Eureka Previdenza

Decreto 31 maggio 2017

Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie,  di  origine
professionale,  derivanti  da  esposizioni  all'amianto,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
bilancio 2017). (17A05045)

(GU n.166 del 18-7-2017)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
materia di diritto al conseguimento di una pensione di inabilita' per
il  lavoratore   affetto   da   malattie   connesse   all'esposizione
all'amianto, il quale prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  emanate   le   disposizioni
necessarie per l'attuazione di cui al comma medesimo;
  Vista la legge 12 giugno 1984, n.  222,  recante  «Revisione  della
disciplina dell'invalidita' pensionabile»;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
                         Oggetto e finalita' 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione, ai sensi all'art. 1, comma 250, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, di una pensione di inabilita'  al  lavoratore  iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima.

                               Art. 2 

                        Soggetti destinatari 
  1. I soggetti destinatari del presente decreto  sono  i  lavoratori
individuati dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico
(c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1),  mesotelioma  della  tunica
vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi
(j61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale  causa  di
servizio.

                               Art. 3 
                              Requisiti 
  1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1,  comma  250,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta  a  coloro  i  quali  sono  in
possesso:
    a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando
risultino versati  o  accreditati  a  favore  dell'assicurato  almeno
cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
    b)  del  riconoscimento,  da  parte   dell'INAIL   o   di   altre
amministrazioni  competenti  secondo  la  normativa  vigente,   delle
patologie di origine professionale, ovvero quale causa  di  servizio,
di  cui  all'art.  2,  anche  qualora  l'assicurato  non   si   trovi
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  a  svolgere   qualsiasi
attivita' lavorativa.

                               Art. 4 
                   Domanda di accesso al beneficio 
  1. Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da
presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto
salvo quanto indicato all'art. 7, comma  1,  sono  accolte  entro  il
limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1,  comma  250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2.  Al  fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.
  3. Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del
numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il
riconoscimento   del   beneficio   e'   differito    tenendo    conto
prioritaramente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e,
infine, a parita' delle stesse, della  data  di  presentazione  della
domanda.

                               Art. 5 
                      Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio 
  1. L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art.
4, comunica all'interessato:
    a)  l'accesso  al  beneficio,  accertata  la  sussistenza   della
relativa copertura finanziaria;
    b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza
utile della pensione  di  inabilita'  di  cui  al  presente  decreto,
differita in ragione  dello  scostamento  del  numero  delle  domande
rispetto ai limiti anuali di spesa;
    c) il rigetto della  domanda  di  accesso  al  beneficio  qualora
l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

                               Art. 6 
                 Incompatibilita' e incumulabilita' 
  1. La pensione di inabilita' di cui al presente decreto:
    a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del  titolare  di
qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma;
    b) e' incumulabile con la  rendita  vitalizia  liquidata  per  lo
stesso evento invalidante, a norma  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    c) e' incumulabile  con  altri  benefici  pensionistici  previsti
dalla normativa vigente.

                               Art. 7 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Per l'anno 2017, le domande  di  accesso  al  beneficio  di  cui
all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro  e  non  oltre  il
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Per quanto non espressamente previsto dall'art.  1,  comma  250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal  presente  decreto,  alla
pensione di inabilita' di cui all'art. 1  si  applica  la  disciplina
generale sulla pensione di inabilita' di cui  alla  legge  12  giugno
1984, n. 222.
  3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b),  provvede  alla  predisposizione  di
istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e
procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilita'  di  cui  al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.
  4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2017
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e della politiche sociali
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze      
          Padoan           

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1682

Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'. (17G00161)

Vigente al: 23-11-2017

Capo I
DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo 1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell'assistenza;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16 che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;


E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

a) «poverta'»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione, all'articolo 3;

b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;

i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione - ReI;

l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;

m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

o) «persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;

q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;

r) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e successive modificazioni;

u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3;

v) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 2

Reddito di inclusione - ReI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale.

2. Il ReI e' una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di poverta'.

3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di poverta', come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti:

a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;

b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7.

5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.

6. Il ReI e' richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed e' erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalita' di cui all'articolo 9.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta' nelle dichiarazioni, la situazione economica e' dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni gia' disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilita' di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.

8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.

9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate ai sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico.

10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo 14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15.

12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonche' di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla poverta', che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle poverta', che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalita' di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.

13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Poverta'.

Art. 3

Beneficiari

1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;

2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:

a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;

b) presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;

c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;

d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Art. 4

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonche' per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non puo' eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 e' ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicita' diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato e' calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilita' aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.

3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:

a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le indennita' per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, e' ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non gia' compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della poverta' in relazione alla durata del beneficio, puo' prevedere la possibilita' di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.

6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Art. 5

Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale

1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione sul proprio sito istituzionale.

2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:

a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;

b) situazione economica;

c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';

d) educazione, istruzione e formazione;

e) condizione abitativa;

f) reti familiari, di prossimita' e sociali.

3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.

4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.

6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo consentito il competente centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto e' comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.

9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.

10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Progetto personalizzato

1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione e' comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2.

2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:

a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;

c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:

a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;

b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;

c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.

4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.

5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:

a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;

b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego;

c) frequenza e impegno scolastico;

d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio economico.

8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.

9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.

11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.

12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.

13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'

1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:

a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita';

f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.

3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'.

8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.

Art. 8

Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», puo' modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, a partire da quelli con persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2;

d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonche' il parametro per cui tale valore e' moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unita';

e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato oltre detto ammontare;

g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Poverta' non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 5;

i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9;

l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonche' le categorie di beni e servizi di prima necessita' acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle risorse disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e' costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale.

3. Il Piano puo' procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento. L'estensione della platea e' individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55 anni non gia' inclusi all'articolo 3, comma 2.

4. Il Piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 9

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI

1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall' INPS.

2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.

3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attivita' di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS nelle modalita' di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.

4. L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita' dell'indicatore.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi del comma 3, nonche' delle verifiche effettuate dall'INPS, ai sensi del comma 4, il ReI e' riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il riconoscimento condizionato del beneficio e' comunicato dall'INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma 4, primo periodo.

6. Il versamento del beneficio e' disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

7. Il beneficio economico e' erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalita' del presente decreto «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilita' di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla meta' del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo puo' essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla poverta'.

8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al fine di permettere l'erogazione nelle modalita' di cui al comma 7, le disponibilita' del Fondo Poverta', al netto della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.

10. I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.

11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali e' parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalita' semplificate di estensione del beneficio.

12. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

Art. 10

ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.

4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalita' precompilata rappresenta l'unica modalita' di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Art. 11

Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare.

2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' e, comunque, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio.

4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell'ISEE e dell'ISRE e' aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico connesso al ReI e' corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato.

Art. 12

Sanzioni, sospensione e decadenza

1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.

2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in eta' attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato.

3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di una mensilita' alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

5. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), e all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.

6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d), ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l'adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, e' disposta la decadenza dal beneficio.

7. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilita', nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;

b) la decurtazione di due mensilita', nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;

c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.

8. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del ReI, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si applica nei seguenti ammontari:

a) nella misura minima, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;

b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;

c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;

d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;

e) la sanzione e' comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b).

9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 in ragione dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.

10. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonche' il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad opera dell' INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Poverta'. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.

11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI puo' essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi.

12. I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi compresi i casi di cui all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle modalita' stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilita' successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 13

Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI

1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) favoriscono con la propria attivita' istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attivita' di comunicazione istituzionale;

b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunita' territoriale, nelle attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta';

c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno;

d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla poverta', entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale;

e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8;

f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e concorrenza;

g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarita', ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.

Art. 14

Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI

1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta'. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.

3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta', le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.

4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta' le regioni e le province autonome individuano, qualora non gia' definite, le modalita' di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalita' operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalita' per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o piu' comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, ne' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta' dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Poverta' con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita' di cui all'articolo 9, comma 9.

7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Poverta', ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.

Art. 15

Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale di cui all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla poverta';

c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa in sede di Conferenza unificata;

d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio delle criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;

e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla poverta' e all'Osservatorio sulle poverta', anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito denominato «INAPP»), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l'identificazione di ambiti territoriali che presentino le particolari criticita' di cui al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalita' ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del ReI. La valutazione e' operata, anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformita' all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', e' individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari, nel quale e' effettuata la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.

6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 16

Comitato per la lotta alla poverta' e Osservatorio sulle poverta'

1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, e' istituito il Comitato per la lotta alla poverta', di seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.

2. Il Comitato e' presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, ed e' composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato e' definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla poverta';

b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;

c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);

d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonche' degli altri interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio e' costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla poverta', anche con riferimento alla poverta' educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema;

b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Capo III
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 17

SIA

1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non e' piu' riconosciuto.

2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilita' di richiedere il ReI con le modalita' di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al presente comma e' consentita la possibilita' di prelievi di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalita' di cui all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per l'anno 2018 e' posta a carico del Fondo Poverta' esclusivamente l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si e' goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI puo' essere comunque richiesto senza soluzione di continuita' nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 e comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

Art. 18

ASDI

1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere dal 2019.

3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonche' dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata e' disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso.

Art. 19

Carta acquisti

1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI e' erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente gia' riconosciuto.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel Fondo Poverta' che e' conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 55 milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014.

3. In relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove, in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle rendicontazioni inviate dall' INPS, emerga una strutturale e certificata possibilita' di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione del Fondo Poverta' di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Poverta' e' rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

4. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla poverta', ai sensi dell'articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), nonche' al finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresi' essere utilizzate per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, per la valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonche' per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in ciascun anno.

Capo IV
RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 21

Rete della protezione e dell'inclusione sociale

1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.

2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;

b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.

3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.

5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2;

c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.

8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa.

10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 22

Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' altresi' trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo, n. 300 del 1999.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23

Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali

1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi.

2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.

3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivita' svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali.

4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalita' coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione associata all'ente che ne e' responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome individuano altresi' strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.

Art. 24

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita':

a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;

b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;

d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni;

e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.

3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:

a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati delle prestazioni sociali;

2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati dei servizi attivati;

2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.

4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio.

6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.

8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.

13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.

14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI puo' essere richiesto nelle modalita' di cui all'articolo 9. Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono gia' beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.

2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio e' comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio, puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonche' prevedere un periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo.

3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuita' nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e' dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

5. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 8, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

7. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 26

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017


MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri


Poletti, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali


Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze


Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto 26 luglio 2017

Sostegno alle fasce della popolazione «SIA sisma». (17A05615)

(GU n.190 del 16-8-2017)
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
  Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che istituisce presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
  Visto l'art. 1, comma 387, lettera a), della citata  legge  n.  208
del 2015, che individua come priorita' del citato Piano,  per  l'anno
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge n. 5 del 2012;
  Visto l'art. 2-sexies del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2016,  n.  89,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca», con il  quale  si  dispongono  modifiche
all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita';
  Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,  che  dispone
l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'
e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017;
  Visto l'art. 1, comma 239, della citata legge n. 232 del  2016,  il
quale stabilisce che, nelle more  dell'attuazione  dei  provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle  risorse  disponibili
nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri  di
accesso alla misura di contrasto alla poverta'  di  cui  all'art.  1,
comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al
fine di ampliare la platea  nel  rispetto  delle  priorita'  previste
dalla legislazione vigente,  nonche'  le  modalita'  di  prosecuzione
della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI),  di  cui
all'art. 16 del decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse  disponibili
nel predetto Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  26
maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'inclusione attiva  (SIA)  su
tutto il territorio nazionale, emanato ai sensi  dell'art.  1,  comma
387, lettera a), della  legge  n.  208  del  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  16
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del  29  aprile
2017, di allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per
il 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n.  232
del 2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
  Visti  in  particolare  gli  allegati  1,  2  e  2-bis  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016, recanti rispettivamente  l'elenco  dei
comuni colpiti dal sisma del 24  agosto  2016,  l'elenco  dei  comuni
colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e l'elenco dei  comuni
colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017;
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45;
  Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 8  del  2017,
che affida ad un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze il compito di definire, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, le modalita' di concessione della prestazione;
  Visto l'art. 18-undecies del citato decreto-legge n.  8  del  2017,
che, nel  modificare  il  decreto-legge  n.  189  del  2016  mediante
l'introduzione   dell'allegato   2-bis,   prevede,   al   comma    2,
l'estensione, per ogni effetto giuridico,  ai  territori  dei  comuni
inseriti nel predetto allegato 2-bis di tutte le misure contenute nel
medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, nel decreto-legge  n.  189  del
2016 e nelle ordinanze commissariali;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata  su  tutto
il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera  a),
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  intesa  come  estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui  all'art.
60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35,  gia'  denominata
«sostegno per l'inclusione attiva»  (SIA)  dall'art.  1,  comma  216,
della legge n. 147 del 2013;
    b) «SIA Aree Sisma»: il trattamento economico  connesso  al  SIA,
concesso alle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  secondo  le
modalita' definite dal presente decreto;
    c)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
    d)  «Comuni  interessati  dagli   eventi   sismici»:   i   comuni
interessati dagli eventi sismici 2016-2017 di cui agli allegati 1,  2
e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
    e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2  e
3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013;
    f) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art.  9  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
    h) «Carta SIA»: la  carta  acquisti,  di  cui  all'art.  60,  del
decreto-legge n.  5  del  2012,  con  le  specifiche  caratteristiche
definite dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 26 maggio 2016, di avvio del  Sostegno  per  l'inclusione  attiva
(SIA) su tutto il territorio nazionale;
    i) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta del SIA Aree
Sisma;
    l)  «Titolare»:  soggetto   componente   del   Nucleo   familiare
beneficiario cui e' intestata la carta SIA;
    m) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015;
    n) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
    o) «Soggetto attuatore»: l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;
    p) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi  di  cui  all'art.  81,  comma  35,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008;
    q) «Convenzione di gestione»: convenzione  per  la  gestione  del
servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui  all'art.  81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112  del  2008,  stipulata
tra il Dipartimento del tesoro del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Gestore del servizio.

                               Art. 2
 
 
                             Beneficiari
 
  1. Il SIA Aree  Sisma  e'  richiesto  da  coloro  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti
per accedere al SIA in via ordinaria.
  2.  Il  richiedente,  ai  sensi  dell'art.   10,   comma   2,   del
decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,  deve  risultare  in  possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
    a) essere stato residente e stabilmente dimorante da  almeno  due
anni in uno dei comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24  agosto
2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2 alla data del  26
ottobre 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis  alla
data del 18 gennaio 2017;
    b) trovarsi, al momento della richiesta e  per  tutta  la  durata
dell'erogazione del  beneficio,  in  condizione  di  maggior  disagio
economico  identificata  da  un  valore  dell'ISEE  ovvero  dell'ISEE
corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a
6.000 euro.
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  e'  calcolato  escludendo  dal
computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore  del
patrimonio immobiliare  riferito  all'abitazione  principale  e  agli
immobili distrutti e dichiarati totalmente o  parzialmente  inagibili
ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti
esclusi dal computo dell'indicatore della  situazione  reddituale,  i
redditi derivanti dal possesso del  patrimonio  immobiliare  riferito
alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
  4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'art. 9, comma 3,  lettera
c), decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute  a  seguito  degli
eventi sismici:
    a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui  all'art.
3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
388 del 26 agosto 2016 e  all'art.  5  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
    b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori,  di  cui
all'art. 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    c)  i  trattamenti  di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
  5.  Ai  nuclei  familiari  nelle  condizioni  di  cui  al  presente
articolo, il SIA Aree Sisma e'  concesso  nei  limiti  delle  risorse
disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, del  decreto-legge  n.  8
del 2017, pari a 41 milioni di euro  per  l'anno  2017.  Al  fine  di
garantire il  rispetto  del  limite  di  spesa,  ove  necessario,  e'
adottata la procedura di cui all'art. 4, comma 5.

                               Art. 3
 
 
                         Beneficio concesso
 
  1. Il beneficio concesso,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  5  del
decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  consiste  nel  trattamento
economico connesso al SIA, determinato in ragione  della  numerosita'
del nucleo familiare beneficiario, secondo gli importi  di  cui  alla
tabella 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 26 maggio 2016.
  2. Ai fini della  determinazione  dell'importo  del  beneficio,  il
nucleo  familiare  e'  definito  dai   componenti   unitariamente   e
stabilmente dimoranti in una sola unita' abitativa.
  3. Al fine di erogare il beneficio per il tramite delle carte  SIA,
le risorse di  cui  all'art.  2,  comma  5,  finalizzate  a  mitigare
l'impatto del sisma sulle condizioni di vita,  economiche  e  sociali
delle fasce deboli mediante la concessione del SIA Aree Sisma, pari a
41 milioni di euro per l'anno 2017, affluiscono al conto corrente  di
tesoreria di cui all'art. 2, comma 5, del decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.

                               Art. 4
 
 
                  Modalita' di accesso al beneficio
 
  1. La domanda per l'accesso al SIA  Aree  Sisma  e'  presentata  al
medesimo servizio competente territorialmente per la  raccolta  delle
domande  del  SIA,  mediante  modello  di  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore  entro  il
1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  2. La domanda e' presentata a partire dal 2 settembre 2017  e  fino
al 31 ottobre 2017.
  3. I comuni comunicano al Soggetto attuatore, entro quindici giorni
lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di
beneficio dei nuclei familiari per  i  quali  abbiano  verificato  il
possesso del requisito di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a),
nonche' la verifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2.
  4. Il Soggetto attuatore, in esito alle  verifiche  di  competenza,
con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma  2,
lettera b), predispone l'elenco dei nuclei  familiari  che  risultano
soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i  quali
il medesimo Soggetto attuatore dispone, in ogni caso  successivamente
al completamento delle  verifiche  necessarie  per  il  rispetto  del
limite di spesa di cui all'art. 2,  comma  5  e  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5, il versamento del beneficio di  cui  all'art.  5
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  26  maggio
2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017.
  5. Nel caso di risorse insufficienti,  i  nuclei  richiedenti  sono
ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5  e  i  Nuclei  familiari
beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'art.
3, comma 3, calcolando  per  ogni  nucleo  familiare  richiedente  un
ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio.
  6. Ai fini  della  gestione  dei  flussi  finanziari,  il  Soggetto
attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio  di
cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da  effettuare
ed effettuate, con periodicita' bimestrale e comunque ogni qual volta
necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.

                               Art. 5
              Criteri per l'ordinamento delle famiglie
 
  1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse
insufficienti, accedono  alla  misura  secondo  l'ordine  di  seguito
indicato   i   nuclei   familiari   che   presentano   le    seguenti
caratteristiche:
    a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato
ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che
non posseggono i requisiti per accedere  in  via  ordinaria  al  SIA,
ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo;
    b) i nuclei familiari che presentano un valore  dell'ISEE  ovvero
dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4,
superiore  a  3.000  euro,  ordinati  in  base  al  punteggio   nella
valutazione multidimensionale del bisogno, riferita  alle  condizioni
del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito
in base alla scala di cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio
2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di
cui al punto ii) della citata lettera  c)  e'  cosi'  attribuito:  al
valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per  240.
A parita' di valore della  scala  di  valutazione  multidimensionale,
l'elenco e' ordinato in base al numero di componenti minorenni  e,  a
parita' di tale numero, in base all'eta' del componente piu' piccolo,
e, successivamente, in  assenza  di  componenti  minorenni,  in  base
all'eta' del componente piu' anziano.

                               Art. 6 
                         Disposizioni finali
  1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA  in  via
ordinaria nei  comuni  interessati  dagli  eventi  sismici,  ai  fini
dell'erogazione  del  beneficio   del   SIA   non   si   applica   la
condizionalita' di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facolta' da parte
dei comuni di predisporre con la  partecipazione  dei  componenti  il
nucleo familiare e su loro richiesta  i  progetti  personalizzati  di
presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti
tengono  conto  dell'esigenza  di  mitigare  l'impatto  degli  eventi
sismici sulle condizioni di vita, economiche  e  sociali  del  nucleo
familiare,  nonche'  della  necessita'  di  ricostruire  il   tessuto
sociale, economico e territoriale.
  2. Con riferimento alla attuazione del SIA,  alla  luce  dei  nuovi
compiti individuati in capo ai  comuni  e  agli  ambiti  territoriali
dalla  legge  15  marzo  2017,  n.  33,  che  prevede   tra   l'altro
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta'  e
dell'esclusione   sociale,   denominata   reddito   di    inclusione,
individuata come livello essenziale delle  prestazioni  da  garantire
uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto  degli
adeguamenti  nell'organizzazione  dei  servizi  necessari  in   vista
dell'introduzione  della  misura,  e'  data  facolta'  ai  comuni  di
derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti  personalizzati
di presa in carico di cui all'art. 6 del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza  pregiudizio
sull'erogazione   del   beneficio   economico.   Resta   ferma,   ove
applicabile,  l'esclusione  dal  beneficio  nel   caso   di   mancata
sottoscrizione del progetto o  del  mancato  rispetto  da  parte  dei
nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art.
7 del medesimo decreto.
  3. Alle attivita' di cui al  presente  decreto  le  amministrazioni
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 7
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 26 luglio 2017
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 1786

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 150 del 4 settembre 2017

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (17G00164)

Vigente al: 18-10-2017

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonche' agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);

d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;

h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;

i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;

l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;

m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso all'APE, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.

2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

4. Non possono ottenere l'APE i soggetti gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo 12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita' previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di garanzia corrispondera' la quota parte non utilizzata della commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalita' previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 4

Domanda di certificazione del diritto all'APE

1. La domanda di certificazione del diritto all'APE e' presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1, e' inviata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Certificazione del diritto all'APE

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:

a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui all'articolo 3, nonche' gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;

b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.

2. La certificazione del diritto all'APE e' effettuata tenendo conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.

Art. 6

Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150 euro mensili.

2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'eta' posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianita' contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo' superare rispettivamente:

a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a 36 mesi;

b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24 e 36 mesi;

c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12 e 24 mesi;

d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12 mesi.

4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena manleva dell'INPS.

7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 e' considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data della certificazione del diritto all'APE.

Art. 7

Domanda di APE

1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda e' sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalita' informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nella domanda di APE sono ricomprese:

a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;

b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;

c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5.

4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:

a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva eta' di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;

b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;

c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;

d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;

e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalita' di cui all'articolo 8, e' determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua responsabilita', di:

a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;

b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;

c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;

e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.

9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), non saranno considerate quali condizioni ostative:

a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa;

b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;

c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.

10. Al momento di presentazione della domanda di APE, e' resa disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate.

11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalita' stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.

12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti e' contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE, con modalita' che rispettino il principio di minimizzazione dei dati. Il richiedente puo' delegare un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di APE.

16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volonta' di non voler accedere a tale finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, e' incluso nelle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e, pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituira' un aumento significativo dell'importo totale del credito.

Art. 8

Mancata accettazione del contratto di finanziamento

1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:

a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;

b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;

c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni.

2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.

3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. E' sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.

4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno altresi' inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolativita' dei suddetti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo per gli istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal richiedente.

Art. 9

Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.

3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.

4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

Art. 10

Obblighi dell'INPS

1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.

3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalita' previsti dagli accordi quadro.

4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all'eta' dei soggetti richiedenti, all'ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.

Art. 11

Accordi Quadro con gli istituti finanziatori e le imprese assicurative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, in relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita' di adesione da parte degli istituti finanziatori nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e trasmesso all'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonche' la definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le modalita' di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso all'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate dalle imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.

3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al 140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorita' di vigilanza.

4. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative aderenti agli accordi quadro possono, con successivo accordo di servizio stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale il compimento delle attivita' di loro competenza previste e disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione anticipata, alla trasmissione delle informazioni periodiche, ai rapporti con il fondo di garanzia, ad eccezione di quelle che costituiscono esercizio del credito, di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia.

5. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative sottoscrittrici dell'accordo di servizio esonerano l'INPS da responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale connessa allo svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.

Art. 12

Estinzione anticipata del finanziamento

1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.

2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.

3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata parziale, e' previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.

5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione per l'accesso al fondo, con le modalita' previste nelle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 13

Condizioni e modalita' di funzionamento del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La concessione della garanzia e' subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.

4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale e' stato richiesto l'intervento del fondo.

Art. 14

Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi:

a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;

c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

d) qualora il soggetto finanziatore, che non e' stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto finanziatore notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla stessa lettera d), a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti delle somme erogate dopo il decesso e non recuperate, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.

7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 15

Surroga del fondo di garanzia

1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia.

2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), l'impresa assicuratrice provvede a rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.

Art. 16

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.

2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.

Art. 17

Operativita' della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dal fondo.

4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore puo' trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 18

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il gestore puo' provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 4 settembre 2017

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2046

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

 

Decreto Legge 8 del 9 febbraio 2017

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

Vigente al: 25-9-2017

Capo I

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell'11 gennaio 2017, nonche' n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamita' naturali che hanno interessato le medesime regioni nonche' di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacita' operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;


Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti


1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ((di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di ((euro 6,5 milioni)), e definendo le relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, ((pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla)) Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ((a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza)) in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ((del presente decreto)) ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)) ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico ((,)) ai fini dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli standard di cui (( al numero 1) )), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi. ((Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilita' previste all'alinea della presente lettera))»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ((del presente decreto)).».

((1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

"7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione".

1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale")).

2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree")).

a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni ((, le unioni dei Comuni, le unioni montane)) e le Province ((interessati))»;

((a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale")).

b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

((2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attivita'. In caso di indisponibilita' di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuita' e di salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi sia l'assenso del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e' delocalizzata.

2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalita' del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto".

2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolta' nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.

2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita' del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse)).

Art. 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza

1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione ((primaria e secondaria)) connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonche' dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo piu' basso. ((Ferme restando le modalita' di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma puo' anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente)).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016,)) al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, ((comprendente l'indicazione dei relativi costi)).

((3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavita', danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati gia' eseguiti")).

Art. 3

Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata


1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne ed esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti".

a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45;

b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuita' aziendale ((, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuita' aziendale)), sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori ((...)) formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa puo' essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore ((...)), informandone l'impresa appaltatrice.

1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuita' aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione ((del commissario delegato o)) del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori ((...)). In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa puo' essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore ((...)), informandone l'impresa affidataria.

1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera e' indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione e' condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

1-sexies. I contributi gia' concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unita' immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.

1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.

1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai presidenti delle regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-septies.

1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni.

1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito solo all'interno dello stesso comune.

1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";

b) le parole: "nel limite massimo di 10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli interventi di cui al comma 1".

Art. 4

Adeguamento termini per la richiesta di contributi


1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.».

Art. 5

Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attivita' educativa e didattica


1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 ((del presente decreto)). In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'((Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30)). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

((1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita convenzione e' altresi' disciplinato lo svolgimento da parte del personale della societa' Fintecna Spa delle stesse attivita' di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)).

2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

((2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.

2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi sismici, e' assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)).

3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.

Art. 6

Conferenza permanente e Conferenze regionali


1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e' sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;

((a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti")).

b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio ((entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione)) per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;

f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) e' ((abrogata)).

2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano ((...)) il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;

b) al comma 6:

1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» ((e dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,"));

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 ((del presente articolo)) insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione ((della data)) nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;

((b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5"))

c) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione ((, messa in riserva (R13))) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile ((. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).»;

2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

d) al comma 8 le parole: «del Commissario ((straordinario,))» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

e) il comma 10 e' abrogato.

((e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo")).

((2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art. 7-bis

(( (Interventi volti alla ripresa economica).))

(( 1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito il seguente:

"Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".))

Art. 7-ter

(( ((Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016). ))

((1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).

Art. 8

Legalita' e trasparenza

1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «((o in data successiva))» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

Art. 9

Disciplina del contributo per le attivita' tecniche per la ricostruzione pubblica e privata

1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse"));

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;

c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

Art. 9-bis

(( (Indennita' di funzione).))

((1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale")).

Art. 10

Sostegno alle fasce deboli della popolazione

1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.

2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ((al decreto-legge n. 189 del 2016)) alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 ((al medesimo decreto-legge)) alla data del 26 ottobre 2016;

b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.

4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), ((del)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare e' definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unita' abitativa.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della prestazione di cui al presente articolo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.

8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 10-bis

(( (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).))

((1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticita' connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la regione illustra le modalita' organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalita' e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le regioni in piano di rientro, tale piano e' oggetto di valutazione nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso)).

Art. 11

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali


01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorita' competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino piu' disponibili.

2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre 2017".

1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016»;

2) la lettera b) e' abrogata;

3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»;

c) al comma 2, le parole: ", della telefonia e della radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e della telefonia,";

c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8".

d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».

e) al comma 11:

1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;

2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;

g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».

g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 ((fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Fermo restando l'obbligo di versamento ((entro il 16 dicembre 2017)), per il pagamento dei tributi ((oggetto di sospensione)) di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e' assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto ai soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";

b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017";

c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:

"13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo".

10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018.

12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.

13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».

15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 11-bis

(( (Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).))


(( 1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))

Art. 11-ter

(( (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).))


((1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016)).

Art. 12

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito


1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

Art. 13

Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attivita' di redazione della Scheda Aedes


1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture ((interessati)) dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale.

2. Il compenso dovuto al professionista per l'attivita' di redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista. ((Con le medesime ordinanze sono individuate, altresi', le modalita' di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilita' speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014)).

4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

((4-bis. Al fine di garantire il piu' elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalita' di formazione a distanza utilizzando gli strumenti piu' idonei allo scopo.))

((4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

Art. 14

Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione


1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ((, sentiti i comuni interessati)), possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, ((prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti,)) unita' immobiliari ad uso abitativo agibili ((o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita,)) e realizzate in conformita' alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ((contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia)), da destinare temporaneamente ((in comodato d'uso gratuito)) a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113)) del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,)) e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016)). ((In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unita' immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente)).

((1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo)).

2. Ai fini di cui ((al comma 1)) le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

3. Le proposte ((di acquisizione)) sono sottoposte ((, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,)) alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruita' sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonche' valutazione della soluzione economicamente piu' vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni ((o dell'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica)) nel cui territorio sono ubicati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

Art. 15

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche


1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attivita' produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonche' le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 ((e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017)) e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. ((Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.))

4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio 2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017 ((ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017)).

6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-bis

(( (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).))


((1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni interessate)).

Art. 16

Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti


1. Per le esigenze di funzionalita' delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.

2. Ai maggiori oneri ((derivanti dalla disposizione del comma 1)), pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17

Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali


1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».

2. ((Se)) la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Art. 17-bis

(( (Sospensione di termini in materia di sanita').))


((1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 non si applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015)).

Art. 18

Ulteriori disposizioni in materia di personale


1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;

2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;

3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme ((restando)) le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;

((3-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita', si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2")).

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

((b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria")).

2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite ((dell'ulteriore importo di un milione di euro)) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita' connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e' autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».

4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «cento»;

((a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita':

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;

b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3"));

((a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata"));

((a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: "nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario"));

b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.»;

c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;

((c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3")).

5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) al comma 1, le parole da: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3"));

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal ((comma 3-bis)), sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa ((...)).

3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a trecentocinquanta.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.

((3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse)).».

((5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: "pari a 2,0 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "nonche' un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione,".

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti.

5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata".

5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilita' speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalita' di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992)).

Art. 18-bis

(( (Realizzazione del progetto "Casa Italia").))


(( 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per garantire l'immediata operativita' del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta' alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unita' di personale non dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 18-ter

(( (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).))


((1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.))

Art. 18-quater

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).


1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ((fino al 31 dicembre 2019)) e' attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18-quinquies

(( (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).))


((1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 e' sostituito dai seguenti:

"10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.

10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto".))

Art. 18-sexies

(( (Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).))


((1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: "nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016".))

Art. 18-septies

(( (Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).))


((1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo".))

Art. 18-octies

(( (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).))


((1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016";

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'.

3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.

3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016".))

Art. 18-novies

(( (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).))


((1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "dalla crisi sismica del 1997 e 1998" sono inserite le seguenti: "e, in Umbria, del 2009".))

Art. 18-decies

(( (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).))


((1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.))

Art. 18-undecies

(( (Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016).))


((1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessita' di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis";

b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

e) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";

2) al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";

f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019)).

Capo II

Altre misure urgenti per il potenziamento della capacita' operativa
del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 19

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile


1. In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare la piena operativita' della funzione di coordinamento delle attivita' emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma.

((2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)).

Art. 19-bis

(( (Unita' cinofile).))


((1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita', nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)).

Art. 20

Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Dipartimento della protezione civile


1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalita' connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita' di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilita' e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilita' delle stesse.

Art. 20-bis

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici).


1. Per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, ((comma 161)), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita' sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilita' sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilita' sismica.

Art. 20-ter

(Disposizioni finanziarie).


1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta' di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, ((fino a 700 milioni di euro)), a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma del centro Italia.

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.

Capo III

Disposizioni di coordinamento e finali

Art. 21

Disposizioni di coordinamento


1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle seguenti: "da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni"));

a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;

c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».

2. L'importo di 47 milioni di euro, ((versato dalla Camera dei deputati e)) affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Art. 21-bis

(( (Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).))


((1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a 205 milioni di euro per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".))

Art. 21-ter

(( (Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).))


((1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998)).

Art. 22

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2017


MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri


Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze


Minniti, Ministro dell'interno


Calenda, Ministro dello sviluppo

economico


Delrio, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali


Martina, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali


Galletti, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del

mare


Orlando, Ministro della giustizia


Franceschini, Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del

turismo


Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione


Costa, Ministro per gli affari

regionali


Fedeli, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca


Visto, il Guardasigilli: Orlando

((Allegato A

(Art. 18-undecies)

"Allegato 2-bis


Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)


Regione Abruzzo:

1) Barete (AQ);

2) Cagnano Amiterno (AQ);

3) Pizzoli (AQ);

4) Farindola (PE);

5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)")).

 
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