AGRICOLI
Il  calcolo dei contributi giornalieri agricoli e' visualizzabile  sul
PANNELLO CA166, digitando il tasto funzionale F6 dal pannello CA151.
Nel caso in cui ai fini dell'accredito della contribuzione  figurativa
diversa da disoccupazione agricola, trattamento speciale di disoccupa-
zione agricola e integrazione salariale agricola, l'assicurato risulti
appartenere  alla  categoria "agricolo", la  contribuzione  figurativa
deve essere inserita negli anni agrari in cui si collocano i  relativi
periodi.
A  tal fine, dopo aver richiamato con il tasto F6 il  PANNELLO  CA166,
occorre digitare il tasto F8, portarsi con il cursore sulla  registra-
zione interessata e inserire i contributi figurativi settimanali. Ter-
minata l'acquisizione dei dati deve essere digitato il tasto F3.
3.4 - PANNELLO CA155 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO
      ALLA PENSIONE
3.4.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA
I  programmi di verifica del diritto alla pensione di  vecchiaia  sono
stati modificati per la gestione dei nuovi limiti di eta  pensionabile
e dei nuovi requisiti contributivi previsti dal decreto n. 503.
I  contributi risultanti fino al 31 dicembre 1992 e quelli  successivi
vengono evidenziati distintamente sul PANNELLO CA155.
3.4.2 - PENSIONI DI ANZIANITA'
Per  le pensioni di anzianita' aventi  decorrenza nell'anno  1994,  al
fine di consentire di verificare la corretta attribuzione della decor-
renza,  la procedura evidenzia, oltre al numero dei contributi  e  al-
l'anzianita'  assicurativa  alla decorrenza della pensione,  anche  il
numero dei contributi e l'anzianita' assicurativa al 31 dicembre 1992,
ovvero, se a tale data non risulta maturato il diritto alla  pensione,
il  numero dei contributi e l'anzianita' contributiva al  31  dicembre
1993.
Viene inoltre segnalato il compimento, al 30 aprile 1994, del cinquan-
tasettesimo anno di eta', per gli uomini, e del cinquantaduesimo anno,
per le donne, se al 31 dicembre 1993 risultano maturati 1820 contribu-
ti, ovvero il compimento di dette eta' al 30 giugno 1994, nel caso  in
cui i 1820 contributi risultano maturati successivamente al 31  dicem-
bre 1993 ed entro il 30 giugno 1994.
La Sede dovra' verificare la cessazione dell'attivita' lavorativa, ove
prescritta, e la correttezza della decorrenza assegnata, quindi  digi-
tare il tasto INVIO per ottenere il calcolo delle retribuzioni pensio-
nabili.
3.4.3 - CONTRIBUTI AGRICOLI
I  contributi agricoli utili ai fini del diritto alla pensione,  even-
tualmente eccedenti le settimane di capienza dei periodi di riferimen-
to  e riconosciuti nei limiti della capienza complessiva  del  periodo
intercorrente tra il primo contributo e la decorrenza della  pensione,
sono attribuiti, fino a capienza, all'anzianita contributiva  maturata
fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui  all'anziani-
ta' contributiva successiva.
3.5 - PANNELLO CA177 - DATI RETRIBUTIVI
3.5.1 - RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Vengono visualizzate le retribuzioni relative alle ultime 260 settima-
ne piu' quelle relative alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio
1993  e la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di  retribu-
zioni esistenti, se in numero inferiore.
La procedura provvede peraltro a calcolare le retribuzioni pensionabi-
li  prendendo in considerazione soltanto le retribuzioni relative alle
settimane utili in applicazione della legge 297 del 1982  e del decre-
to legislativo n. 503 del 1992, nonche' del decreto legislativo n. 373
del 1993.
Per i periodi per i quali la retribuzione non e rilevabile in via  au-
tomatica,  come per le registrazioni contributive nell'archivio  ARPA,
sul  PANNELLO CA177 vengono evidenziati gli anni per i quali  la  Sede
deve provvedere all'acquisizione della retribuzione.
Qualora per uno o piu' anni del periodo non risulti alcun  contributo,
e pertanto la Sede non provveda ad acquisire la retribuzione, le regi-
strazioni preimpostate verranno cancellate automaticamente.
La procedura sara' aggiornata per consentire l'acquisizione, in alter-
nativa alla retribuzione, dell'importo IVS.
I periodi di contribuzione figurativa a integrazione della retribuzio-
ne  rilevati dalla procedura nell'archivio ARPA  ovvero  nell'archivio
O1/M, sono riportati sul PANNELLO CA177 con il campo settimane precom-
pilato con il codice 99.
Le  retribuzioni accreditate a integrazione per i periodi di  retribu-
zione  ridotta, non registrati negli archivi magnetici, devono  essere
acquisite sul PANNELLO CA177 con il codice '99' nel campo settimane.
3.5.2 - REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Vengono visualizzati i redditi relativi alle ultime 520 settimane piu'
quelli relativi alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio 1993  e
la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di reddito  esisten-
ti, se in numero inferiore.
La  procedura  provvede peraltro a calcolare  i  redditi  pensionabili
prendendo in considerazione soltanto quelli relativi ai periodi  utili
in  applicazione della legge 233 del 1990  e del  decreto  legislativo
n.503 del 1992, nonche' del decreto legislativo n. 373 del 1993.
Per  i redditi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve  essere
acquisita la fascia di reddito in cui e' classificata l'azienda diret-
to-coltivatrice (1, 2, 3, 4).
Per i redditi degli artigiani e degli esercenti attivita'  commerciali
deve  essere acquisita, per gli anni dal 1* gennaio 1982 al 30  giugno
1990, la percentuale del reddito di impresa da attribuire  all'assicu-
rato.
A  tal fine occorre digitare il tasto F8 dal PANNELLO CA177,  posizio-
narsi con il cursore sulla registrazione interessata, inserire i  dati
richiesti  e dare INVIO. Terminata l'operazione di  inserimento,  deve
essere digitato il tasto F3.
3.5.3 - PANNELLO CA167 - RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI
Le  retribuzioni dei lavoratori agricoli vengono calcolate dalla  pro-
cedura utilizzando gli elementi determinati nella fase di calcolo  dei
contributi.
La procedura esegue le seguenti operazioni:
- determina il numero dei contributi giornalieri da attribuire a  ogni
  anno relativamente ai periodi di iscrizione in anni agrari non coin-
  cidenti con l'anno solare e gli eventuali contributi settimanali ob-
  bligatori e figurativi extra agricoli accreditati per gli stessi pe-
  riodi.
  Per le pensioni da liquidare nell'assicurazione generale  obbligato-
  ria il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene
  integrato fino a 5,19, se inferiore, fatta eccezione delle settimane
  per le quali risulta accreditata altra contribuzione, anche a carico
  di gestioni diverse dall'assicurazione generale obbligatoria.
  Per le pensioni da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi,
  il  numero  delle giornate attribuibili a ciascuna  settimana  viene
  integrato  fino a 2, per le donne e i ragazzi, e fino a 3,  per  gli
  uomini, se inferiore, fatta eccezione delle settimane per   le quali
  risulta accreditata altra contribuzione. Per i lavoratori agricoli a
  tempo  indeterminato  l'integrazione viene effettuata  fino  a  5,76
  giornate per settimana, per i periodi anteriori al 1* agosto 1968, e
  fino a 6 giornate per settimana, per i periodi successivi al 31  lu-
  glio 1968;
- calcola la retribuzione complessiva per ciascun anno.
  Per gli operai a tempo determinato la retribuzione viene determinata
  sulla base delle retribuzioni medie convenzionali stabilite a  norma
  dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
  Per  gli  operai  a tempo indeterminato, per i periodi  fino  al  31
  dicembre 1981 la retribuzione viene determinata sulla base delle re-
  tribuzioni medie convenzionali, mentre per i periodi successivi vie-
  ne determinata sulla base delle retribuzioni effettivamente percepi-
  te, a norma dell'articolo 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.
3.5.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO
3.5.4.1 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE
La procedura visualizza le retribuzioni pensionabili calcolate ai fini
della  determinazione della quota di pensione relativa  all'anzianita'
contributiva  maturata fino al 31 dicembre 1992 e della quota di  pen-
sione  relativa all'anzianita' contributiva maturata  successivamente,
nonche' i coefficienti di rivalutazione applicati.
I dati di calcolo sono visualizzati sul PANNELLO CA168.
Sull'ultima  pagina del PANNELLO CA168, viene inoltre visualizzato  il
calcolo delle quote di pensione di ciascuna gestione.
Nel caso in cui l'anzianita contributiva maturata al 31 dicembre  1992
risulti  inferiore a 780 settimane, la procedura, in applicazione  del
decreto  legislativo n. 373 del 1993, valuta le settimane di  retribu-
zione  successive al 1992 da escludere dal calcolo della  retribuzione
media settimanale pensionabile. Gli elementi del calcolo e i dati cal-
colati  ( retribuzioni e settimane utilizzate) sono  visualizzati  sul
PANNELLO CB613.
Per  le  pensioni dei lavoratori autonomi liquidate con il  cumulo  di
contributi  a  carico di diverse gestioni assicurative,  la  procedura
visualizza  i dati calcolati sul PANNELLO riassuntivo CA610, di  nuova
istituzione.
A fianco di ciascuna registrazione  e indicato il tasto funzionale  da
digitare per visualizzare i dati di calcolo.
3.5.4.2 - ANZIANITA'  CONTRIBUTIVA
Le anzianita' contributive determinate dalla procedura sono  visualiz-
zabili sul pannello che riporta i dati di calcolo della pensione: PAN-
NELLO CA168, per le pensioni da liquidare a carico di una sola gestio-
ne assicurativa; PANNELLO CA610 per le pensioni dei lavoratori autono-
mi da liquidare a carico di piu' gestioni assicurative.
Per  ciascun tipo di pensione il numero dei contributi utili  ai  fini
della   determinazione  della  misura  della  pensione  e'   calcolato
distintamente per i periodi fino al 31 dicembre 1992 e per quelli suc-
cessivi.
Per  le pensioni da liquidare con il cumulo di contributi  accreditati
in  piu'  gestioni  assicurative, i contributi  utili  ai  fini  della
determinazione  della misura sono calcolati per gli anzidetti  periodi
distintamente per ciascuna gestione.
I contributi agricoli utili ai fini della determinazione della  misura
della  pensione, eventualmente eccedenti le settimane di capienza  dei
periodi  di riferimento e riconosciuti nei limiti della capienza  com-
plessiva del periodo intercorrente tra il primo contributo accreditato
nell'assicurazione generale obbligatoria e la decorrenza della pensio-
ne, sono attribuiti, fino a capienza, all'anzianita contributiva matu-
rata fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui  all'an-
zianita' contributiva successiva.
3.5.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nei confronti dei lavoratori autonomi la procedura, fino al 31  dicem-
bre 1995, calcola la pensione anche con il sistema contributivo.
Nel  caso in cui risulti piu' favorevole la pensione calcolata con  il
sistema  retributivo, viene visualizzato per primo il pannello  conte-
nente i dati del calcolo retributivo. Digitando il tasto F10,  vengono
visualizzati i dati del calcolo contributivo.
Nel  caso in cui risulti piu' favorevole la pensione calcolata con  il
sistema  contributivo, viene visualizzato per primo il pannello  conte-
nente i dati del calcolo contributivo. Digitando il tasto F10,  vengono
visualizzati i dati del calcolo retributivo.
Sui pannelli di visualizzazzione dei dati di calcolo viene evidenziato
il sistema di calcolo della pensione risultato piu' favorevole.
4 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
    VECCHIAIA
Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti  di
titolare di assegno di invalidita' a seguito del compimento  dell'eta'
pensionabile, deve essere acquisito il codice 'X' nel campo 'EX  ASSE-
GNO' del pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE.
In  presenza di tale codice, sull'ultimo pannello dei  dati  calcolati
viene  richiesta  l'acquisizione dell'importo a  calcolo  dell'assegno
alla decorrenza della pensione di vecchiaia.
Nel  caso  in  cui  l'importo acquisito  risulti  superiore  a  quello
calcolato  per  la  pensione  di  vecchiaia,  viene  rideterminata  la
retribuzione  media  settimanale  in modo tale da  consentire  la  li-
quidazione della pensione nell'importo piu' favorevole. Per le pensio-
ni  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992,  viene  determinata
soltanto la retribuzione media settimanale pensionabile da  utilizzare
per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianita' contri-
butiva maturata fino al 31 dicembre 1992.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi da liquidare con il cumulo dei
contributi a carico di piu' gestioni, viene rideterminata la  retribu-
zione  media settimanale pensionabile o il reddito  medio  settimanale
pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione  re-
lativa  all'anzianita' contributiva maturata fino al 31 dicembre  1992
nella gestione nella quale e' liquidata la pensione.
Il  risultato  del ricalcolo e'  immediatamente  visualizzabile  sullo
stesso  pannello  dei dati calcolati.  Digitando il tasto  Esc  ovvero
RitPg, ove previsto, e' sempre consultabile il calcolo della  retribu-
zione media settimanale o del reddito medio settimanale effettivi;  in
tal caso, la retribuzione o il reddito ricalcolati vengono  cancellati
e occorrera' riacquisire l'importo dell'assegno per consentire  nuova-
mente il calcolo.
5 - STAMPA DEI DATI CALCOLATI
I dati calcolati vengono stampati sul prospetto RETR PENS,  modificato
per  consentire l'evidenziazione dei diversi calcoli effettuati  dalla
procedura.
6 - REGISTRAZIONE DEI DATI SUL PANNELLO LP1
Vengono registrati in via automatica sul pannello LP1 i dati contribu-
tivi e retributivi calcolati in relazione alle anzianita  contributive
maturate anteriormente al 1* gennaio 1993; per le pensioni dei lavora-
tori autonomi da calcolare con contribuzione di diverse gestioni assi-
curative  sul pannello LP1 vengono registrati i dati della gestione  a
cui fa carico la pensione.
Viene inoltre registrato il codice 'Y' nel campo 03.
Come di norma, il fascicolo predisposto in via automatica deve  essere
successivamente  richiesto in correzione per l'acquisizione  da  parte
della Sede degli altri dati occorrenti.
                                IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                         TRIZZINO
                                                        Allegato 1
    I.N.P.S.                           MESSAGGIO N. 34259 DEL 18/04/94
D.C.T.I.                                                      PENSIONI
MITTENTE: SEGR. PENS. 0042
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE                CENTRALE                PER                LA
TECNOLOGIA INFORMATICA
                        Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE
                        Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                        Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
                        Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE
                        Agli OPERATORI DI CONTROLLO
                            e, per conoscenza,
                        Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DOMANDE DEL
         PROGETTO PENSIONI  E  DELL'OPERAZIONE PENSIONESUBITO PER
         L'APPLICAZIONE  DELLA LEGGE N. 233 DEL 1990, DEL DECRETO
         LEGISLATIVO  N. 503  DEL 1992  E DEL DECRETO LEGISLATIVO
         N. 373 DEL 1993.
SI  COMUNICA CHE  E' DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI  DI
LAVORO PC DELL'AREA PRESTAZIONI, LA VERSIONE AGGIORNATA  DELLA  PROCE-
DURA IN OGGETTO.
PRIMA DI DAR SEGUITO AL CARICAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DI CUI AL PRE-
SENTE  MESSAGGIO, SI INVITANO GLI UTENTI DELLA PROCEDURA A  VERIFICARE
CHE NON SIANO PRESENTI SULLA STAZIONE DI LAVORO CONTI DA GESTIRE O CO-
MUNQUE GESTITI E NON ANCORA RESTITUITI AL SOTTOSISTEMA DI SEDE.
SI FA PRESENTE CHE E' IN CORSO DI EMANAZIONE APPOSITA CIRCOLARE CON LA
QUALE  VENGONO  DESCRITTI NEL DETTAGLIO GLI INTERVENTI  OPERATI  SULLA
PROCEDURA.
                         ISTRUZIONI OPERATIVE
LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI  SU
TUTTE  LE STAZIONI SU CUI E' INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO  (PS2,
P500, M300-25):
                  A0494GNT.ZIP          A0494.BAT
                  A0494EXE.ZIP          A0494PEN.CFG
                  A0494PBR.ZIP          A0494ARC.CFG
                  A0494ABR.ZIP          A0494DEF.CFG
                  A0494CBR.ZIP          A0494CON.CFG
                  A0494DBR.ZIP          CARICA.BAT
                  A0494FIL.ZIP          PROGPE.BAT
                  PKUNZIPF.EXE          PROGPE.CMD
LA  RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER  PC  DELL'ISOLA
OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).
ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI  OPERAZIO-
NI:
A)   FORMATTARE   6   MINIDISCHI  DA  1,4  MB  CON  IL  PARAMETRO  /S;
B)   ACCEDERE    ALLA    DIRECTORY    POEL    SUB-DIRECTORY    SSZZLO;
C) INSERIRE IL PRIMO MINIDISCO E DIGITARE IL COMANDO: CARICA  (SARANNO
   GENERATI                       3                        DISCHETTI);
D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL QUARTO, QUINTO E SESTO DISCHETTO (DA CON
   SERVARE                        PER                        RISERVA);
E) CANCELLARE  QUANTO  RICEVUTO DALLA  DIRECTORY  POEL,  SUB-DIRECTORY
   SSZZLO.
I  PROGRAMMI  RICEVUTI SULL'UNITA' "A" DOVRANNO  ESSERE  CARICATI   SU
PERSONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI ISTRUZIO-
NI:
A) INSERIRE NEL DRIVE "A" IL PRIMO MINIDISCO  CON  GLI  AGGIORNAMENTI;
D)                   SPEGNERE                  IL                  PC;
E)                  ACCENDERE                  IL                  PC;
F) AL  TERMINE  DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E  RIAVVIARE  LA
   STAZIONE DI LAVORO.
GLI OPERATORI DI CONTROLLO  PROVVEDERANNO INOLTRE A CARICARE SUL  SOT-
TOSISTEMA PERIFERICO DELL'AREA PRESTAZIONI I SEGUENTI PROGRAMMI DCX:
             PROGRAMMI      LIVELLO    VERSIONE
             TNFP3692          F       24.02.94
             TNCP3694          C       23.02.94
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A :
SEDE REGIONALE PIEMONTE    011/5658245          ALLACCA PAOLA
                                                BETTEGA GIACOMO
S.A.P.NOVARA               0321/441229          BOZZOLA ITALO
D.C.T.I.                   06/59053209          CIANCHETTA NADIA
   P. IL DIRETTORE CENTRALE             P. IL DIRETTORE CENTRALE
      PER LE PENSIONI                      TECONOLOGIA INFORMATICA
         BONIFAZI                                PANICUCCI
                                                        Allegato 2
    I.N.P.S.                          MESSAGGIO N. 00079 DEL  03/05/94
D.C.T.I.                                                      PENSIONI
MITTENTE: SEGR. PENS. 0042
DIREZIONE                                                     CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIREZIONE                CENTRALE                PER                LA
TECNOLOGIA INFORMATICA
                      Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE
                      Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                      Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
                      Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE
                      Agli OPERATORI DI CONTROLLO
                            e, per conoscenza,
                      Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PENSIONESUBITO E  PROGETTO
         PENSIONI. RETTIFICA ANOMALIE SEGNALATE DALLE SEDI.
SI  COMUNICA CHE  E' DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI  DI
LAVORO PC DELL'AREA PRESTAZIONI LA VERSIONE AGGIORNATA  DELLA PROCEDU-
RA IN OGGETTO.
SI DESCRIVONO DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI EFFETTUATI.
1 - RELATIVAMENTE  ALLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO DEGLI  ARTIGIANI  E
DEGLI  ESERCENTI  ATTIVITA' COMMERCIALI CON QUALIFICA DI  TITOLARE,  I
PROGRAMMI NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO DI SEGNALARE, OVE RICORRA IL
CASO, L'ASSENZA DI REDDITO. A TAL FINE DEVE ESSERE ACQUISITO NEL CAMPO
REDDITO IL CODICE "1".
SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLE REGISTRAZIONI DEGLI ANNI DAL 1982 AL
PRIMO  SEMESTRE 1990, DEVE ESSERE ACQUISITO, SIA PER  I  COLLABORATORI
CHE  PER  I TITOLARI, IL REDDITO D'IMPRESA COMPLESSIVO.  LA  RIDUZIONE
NELLA PERCENTUALE DA ASSEGNARE A CIASCUN INTERESSATO VIENE  EFFETTUATA
NELLA SUCCESSIVA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE.
QUALORA  NELL'ARCHIVIO DEI LAVORATORI AUTONOMI  RISULTI  CONTRIBUZIONE
CHE  SI  COLLOCHI A CAVALLO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE,  LA  SEDE
DEVE PROVVEDERE A RETTIFICARE IL NUMERO DEI MESI DA UTILIZZARE FINO  A
TALE DECORRENZA.
2 - RELATIVAMENTE  ALLA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE I  PROGRAMMI
NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO IL SUPERAMENTO DI ALCUNE ANOMALIE  RI-
GUARDANTI:
A) IL  CALCOLO  DEI REDDITI PENSIONABILI DEI LAVORATORI  AUTONOMI  NEL
   CASO  DI  COPERTURA  CONTRIBUTIVA  INFERIORE  NELL'ANNO  A 12 MESI;
B) L'ACQUISIZIONE  DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO UTILI AI  FINI  DELLA
   MISURA DEI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.
                         ISTRUZIONI OPERATIVE
LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI  SU
TUTTE  LE STAZIONI SU CUI E' INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO  (PS2,
P500, M300-25):
          A0594GNT.ZIP     86883       A0594.BAT       1934
          A0594EXE.ZIP     39041       A0594DEF.CFG     930
          A0594CBR.ZIP    188219       A0594CON.CFG    3060
          A0594DBR.ZIP    392651       CARICA1.BAT     2479
          PKUNZIPF.EXE     39324
LA  RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER  PC  DELL'ISOLA
OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).
ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI  OPERAZIO-
NI:
A) FORMATTARE  2 MINIDISCHI DA 1,4 MB CON IL PARAMETRO /S DA UNA  STA-
   ZIONE           CON           VERSIONE           DOS           5.0;
B)    ACCEDERE    ALLA    DIRECTORY    POEL,   SUB-DIRECTORY   SSZZLO;
C) INSERIRE IL  MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI  E DIGITARE IL COMANDO
   CARICA1         (SARA'        GENERATO        UN        DISCHETTO);
D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL SECONDO DISCHETTO (DA CONSERVARE PER RI-
   SERVA);
E) CANCELLARE  QUANTO  RICEVUTO DALLA  DIRECTORY  POEL,  SUB-DIRECTORY
   SSZZLO.
I PROGRAMMI RICEVUTI SULL'UNITA' "A" DOVRANNO ESSERE CARICATI SU  PER-
SONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI  ISTRUZIONI:
A)  INSERIRE  NEL  DRIVE  "A"  IL  MINIDISCO  CON  GLI  AGGIORNAMENTI;
D)                  SPEGNERE                  IL                   PC;
E)                  ACCENDERE                  IL                  PC;
F) AL  TERMINE  DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E  RIAVVIARE  LA
   STAZIONE DI LAVORO.
PER  LE STAZIONI DI LAVORO CHE HANNO IL DRIVE "A" DISABILITATO  DOVRA'
ESSERE ABILITATO IL DRIVE, E, DOPO AVER INSERITO IL MINIDISCO CON  GLI
AGGIORNAMENTI, FARE IPL PREMENDO I TASTI CTRL + ALT + CANC.
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A:
SEDE REGIONALE PIEMONTE    011/5658245          ALLACCA PAOLA
                                                BETTEGA GIACOMO
S.A.P.NOVARA               0321/441229          BOZZOLA ITALO
D.C.T.I.                   06/59053209          CIANCHETTA NADIA
p. IL DIRETTORE CENTRALE          p. IL DIRETTORE CENTRALE PER LA
   PER LE PENSIONI                   TECONOLOGIA INFORMATICA
      BONIFAZI                              PANICUCCI
                                                    Allegato 3
        MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
        AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
     (Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
      articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)
+---------------------------------------------------------------------+
-            -   IMPORTO   - PERCENTUALE -             -              -
-            - MENSILE DEL -DI RAGGUAGLIO-  MINIMALE   -   MINIMALE   -
-  PERIODO   - TRATTAMENTO -    DELLA    - RETRIBUTIVO -  RETRIBUTIVO -
-            -  MINIMO DI  -RETRIBUZIONE - SETTIMANALE -     ANNUO    -
-            -  PENSIONE   -             -             -              -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.84  -             -             -             -              -
-  31.12.84  -   320.200   -      30     -    96.090   -   4.996.680  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.85  -             -             -             -              -
-  31.12.85  -   345.700   -      30     -   103.710   -   5.392.920  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.86  -             -             -             -              -
-  31.12.86  -   376.000   -      30     -   112.800   -   5.865.600  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.87  -             -             -             -              -
-  31.12.87  -   397.400   -      30     -   119.220   -   6.199.440  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.88  -             -             -             -              -
-  31.12.88  -   418.350   -      30     -   125.505   -   6.526.260  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.89  -             -             -             -              -
-  31.12.89  -   452.300   -      40     -   180.920   -   9.407.840  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.90  -             -             -             -              -
-  31.12.90  -   484.500   -      40     -   193.800   -  10.077.600  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.91  -             -             -             -              -
-  31.12.91  -   519.550   -      40     -   207.820   -  10.806.640  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.92  -             -             -             -              -
-  31.12.92  -   563.100   -      40     -   225.240   -  11.712.480  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.93  -             -             -             -              -
-  31.12.93  -   577.750   -      40     -   231.100   -  12.017.200  -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
-  01.01.94  -             -             -             -              -
-  31.12.94  -   602.350   -      40     -   240.940   -  12.528.880  -
+---------------------------------------------------------------------+
                                                        Allegato 4
  I.N.P.S.                         MESSAGGIO  N.  09641  DEL  03/02/94
D.C.                                                          PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
DIREZIONE  CENTRALE
  PER LE PENSIONI
                            Ai DIRETTORI DI SEDE
                            Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                            Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
OGGETTO: Pensione  di anzianita' nelle gestioni  dei  lavoratori
         autonomi. Utilizzazione  della contribuzione figurativa
         per periodi  di trattamento  speciale di disoccupazione
         agricola e di integrazione salariale agricola.
Con  circolare n.60093 del 7 marzo 1984 sono state a suo  tempo  illu-
strate  le  disposizioni dell'articolo 7, commi da 9 a  12-bis,  della
legge 11 novembre 1983, n. 638 relative alla determinazione dei requi-
siti  minimi  di contribuzione per il conseguimento del  diritto  alla
pensione  e per il calcolo dell'anzianita' contributiva nei  confronti
dei lavoratori agricoli.
In  tale  contesto e' stato chiarito che la  contribuzione  figurativa
accreditata in relazione a periodi di trattamento speciale di disoccu-
pazione agricola e di integrazione salariale agricola e' utile ai fini
del  perfezionamento dei requisiti minimi di contribuzione per il  di-
ritto alla pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti.
Da  parte di alcune strutture periferiche e' stato chiesto se  l'anzi-
detta contribuzione figurativa possa essere considerata utile ai  fini
del diritto alla pensione anche nel caso di liquidazione della pensio-
ne di anzianita' in una gestione dei lavoratori autonomi .
Al riguardo si precisa che tutta la contribuzione obbligatoria e figu-
rativa utilizzabile per il conseguimento dei requisiti per il  diritto
a pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti deve essere utilizzata anche per il diritto alla
stessa prestazione nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Si ritiene comunque utile ricordare che la contribuzione in questione,
come  quella da lavoro agricolo dipendente, qualora  venga  utilizzata
per  pensioni dei lavoratori autonomi, non e' soggetta alla  rivaluta-
zione prevista dell'articolo 7 della legge n.638 del 1983.
                                 IL DIRETTORE CENTRALE
                                       FAMILIARI

Circolare 285 del 28 ottobre 1994

Oggetto:
Chiarimenti in tema di applicazione, nei confronti dei CD/CM, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, che tutela il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

          Con  la presente circolare, viene fornita risposta
a richieste di  chiarimenti  pervenute  a  questa  Direzione
Generale  e  concernenti la concreta attuazione delle diret-
tive contenute nella circolare n.  109  del  5  aprile  1994
avente  per  oggetto: "Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela
del lavoro dei fanciulli e degli  adolescenti.  Applicazione
nei confronti dei CD/CM".
A) APPLICABILITA' DELLA TUTELA DEL LAVORO MINORILE PER
   PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.
   977/1967
          Un'attenta lettura sia della parte iniziale  della
circolare n. 109 del 5 aprile 1994, nella quale e' riportata
la posizione assunta in materia dallo SCAU  e  basata  sulla
giurisprudenza   della   Corte   di  Cassazione,  sia  della
circolare n. 143 del 10 maggio 1994, con la quale  e'  stato
espressamente  ribadito  che  la  disposizione  dell'art. 24
della legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (1)  e'  stata  rite-
nuta  dalla  Corte  di Cassazione semplicemente confermativa
delle statuizioni contenute nell'art. 2126 del codice civile
e  -  come tale - non avente carattere eccezionale, fornisce
risposta  positiva  alle  segnalazioni  pervenute  a  questa
Direzione  Generale  circa  l'applicabilita'  o  meno  della
tutela del lavoro minorile per periodi anteriori all'entrata
in vigore della citata legge n. 977.
          In  particolare,  la  riconosciuta  applicabilita'
della tutela del lavoro minorile anche per periodi anteriori
all'entrata  in  vigore  della legge n. 977/1967 comporta la
validit  dell'iscrizione  negli  elenchi  dei  CD/CM,  senza
attribuzione  di  giornate  o  con attribuzione di un numero
ridotto di giornate, per periodi  precedenti  il  compimento
del  14 anno di eta' e collocati negli anni dal 1957 al 1961
e cio' costituisce il presupposto necessario  e  sufficiente
dell'ammessa   copertura  dei  periodi  stessi  mediante  il
riscatto ex art. 11 della legge 2 agosto 1990, n.  233  (2),
secondo le direttive impartite con la circolare n. 109 del 5
aprile 1994. Il punto della circolare n. 109 che prevede  il
riesame  d'ufficio  delle  pratiche  di  riscatto ex art. 11
della L. n. 233/1990 gi definite, non e' stato superato  dal
penultimo periodo della circolare n. 143 del 10 maggio 1994,
secondo cui vanno riesaminate solo a domanda, e non  d'uffi-
cio,  le  pratiche  da  considerarsi  definite. Quest'ultima
circolare infatti non riguarda specificatamente  il  settore
dei CD/CM, tant'e' vero che:
- nel quart'ultimo periodo, prevede l'applicabilita'
  dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (3),
  che, invece, come e' noto, non e' applicabile nel settore
  dei CD/CM;
- nell'ultimo periodo, contiene l'espresso rinvio alla
  circolare n. 109 del 5 aprile 1994 "per l'applicazione
  della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM".
B) ESERCITABILITA' DEL DIRITTO DI RIVALSA RICONOSCIUTO AGLI
   ISTITUTI ASSICURATORI ANCHE PER PERIODI ANTERIORI
   ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 977/1967.
          Dal  riconoscimento  a tutti gli effetti assicura-
tivi e previdenziali dei periodi di lavoro minorile reso  in
violazione  delle  norme  sull'eta'  minima  di  ammissione,
ancorche' collocati in epoca anteriore all'entrata in vigore
della  legge  n.  977/1967, deriva che il diritto di rivalsa
previsto dall'art. 24 di tale legge puo'  essere  esercitato
dagli   Istituti  assicuratori  anche  per  l'importo  delle
prestazioni corrisposte  a  seguito  del  riconoscimento  di
periodi  di lavoro minorile collocati in anni anteriori alla
data di entrata in vigore della citata legge.
C) SEGNALAZIONI CIRCA L'INDISPONIBILITA', NELLE TABELLE DI
   CUI AL DM 29.2.1988, DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO
   DELL'ONERE DI RISCATTO PER I SOGGETTI DI ETA' INFERIORE
   AI 14 ANNI
          Relativamente   alle   segnalazioni   indicate  in
epigrafe, si comunica che e' stato disposto  l'aggiornamento
della  procedura "Riscatti - rendite, ricongiunzioni", con i
coefficienti di calcolo degli oneri forniti dal Coordina-
mento statistico attuariale di questa Direzione Generale.
D) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRIBUTIVO DA DETRARRE - IN
   SEDE DI RIVALSA - DALL'IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI
   PRESTAZIONE PENSIONISTICA I CUI REQUISITI SIANO STATI
   PERFEZIONATI ANCHE CON IL COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO
   MINORILE (relativamente all'importo contributivo da
   detrarre, in sede di rivalsa, dall'importo corrisposto a
   titolo di prestazione temporanea al lavoratore fanciullo,
   si richiama la lettera B, sub b.2), della circolare n.
   109 del 5 aprile 1994).
          E'  noto  che, nel settore del lavoro subordinato,
dalla quota di pensione corrispondente al periodo di  lavoro
in  eta'  minorile,  va  detratto  l'importo  dei contributi
versati per il periodo stesso,  ovvero  -  nel  caso  che  i
contributi  non  siano  stati  versati  e siano prescritti -
l'importo della riserva matematica,  purche'  il  datore  di
lavoro  abbia  effettuato  l'operazione  di  costituzione di
rendita per i periodi di lavoro prestati prima del  14  anno
di  et,  ai  sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 con
riferimento alla data di  decorrenza  della  pensione  (vedi
lettera B della circolare n. 659 R.C.V. ed altri Servizi del
17.11.1984, integrata - pure per  quanto  riguarda  l'appli-
cabilit  dell'art.  13 della legge n. 1338/1962 non soltanto
per i periodi successivi, ma anche per i  periodi  anteriori
alla  legge  n.  977/1967 - dalla circolare n. 143/10 maggio
1994).
          Con riguardo sia a detti criteri  dettati  per  il
settore  del lavoro dipendente, sia alle specificita'proprie
del settore dei CD/CM ribadite nella circolare n. 109 del  5
aprile  1994  (prestazioni  previdenziali  condizionate alla
effettiva riscossione dei contributi non  prescritti;  inap-
plicabilita' dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel caso
che la contribuzione non risulti  attribuita  sugli  elenchi
dei  CD/CM  e  non sia recuperabile per intervenuta prescri-
zione; ammissibilita', per i soli anni  dal  1957  al  1961,
totalmente  o  parzialmente  scoperti  di contribuzione, del
riscatto ex art. 11 della L. n. 233/1990, purche' la relativa
facolt  sia  stata  esercitata  in  conformita'  con  quanto
previsto da tale articolo  11),  si  forniscono  i  seguenti
chiarimenti per la determinazione dei contributi da detrarre
dalla quota di pensione derivante  dall'avvenuto  riconosci-
mento  del  periodo  di  lavoro  minorile, determinante agli
effetti del diritto alla pensione stessa, in sede di rivalsa
ex  art.  24  della legge n. 977/1967 nei confronti del capo
famiglia o - nel caso dei CM - del concedente e del mezzadro
o colono, ovvero nei confronti dei rispettivi eredi (se sono
deceduti i primi obbligati):
1) ANNI DAL 1957 AL 1961:
  - qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
    riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
    sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
    CD/CM con attribuzione di giornate-contributi per l'anno
    in cui si colloca il periodo che va dal 1 gennaio alla
    data di compimento del 14 anno di eta', va detratto,
    dalla quota di pensione derivante all'interessato
    dall'avvenuto riconoscimento del periodo sopra indicato,
    determinante agli effetti del diritto alla pensione
    stessa, l'importo contributivo corrispondente alla quota
    del totale di giornate-contributi risultanti da detti
    elenchi proporzionalmente riferibile al periodo di
    lavoro minorile (ad esempio, nel caso di soggetto che
    avesse compiuto il 14 anno di eta' il 1 luglio 1958 e
    che fosse stato iscritto per l'intero anno 1958 negli
    elenchi dei CD/CM con attribuzione di 30
    giornate-contributi, cosicche' n. 15 di tali giornate
    sarebbero proporzionalmente riferibili al periodo di
    lavoro  minorile che va dal 1 gennaio al 30 giugno
    1958, va detratto l'importo contributivo corrispondente
    a dette 15 giornate dalla quota di pensione derivante
    all'interessato dall'avvenuto riconoscimento del sud-
    detto periodo di lavoro con eta' inferiore ai 14 anni).
    Ai fini della necessaria collaborazione degli U.PRO.CAU
    per la quantificazione dell'importo contributivo da
    portare in detrazione in sede di rivalsa si richiama
    quanto precisato nel penultimo periodo della circolare
    n. 109/5 aprile 1994;
  - qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
    riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
    sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
    CD/CM senza attribuzione di giornate-contributi, tale
    carenza contributiva, non sanabile perche' nel settore
    dei CD/CM non e' applicabile - in caso di contributi
    prescritti - l'art. 13 della legge n. 1338/12.8.1962,
    costituirebbe fatto preclusivo all'erogazione di
    prestazioni per il periodo di lavoro minorile e, quindi,
    verrebbe meno il presupposto stesso dell'azione di
    rivalsa, con detrazione degli importi contributivi
    riferibili al periodo stesso;
  - qualora la facolta' di riscatto ex art. 11 della legge
    n. 233/1990 fosse stata esercitata e, quindi,
    l'interessato dovesse far valere sia le
    giornate-contributi attribuitegli dall'elenco di
    categoria per l'anno in cui si colloca il periodo che va
    dal 1 gennaio alla data di compimento del 14 anno di
    eta', sia le giornate riscattate per l'anno stesso, va
    detratto dalla quota di pensione derivante dall'avvenuto
    riconoscimento del periodo di lavoro reso in violazione
    delle norme sull'eta' minima di ammissione, determinante
    agli effetti del diritto alla pensione stessa, l'importo
    contributivo determinato  sommando l'importo
    corrispondente alla quota del totale di giornate
    risultanti dall'elenco di categoria riferibile
    proporzionalmente al periodo di lavoro minorile e la
    parte dell'onere di riscatto pagata per la quota del
    totale di giornate riscattate riferibile
    proporzionalmente al periodo 1 gennaio/data di
    compimento del 14 anno;
- nel caso di sola iscrizione negli elenchi dei CD/CM senza
  attribuzione di giornate, con riscatto effettuato per n.
  104 o 156 giornate (quest'ultimo limite annuo di giornate,
  come e' noto, e' richiesto ai fini della determinazione
  dell'anzianita' contributiva per il calcolo della
  pensione in forma reddituale) e, quindi, nel caso che
  l'interessato dovesse far valere soltanto le giornate
  riscattate per l'anno in cui si colloca il lavoro
  minorile, va detratto dalla quota di pensione derivante
  dall'avvenuto riconoscimento del periodo di lavoro reso in
  violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione,
  determinante agli effetti del diritto alla pensione
  stessa, l'importo contributivo corrispondente alla parte
  dell'onere di riscatto pagato per la quota del totale di
  giornate riscattate riferibile proporzionalmente al
  periodo di lavoro minorile;
2) ANNI DAL 1962 IN POI:
   le situazioni ipotizzabili astrattamente sono le
   seguenti:
   - fanciulli in et inferiore ai 14 anni iscritti negli
     elenchi dei CD/CM: poiche' si tratterebbe comunque di
     iscrizione con attribuzione di giornate contributi e,
     quindi, con trattamento alla pari fra i fanciulli in
     eta' inferiore ai 14 anni ed i fanciulli in eta'
     superiore, non sarebbero necessarie regolarizzazioni
     contributive ex art. 24 della legge n. 977/1967 e la
     posizione contributiva dell'interessato rimarrebbe
     costituita dalle giornate attribuitegli negli elenchi.
     Pertanto, una volta stabilita la quota del totale di
     giornate risultanti dall'elenco di categoria riferibile
     proporzionalmente al periodo dal 1 gennaio alla data
     di compimento del 14 anno di eta', l'importo
     corrispondente a tale quota di giornate va detratto
     dalla quota di pensione derivante dal riconoscimento
     del periodo di lavoro minorile, determinante agli
     effetti del diritto alla pensione stessa;
   - fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni non iscritti
     negli elenchi dei CD/CM, ma di fatto utilizzati in
     attivita' lavorative nell'ambito del nucleo familiare
     CD/CM: nel caso che non fosse possibile sanare, per
     intervenuta prescrizione, la mancata iscrizione negli
     elenchi di categoria e la conseguente omissione
     contributiva verificatesi in danno dei minori di cui
     trattasi non potrebbero essere corrisposte prestazioni
     per periodi di lavoro minorile e, quindi, verrebbe a
     mancare il presupposto stesso dell'azione di rivalsa;
     nel caso che non fosse intervenuta la prescrizione del
     diritto all'iscrizione negli elenchi di categoria ed al
     versamento dei contributi, lo SCAU deve provvedere
     all'iscrizione dei minori di cui trattasi negli elenchi
     dei CD/CM ed al recupero dei contributi omessi, il cui
     importo dovra' essere detratto dalla quota di pensione
     derivante dalla avvenuta regolarizzazione assicurativa
     e contributiva del periodo di lavoro minorile,
     determinante agli effetti del diritto alla pensione
     stessa.
E) AZIONE DI RIVALSA PER LE SOMME CONCERNENTI L'EROGAZIONE
   DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
          L'azione  di  rivalsa  per  le  somme  concernenti
l'erogazione  di  prestazioni  pensionistiche opera solo nei
casi in cui i periodi di lavoro prestati in  eta'  inferiore
ai  14 anni siano determinanti ai fini del conseguimento del
diritto alla  prestazione  e  limitatamente  al  numero  dei
contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti.
          Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo
di rivalsa le Sedi  dovranno  procedere  preliminarmente  al
calcolo della quota di pensione corrispondente ai periodi di
iscrizione in et minorile determinanti ai fini  del  diritto
alla pensione, quota che risultera' dalla proporzione fra il
numero totale di settimane computate ai  fini  della  misura
della  pensione e il numero di settimane accreditato in eta'
minorile determinanti per il diritto.
          Nel caso che la  pensione  sia  liquidata  con  il
computo  di  contributi  versati in piu' gestioni la propor-
zione  dovra'  essere  effettuata  sulla  base  dell'importo
complessivo  della pensione e del numero totale delle setti-
mane di contribuzione relativo alle diverse gestioni.
          Nel caso di  pensione  liquidata  con  il  sistema
contributivo   la  quota  di  pensione  corrispondente  alle
settimane accreditate in eta' minorile determinanti  per  il
diritto  a  pensione,  deve  essere  determinata operando la
proporzione tra l'importo  I.V.S.  complessivo  e  l'importo
I.V.S.  delle  settimane accreditate in eta' minorile deter-
minanti per il diritto.
          Si dovra' quindi determinare la riserva matematica
corrispondente  alla  quota  di  pensione cosi' determinata,
utilizzando i criteri di cui  all'art.  13  della  legge  n.
1338/1962,  con  riferimento  alla  data di decorrenza della
pensione.
          Dalla somma che risultera' dal  calcolo  anzidetto
dovra' essere detratto, ai sensi dell'art. 24 della legge n.
977 del 1967, l'importo dei contributi a suo  tempo  versati
per il periodo in questione.
          Ai  fini  del  concreto  esercizio  dell'azione di
rivalsa, le Sedi si rivolgeranno  agli  interessati  perche'
indichino  i  soggetti  primi  obbligati  al  pagamento  del
relativo onere (capo famiglia per i CD, concedente e  mezza-
dro colono per i CM) ovvero eventuali eredi o aventi causa.
          Ove  tali  soggetti  non  siano  reperibili verra'
altresi' rappresentato che il pagamento della  somma  dovuta
dovra'   essere   effettuato  direttamente  dall'interessato
medesimo, quale beneficiario della prestazione.
          Qualora l'interessato lo richieda, le somme dovute
a  titolo di rivalsa potranno essere trattenute direttamente
sugli arretrati della pensione, sempreche' vi sia capienza.
          In merito all'erogazione della pensione  nei  casi
interessati da rivalsa, si rammenta che in base al principio
secondo il quale il conseguimento delle  prestazioni  previ-
denziali  nelle gestioni dei lavoratori autonomi e' subordi-
nato  all'effettivo  versamento  della   contribuzione,   la
pensione  non potra' essere posta in pagamento finche' l'im-
porto della rivalsa non sara' stato corrisposto.
F) RICONGIUNZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 29/1979, DEFINITE
   IN BASE ALLE DIRETTIVE ANTERIORI A QUELLE DETTATE CON
   CIRCOLARE N. 109/5.4.1994, ESCLUDENDO CONTRIBUZIONE CD/CM
   RIFERITA A PERIODO DI LAVORO ANTE 14 ANNO DI ETA'
          In risposta a richieste pervenute a  questa  Dire-
zione  Generale  al  fine  di  conoscere se la contribuzione
nella Gestione CD/CM riferita a periodo di lavoro  minorile,
una volta convalidata in applicazione delle direttive di cui
alla circolare n. 109 del  5  aprile  1994,  debba  rimanere
acquisita  nella  Gestione di origine ovvero se debba essere
trasferita anch'essa nella gestione del Fondo  Pensioni  dei
lavoratori  dipendenti,  previo  riesame  delle  pratiche di
ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 29/1979 definite  in
base  alle  precedente direttive, si precisa che va adottato
un criterio analogo a quello dettato con la suddetta  circo-
lare  n.  109 relativamente alle domande di riscatto ex art.
11 della legge n. 233/1990 gi definite prima dell'emanazione
della  circolare stessa, non subordinando cioe' ad una appo-
sita e preventiva domanda dell'interessato  detto  trasferi-
mento  nella  gestione  del F.P.L.D., almeno nei casi in cui
dovesse essere rilevato che pratiche  di  ricongiunzione  ex
art.  1  della  L.  n.  29/1979  sono  state  definite senza
coinvolgere  preventivamente  lo  SCAU,  al  quale  soltanto
competeva  riconoscere  o disconoscere periodi di iscrizione
negli elenchi dei CD/CM, con attribuzione  di  giornate-con-
tributi pure per attivita' svolta ante 14 anno di eta'.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(3) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709

Circolare 70 del 1° marzo 1994

Oggetto: Legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto 1993, n.271. Chiarimenti.

Con circolare n.219 del 1  ottobre 1993, nel diramare le
istruzioni concernenti le disposizioni di cui alla legge 4
agosto 1993, n.271, recante " Disposizioni urgenti per i
lavoratori del settore dell'amianto", al punto 1.3 e' stato
precisato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1
e 1-bis, del decreto-legge 5 giugno 1993, n.169, come
modificato dalla legge n.271, individuano nei lavoratori i
destinatari del beneficio della rivalutazione dei periodi di
contribuzione ivi previsti ai fini delle prestazioni pen-
sionistiche.
In tale contesto e' stato altresi' precisato che devono
ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di
pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di
efficacia dei citati provvedimenti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inte-
ressato dalle parti sociali in merito al riconoscimento del
diritto a tale beneficio anche ai lavoratori gia' titolari
di pensione o di assegno di invalidita', ha espresso parere
favorevole.
Cio', nella considerazione che il legislatore, con i commi 7
e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
prevedere in presenza di determinati requisiti il beneficio
della rivalutazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero
periodo di esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni
pensionistiche, abbia voluto concedere il beneficio stesso a
tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi
i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di
invalidita'.
Alla luce dei suesposti criteri interpretativi si forniscono
le seguenti istruzioni a parziale modifica di quelle di cui
al punto 1.3 della circolare n. 219 del 1  ottobre 1993.
1 - Destinatari
1.1 - Articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore al 28 aprile 1992, data di entrata
in vigore della legge n. 257/1992, occupati a tale data alle
dipendenze di imprese che utilizzassero o estraessero
amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedura fallimentare o fallite, che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
documentate dall'INAIL, hanno titolo al beneficio della
rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a
periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal
comma 7 dell'articolo 13 della stessa legge.
1.2 - Articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 257/1992 ed occupati a tale data, che possano
far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a
dieci anni, hanno titolo alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, prevista dal comma 8
dell'articolo 13 della stessa legge.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori
delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a-
mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
1.3 - Articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992 come
      modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore al 5 agosto 1993, data di entrata
in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data
ancorche' in settori diversi da quello dell'amianto che, a
causa dell'esposizione all'amianto, abbiano contratto
malattie professionali  documentate dall'INAIL, hanno
diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione
relative a periodi di provata esposizione all'amianto
prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n.
257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori
delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a-
mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
1.4 - Articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come
      modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
I titolari di pensione o assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorche' in
settori diversi da quello dell'amianto, che possano far
valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a
dieci anni, hanno diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali gestita dall'INAIL prevista
dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come
modificato dalla legge n. 271/1993.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche  i lavora-
tori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto
l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
2 - Riliquidazione
Le pensioni e gli assegni di invalidita' liquidati con
decorrenza anteriore alla data di entrata della legge
n.257/1992 o della legge n. 271/1993, in presenza delle
condizioni richieste dai singoli provvedimenti ed a domanda
degli interessati, saranno riliquidati con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
stessi.
Dovranno essere altresi' riliquidate, a domanda, le pensioni
concesse ai superstiti di pensionato avente titolo prima del
decesso al beneficio di cui trattasi in virtu' dei criteri
interpretativi sopra delineati.
                            IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                     TRIZZINO

Circolare 109 del 5 aprile 1994

Oggetto:

Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione nei confronti dei CD/CM.

          Le    statuizioni   dell'art.   24   della   legge
17.10.1967, n. 977 (1), a tutela dei  fanciulli  adibiti  al
lavoro  in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione di cui alla stessa legge (14 anni), sono state  finora
ritenute applicabili nel solo ambito del lavoro dipendente -
e non del lavoro autonomo, quale e' quello svolto dai  CD/CM
- sia perche' proprio l'art. 1 di detta legge stabilisce che
destinatari della disciplina da essa  dettata  sono  i  fan-
ciulli  e  gli  adolescenti  "alle  dipendenze  di datori di
lavoro", sia perche' lo stesso art. 24 sancisce  il  diritto
di  rivalsa  degli  Istituti assicuratori "nei confronti del
datore di lavoro", figura propria di  una  delle  parti  del
rapporto  di  lavoro  subordinato,  sia perche' anche l'art.
2126 del  codice  civile  riguarda  direttamente  il  lavoro
subordinato,  prestato  di  fatto,  anche  con violazione di
legge, visti gli espressi riferimenti al contratto di lavoro
ed alla retribuzione.
          Alcune  Sedi  dell'Istituto  -  che,  in occasione
dell'esame di  domande  di  riscatto  dei  contributi  CD/CM
relativi  al  periodo  1957/1961,  avevano  rilevato casi di
iscritti negli elenchi di categoria per periodi anteriori al
compimento del 14 anno di eta' e che, conseguentemente,
                            - 3 -
avevano   interessato   il  competente  U.PRO.CAU  affinche'
l'iscrizione nell'elenco dei CD/CM venisse  a  corrispondere
al  periodo  di ricorrenza dell'obbligo assicurativo - hanno
segnalato il mancato seguito a dette iniziative.
          Tale posizione negativa assunta da  alcuni  Uffici
periferici dello S.C.A.U. e' stata rapportata alla Direzione
Generale dello stesso Servizio la  quale,  non  soltanto  ha
confermato l'operato dei citati Uffici (motivato come segue:
nei casi di compimento del quattordicesimo anno di eta'  nel
corso  di  uno  degli  anni  dal  1957 al 1961, l'annualita'
dell'iscrizione era basata sul fatto che detta  eta'  minima
sussisteva  alla  data  del  31  dicembre,  con  conseguente
applicabilita' dell'art. 5,  comma  5,  della  legge  numero
1047/1957,  che,  infatti,  prevedeva  l'effettuazione degli
accreditamenti  contributivi  ai  CD/CM  sulla  base   della
composizione  della famiglia, quale risultava al 31 dicembre
dell'anno cui i contributi si riferivano), ma ha fatto anche
presente che:
     "La  legge  n.  977  del  17.10.1967  "sulla tutela del
lavoro  del  fanciullo  e  degli  adolescenti,  all'art.  24
sancisce  che  "i  fanciulli  di  qualsiasi  eta',  anche se
adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle
prestazioni assicurative previste  dalle  vigenti  norme  in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie".
     "Inoltre  il precetto costituzionale contenuto nell'ar-
ticolo 35, secondo cui il lavoro e' tutelato in tutte le sue
forme  ed  applicazioni, autorizza un'interpretazione esten-
siva dell'art. 2126 c.c.: tale norma trova  dunque  applica-
zione  non  solo nel settore del lavoro dipendente, ma anche
in ipotesi di lavoro autonomo che presenti i caratteri della
cosiddetta  parasubordinazione (Corte di Cassazione sentenza
n. 867 del 1986)".
     "Infine, la giurisprudenza ha ribadito che  "ove  venga
posto  in  essere  un  rapporto  di lavoro contra legem, non
avendo il lavoratore il requisito dell'eta' minima, rapporto
che  per tale motivo e' semplicemente illegale  per mancanza
di un presupposto di validita' e non gia'  intrinsecatamente
illecito  per l'oggetto e la causa, non di meno si costitui-
sce automaticamente il rapporto  assicurativo  obbligatorio"
(Corte  di Cassazione, sentenza n. 4288 del 1986), principio
che trova conferma nell'art. 24 della Legge  n.  977,  sopra
citata".
          A  seguito  di  tali comunicazioni della Direzione
Generale dello  SCAU,  sono  stati  effettuati  i  necessari
riscontri,  dai  quali e' risultato che, in effetti, la S.C.
di Cassazione, in numerose  decisioni  (v.,  tra  le  altre,
sentenza  n.  10287/'91),  ha  affermato  che  la disciplina
dell'art. 24 della legge 17.10.1967, n. 977 "........ non e'
limitata  al caso in cui l'illecita ammissione del fanciullo
all'attivita' lavorativa  sia  avvenuta  nell'ambito  di  un
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rapporto  di  lavoro  subordinato  ed  e'  applicabile anche
...... allo svolgimento di attivita' lavorativa in  agricol-
tura  nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore
diretto".
          Tali pronunciamenti della Suprema Corte e la sopra
riportata  posizione  assunta  dal Servizio per i Contributi
Agricoli Unificati, competente ex lege in materia di obbligo
assicurativo   nei   confronti  dei  CD/CM,  comportano  che
l'Istituto riveda l'orientamento,  finora  seguito,  di  non
ritenere   applicabile,   nell'ambito  del  lavoro  autonomo
proprio dei CD/CM, l'art. 24 della legge n. 977/1967.
          L'allineamento alla  sopra  richiamata  giurispru-
denza  implica  che anche nei confronti degli appartenenti a
famiglie diretto-coltivatrici, o  coloniche,  o  mezzadrili,
per  l'attivita' lavorativa prestata nell'ambito dei rispet-
tivi nuclei familiari prima  del  compimento  dei  14  anni,
vanno curati gli adempimenti di seguito esplicitati.
A) SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
          Ai  fini  dell'applicazione  del piu' volte citato
art. 24 nel settore del lavoro autonomo  svolto  dai  CD/CM,
vanno distinte due ipotesi.
a.1) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni,
     risultanti comunque iscritti negli elenchi CD/CM.
          Salvo  quanto  sotto  disposto  per  la  specifica
trattazione  di particolari situazioni venutesi a determina-
re, per il periodo dal 1957 al 1961, a  causa  dell'applica-
zione  delle  direttive di cui al punto 2 della circolare n.
271/27.11.1991, in tutte  le  altre  situazioni  di  cui  al
presente  punto  a.1), la non necessita' di regolarizzazioni
e' basata sul fatto che - per i fanciulli in eta'  inferiore
ai  14 anni, che siano stati comunque iscritti negli elenchi
CD/CM - proprio tale iscrizione ha realizzato il trattamento
alla  pari  loro  spettante  rispetto  ai  fanciulli in eta'
superiore, anche per quanto riguarda la posizione  assicura-
tiva e cioe':
- per gli anni in cui ebbe vigore il sistema di accredita-
  mento dei contributi previsto dall'art. 5, comma 5, della
  legge n. 1047/26.10.1957 (2), che comportava
  l'attribuzione delle giornate-contributi secondo un ordine
  di precedenza fra i vari componenti della famiglia
  diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile (con la
  conseguenza che, per quei componenti sottordinati in detto
  ordine, residuava un numero ridotto di giornate ovvero
  non ne residuavano affatto), la posizione assicurativa e'
  costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM
  relativi agli anni dal 1957 al 1961, con l'eventuale ed
  unica integrazione derivante dall'esercizio della facolta'
  di riscatto riconosciuta dall'art. 11 della legge n.
  233/1990 ai CD/CM che, in detti anni, vennero iscritti
                            - 5 -
  senza attribuzione di giornate o per un numero ridotto di
  giornate (pertanto, la posizione assicurativa di questi
  ultimi soggetti, in assenza di detto riscatto, rimane
  costituita dalle zero giornate o dal numero ridotto di
  giornate attestate dagli elenchi, pure a seguito
  dell'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967);
- dall'anno 1962, a decorrere dal quale, superando il
  sistema di accreditamento dei contributi stabilito dalla
  legge n. 1047/1957, venne introdotto il nuovo sistema di
  attribuzione negli elenchi nominativi di un numero fisso
  di giornate, in caso di attivita' lavorativa svolta per
  l'intero anno, ovvero di un numero di giornate
  proporzionato alla frazione di anno effettivamente
  lavorata, la posizione assicurativa e' costituita
  unicamente da tali risultanze degli elenchi CD/CM.
                         *   *   *   *   *
          Nel presente punto a.1), rientrano  le  situazioni
riguardate  dalla  circolare  n. 271/27.11.1991 - punto 2 (e
cioe'  quelle  di  soggetti  che,  nel  periodo  di  vigenza
dell'art.  5,  comma  5, della legge numero 1047/26.10.1957,
risultano iscritti negli elenchi CD/CM per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto l'eta' minima per l'assogget-
tamento all'obbligo assicurativo), relativamente alle  quali
si forniscono le specifiche istruzioni che seguono.
          Con la suddetta circolare, sono stati disposti:
- l'accreditamento di un numero di contributi proporzionato
  al periodo intercorrente fra la data di compimento del 14
  anno di eta' ed il 31 dicembre;
- l'ammissione al riscatto ex art. 11 della legge numero
  233/2.8.1990 (3), non del numero di giornate richiesto
  dall'assicurato per l'intero anno, bensi' di quello
  risultante dalla riduzione di tale numero in misura
  proporzionale al periodo compreso fra la data di
  compimento del 14 anno di eta' e la fine dell'anno.
          Con la presente - a modifica del  punto  2)  della
citata  circolare n. 271 del 1991 ed in coerenza con l'alli-
neamento alla sopra richiamata giurisprudenza della  Suprema
Corte  -  si  dispone  che  l'iscrizione negli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, anche per  la  frazione
di anno anteriore al compimento dell'eta' minima di 14 anni,
non deve essere piu'  contestata  e  che  non  debbono  piu'
essere  effettuate  le  suddette operazioni intese a propor-
zionare sia le giornate risultanti dagli elenchi, sia quelle
da  ammettere  a  riscatto,  al solo periodo compreso fra la
data di compimento del 14 anno e la data del 31 dicembre (in
concreto,  preso  atto  dell'intero numero di giornate atte-
stato  dall'elenco  di  categoria   relativo   all'anno   di
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compimento  del  14  anno  di  eta',  tale  intero numero va
detratto dal limite di  giornate  richiesto  dall'assicurato
per  l'intero anno, ottenendo cosi' il numero di giornate da
ammettere a riscatto).
          Il sopra  disposto  superamento  delle  precedenti
direttive  pone  automaticamente  l'interrogativo  circa  le
iniziative  da  adottare  relativamente  alle  pratiche   di
riscatto  trattate  in  base  al punto 2) della circolare n.
271/27.11.1991 (l'interrogativo non si pone, quindi, per  le
domande  di  riscatto che, pur riguardando soggetti iscritti
anche prima dei 14 anni di eta', sono  state  trattate  come
domande  "fuori  termine"  e,  pertanto,  non  esaminate nel
merito).
          Al  riguardo,  occorre  distinguere,   fra   dette
pratiche  di  riscatto,  quelle per le quali l'Istituto puo'
attivarsi autonomamente e quelle per le quali sono necessari
l'attivazione  ed il coinvolgimento di altri soggetti (l'in-
testatario della pratica di riscatto; lo SCAU).
1) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
   direttive, per le quali e' sufficiente l'autonomo riesame
   da parte dell'Istituto.
          Se  lo SCAU non e' stato preventivamente coinvolto
nelle operazioni di cui  al  punto  2)  della  circolare  n.
271/1991  (in  effetti,  in  tale  punto, senza accennare al
preventivo coinvolgimento dello SCAU, e'  disposto  "sic  et
simpliciter"  l'accredito  dei  contributi  proporzionato al
solo periodo di ricorrenza dell'obbligo  assicurativo),  gli
intestatari  delle pratiche di riscatto di cui trattasi sono
rimasti iscritti nel relativo elenco per l'intero  anno  nel
corso  del  quale  hanno compiuto il 14 anno di eta' e, per-
tanto, dato il carattere costitutivo della  posizione  assi-
curativa  proprio  degli  elenchi  CD/CM,  e'  doveroso  che
l'Istituto proceda d'ufficio al riesame di dette  operazioni
finalizzate  al  riscatto,  altrimenti  non  in linea con le
immutate risultanze di detti elenchi.
          L'autonomo  riesame  da  parte  dell'Istituto,  in
tutti  i casi in cui si sia verificato il mancato coinvolgi-
mento dello SCAU di cui sopra e' cenno,  va  effettuato  non
soltanto  relativamente  alle  pratiche  di riscatto che non
possano ancora  considerarsi  definite  (la  definizione  si
realizza  o con il pagamento dell'onere di riscatto entro il
termine assegnato o con la scadenza di  tale  termine  senza
che  sia stato effettuato il pagamento dell'onere di riscat-
to), ma anche relativamente  a  quelle  definite  nel  senso
appena  ribadito,  siano  state seguite o meno da domanda di
riesame o da impugnative degli interessati  (le  impugnative
gia' trasmesse al Comitato preposto alla Gestione dei CD/CM,
saranno restituite affinche' siano riesaminate  in  applica-
zione del principio dell'autotutela).
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2) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
   direttive, il cui riesame presuppone l'attivazione e il
   coinvolgimento di altri soggetti, diversi dall'Istituto.
          Se  il  punto  2)  della  circolare n. 271/1991 ha
trovato applicazione previa  acquisizione  di  provvedimenti
dei  competenti U.PRO.CAU. (che avessero rapportato l'iscri-
zione degli interessati, negli elenchi CD/CM  relativi  agli
anni  in  cui  compirono il 14 anno di eta', al solo periodo
successivo  al  raggiungimento  di  tale  eta'  minima),  le
pratiche  di  riscatto  di  cui  trattasi,  da  considerarsi
definite nel senso ribadito nel precedente punto  1)  e  non
seguite  da  domanda  di  riesame  ne'  da  impugnativa, non
appaiono  suscettibili  di   autonomo   riesame   da   parte
dell'Istituto, in assenza dell'attivazione degli interessati
(entro gli ordinari termini  prescrizionali)  e  del  conse-
guente coinvolgimento di detti Uffici locali dello SCAU.
          Infatti,  non  puo'  essere ignorata la giurispru-
denza della S.C.  di  Cassazione  in  materia  di  riscatti,
secondo la quale, in tale materia, sono applicabili le norme
di ermeneutica contrattuale; proprio queste norme supportano
le deduzioni che seguono:
- in via generale, come i vincoli nascenti da contratto si
  estinguono, con l'adempimento da parte dei contraenti
  delle rispettive obbligazioni o a seguito
  dell'inosservanza di termine essenziale, cosi' i vincoli
  insorti con la presentazione della domanda di riscatto si
  estinguono o a seguito dei rispettivi adempimenti delle
  due parti (e cioe' con la definizione della domanda e la
  notifica del relativo onere da parte dell'Istituto e con
  il pagamento di tale onere da parte dell'assicurato, entro
  il termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosser-
  vanza del termine assegnato per il pagamento dell'onere di
  riscatto e riconosciuto come termine essenziale (art. 1457
  c.c.) dalla Suprema Corte;
- in particolare, quand'anche venisse dedotto che le prati-
  che di riscatto definite in base al punto 2) della
  circolare n. 271/1991 si configurano come viziate da
  errore (di diritto) essenziale e riconoscibile, la
  necessita'  dell'attivazione  degli interessati, che aves-
sero
  ormai chiuso i rispettivi rapporti con l'INPS (pagando
  l'onere di riscatto o non rispettando il termine di
  pagamento), troverebbe pur sempre conferma nelle norme del
  codice civile relative ai vizi del consenso  (l'art. 1427
  rimette al contraente interessato a far valere l'errore,
  l'iniziativa per l'annullamento del contratto, mentre
  l'iniziativa dell'altro contraente, per la rettifica con
  mantenimento del contratto, e' possibile - a norma
  dell'art. 1432 - purche' avvenga prima che possa derivare
  pregiudizio alla parte avente titolo a domandare
  l'annullamento del contratto; invece, nei casi di cui
  trattasi, la posizione assicurativa del richiedente il
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  riscatto, per l'anno di compimento del 14 anno,
  e'  stata  proporzionata  al  periodo  successivo  a  tale
compi-
  mento a seguito di provvedimento dello SCAU, competente ex
  lege in materia di obbligo assicurativo per i CD/CM e,
  pertanto, la prevenzione di tale pregiudizio non era nelle
  disponibilita' dell'Istituto; l'art. 1428 riconosce
  rilevante l'errore, purche' essenziale e riconoscibile ed
  il fatto che le pratiche di riscatto di cui trattasi siano
  state definite in linea con un precedente provvedimento
  del suddetto Servizio competente ex lege, quanto meno
  mette in discussione la riconoscibilita' dell'errore da
  parte dell'Istituto).
a.2) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni, non
     risultanti iscritti negli elenchi CD/CM, ma di fatto
     utilizzati in attivita' lavorative nell'ambito del
     nucleo familiare del padre CD/CM.
          Le Sedi,  qualora  venissero  a  conoscenza  delle
fattispecie  di cui al presente punto a.2), dovranno provve-
dere a farne segnalazione allo SCAU affinche' proceda,  dopo
aver  effettuato  gli accertamenti di competenza circa l'ef-
fettiva ricorrenza dell'obbligo  assicurativo,  al  recupero
dei contributi omessi e all'iscrizione negli elenchi CD/CM).
          Si  rammenta  che l'omissione contributiva verifi-
catasi nei confronti dei minori di cui  trattasi,  non  puo'
essere  sanata,  in  caso  di  intervenuta  prescrizione dei
contributi, mediante la procedura di cui all'art.  13  della
legge  12 agosto 1962, n. 1338 (4), che, riferendosi espres-
samente all'omissione da parte del datore  di  lavoro  degli
adempimenti  contributivi in favore del lavoratore dipenden-
te, non puo' trovare applicazione per l'attivita' svolta dai
lavoratori  autonomi,  come  i CD/CM, soggetti all'assicura-
zione IVS in regime speciale.
B) Prestazioni assicurative da corrispondere e diritto di
   rivalsa dell'Istituto.
          L'art. 24 della legge n. 977/17.10.1967, dopo aver
sancito,  nel  primo comma, il diritto del minore adibito al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di  ammis-
sione,  alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti
norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie,  nel
secondo  comma,  riconosce  agli  Istituti  assicuratori  il
diritto di  esercitare  azione  di  rivalsa  "per  l'importo
complessivo  delle  prestazioni  corrisposte  al minore, de-
tratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".
          Ai fini dell'applicazione di tali statuizioni  nel
settore del lavoro autonomo proprio dei CD/CM, va tenuto ben
presente tutto quanto segue.
                            - 9 -
b.1) Prestazioni assicurative.
          Le  forme  assicurative  vigenti  nel  settore dei
lavoratori agricoli autonomi sono le seguenti:
- i CD/CM sono soggetti all'asssicurazione I.V.S. ed alle
  assicurazioni  per  le indennita' economiche di maternita'
di
  cui alla legge 29.12.1987, n. 546 (5) e per le prestazioni
  del Servizio Sanitario Nazionale;
- i soli CM sono soggetti anche all'assicurazione contro la
  tubercolosi.
          Pertanto, le prestazioni da corrispondere ai sensi
del citato art.  24,  possono  essere  unicamente  quelle  a
carico delle suddette forme assicurative vigenti per i CD/CM
e purche' - naturalmente - sussistano i requisiti  soggetti-
vi,  a  parte quello dell'eta' minima, ed oggettivi specifi-
catamente richiesti, per  la  loro  erogazione,  da  ciascun
ordinamento,  alla  generalita' degli iscritti nelle singole
forme assicurative stesse.
          Relativamente alle prestazioni a  carico  dell'as-
sicurazione   I.V.S.,  si  reputa  opportuno  richiamare  le
seguenti fondamentali statuizioni vigenti nei confronti  dei
CD/CM:  l'art.  11,  comma  sesto, della legge n. 9/9.1.1963
(6), secondo il quale la effettiva riscossione  dei  contri-
buti  "costituisce titolo per il loro accredito agli effetti
dell'assicurazione per la invalidita'  e  la  vecchiaia  per
l'anno  a  cui  si  riferiscono";  l'art.  62 della legge n.
153/30.4.1969, che subordina il conseguimento delle  presta-
zioni  previdenziali  di cui alla legge 26.10.1957, n. 1047,
all'effettivo versamento della contribuzione.
          Pertanto, nei casi di intervenuta prescrizione dei
contributi  (v.  precedente  lettera  A, sub a.2) o comunque
fintantoche' lo SCAU non abbia riscosso la contribuzione non
prescritta,  che fosse stata omessa per un periodo di lavoro
in eta' minorile, tale periodo non e' computabile ai fini di
prestazioni pensionistiche.
b.2) Azione di rivalsa.
          Tale  azione  va esercitata nei confronti del capo
famiglia  coltivatore  diretto  ovvero  nei  confronti   del
concedente  e del mezzadro o colono, per gli importi erogati
dall'Istituto a titolo di prestazioni, i cui requisiti siano
stati  perfezionati  anche  con  il  computo  dei periodi di
lavoro minorile.
          L'individuazione  dei  soggetti   suddetti,   come
esposti  all'azione  di  rivalsa  che,  secondo  la  lettera
dell'art. 24 della legge  n.  977/1967,  va  esercitata  nei
confronti  del  "datore di lavoro", e' in relazione al fatto
che tale figura non e' propria del settore  dei  CD/CM,  nel
                            - 10 -
quale  -  pertanto  -  va  fatto riferimento ai soggetti cui
fanno carico i contributi per il fanciullo.
          Ai fini  dell'esercizio  dell'azione  di  rivalsa,
occorrera' distinguere tra prestazioni temporanee (per i CD:
maternita'; per i CM: maternita', assistenza  antitubercola-
re) e prestazioni pensionistiche.
          Relativamente alle prestazioni temporanee previste
per la categoria dei CD/CM, non dovra'  essere  azionata  la
rivalsa  in  caso  di  periodo di lavoro in violazione delle
norme sull'eta' minima di ammissione, non  determinante  per
il perfezionamento del diritto alle prestazioni stesse.
          In  tale  ipotesi, le Sedi si limiteranno a rimet-
tere allo SCAU il recupero della contribuzione.
          Invece, in caso  di  periodo  di  lavoro  minorile
determinante  ai  fini predetti, dovra' essere addebitato al
capo famiglia (ovvero, nel caso dei CM, al concedente  e  al
mezzadro   o  colono)  l'intero  importo  della  prestazione
temporanea corrisposta,  dedotto  l'importo  dei  contributi
riscossi  dallo SCAU per la singola gestione a cui carico e'
stata liquidata la prestazione (e  non  anche  i  contributi
afferenti  altre  gestioni)  e per il solo periodo di lavoro
preso in considerazione in sede di accertamento del  diritto
alla  prestazione stessa (e non per l'intero arco lavorativo
svolto in violazione delle norme sull'eta' minima).
          Ai  fini  della  quantificazione  delle   suddette
detrazioni,   la   necessaria  collaborazione  degli  Uffici
Provinciali dello SCAU dovra' essere chiesta, richiamando la
posizione  assunta  dalla  Direzione  Generale  dello stesso
Servizio e riportata nella parte introduttiva della presente
circolare.
          L'azione  di rivalsa per gli importi delle presta-
zioni  previdenziali  corrisposte  dall'Istituto  puo'  aver
luogo nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi
dalla data del pagamento delle prestazioni suddette o  delle
rate delle stesse.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877
(3) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(4) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(5) v. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 6
(6) v. "Atti Ufficiali" 1963, pag. 45

Circolare 113 dell'11 aprile 1994

OGGETTO:  Integrazioni salariali agricole. Importo massimo mensile.
     Con  il  messaggio  n.  10668 del 7.2.1994 (cfr allegato)
sono state fornite le prime istruzioni in merito  all'applica-
zione  del tetto massimo differenziato introdotto, con effetto
dall'1.1.1994, dal D.L. 18.1.1994, n. 40, reiterato  del  D.L.
18.3.1994, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 21.3.1994.
     Per quanto riguarda le integrazioni salariali agricole si
forniscono le seguenti precisazioni.
     La retribuzione da prendere in considerazione per  stabi-
lire  quale  sia  il tetto massimo applicabile, cosi' come per
determinare l'importo  delle  integrazioni  salariali,  e'  la
retribuzione del periodo mensile di paga precedente quello nel
corso del quale ha avuto inizio la sospensione ovvero,  se  in
tale mese non sia dovuta per qualsiasi motivo la retribuzione,
quella dell'ultimo mese per il quale la retribuzione e'  stata
corrisposta.
     Peraltro,  puo'  verificarsi  che  nel mese, assunto come
riferimento, non siano state retribuite tutte le giornate, per
le  quali e' prevista contrattualmente la corresponsione della
retribuzione, per circostanze che hanno  impedito  la  presta-
zione  dell'attivita'  lavorativa  (malattia,  infortunio, so-
spensione dal lavoro, ecc.).
     Poiche' si ritiene che l'applicazione del  tetto  massimo
differenziato  non possa essere influenzata da tale circostan-
za, la retribuzione da considerare al  fine  in  argomento  e'
quella   che   sarebbe  stata  corrisposta  se  fossero  state
                            - 2 -
retribuite tutte le giornate previste per contratto.
     Si  precisa  anche  che  i  ratei mensili della 13  e 14
mensilita' vanno indicati per intero  anche  se  l'azienda  li
corrisponde  in misura ridotta in proporzione alle giornate di
sospensione dal lavoro.
     Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 14,  comma  1,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il limite massimo mensile non si
applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali (1),
la  comunicazione  della retribuzione mensile da parte dell'a-
zienda non e' necessaria quando  la  domanda  di  integrazione
salariale viene presentata per la suddetta causale.
     Per  la comunicazione della retribuzione mensile e' stata
inserita una apposita voce nel nuovo tracciato dei modd.  I.S.
Agr.  1  bis (riquadro C), nei quali e' stato anche introdotto
uno spazio per l'indicazione delle notizie -  codice  dell'as-
sociazione  sindacale  e  misura  percentuale delle trattenute
associative  -  necessarie  per  effettuare  le  ritenute  dei
contributi associativi (2).
     Le  Sedi provvederanno a divulgare le presenti istruzioni
con i mezzi ritenuti opportuni, interessando al  riguardo  gli
U.pro.CAU,  le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura e le Organizzazioni di categoria.
                               IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                       TRIZZINO
(1) V. Circ. n. 178 del 26 luglio 1993, par. 7.
(2) V. Circ. n. 167 del 7 luglio 1992, A.U.  1992, pag. 2550.
                            - 3 -
I.N.P.S                                    ALLEGATO
D.C. PRESTAZIONI TEMPORANEE
                                            MESSAGGIO T.P n.
                                            10668 del 7.2.94
AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO:  Decreto  -  Legge  18  gennaio  1994,  n.40: importo
massimo
         mensile del trattamento di integrazione salariale.
L'art.1,  comma  6,  del  Decreto - Legge indicato in oggetto,
pubblicato sulla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994 ed  entrato  in
vigore  il  giorno successivo, ha introdotto, tra l'altro, con
effetto dal primo gennaio 1994, un importo  differenziato  del
tetto  massimo  mensile  - di cui alla legge 13.8.1980, n.427-
applicabile ai trattamenti di integrazione salariale spettanti
ai  lavoratori,  compresi quelli agricoli, la cui retribuzione
lorda mensile sia superiore a lire 2.700.000.
Posto che, in via generale, l'importo massimo di  integrazione
salariale rimane fissato in lire L.1.248.021 mensili, al lordo
dell'aliquota del 5,84%, tale importo, sempre al  lordo  delle
detrazioni, e' elevato a lire 1.500.000 quando la retribuzione
di riferimento per il calcolo  dell'integrazione  salariale  -
rapportata  al  mese  e  comprensiva  dei  ratei di mensilita'
aggiuntive - supera la predetta cifra di lire 2.700.000.
Si forniscono di seguito le prime,  piu'  urgenti,  istruzioni
volte a consentire  l'applicazione della disposizione in argo-
mento.
A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI.
Il beneficio in parola deve intendersi operante a partire  dal
lunedi'  successivo  al  primo  gennaio  e  precisamente dal 3
gennaio.
Per ragguagliare  il  limite  massimo  -  anche  nella  misura
maggiorata - alle ore mensilmente autorizzate, si ribadisce il
criterio di calcolo gia' enunciato nella circolare n.50 GS del
21 gennaio 1982 secondo il quale l'importo massimo deve essere
diviso per il numero di  ore  lavorative  ricadenti  nel  mese
considerato  ed  il  risultato,  cosi'  ottenuto,  deve essere
                            - 4 -
moltiplicato  per  le  ore di lavoro, perse nello stesso mese,
per le  quali  e'  autorizzato  l'intervento  di  integrazione
salariale.
Ai  fini  dell'applicazione  del  tetto  massimo differenziato
e'necessario conoscere, per ogni singolo lavoratore, il dato
relativo alla retribuzione mensile maggiorata delle pertinenti
quote di emolumenti aventi periodicita' ultramensile (ad esem-
pio: tredicesima  e quattordicesima mensilita').
Di  conseguenza  si  trasmette  a parte un nuovo tracciato del
Mod.I.G.STR-AUT ove e' prevista l'evidenziazione di tale dato,
da utilizzare in caso di pagamento diretto della prestazione e
si precisa che  sono  in  fase  di  attuazione  le  necessarie
modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione.
Inoltre,  ai  fini  di  verificare l'esatta applicazione delle
norme sul tetto massimo integrabile da parte delle imprese per
le quali non e' autorizzato il pagamento diretto, i prescritti
elenchi  dei  percettori  di   trattamento   di   integrazione
salariale  dovranno  essere  completati  con gli importi lordi
mensili  della  retribuzione    che  sarebbe  loro   spettata,
comprensivi dei pertinenti ratei di mensilita' aggiuntive .
Si  interessano, pertanto, le SAP a rappresentare alle aziende
soggette   alla   disciplina   dell'intervento   straordinario
l'esigenza   di   integrare   tale   elenco  con  le  predette
informazioni.
Si  fa  riserva  di  ulteriori  precisazioni  in  ordine  alla
applicabilita' del massimale maggiorato a quei trattamenti
economici - previsti in favore  di  particolari  tipologie  di
beneficiari   quali,  ad  esempio,  i  lavoratori  portuali  -
commisurati direttamente all'importo massimo  di  integrazione
salariale.
B- ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO.
Per il ragguaglio a giornata del tetto  massimo  differenziato
nei  confronti  dei lavoratori agricoli, valgono le istruzioni
impartite con circolare n.256 del 7.11.1991, paragrafo 3.
Il massimale mensile deve,  pertanto,  essere  diviso  per  il
numero   di   giornate  lavorative  nonche'  delle  festivita'
infrasettimanali,  ricadenti  nel  mese  considerato,  ed   il
risultato  deve  essere moltiplicato per il numero di giornate
per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale.
                            - 5 -
Naturalmente  anche  per tale settore e' necessario conoscere,
per lo specifico fine, la retribuzione mensile di  riferimento
per il calcolo delle integrazioni del salario, comprensiva dei
ratei delle mensilita'  aggiuntive.  Un  nuovo  tracciato  del
modello I.S.Agr.1 bis - in due versioni distinte per operai ed
impiegati o quadri - che preveda l'indicazione di  tale  dato,
verra' trasmesso a parte.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to MANZARA

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