Eureka Previdenza

Messaggio 379 dell'11 luglio 2003

Oggetto:

Procedura 3ERRE. Definizione delle domande di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 D.Lgs. 564/1996 - Tipo pratica "ISL5").

In riferimento alle disposizioni emanate con circolare n. 220 del 14 novembre 1996, si comunica che sono in linea i programmi per la definizione delle domande di cui all’oggetto.

La procedura consente di determinare l’onere dovuto e le modalità di versamento, nonché di emettere il provvedimento di accoglimento ed i bollettini di conto corrente postale, come per la generalità delle pratiche trattate dalla procedura 3ERRE.

Per le domande in oggetto si evidenzia che sono riscattabili – se non altrimenti coperti e in alternativa alla possibilità di effettuare versamenti volontari - i soli periodi successivi al 31 dicembre 1996. Non è richiesta una contribuzione minima, ma è sufficiente, per accedere al riscatto, la qualifica di iscritto.

Ad ogni buon fine si ricorda che per questo tipo di pratica, sono riscattabili periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali nella misura massima di 3 anni. Tali assenze devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dal datore di lavoro con la precisazione che le stesse sono prive di copertura assicurativa.

Con l’occasione si sottolinea che l’esercizio della facoltà di riscatto si perfeziona con il versamento di un onere, il cui ammontare deve essere determinato – secondo i casi – con le modalità della riserva matematica ovvero con il sistema del calcolo percentuale, applicando rispettivamente i criteri dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 ovvero dell’articolo 2, ultimo comma, del D.Lgs. n. 184/1997.

A tale proposito si precisa che i criteri di calcolo dell’onere come riserva matematica sono analoghi a quelli già applicati al riscatto del corso legale di laurea.

Peraltro, considerato che le modalità del calcolo percentuale non richiedono particolari puntualizzazioni (l’onere deve essere determinato sulla base della retribuzione imponibile dei 12 mesi di contribuzione antecedenti la relativa domanda), nelle istruzioni operative allegate al presente messaggio vengono illustrate le varie fasi del solo calcolo con riserva matematica, applicabile alle domande di assicurati che hanno maturato contribuzione per almeno 18 anni interi alla data del 31 dicembre 1995.

Il Direttore l’Area

P. Pellizzari

Twitter Facebook