Eureka Previdenza

Circolare 46 del 13 marzo 2024

Oggetto

Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
INDICE

1. Premessa

2. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011

3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011

3.1 Modifiche al requisito di importo soglia

3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo

3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento

3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico

3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

L’articolo 1, comma 125, della citata legge dispone che: “All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «a 1,5 volte l’importo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all’importo»;

b) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti»;

c) al comma 12, alinea, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11»”.

Di conseguenza, i commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono così modificati:

“7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importodell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importodell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importomensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.

[…]

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole “e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica”;

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;

c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.

2.Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011

3.1 Modifiche al requisito di importo soglia

Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.

L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale (AS) per l’anno 2024 (pari a 534,41 euro), si riportano di seguito i valori dell’importo soglia:

Importo soglia

Valore

3 volte AS

1.603,23 euro

2,8 volte AS

1.496,35 euro

2,6 volte AS

1.389,46 euro

Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.

3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo

Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera c), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.

3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento

L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, prevede che la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Si chiarisce che, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto - alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata - per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023).

Si precisa che la previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento, stabilito dall’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997, anche nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3.5.

3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico

In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Si precisa che, con riferimento ai soggetti di cui al presente paragrafo, la previsione dell’importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cfr. il paragrafo 3.3 della presente circolare).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Circolare 3 del 3 gennaio 2024

Oggetto

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al 7,3% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

 

1° gennaio

2023

1° gennaio

2024

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

€ 14,87

€ 15,67

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

€   7,44

€   7,84

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

€ 24,78

€ 26,12

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

€ 12,39

€ 13,06

Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

€ 99,98

€ 105,38

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2023 e al 2024, con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Circolare 39 del 27 febbraio 2024

Oggetto
Articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Pensione anticipata flessibile. Requisiti maturati nell’anno 2024

INDICE

1. Premessa

2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell’anno 2024

3. Cumulo dei periodi assicurativi

4. Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento

5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024

6. Incentivo al posticipo del pensionamento

7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata flessibile

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

L’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d), della citata legge modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Con riferimento alla lettera d) per gli appartenenti al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, coordina la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il rinvio alla pensione anticipata flessibile in esame, i cui requisiti possono essere maturati nell’anno 2024.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

Restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2023, nonché le disposizioni in materia di incumulabilità della prestazione in esame con i redditi da lavoro e in materia di individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) per coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024, in quanto non diversamente disciplinate.

2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell’anno 2024

L’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge n. 213 del 2023, prevede l’estensione per l’anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile".

Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra di cui al successivo paragrafo 5.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14.1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione anticipata flessibile”.

Nel rinviare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, paragrafo 1.1, alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 2.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 2, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Gli iscritti alla Gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al citato comma 2 dell’articolo 14.1 o avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

4. Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta che il rinvio all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell’anno 2024, stante il rinvio al citato decreto legislativo n. 180 del 1997.

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato. Ciò anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023).

5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 14.1, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificate dalla legge n. 213 del 2023, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

  • sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni del presente paragrafo, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cosiddetta finestra.

6. Incentivo al posticipo del pensionamento

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.

7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata flessibile

L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197 del 2022 ha modificato il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4 del 2019 con il rinvio alla pensione anticipata flessibile, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, per effetto di tale rinvio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.

Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario nonché dei relativi importi.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Circolare 35 del 20 febbraio 2024

Oggetto
Articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni

Premessa

1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)

2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)

3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)

4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 136, terzo periodo)

Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024).

In particolare, l’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024, ha previsto che:

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028”.

Il successivo comma 137ha stabilito che: “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.

Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2024 si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017, n. 34 del 23 febbraio 2018, n. 62 del 25 maggio 2022, nonché ai messaggi pubblicati in materia.

1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)

L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Ne consegue che, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b), c) e d), della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni, siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Si precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

L’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto. Per tali aspetti, rimangono pertanto ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.

Analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 e ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)

Come anticipato in premessa, il comma 137 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, ai sensi della norma in esame. Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”(cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 100 del 2017).

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004).

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o - nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale - in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e la Struttura territoriale INPS deve procedere al relativo recupero.

Ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità in parola, la nozione di lavoro è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.


Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)

Il comma 136 – secondo periodo - dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024”.

In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge di Bilancio 2024 (cfr. il successivo paragrafo 4).

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;

- 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;

- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100 del 2017.

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 136, terzo periodo)

Al fine di garantire la concessione della misura, l’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023, ha previsto che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Circolare 1 del 2 gennaio 2024

Oggetto
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024

Premessa

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023

3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni

3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

5. Tabelle

6. Requisiti anagrafici

7. Gestione fiscale

7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

7.2 Addizionali all’IRPEF

7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

8. Sistemi integrati

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

10. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

12. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

13. Certificato di pensione per l’anno 2024

Premessa

L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023 è stato pubblicato il decreto 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate:

- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);

- le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti:

prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
· pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023

L’articolo 1 del citato decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”.

Tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento sulla mensilità di dicembre 2023 (cfr. il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023).

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023.

 

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2023

567,94 €

323,75 €

IMPORTI ANNUI

7.383,22 €

4.208,75 €


3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

L’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2024, e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2024

598,61 €

341,24 €

IMPORTI ANNUI

7.781,93 €

4.436,12 €

3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni

L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, dispone che: “Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...];

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [...];

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...];

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2024.

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo di garanzia

Fino a 4 volte il TM

100

5,400%

-

2.271,76

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.271,76

2.289,36

2.394,44

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

85

4,590%

2.271,77

2.839,70

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.839,70

2.887,40

2.970,04

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

53

2,862%

2.839,71

3.407,64

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.407,64

3.418,41

3.505,17

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

2,538%

3.407,65

4.543,52

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.543,52

4.567,57

4.658,83

Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

37

1,998%

4.543,53

5.679,40

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

5.679,40

5.724,86

5.792,87

Oltre 10 volte il TM

22

1,188%

5.679,41

-

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia.


3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024".

Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere l’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, ove spettante, nella percentuale prevista per il 2024, come indicato nella tabella seguente

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)

Trattamento Minimo

% incremento

Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto

598,61 €

2,7%

16,16 €

614,77 €

Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:

l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

o, in alternativa,

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2024 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.

4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024, di cui, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2 e 3, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).

4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione definitiva per l’anno 2023 e previsionale per l’anno 2024 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare.

4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2022 - luglio 2023 e il periodo precedente agosto 2021 – luglio 2022 è risultata del +2,01%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,01%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice del 2,01% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

 

5. Tabelle

Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo degli anni 2023 e 2024.

Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”.

 

6. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l’anno 2024 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

 

7. Gestione fiscale

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2024 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2023.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023. Le relative procedure sono disponibili on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul portale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio on line dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino, denominato “Detr. Fiscale pens residenti estero”, disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell’Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2023 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata applicata anche da gennaio 2024 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all’anno 2023 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2024 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2024.

 

7.2 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

addizionale regionale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
addizionale comunale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
addizionale comunale in acconto 2024: da marzo 2024 a novembre 2024.

L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2024.

7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo 2024.

8. Sistemi integrati

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni gestite nei sistemi integrati contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +5,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in corso.

 

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2024 (GP3CK02Z < 202402), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

 

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2019, il pagamento viene sospeso da gennaio 2024.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2023 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 907.

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2024 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2024, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2024.

8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2024 sono state poste in pagamento per l’anno 2024 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2023 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2023 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2024 con importo pari a “zero” è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting Operativo - Liste Parametriche”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.


9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2024 è pari a 916,70 euro; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 896,70 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2023 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E3”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9”, “E1” e “E2”.

Si conferma che anche per l’anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2024, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Pubblica.

9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene cancellato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.

9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell’anno 2024 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2023:

nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2023 (entro la rata dicembre 2023), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2024;
nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2024, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale, come una rettifica CU.

9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

10. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talasso drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2023 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordi che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

 

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

Le prestazioni con scadenza nel 2024 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

12. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2024.

Mese

Giorno disponibilità valuta

 

Poste

Banche

gennaio

3

febbraio

1

marzo

1

aprile

2

maggio

2

giugno

1

3

luglio

1

agosto

1

settembre

2

ottobre

1

novembre

2

4

dicembre

2

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2024:

Importo mensile lordo

Mensilità

Data pagamento

Da 0,01 € a 10,00 €

Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)

3 gennaio

Da 10,01 € a 85 €

Da gennaio a giugno

3 gennaio

Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)

1° luglio

13. Certificato di pensione per l’anno 2024

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2024 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Circolare numero 1 del 02-01-2024_Allegato n 2.pdf

Twitter Facebook