Eureka Previdenza

Circolare 9 dell'8 gennaio 1986

Allegati 2
Oggetto: I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha
         convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30
         ottobre 1984.
         II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e
         lavoro.
I - A) ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863. GENERALITA'
          La legge 19 dicembre 1984, n. 863  (1)  ha  convertito  con
modificazioni  il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, concernente misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, il  cui
art.  1, che specificatamente interessa l'istituto delle integrazioni
salariali, e' stato illustrato nella circolare n. 7267  G.S./252  del
22 novembre 1984 (2).
          Il  2'  comma di detto articolo ha stabilito in particolare
che ai fini del calcolo del trattamento di integrazione salariale  di
cui   alla   legge   in  esame,  nella  determinazione  iniziale  del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario non
si  deve tenere conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente  la  stipula
del  contratto  di  solidarieta'  e  che  l'ammontare del trattamento
straordinario deve essere  ridotto  in  corrispondenza  di  eventuali
successivi  aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale.
          Il Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in
merito  alla  problematica  sottopostagli  anche  da questa Direzione
generale circa i criteri applicativi dell'art. 1 della legge  n.  863
in argomento, ha fornito le direttive contenute  nella  circolare  n.
96/85 di cui si allega il testo (all. n. 1).
B) ISTRUZIONI APPLICATIVE ED OPERATIVE
          Si riportano di seguito i criteri applicativi ed  operativi
in  ordine  alla  normativa  di  cui all'art. 1 della legge n. 863/84
concernente i contratti di solidarieta' ed il relativo trattamento di
integrazione  salariale, conseguenti anche ai chiarimenti forniti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          1) Per la determinazione della misura dell'integrazione  da
riconoscere  ai lavoratori in caso di riduzione di orario per effetto
del contratto di solidarieta' e' da  escludere  che  possa  ritenersi
applicabile   il   limite   massimo   vigente   per   gli  interventi
straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980 (3).
          Le Sedi, pertanto,  non  dovranno  tenere  piu'  conto  del
limite  stesso precedentemente considerato dall' Istituto applicabile
nella misura oraria, ammettendo a rimborso anche le  quote  eccedenti
che   non   siano   state  eventualmente  corrisposte  ai  lavoratori
interessati in  sede  di  esecuzione  dei  decreti  ministeriali  nel
frattempo emanati.
          2)  In base al secondo comma dell'art. 1 della legge 863/84
sono esclusi dalla integrabilita' gli  eventuali  successivi  aumenti
retributivi  intervenuti  in  sede  di contrattazione aziendale. Tale
esclusione non opera, peraltro, rispetto agli incrementi, secondo  la
normale  dinamica  di  istituti  contrattuali, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano  effetto  posticipato
quali  ad  esempio  terzi  elementi,  premi  di  produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e  quote
accantonate.
          3) E' da ritenere che i contratti collettivi aziendali, nel
momento in cui stabiliscono una riduzione dell'orario  di  lavoro  al
fine   di   evitare,  del  tutto  o  in  parte,  la  riduzione  o  la
dichiarazione di esuberanza del personale  anche  attraverso  un  suo
piu'   razionale   impiego,   debbano   prevedere   i   parametri  di
riproporzionamento degli elementi retributivi,  ivi  compresi  quelli
indiretti  e  differiti,  in  relazione  alla  suddetta  riduzione di
orario.
          Pertanto relativamente agli istituti  contrattuali  (ferie,
festivita',  gratifica  natalizia,  14'  mensilita')  che  potrebbero
essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento  specifico
spettante al lavoratore, occorre verificare, sulla base del contratto
di solidarieta' stipulato, la riduzione  degli  oneri  a  carico  del
datore   di   lavoro   prevista   in  corrispondenza  alla  riduzione
dell'orario  di  lavoro.  Potra',  difatti,   ritenersi   ammissibile
l'intervento della CIG anche in relazione ai suddetti istituti per la
parte non piu' a carico del datore di lavoro.
          Relativamente alle ferie si precisa che occorre distinguere
fra quelle maturate in periodi anteriori al contratto di solidarieta'
e quelle relative a periodi successivi all'applicazione del contratto
stesso. Per quanto attiene le prime dovra' escludersi qualsiasi onere
a carico della CIG per le giornate corrispondenti.  Sara'  invece  da
ammettere il trattamento integrativo (art. 1 ex lege n. 863/84) per i
periodi di ferie maturate in costanza del contratto  di  solidarieta'
ed  usufruiti  nell'ambito della validita' del decreto concessivo del
trattamento stesso.
          4) Poiche' alle  integrazioni  salariali  in  argomento  si
applica per specifica disposizione della legge n. 863/84 la normativa
di cui alla legge 1115/68 (4)  e  successive  modifiche,  le  aziende
dovranno  versare  il contributo addizionale di cui all'art. 12 della
L. 164/75 (5) calcolato sull'importo delle prestazioni, ove nel testo
del  decreto  l'azienda  non  risulti  esplicitamente  esonerata  dal
versamento di tale contributo.
          5) L'azienda che corrisponde il trattamento di integrazione
salariale in discorso e' tenuta ad erogare gli assegni familiari e le
eventuali relative maggiorazioni oltre che per le giornate di  lavoro
effettivamente prestate, anche per quelle di integrazione.
          6) L'uso del contratto di solidarieta' non e' incompatibile
con il ricorso alla CIG sia per gli stessi lavoratori interessati  al
contratto  di  solidarieta'  che  per  altre unita' produttive per le
quali il contratto non abbia efficacia.
          Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei  contratti
di  solidarieta'  si  verifichi il ricorso alla CIG ordinaria in base
alle motivazioni proprie che legittimano l'intervento  in  questione,
il  limite  massimo  delle  ore  integrabili ai sensi della specifica
normativa sara' determinato ovviamente dal  nuovo  orario  concordato
nel contratto di solidarieta'.
          In  tale  ipotesi  per  le  ore  non lavorate a seguito del
contratto di solidarieta' la misura  dell'integrazione  spettante  al
lavoratore  e'  pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre
per  le  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  fissato  a  seguito  del
contratto  stesso  e  conseguenti  alle  motivazioni  dell'intervento
ordinario della CIG tale misura  e'  pari  all'  80%  della  relativa
retribuzione.
          7) In  caso  di  malattia  dovra'  escludersi  l'intervento
straordinario  della  CIG  in  quanto la situazione e' assimilabile a
quella dei lavoratori ad orario ridotto in quanto l'intervento stesso
e'  previsto per i soli lavoratori sospesi (vedi punto C) della circ.
n. 50943 G.S. dell' 8 febbraio 1973 in "Atti ufficiali" pag. 447).
          Conseguentemente, ai lavoratori aventi diritto, spetta,  in
misura  intera,  l'indennita'  di  malattia,  da  determinare  avendo
riguardo alla  sola  retribuzione  effettiva  percepita  nel  periodo
quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed  immediatamente precedente
l'evento (anche se inferiore a  quella  risultante  dall'applicazione
dei  minimali  di  retribuzione), con esclusione, quindi, delle somme
corrisposte a titolo di trattamento di Cassa integrazione guadagni.
          Si  precisa  inoltre  che  i  dipendenti  in  contratto  di
solidarieta',    interessati    all'intervento   della   CIG   devono
considerarsi ad orario ridotto giornaliero.  In  relazione  a  quanto
precede,  eventuali  diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa nell'arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai
fini  del  calcolo della retribuzione media giornaliera (retribuzione
effettiva percepita nel periodo di interesse, divisa  per  il  numero
delle  giornate  lavorate,  o comunque retribuite, ridimensionate, in
caso di settimana corta, con il coefficiente 0,20); devono, pertanto,
intendersi  come  retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito
della particolare distribuzione dell'orario ridotto settimanale,  non
sia stata prestata di fatto attivita'.
          8)   Per   quanto  attiene  le  prestazioni  economiche  di
maternita', si richiamano i principi vigenti per la malattia  tenendo
presente  l'esclusione,  ai sensi dell'art. 16, comma 2', della L. n.
1204/71 (6),  degli  elementi  di  retribuzione  da  considerare  per
l'individuazione dell'indennita' di astensione facoltativa, dei ratei
giornalieri riferiti alle mensilita' aggiuntive, ai premi, ecc..
          Da  ultimo,  per  quanto  superfluo,  si   evidenzia   che,
relativamente   alle  lavoratrici  in  questione,  non  deve  trovare
applicazione il  particolare sistema di  calcolo  della  retribuzione
media  globale  giornaliera  previsto, per le operaie non agricole ad
orario ridotto, dalla lettera b) del sopra citato  art.  16,  sistema
correlato   dalla   norma   medesima  a  specifiche  situazioni,  non
ravvisabili nei casi di specie.
          9) Il datore di lavoro  esporra'  l'importo  relativo  alle
integrazioni  salariali  ex lege 863/84 anticipate, come di norma, ai
lavoratori nel quadro D del mod. DM 10/M  nei  righi  riservati  agli
interventi  straordinari della CIG; riportera' gli estremi del modulo
anzidetto sull'elenco dei lavoratori  beneficiari  (all.  n.  2)  che
potra'  essere  inviato anche separatamente rispetto al mod. DM 10/M;
indichera' nel quadro G del mod. DM 10/M la sola data del mod.  I.G.i
15/str. che risulta riportata nel mod. I.G.i 6/str/bis.
          Sull'elenco  dei  beneficiari,  che dovra' essere compilato
secondo il fac-simile allegato alla presente circolare, il datore  di
lavoro,  in  osservanza  del  disposto di cui al 2' comma dell'art. 1
della legge n. 863/84 in precedenza illustrato, dovra'  sottoscrivere
una  dichiarazione di responsabilita' secondo la quale il trattamento
retributivo  perso  sul  quale  e'  stato   determinato   l'ammontare
dell'integrazione  salariale,  e'  stato  calcolato  al  netto  degli
aumenti retributivi da escludere in base al citato 2' comma dell'art.
1.
          Pertanto  il  datore  di lavoro dovra' indicare sull'elenco
dei beneficiari nella colonna 7 il 50%  del  trattamento  retributivo
orario perso a seguito della riduzione di orario con esclusione degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo   di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto  di
solidarieta'.   Gli   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale devono essere esposti
nella colonna 9 ed il  relativo  ammontare  deve  essere  portato  in
detrazione  all'importo  delle  integrazioni  di  cui alla precedente
colonna 8. Il risultato di tale differenza va indicato nella  colonna
10.   Peraltro  nella  colonna  9  non  devono  essere  indicati  gli
incrementi  retributivi  secondo  la  normale  dinamica  di  istituti
contrattuali  esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
863/84,  e  cioe'  al  6  gennaio  1985,  anche  se  abbiano  effetto
posticipato, quali ad esempio i terzi elementi, i premi di produzione
aziendale   connessi   a   parametri   obiettivi   prestabiliti    di
produttivita' e quote accantonate.
          Insieme  all'elenco  di  cui  trattasi  il datore di lavoro
dovra' trasmettere, in occasione della prima operazione di conguaglio
delle  integrazioni  salariali  autorizzate dal decreto ministeriale,
copia del contratto di solidarieta' stipulato.
          Le Sedi  provvederanno  a  conservare  in  una  particolare
evidenza  gli elenchi sopradetti per le successive rilevazioni che si
rendessero necessarie oltreche' per  gli  opportuni  controlli  sulle
operazioni eseguite dai datori di lavoro.
          A  tal  fine  una  copia dei predetti elenchi sara' inviata
agli Ispettorati del lavoro dando loro ogni opportuna indicazione.
          10) A norma dell'art. 1, 4' comma, del D.L. in esame, per i
periodi per i quali e' corrisposta l'integrazione salariale di cui al
1' comma del medesimo articolo devono essere  accreditati  contributi
figurativi commisurati al trattamento  retributivo  perso  a  seguito
della riduzione di orario.
          A  tal  fine  i  datori  di lavoro dovranno provvedere alla
compilazione dei modd. I.G.i 1  bis,  nella  versione  allegata  alla
circolare n. 13112 O. del 10 ottobre 1984 (7), apponendo, nella parte
anteriore  dei  modelli  stessi,   la   annotazione   "Contratto   di
solidarieta'"  e tenendo altresi' presente, per la compilazione della
parte retrostante, le precisazioni che seguono.
     - La retribuzione presa a base per il calcolo  dell'integrazione
salariale  corrisponde, nella fattispecie, alla retribuzione persa in
dipendenza della  riduzione  di  orario  (calcolata  al  netto  degli
aumenti  retributivi  di  cui  all'art.  1,  2' comma, della legge di
conversione) ed e' pari, pertanto, al prodotto del numero complessivo
di  ore  perse  nel periodo di riferimento per la retribuzione oraria
integrabile, senza la riduzione al 50%. (La  retribuzione  figurativa
accreditabile corrisponde, in pratica, al doppio dell'importo esposto
alla colonna  8  dell'elenco  dei  beneficiari  di  cui  all'allegato
fac-simile  secondo  le  istruzioni  contenute  sul retro del modello
stesso).
     - In corrispondenza della voce "quote di gratificazioni  annuali
o  periodiche  ..."  devono  essere  indicate  le somme relative agli
istituti contrattuali quali ferie, festivita', gratificazioni annuali
o  periodiche,  per  la parte che eventualmente non sia piu' a carico
del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione  del  contratto
di cui all'art. 1 della legge in oggetto.
          Anche   tali   somme,  calcolate  al  netto  degli  aumenti
retributivi di cui al citato art. 1,  2'  comma,  risultano  pari  al
doppio  dei  ratei delle competenze ultramensili posti a carico della
Cassa integrazione ed esposti alla colonna 8 del  modello  contenente
l'elenco dei beneficiari.
          I  suddetti  modelli I.G.i 1/bis al termine di anno solare,
ovvero al termine della vigenza del  contratto  di  solidarieta'  che
scada  nel  corso  dell'anno, dovranno essere presentati alle Sedi in
allegato ai modelli  0.3  e  0.3  CIG  e  saranno  assoggettati  agli
adempimenti  previsti  per  le  generalita'  dei modelli I.G.i 1/bis,
nonche' agli opportuni riscontri con i dati  esposti  dal  datore  di
lavoro sull'elenco dei beneficiari di cui al fac-simile allegato alla
presente circolare, tenendo, altresi', conto  delle  indicazioni  che
relativamente  ai  dati stessi emergano nel corso delle rilevazioni o
in seguito alle eventuali comunicazioni degli Ispettorati del  Lavoro
di cui al precedente punto 9).
                              * * * * *
          Come  evidenziato  al punto 6), l'adozione del contratto di
solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla CIG, anche  per
i medesimi lavoratori interessati al contratto suddetto.
          Verificandosi   l'ipotesi  della  concomitanza  tra  i  due
istituti, i datori di lavoro, per i periodi di Cassa integrazione non
dipendente  dal  contratto di solidarieta', in aggiunta al mod. I.G.i
1/bis relativo al contratto medesimo, dovranno  provvedere  all'invio
di  un  ulteriore  modello  I.G.i  1/bis  con  le consuete modalita',
tenendo presente, ovviamente, che la retribuzione presa a   base  per
il calcolo dell'integrazione salariale suddetta e' quella determinata
dall'applicazione  del  contratto   di   solidarieta',   secondo   le
II - LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49 - PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO
     ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI
     OCCUPAZIONE.
          La legge 27 febbraio 1985, n. 49 ha previsto  provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti per la salvaguardia
dei livelli di occupazione.
          Tra  le  provvidenze  introdotte   detta   legge   da'   la
possibilita'  di  fruire  di contributi a fondo perduto a cooperative
appartenenti al settore di produzione e lavoro che  siano  costituite
da  lavoratori ammessi al trattamento della CIG dipendenti da imprese
per le quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla  legge
12 agosto 1977, n. 675 (8), dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e dal
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile
1979,  n.  95,  oppure  dipendenti  da imprese sottoposte a procedure
concorsuali   oppure   licenziati   per   cessazione   dell'attivita'
dell'impresa  o per riduzione di personale, che realizzino in tutto o
in  parte  la  salvaguardia  dell'occupazione  dei  lavoratori  delle
imprese stesse.
          Il  7'  comma  dell'art. 17 della legge in esame stabilisce
che  i  lavoratori  soci  delle  cooperative  anzidette  che  abbiano
ottenuto  il contributo a fondo perduto, non potranno per un triennio
usufruire della previdenza della CIG ordinaria o speciale.
          Al fine, pertanto, di evitare illegittime percezioni  della
integrazione  salariale  le  Sedi  dovranno farsi rilasciare all'atto
della richiesta di intervento ordinario  della  CIG  da  parte  delle
cooperative   di   produzione   e   lavoro   una   dichiarazione   di
responsabilita' rilasciata dalle stesse dalla quale risulti  che  non
hanno  presentato  domanda ne' ottenuto il contributo a fondo perduto
di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
          Per  quanto  attiene  le  modalita'   per   individuare   i
lavoratori  beneficiari del trattamento straordinario di integrazione
salariale che siano associati in cooperative di produzione  o  lavoro
che   hanno  ottenuto  il  contributo  anzidetto  si  fa  riserva  di
successive istruzioni.
                             * * * * *
          Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei datori  di
lavoro   interessati   le  precisazioni  sopra  illustrate  con  ogni
tempestivita.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3525.
(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2194.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(6) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
(7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3078.
(8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 1
        MINISTERO DEL LAVORO
     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
         Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale
             Div. XI                         Roma, 25 luglio 1985
Circolare n. 96/85
                         Alle Direzioni Generali - Div. I
                         Ai Consiglieri Ministeriali
                         Alla Segreteria Tecnica della Commissione
                         centrale per l'impiego
                         Al Centro di economia del lavoro
                         Alle divisioni della Dir. Gen. della prev. e
                         assist. sociale
                         Al Capo Servizio per gli Ispettorati del
                         lavoro
                         Al Capo Servizio per gli ULMO
                         All'Ispettorato medico centrale del lavoro
                         All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli
                         Ispettorati del lavoro
                         All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli ULMO
                         Alla Ragioneria Centrale
                         Agli Uffici regionali e provinciali del
                         lavoro
                         Agli Ispettorati regionali e provinciali del
                         lavoro
                         All'Ufficio speciale collocamento lavoratori
                         dello Spettacolo
                         Ai Centri di emigrazione
                         Alla Segreteria del Consiglio di
                         Amministrazione
                                                       LORO SEDI
                         All'INPS Direzione Generale
                                                       ROMA EUR
                         e, per conoscenza,
                         Al Gabinetto dell'On. Ministro
                         Alla Segreteria particolare dell'On.
                         Ministro
                         Alle Segreterie particolari degli On.li
                         Sottosegretari di Stato
                                                       SEDE
Oggetto: Articolo 1, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
         convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
         n. 863. Contratti di solidarieta'.
          L'articolo 1 della legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, recante misure urgenti a sostegno e ad  incremento  dei  livelli
occupazionali,  intende  agevolare,  attraverso  l'introduzione della
nuova figura del contratto di solidarieta', il mantenimento dei posti
di lavoro.
          E'  evidente  che  la normativa di cui trattasi deve essere
interpretata tenendo ben presente che la sua finalita' e'  quella  di
contrastare  le  riduzioni  dei  livelli occupazionali e contenere il
fenomeno della disoccupazione, nella linea tracciata  dai  protocolli
d'intesa  governo-parti sociali del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio
1984.
          In questa sede ci si limita a diramare - anche a seguito di
quesiti  specifici  posti  ed  al fine di dare uniformita' all'azione
amministrativa - istruzioni in ordine agli aspetti di maggior rilievo
sui contratti previsti dall'articolo 1 della legge 863/1984.
          L'articolo   sopra   citato   appresta  uno  strumento  per
agevolare nelle imprese con eccedenza di personale ed in alternativa,
totale   o   parziale  alla  Cassa  integrazione  a  zero  ore  o  ai
licenziamenti collettivi - la stipula di contratti collettivi  aventi
ad   oggetto   la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  quindi,  in
corrispondenza ad essi, la  redistribuzione  del  lavoro  nell'ambito
dell'organizzazione produttiva.
          I  contratti collettivi contemplati dalla legge sono quelli
aziendali e stipulati con i sindacati  aderenti  alle  Confederazioni
maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale.  Essi  possono
riguardare  tutta  la  organizzazione  produttiva  o  singole  unita'
produttive,  tutte le categorie e qualifiche di lavoratori o parte di
essi.
          Essi sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori  che
rientrano nel loro campo di applicazione; non e' quindi in alcun modo
necessario  a tal  fine  una  sottoscrizione  da  parte  dei  singoli
lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
          In  linea  generale  si  deve  considerare  che  l'uso  del
contratto di solidarieta' non e' incompatibile con  il  ricorso  alla
Cassa  integrazione  guadagni,  trattandosi di istituti che hanno una
differente  funzione  immediata.  In  altri  termini  non  si  potra'
escludere,  da  un  lato,  che l'azienda per alcune unita' produttive
faccia ricorso alla Cassa integrazione e per  altre  a  contratti  di
solidarieta',  e,  dall'altro,  che  l'azienda  si  trovi costretta a
chiedere  l'intervento  della  Cassa  integrazione  per  gli   stessi
lavoratori interessati dal contratto di solidarieta'.
          Passando  all'esame  di  merito  delle singole norme di cui
all'articolo 1, in relazione anche ai quesiti posti  e'  da  ritenere
che i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono
una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, del  tutto  o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
anche attraverso un  piu'  razionale  impiego,  debbano  prevedere  i
parametri  di  riproporzionamento  degli  elementi  retributivi,  ivi
compresi quelli indiretti e differiti,  in  relazione  alla  suddetta
riduzione di orario.
          Circa   la   disposizione   contenuta  nel  secondo  comma,
introdotta  in  sede  di  conversione,  la   quale   stabilisce   che
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia ridotto "in
corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti  in  sede  di  contrattazione aziendale", si conferma che
esso deve essere interpretato secondo quanto  gia'  chiarito  con  la
circ.  n.  86122  del  16 gennaio 1985 di questo Ministero, in cui si
precisa che tale riduzione non opera "a fronte di incrementi, secondo
la  normale  dinamica di istituti contrattuali esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto  posticipato,
quali  ad  esempio  terzi  elementi,  premi  di  produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e  quote
accantonate  "e come pertanto in questo caso" la quota percentuale di
intervento  a  carico  della  Cassa  integrazione  guadagni   rimanga
invariata".
          Per  quel  che  riguarda  il  parere dell'Ufficio regionale
sulla sussistenza della finalizzazione della riduzione di  orario  al
riassorbimento  totale  o  parziale  della eccedenza di personale, la
domanda di concessione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
dovra' essere corredata da un elenco nominativo dei lavoratori cui si
applica la riduzione di orario e dovranno essere  seguite  le  stesse
procedure previste attualmente in materia di CIG straordinaria.
          Anche  a prescindere dalla fissazione del termine, peraltro
non perentorio, di trenta giorni, sussiste comunque la necessita'  di
rendere  il  parere  in  termini  brevi;  saranno  gli  stessi Uffici
regionali che dovranno decidere se chiedere o meno un accertamento di
carattere  tecnico all'Ispettorato del lavoro; il tutto, peraltro, da
effettuarsi - e' il caso di insistervi - con sollecitudine.
          Dal quarto comma risulta chiaro che, ai fini pensionistici,
il   periodo   di   vigenza   di   contratti  di  solidarieta'  viene
integralmente recuperato dai  lavoratori  interessati  attraverso  un
contributo  figurativo  a  carico  della  Cassa integrazione guadagni
commisurato  al  trattamento  retributivo  perso  a   seguito   della
riduzione di orario.
          Quanto,  infine,  alla  determinazione  della  misura della
integrazione da riconoscere ai lavoratori in  caso  di  riduzione  di
orario per effetto del contratto di solidarieta', e' da escludere che
in proposito possa ritenersi applicabile il  limite  massimo  vigente
per gli interventi straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980.
          Infatti  le  norme  contenute  nel  secondo  comma regolano
compiutamente  i  criteri  di   determinazione   dell'ammontare   del
trattamento  di  integrazione  salariale spettante nell'ipotesi della
riduzione  di  orario  stabilita  nel  contratto   di   solidarieta',
cosicche'  non configurandosi in materia alcuna carenza di previsione
normativa non e' dato fare ricorso all'applicazione  della  legge  n.
427/1980 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in esame.
                                        IL MINISTRO
                                     f.to De Michelis
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 2
Elenco di lavoratori dipendenti dalla ditta per i quali si applica un
contratto collettivo aziendale di solidarieta',  stipulato  ai  sensi
del  primo  comma  dell'art. 1 del D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito
nella legge 19.12.84, n. 863 - ... omissis ...

Circolare 89 del 14 aprile 1986

ALL.1
OGGETTO: LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41. ART.26: INTEGRAZIONI
SALARIALI, ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE E RIPOSI
DONATORI DI SANGUE; ESCLUSIONI. ART.8: LAVORATORI IN
GODIMENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IMPIEGATI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE.
ISTRUZIONI CONTABILI - VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
LA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986)
(1), PREVEDE, TRA L' ALTRO, ALL'ART. 26, CHE, PER I PERIODI
SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO 1986, LE
SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALARIALE,
NONCHE' QUELLE CORRISPOSTE A TITOLO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE, CHE DANNO LUOGO A
TRATTAMENTO DA COMMISURARE AD UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE NON
INFERIORE ALL'80 PER CENTO, SONO RIDOTTE IN MISURA PARI ALL'IMPORTO
DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVISTE A CARICO DEGLI APPRENDISTI ALLE
LETTERE A) E B) DELL'ART. 21 DELLA STESSA LEGGE.
TENUTO CONTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 21 SU CITATO, LA
RIDUZIONE DA OPERARE E' PARI AL 5% DELL'IMPORTO CHE DEVE ESSERE
CORRISPOSTO AI TITOLI SUDDETTI.
SECONDO LO STESSO ART. 26 LA RIDUZIONE NON SI APPLICA AI
TRATTAMENTI DI MALATTIA E DI MATERNITA', NONCHE' ALL'INDENNITA' DI
RICHIAMO ALLE ARMI.
INOLTRE L'ART. 8 DELLA STESSA LEGGE MODIFICA IL TRATTAMENTO
ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE AI LAVORATORI CHE FRUISCONO
DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E CHE
SIANO UTILIZZATI - IN BASE ALLA NORMATIVA STABILITA DAL PRIMO COMMA
DELL'ART. 1 BIS DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 244, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1981, N. 390 (2) - IN
ATTIVITA' PER OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', OVVERO, QUALI
ISTRUTTORI, PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE D'INTESA CON
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE. A TALI LAVORATORI E'
DOVUTA, A CARICO DELLE STESSE AMMINISTRAZIONI, UNA SOMMA PARI ALLA
DIFFERENZA TRA L'IMPORTO CORRISPOSTO DALL'ISTITUTO A TITOLO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE ED IL SALARIO O STIPENDIO CHE SAREBBE STATO
PERCEPITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E, COMUNQUE, NON
SUPERIORE A QUELLO DEI LAVORATORI CHE NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
INTERESSATA SVOLGONO PARI MANSIONI.
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME PREDETTE SI FORNISCONO, DI
SEGUITO, ALCUNE PRECISAZIONI E LE ISTRUZIONI OPERATIVE CHE, PER
L'ART. 26, RIGUARDANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI, L'ASSEGNO PER
CONGEDO MATRIMONIALE ED I RIPOSI PER I DONATORI DI SANGUE.
1) INTEGRAZIONI SALARIALI
1.1. COME SI EVINCE DAL DETTATO LEGISLATIVO, LE
INTEGRAZIONI SALARIALI, IN QUANTO RICHIAMATE ESPRESSAMENTE, SONO
SOGGETTE ALLA RIDUZIONE DEL 5 PER CENTO IN OGNI LORO SPECIE; DIFATTI,
IL CRITERIO DISCRIMINANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE O MENO DELLA
RIDUZIONE, BASATO SULLA COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO AD UNA
PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO,
ATTIENE ALLE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE.
LA RIDUZIONE IN QUESTIONE VA, QUINDI, ESEGUITA SULLE SOMME
DA CORRISPONDERE A TITOLO DI PRESTAZIONI DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE.
IN PARTICOLARE, PER QUESTE ULTIME PRESTAZIONI, SI EVIDENZIA
CHE, OVE LE STESSE SIANO PARI ALL'IMPORTO MASSIMO STABILITO DALLA
LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (3) LA RIDUZIONE OPERERA' SU DETTO
IMPORTO.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE LA RIDUZIONE DOVRA' RIGUARDARE
ANCHE LE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DA CORRISPONDERE IN
BASE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (CONTRATTI DI
SOLIDARIETA') (4).
SI FA, INFINE, PRESENTE CHE IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN
VIGORE, SARA' CALCOLATO SULL'IMPORTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI AL
NETTO DELLA RIDUZIONE IN DISCORSO.
1.2. NATURALMENTE IL DATORE DI LAVORO, NEI CASI DI
PAGAMENTO AI LAVORATORI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI SPETTANTI,
INDICHERA' SUL MOD. DM 10/M DI COMPETENZA, TRA LE PARTITE A CREDITO,
L'IMPORTO RELATIVO A DETTE PRESTAZIONI AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5
PER CENTO.
1.3. PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI IN ARGOMENTO,
RELATIVE A PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1'
GENNAIO 1986, CHE SIANO GIA' STATE CORRISPOSTE SECONDO LA PREVIGENTE
NORMATIVA E CONGUAGLIATE, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE
PROVVEDERE AL RECUPERO DI QUANTO EROGATO IN PIU' RISPETTO A QUANTO
DOVUTO SECONDO LA NUOVA NORMATIVA E A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO
ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA
CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M, INDICANDOLO IN UN RIGO IN BIANCO DEL
QUADRO "C", SUCCESSIVO AL RIGO 24.
DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO RID. INT. SAL. EX ART. 26 L. N. 41/86" E DAL CODICE
APPRESSO SPECIFICATO, A SECONDA DELL' IPOTESI CHE RICORRE, DA
RIPORTARE NELL'APPOSITA CASELLA "COD":
M. 117 SE TRATTASI DI INT. SAL. ORD. EX L. N. 164/75 O L. N.
427/75;
M. 118 SE TRATTASI DI INT. SAL. STRAORD. NON ASSOGGETTATE AL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.
675/77;
M. 119 SE TRATTASI DI INT. SAL. STRAORDINARIE CON CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
LE DIFFERENZE IN MENO RISPETTO ALLE SOMME GIA' VERSATE A
TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX L. N. 164/75 O L. N. 427/75,
RISULTANTI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI
GIA' CORRISPOSTE PER I PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN
CORSO AL 1' GENNAIO 1986, SARANNO ESPOSTE A PROPRIO CREDITO DAL
DATORE DI LAVORO SUL MOD. DM 10/M CON IL QUALE SONO EFFETTUATI I
VERSAMENTI DELLE QUOTE DI INTEGRAZIONI SALARIALI RECUPERATE, SUL
PRIMO RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO CONTR. ADD." E DAL CODICE "S187", IN CASO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE, O DAL CODICE "S188", IN CASO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI STRAORDINARIE, DA APPORRE NELLA CASELLA "COD".
1.4. PER I PAGAMENTI DIRETTI DELLE PRESTAZIONI, DA PARTE
DELL'ISTITUTO, OVE SIANO STATE EFFETTUATE CORRESPONSIONI DELLE
INTEGRAZIONI PER PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL
1' GENNAIO 1986, LE SEDI EFFETTUERANNO I RECUPERI, RELATIVI ALLA
RIDUZIONE DEL 5% DEGLI IMPORTI PAGATI, IN OCCASIONE DEL SUCCESSIVO
PAGAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI INTERESSATI.
QUALORA IL PAGAMENTO DIRETTO RISULTI NEL FRATTEMPO CESSATO
LE SEDI PROVVEDERANNO A RICHIEDERE AGLI INTERESSATI IN RESTITUZIONE
DELLE SOMME CORRISPONDENTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI.
1.5. OVVIAMENTE, A DECORRERE DAL 1' GENNAIO 1986, ANCHE
ALLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI AGRICOLI A TITOLO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA DOVRA' ESSERE APPLICATA LA RIDUZIONE
NELLA MISURA DEL CINQUE PER CENTO.
PER LE PRESTAZIONI AVENTI DECORRENZA DAL 1' GENNAIO 1986 E
PER LE QUALI SI SIA GIA' PROVVEDUTO AL RELATIVO PAGAMENTO, LE SEDI
PROCEDERANNO, IN OGNI MODO, AL RECUPERO DI QUANTO DOVUTO DAI
LAVORATORI INTERESSATI.
2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
2.1. LA RIDUZIONE IN QUESTIONE DEVE ESSERE APPLICATA ALLE
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
AI SENSI DEI C.C.N. DEL 31 MAGGIO 1941 E DEL 1' NOVEMBRE 1942, N.
2908 CONTENENTI RISPETTIVAMENTE PROVVIDENZE A CARATTERE DEMOGRAFICO A
FAVORE DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA E DEL PERSONALE DI BASSA FORZA
DELL'ARMAMENTO LIBERO.
LA RIDUZIONE VA OPERATA ANCHE SULL'ASSEGNO IN PAROLA DA
EROGARE, AI SENSI DEI CITATI CONTRATTI COLLETTIVI:
- AI DISOCCUPATI;
- AI DIPENDENTI CHE - FERMA RESTANDO L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI
LAVORO - NON SIANO IN SERVIZIO PER UN GIUSTIFICATO MOTIVO
(MALATTIA, SOSPENSIONE DAL LAVORO, RICHIAMO ALLE ARMI, ECC.);
- ALL'OPERAIO O ALL'ARRUOLATO CHE SI DIMETTANO PER CONTRARRE
MATRIMONIO.
LA NUOVA DISCIPLINA RIGUARDA GLI ASSEGNI DA CORRISPONDERE
PER I PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO
1986 E, CIOE', DAL 30 DICEMBRE 1985.
QUALORA IL PERIODO DI CONGEDO MATRIMONIALE, PER IL QUALE
SPETTI L'ASSEGNO, CADA A CAVALLO DELLA CITATA DATA DEL 30 DICEMBRE
1985, LA RIDUZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SOLO SULLA PARTE DI
ASSEGNO RELATIVA AI GIORNI DAL 30 DICEMBRE 1985 IN POI (AD ESEMPIO SE
IL PERIODO DI CONGEDO VA DAL 27 DICEMBRE 1985 AL 3 GENNAIO 1986 LA
RIDUZIONE DEVE ESSERE OPERATA SU UN IMPORTO PARI A 5 GIORNI).
2.2. NEI CASI DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DELL'ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE, LO STESSO DATORE DI
LAVORO IN OCCASIONE DEL CONGUAGLIO DELLA PRESTAZIONE IN DISCORSO
INDICHERA' A CREDITO, SUL MOD. DM 10/M, L'IMPORTO RELATIVO AL NETTO
DELLA RIDUZIONE DEL 5 PER CENTO.
2.3. PER QUANTO RIGUARDA GLI ASSEGNI IN ARGOMENTO, RELATIVI
A PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO
1986, CHE SIANO GIA' STATI EROGATI SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA E
CONGUAGLIATI, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE
AL RECUPERO DI QUANTO CORRISPOSTO IN PIU' RISPETTO A QUANTO DOVUTO
SECONDO LA NUOVA NORMATIVA E A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO
ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA
CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M, INDICANDOLO IN UN RIGO BIANCO DEL
QUADRO "C" SUCCESSIVO AL RIGO 24.
DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO A.C.M. L. N. 41/86" E DAL CODICE "M 120" DA APPORRE NELLA
CASELLA "COD".
NATURALMENTE LE SEDI PROVVEDERANNO AL RECUPERO, SECONDO LE
CONSUETE MODALITA', DEGLI IMPORTI INDEBITI DEGLI ASSEGNI DA LORO
DIRETTAMENTE CORRISPOSTI.
3) RIPOSI DONATORI DI SANGUE
3.1. L'ART. 26 IN ESAME ESPLICA LA SUA EFFICACIA ANCHE NEI
CONFRONTI DELLE "RETRIBUZIONI" NORMALMENTE INSERITE NELLE PRESTAZIONI
"PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI", CORRISPOSTE AI SENSI DELLA LEGGE 13
LUGLIO 1967, N. 584 (DONATORI DI SANGUE), CHE L'ISTITUTO E' TENUTO A
RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO.
3.2. NELL'IPOTESI IN CUI DI DATORI DI LAVORO OPERINO CON IL
SISTEMA DEL CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ISTITUTO (LEGGE 29
FEBBRAIO 1980, N. 33 IN ATTI UFFICIALI PAG. 284) LA RETRIBUZIONE,
RIDOTTA IN MISURA PARI ALLA APPLICAZIONE DELLA PREVISTA ALIQUOTA
CITATA IN PREMESSA, CONTINUERA' AD ESSERE ESPOSTA CON LE CONSUETE
MODALITA'.
NEI CASI IN CUI L'ISTITUTO PROVVEDA DIRETTAMENTE AL
RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO NON
TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. DM 10/M, LA RIDUZIONE PREVISTA
SECONDO IL SUESPOSTO CRITERIO SARA' DIRETTAMENTE OPERATA DALL'AZIENDA
CHE ESPORRA' I DATI AL NETTO DELLA RIDUZIONE STESSA SULLA APPOSITA
DOMANDA DI RIMBORSO E SUL RELATIVO ELENCO PRESENTATO ALLA SEDE
COMPETENTE.
AD OGNI BUON FINE SI DISPONE CHE SULLA GIA' MENZIONATA
DOMANDA DI RIMBORSO, COMPILATA IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 4 DELLA
CIRCOLARE N. 134367 A.G.O. - N. 595 RG. - N. 19837 O. - N. 225 B/25
DEL 5 FEBBRAIO 1981 (5), IL DATORE DI LAVORO PROVVEDA AD INTEGRARE IL
SECONDO PERIODO DELLA DOMANDA MEDESIMA CHE DOVRA' QUINDI ESSERE COSI'
FORMULATO:
"DICHIARA, ALTRESI', SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE
LA RETRIBUZIONE EROGATA AI SINGOLI DIPENDENTI E' STATA DETERMINATA IN
CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4 DEL D.M. 8 APRILE 1968 ED
APPLICANDO LA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 26 DELLA L. 28 FEBBRAIO
1986, N. 41".
IN OCCASIONE DELLE PROSSIME RISTAMPE A LIVELLO LOCALE, LE
SEDI PROVVEDERANNO A MODIFICARE IN TAL SENSO IL TESTO DEL RICHIAMATO
ALLEGATO 4.
3.3. POICHE', COME PRECISATO A PROPOSITO DELLE PRESTAZIONI
SOPRA ILLUSTRATE, LA RIDUZIONE DI CUI TRATTASI VA APPLICATA A FAR
TEMPO DAI PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1'
GENNAIO 1986, PER LE "RETRIBUZIONI" GIA' POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI
DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE AL RECUPERO DELLE SOMME
INDEBITE ED A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE
DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M,
INDICANDOLO IN UN RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "C" SUCCESSIVO AL RIGO
24, PRECEDUTO DALLA DIZIONE"REC. DONATORI SANGUE L. N. 41/86" E DAL
CODICE "M 121" DA APPORRE NELLA CASELLA "COD".
NEL CASO DI RIMBORSO DIRETTO AI DATORI DI LAVORO DELLE
"RETRIBUZIONI" DA QUESTI EROGATE, IL MAGGIOR IMPORTO RIMBORSATO ALLE
AZIENDE DOVRA' ESSERE RICHIESTO ALLE AZIENDE MEDESIME CUMULATIVAMENTE
FACENDO RIFERIMENTO ALLE DOMANDE E AI RELATIVI ELENCHI PRESENTATI.
* * *
E' OVVIO CHE IL DATORE DI LAVORO, NEI CASI IN CUI SI TROVI
NELL'IMPOSSIBILITA' DI PROVVEDERE AL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE,
RELATIVE ALLE PRESTAZIONI TRATTATE AI PRECEDENTI PUNTI 1, 2 E 3 NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI INTERESSATI (AD ESEMPIO: PER CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO), DOVRA' SEGNALARE TALE CIRCOSTANZA ALLA
COMPETENTE SEDE DELL'ISTITUTO CHE PROCEDERA' AI CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STESSI.
4) PRESTAZIONI NON SOGGETTE A RIDUZIONE
L'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 41 STABILISCE, COME SOPRA
ACCENNATO, CHE LA RIDUZIONE IN QUESTIONE NON SI APPLICA AI
TRATTAMENTI DI MALATTIA E DI MATERNITA'.
AL RIGUARDO SI RITIENE DI DOVER PRECISARE CHE IN TALE
PREVISIONE VANNO ANNOVERATE ANCHE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER TBC.,
PER EFFETTO DEL RINVIO OPERATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE
1970, N. 1088 (6), NONCHE' QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 9 DICEMBRE
1977, N. 903 (7), PER I RIPOSI GIORNALIERI (C.D. PER "ALLATTAMENTO")
PREVISTI IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI ENTRO IL PRIMO ANNO DI
VITA DEL BAMBINO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204
"TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI" (8).
5) LAVORATORI IN CIG STRAORDINARIA UTILIZZATI IN OPERE O SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'
LA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 28
FEBBRAIO 1986, N. 41, INTEGRA LA VIGENTE DISCIPLINA, STABILITA DALLA
LEGGE N. 390/81 E N. 18/84 (V. CIRCOLARE N. 6389 G.S. DEL 18 NOVEMBRE
1982 IN ATTI UFFICIALI, PAG. 3371 E MESSAGGIO T.P. N. 03107 DEL 9
DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
ATTIVITA' PER OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', OVVERO, QUALI
ISTRUTTORI, PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE D'INTESA CON
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE.
PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA LE PREDETTE
AMMINISTRAZIONI POTRANNO TROVARSI NELLA NECESSITA' DI ACQUISIRE
DALL'ISTITUTO ATTESTATI INERENTI L'ENTITA' DEL TRATTAMENTO
D'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTO AI SINGOLI LAVORATORI IMPIEGATI
DALLE STESSE AMMINISTRAZIONI.
LE SEDI, QUINDI, PROVVEDERANNO A TALE ADEMPIMENTO
AVVALENDOSI DELLE PROCEDURE VIGENTI NONCHE' DELLE SPECIFICHE
ISTRUZIONI STABILITE NELLA CIRCOLARE SOPRA CITATA.
6) ISTRUZIONI CONTABILI
6.1. INTEGRAZIONI SALARIALI
6.1.A) SISTEMAZIONE EFFETTUATA TRAMITE MOD. DM 10/M
LE SOMME RECUPERATE A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
ORDINARIA E STRAORDINARIA ED INDICATE NEL QUADRO "C" DEL MOD. DM 10/M
CON I CODICI M 117, M 118, M 119, SARANNO IMPUTATE IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE A SECONDA DEL TIPO DI INTEGRAZIONE E DEL
SETTORE DI APPARTENENZA, AI CONTI CIR 24/30, CER 24/30, CES 24/30,
CET 24/30 E CIS 24/30.
IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA IL RECUPERO DELLA
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA NON SOGGETTA A CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO BENSI' DEL FONDO PER LA
MOBILITA' DELLA MANODOPERA, IL CUI IMPORTO E' STATO CONTRASSEGNATO
DAL CODICE "M 118", IL PROGRAMMA PROVVEDERA' A CALCOLARE IL RELATIVO
CONTRIBUTO ADDIZIONALE E AD IMPUTARLO IN DARE DEL CONTO CIR 22/08 ED
IN AVER DEL CONTO CIR 00/08. INOLTRE, LO STESSO PROGRAMMA, INSERIRA'
IN APPOSITA LISTA LE AZIENDE, E IL RELATIVO IMPORTO, PER LE QUALI E'
STATA ESEGUITA LA SUDDETTA OPERAZIONE DI STORNO.
LE SOMME CHIESTE A RIMBORSO DAI DATORI DI LAVORO A TITOLO
DI CONTRIBUTI ADDIZIONALI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE CORRISPOSTE, ED EVIDENZIATI SUL MOD.
DM 10/M CON IL CODICE "S 187" SARANNO IMPUTATE DAL PROGRAMMA DI
RIPARTIZIONE CONTABILE, A SECONDA DEL SETTORE DI APPARTENENZA, AL
CONTO GIA' ESISTENTE, CIR 34/00, ED AI CONTI CER 34/00, CES 34/00 E
CET 34/00 CHE VENGONO, CON LA OCCASIONE, RESI MOVIMENTABILI DA PARTE
DELLE SEDI (V. ALL. 1).
LE SOMME INVECE, CHIESTE A RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE, EVIDENZIATE
CON IL CODICE "S 188", SARANNO IMPUTATE AL CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE
CIS 34/00 (V. ALL. 1).
6.1.B) SISTEMAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE.
NESSUNA CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO DOVRA' ESSERE
EFFETTUATA NEI CASI DI COMPENSAZIONE DEL RECUPERO STESSO IN OCCASIONE
DI SUCCESSIVI PAGAMENTI DIRETTI.
NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO DIRETTO RISULTI CESSATO, LE
SOMME DOVUTE DAGLI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE CONTABILIZZATE AGLI
STESSI CONTI DI CUI AL PUNTO 6.1.A).
PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ADDIZIONALE
DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO O DA PORTARE IN DETRAZIONE DEI
CONTRIBUTI ADDIZIONALE A CARICO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA, VALGONO LE STESSE OPERAZIONI CONTABILI DESCRITTE AL
PRECEDENTE PUNTO 1.6.A).
6.2. INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA
NEL CASO IN CUI SIA IN CORSO IL PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI, IL RECUPERO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE
SULL'IMPORTO DA CORRISPONDERE. IN TALE CASO NON E' NECESSARIO
EFFETTUARE ALCUNA CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO EFFETTUATO.
NEL CASO, INVECE, NON RISULTINO LIQUIDAZIONI IN CORSO DI
PAGAMENTO, LE SOMME DOVUTE DAGLI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE
CONTABILIZZATE AL CONTO CSR 24/30.
6.3. ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
LE SOMME RECUPERATE AL TITOLO DI CUI SOPRA ED EVIDENZIATE
SUL MOD. DM 10/M CON IL CODICE M 120 SARANNO IMPUTATE IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE AL CONTO GIA' ESISTENTE AFR 24/30. LO STESSO
CONTO DOVRA' ESSERE INTERESSATO NEL CASO DI RECUPERO DI ASSEGNI
CORRISPOSTI DIRETTAMENTE DA PARTE DELLE SEDI.
6.4. RIPOSI DONATORI DI SANGUE
LE SOMME RECUPERATE PER IL TITOLO DI CUI SOPRA E INDICATE
DAL DATORE DI LAVORO CON IL CODICE "M 121", AFFLUIRANNO IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE AL CONTO GIA' ESISTENTE IMR 24/36.
IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO, LE SOMME DA RECUPERARE
DOVRANNO ESSERE IMPUTATE ALLO STESSO CONTO.
* * *
PER TUTTE LE OPERAZIONI DI REGOLARIZZAZIONE CONTENUTE NELLA
PRESENTE CIRCOLARE LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE
DI ACCESSI ISPETTIVI, O COMUNQUE DI CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI DELLE
AZIENDE LA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE AZIENDE
STESSE.
* * *
LE SEDI SONO INVITATE A DIFFONDERE, CON IMMEDIATEZZA,
TRAMITE GLI ABITUALI CANALI DI INFORMAZIONE LOCALI ED A PORTARE
COMUNQUE A CONOSCENZA, SEMPRE CON IMMEDIATEZZA, DELLE ASSOCIAZIONI
DEGLI IMPRENDITORI, DEI CONSULENTI DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E DEGLI ENTI DI PATRONATO IL CONTENUTO DELLE PRESENTI
ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'ART. 26 DELLA LEGGE IN QUESTIONE.
LE SEDI, INFINE, PROVVEDERANNO AD INVIARE, CON OGNI
POSSIBILE URGENZA, UNA CIRCOLARE AI DATORI DI LAVORO CONTENENTE LE
PREDETTE ISTRUZIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-----------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 337.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG. 1562.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG. 294.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1971, PAG. 162.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1924.
(8) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 73.
=====================================================================
N.B.: Con msg. n. 1256 del 16.05.86 sono state fornite le seguenti
precisazioni ad integrazione della circolare sopra riportata:
"Con la circolare n. 945 G.S., n. 19 PMMC e n. 390 B, in
corso di stampa, trasmessa con messaggio T.P. n. 00668 del 16.04.86,
sono state impartite prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 8
della legge 28.02.86, n. 41.
In ordine agli effetti della norma in questione si precisa
che il 2' comma dell'art. 1 - bis del D.L. 28.05.81, n. 244,
convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e'
sostituito dal disposto dell'art. 8 in esame che non fa piu'
menzione, per i lavoratori cassaintegrati utilizzati in opere o
servizi di pubblica utilita', dell'elevazione della misura
dell'integrazione salariale al 90%.
Conseguentemente, per effetto della suddetta sostituzione,
il trattamento straordinario di integrazione salariale da
corrispondere a detti lavoratori e' quello risultante dalla normale
misura vigente per le integrazioni salariali straordinarie.
La norma in questione e' entrata in vigore il 28 febbraio
1986 e date le norme vigenti che riferiscono le integrazioni
salariali a periodi settimanali, trova applicazione dalla settimana
successiva a quella in corso alla data del 28 febbraio sopra citata.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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ALLEGATO
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.AD. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...

Circolare 71 del 27 marzo 1986

OGGETTO: LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N.863 - LAVORATORI ASSUNTI CON
CONTRATTO C.D. DI SOLIDARIETA' O CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO. TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERA N.35 DEL
07.03.86, CONFORMEMENTE AL PARERE ESPRESSO DAL COMITATO SPECIALE
DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA E DALLA
COMMISSIONE CENTRALE DELL'EDILIZIA HA, TRA L'ALTRO, STABILITO CHE I
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SONO EROGABILI, QUALORA NE
RICORRANO I PRESUPPOSTI, CON L'OSSERVANZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
E DI DECADENZA E SECONDO LA NORMATIVA PROPRIA DEL SETTORE E DELLA
CATEGORIA DI APPARTENENZA, ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI DI ETA'
COMPRESA TRA I 15 E 29 ANNI CHE ABBIANO STIPULATO, CON APPLICAZIONE
DEL PREVISTO REGIME CONTRIBUTIVO RELATIVO ALL'APPRENDISTATO,
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' O DI FORMAZIONE E LAVORO AI SENSI DELLA
LEGGE 19.12.84, N.863 (1).
IN PROPOSITO IL CONSIGLIO HA PRESO ATTO DELL'AVVISO
ESPRESSO DAI MINISTERI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL
TESORO SECONDO CUI IL RICHIAMO ALLA NORMATIVA DELL'APPRENDISTATO, PER
QUANTO RIGUARDA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO, SI CONFIGURA COME UN INCENTIVO DIRETTO A FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.
PERTANTO, I LAVORATORI ANZIDETTI POSSONO ESSERE AMMESSI A
FRUIRE DELL'INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SEMPRECHE',
IN RELAZIONE AL PECULIARE CONTRATTO DI LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3
SOPRACITATI, RICORRANO I PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO STESSO AVUTO
RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALLA CAUSALE DENUNCIATA.
A TAL FINE PER I LAVORATORI IN QUESTIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA UNA SPECIFICA RICHIESTA, DI AUTORIZZAZIONE O DI PROROGA
DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI MOD. I.G.I. 15 SUL
QUALE, NEL RIQUADRO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELLA DITTA, DOVRANNO
ESSERE FORNITE LE NOTIZIE UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLA RICHIESTA,
SPECIFICANDO, SE TRATTASI DI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI
SOLIDARIETA', LA DATA DI DEPOSITO DEL RELATIVO CONTRATTO PRESSO
L'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO (ART. 2, CO. 7) OVVERO, NEL CASO
DI LAVORATORI ASSUNTI CON QUELLO DI FORMAZIONE E LAVORO, LA DATA DI
NOTIFICA DEL CONTRATTO ALL'ISPETTORATO PREDETTO (ART. 3, CO. 3).
INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO, DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATI LA DURATA DEL CONTRATTO, IL
NUMERO DELLE ORE DESTINATE AL SOLO ADDESTRAMENTO TEORICO PREVISTO PER
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL PROGETTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
REGIONALE PER L'IMPIEGO O DAL MINISTERO DEL LAVORO OVVERO CONCORDATO
DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.
L'ORGANO DELIBERANTE POTRA', QUINDI, ADOTTARE UNA MOTIVATA
DELIBERAZIONE SULLA BASE DI OPPORTUNE VALUTAZIONI IN MERITO ALLA
COMPATIBILITA' DELLA CAUSALE DENUNCIATA CON LA SITUAZIONE DEI
LAVORATORI INTERESSATI, OVE BENINTESO I DATORI DI LAVORO APPARTENGANO
ALLE CATEGORIE CUI SI APPLICA LA NORMATIVA SULLA CASSA INTEGRAZIONE
ED I LAVORATORI SIANO ASSUNTI PER QUALIFICHE CHE POSSANO FRUIRE DEI
RELATIVI INTERVENTI.
I PROVVEDIMENTI CHE VERRANNO ADOTTATI SARANNO COMUNICATI
PER OPPORTUNA CONOSCENZA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO CUI LA LEGGE
DEMANDA LA VIGILANZA ED I CONTROLLI IN MATERIA.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.

Circolare 249 del 29 dicembre 1986

SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2732

Oggetto:
Legge 9 agosto 1986, n. 467 - norme sul calendario scolastico - Proroga della autorizzazione alla corresponsione degli assegni familiari per figli studenti di scuola media o professionale ultradiciottenni.

La Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1986 ha
pubblicato la legge 9 agosto 1986, n. 467, concernente norme sul
calendario scolastico.
Tale legge, all'art. 1, dispone, fra l'altro, che nella
scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
l'anno scolastico ha inizio il 1' settembre e termina il 31 agosto.
Poiche' la proroga dell'autorizzazione alla corresponsione
degli assegni familiari per i figli a carico ultradiciottenni,
studenti di scuola media o professionale, necessaria ai fini
dell'applicazione dell'art. 4 del Testo Unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, scade
annualmente alla fine dell'anno scolastico, per effetto dell'entrata
in vigore della legge suddetta la proroga dell'autorizzazione
medesima scadra' d'ora in avanti il 31 agosto di ogni anno, fermo
restando che, qualora lo studente frequenti l'ultimo anno di corso,
la scadenza si avra' alla fine della prima sessione di esami e cioe'
al termine del periodo di paga in corso al 30 giugno per le scuole
medie ed al 31 luglio per le scuole di istruzione secondaria
superiore.
Pertanto la nota (1) del Mod. A.F. 43-Spec. (Stud.) dovra'
essere cosi' modificata: "La proroga scade annualmente al termine (31
agosto) dell'anno scolastico per il quale viene richiesta. Peraltro,
qualora lo studente frequenti l'ultimo anno di corso della scuola, la
validita' dell'autorizzazione cessa alla fine della prima sessione di
esami e cioe' al termine del periodo di periodo di paga in corso al
30 giugno per le scuole medie ed al 31 luglio per le scuole di
istruzione secondaria superiore".
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI

Circolare 50 dell'11 marzo 1986

Oggetto:

Riversibilità della pensione di inabilità ex art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 gennaio 1986).


Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (1)
la pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' calcolata
maggiorando l'anzianita' contributiva effettivamente posseduta dal
lavoratore dipendente di un numero di settimane pari a quelle comprese tra
la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell'eta'
pensionabile: per i lavoratori autonomi il calcolo e' effettuato
considerando coperto di contribuzione il periodo compreso tra le date
predette.
La previsione di tale beneficio in favore degli aventi titolo alla
pensione di inabilita' fa si' che la posizione dei superstiti risulti
diversa a seconda che il dante causa, alla data del decesso, avesse
conseguito il diritto alla pensione in questione ovvero dovesse ancora
conseguirlo pur avendo presentato la relativa domanda.
Nel primo caso, infatti, i superstiti possono beneficiare, secondo le
aliquote percentuali di legge, della reversibilita' della pensione di
inabilita' conseguita dal dante causa, comprensiva della maggiorazione
convenzionale dell'anzianita' contributiva: nel secondo caso hanno titolo
alla pensione indiretta calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva
effettivamente posseduta dal dante causa senza alcuna maggiorazione
convenzionale.
Nella generalita' dei casi l'accertamento della qualifica rivestita
dal dante causa alla data del decesso - se assicurato o pensionato per
inabilita' - non presenta problemi di sorta: ricorrono peraltro situazioni
in presenza delle quali non e' dato stabilire con assoluta certezza se
alla data del decesso - intervenuto ovviamente dopo la presentazione della
domanda di pensione di inabilita' - sussistessero o meno tutti gli
elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta.
Tali situazioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio di
Amministrazione il quale, nella seduta del 10 gennaio 1986, ha adottato
sull'argomento la deliberazione n. 2 (all. 1) per la cui esecuzione si
forniscono le seguenti istruzioni.
1) Decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di presentazione
della domanda di pensione di inabilita' in presenza di tutti i
requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.
Nella fattispecie in oggetto le perplessita' derivano dal fatto che
il decesso del richiedente la pensione di inabilita' e' intervenuto
anteriormente alla data dalla quale la prestazione avrebbe avuto
decorrenza.
Al riguardo e' stato considerato che la titolarita' del diritto alla
pensione di inabilita' insorge alla data di presentazione della relativa
domanda - ovvero a quella di perfezionamento dei requisiti, se successiva
- e non alla data di decorrenza della pensione che e' fissata al primo
giorno del mese successivo a quello di acquisizione della titolarita' del
diritto.
La circostanza che l'assicurato sia deceduto senza aver maturato
alcuna rata di pensione pur avendo conseguito il diritto alla prestazione,
non costituisce pertanto, una preclusione al riconoscimento della
qualifica di pensionato per inabilita' motivo per cui ai superstiti
dell'interessato deve essere liquidata la pensione di riversibilita' e non
quella indiretta.
2) Decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di perfezionamento
dei requisiti per il diritto alla pensione di inabilita'.
Puo' accadere che i requisiti per il diritto alla pensione di
inabilita', non sussistenti alla data della domanda, vengano perfezionati
successivamente, in un mese diverso da quello di presentazione della
domanda.
Se il richiedente la pensione muore nel mese di perfezionamento dei
requisiti si determina una situazione del tutto analoga a quella di cui al
precedente punto 1): anche in questo caso, pertanto, ai superstiti del
richiedente la pensione di inabilita' deve essere riconosciuto il diritto
alla pensione di riversibilita'.
3) Assicurato in possesso dei requisiti contributivi e sanitari per il
diritto alla pensione di inabilita', deceduto in costanza di iscrizione
negli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi, negli
albi professionali ovvero di percezione di trattamenti retributivi
ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione.
Il caso in oggetto presenta una sostanziale diversita' rispetto a
quelli precedentemente considerati dal momento che, alla data del decesso,
risulta sussistente una causa impeditiva del riconoscimento del diritto
alla pensione di inabilita' (2): ne consegue che, nella fattispecie
considerata, il diritto alla pensione di inabilita' non puo' considerarsi
perfezionato dal lavoratore dante causa e deve conseguentemente farsi
luogo, in favore dei superstiti, alla liquidazione della pensione
indiretta e non a quella di riversibilita'.
A tale criterio, peraltro, potra' e dovra' farsi eccezione quando
risulti provata con certezza l'esistenza di fatti o circostanze che
abbiano posto il richiedente la pensione di inabilita', per l'intero
periodo compreso tra l'insorgenza dello stato di inabilita' ed il decesso,
nell'assoluta impossibilita' di rimuovere, avvalendosi della rinuncia o
della cancellazione, le cause ostative al riconoscimento del diritto a
pensione: a titolo esemplificativo si cita il caso del richiedente la
pensione di inabilita' ammesso al trattamento di cassa integrazione con
decreto emanato, con effetto retroattivo, dopo il decesso
dell'interessato; ovvero del richiedente la pensione di inabilita' colpito
da infermita' tali da comportare l'incapacita' assoluta di intendere e di
volere e, conseguentemente, di formulare l'atto di rinuncia o la richiesta
di cancellazione.
Resta fermo, in ogni caso, che la valutazione delle fattispecie che
presentassero margini di dubbio sara' demandata a questa Direzione
Generale (Servizio Prestazioni A.G.O.).
Con la presente circolare deve intendersi sciolta la riserva di cui
alla circolare n. 4396 O. del 10 aprile 1985, Parte II, punto 1.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(2) V. punto 2.4. della circ. n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984, in
"Atti ufficiali" pag. 3659.
ALLEGATO
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 gennaio 1986:
Reversibilita' della pensione di inabilita' ex art. 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
- OMISSIS -

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