Eureka Previdenza

Decreto 82761 del 20 giugno 2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Fondo   di   solidarieta'   per   il   sostegno   dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.  (Decreto
n. 82761). (14A07681)

(GU n.236 del 10-10-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                           di concerto con
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
  Visto, in particolare,  il  comma  42  del  citato  art.  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'art.  7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del  28  giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella  parte  in  cui
prevede che la disciplina dei  fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n.  92  e  successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e  delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi,  da  stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
  Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92,  che  prevede  che  l'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto  art.  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito cooperativo;
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in  data  30  ottobre
2013  tra  Federcasse,  Dircredito,  Fabi,   Fiba/Cisl,   Fisac/Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con  cui  in
attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'  stato
convenuto di adeguare e  modificare  il  Regolamento  istitutivo  del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione  professionale  del  personale
del credito cooperativo alle disposizioni di  cui  all'art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto il successivo accordo  del  13  novembre  2013,  sottoscritto
dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il
quale sono state apportate modifiche al  precedente  accordo  del  30
ottobre 2013;
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati  del
30 ottobre  2013  e  del  13  novembre  2013  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                       Costituzione del Fondo
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo»
che continua la gestione del Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno
del  reddito,  dell'occupazione  e  della   riconversione   e   della
riqualificazione professionale del personale del credito  cooperativo
gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge  n.
662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3  della  legge
n. 92/2012.
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione.
  3. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

                               Art. 2
                         Finalita' del Fondo
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei
lavoratori    dipendenti    dalle    aziende     gia'     rientranti,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati,  nel  campo  di
applicazione di cui all'art. 2 decreto  del  ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia  e
delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito  e  in  connessione
con  processi  di  ristrutturazione,  di  situazioni  di  crisi,   di
riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o  sospensione
temporanea di attivita' o di lavoro:
  a)   favoriscano   il   mutamento   e   il    rinnovamento    delle
professionalita';
  b) realizzino politiche attive per il sostegno  dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito.

                               Art. 3
                      Amministrazione del Fondo
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da Federcasse  e  cinque  esperti  designati
dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con  Federcasse,
il CCNL di Categoria  per  le  Banche  di  Credito  Cooperativo/Casse
rurali in possesso di specifica competenza e  pluriennale  esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nonche'  da  due  rappresentanti
con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente,   rispettivamente   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  sette  componenti  del  Comitato,  aventi  diritto  al   voto
deliberativo.
  3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e  la
parte sindacale.
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
  5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni,  e,  in
ogni caso, fino al  giorno  d'insediamento  del  nuovo  Comitato.  La
nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte  consecutive.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,  per
qualunque causa, uno  o  piu'  componenti  del  comitato  stesso,  si
provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di  cui  al  comma  1.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come  un
mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro  anni
di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara'  considerato  come
un mandato  intero  ai  fini  del  limite  di  quatto  anni  e  della
consecutivita' della nomina di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma.
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le  designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  di
criteri di rotazione.
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese.
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente.
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento  della
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche e integrazioni, i componenti  del  comitato  amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  28  aprile  2000,  n.  157,  in  carica  alla  data  di
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto,
continueranno a svolgere  i  rispettivi  incarichi  fino  alla  prima
costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno  2012,  n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.
  12. Il Fondo opera nel  rispetto  del  principio  del  bilancio  in
pareggio.

                               Art. 4
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni  basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
  c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di  cui  alla
precedente lettera b), con propria  delibera  proporre  modifiche  in
relazione all'importo delle prestazioni o alla  misura  dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed  adeguate.
Le modifiche  sono  adottate,  anche  in  corso  d'anno,  secondo  la
normativa vigente, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
  d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
  e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di  precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art.  12
del presente decreto;
  f)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio;
  g)   vigilare   sulla   corretta    affluenza    dei    contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli  interventi,
nonche' sull'andamento  della  gestione,  studiando  e  proponendo  i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del  Fondo,  nel
rispetto del criterio di massima economicita';
  h)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in   materia   di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
  i) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti;
  l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
  m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',  concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite  delle  risorse  gia'  acquisite,  secondo  quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.

                               Art. 5
                             Prestazioni
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
    a) in via ordinaria:
  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello  aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in  concorso  con  gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
  2)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per  cause  previste
dalla legislazione  vigente  in  materia  di  integrazione  salariale
ordinaria o straordinaria, e anche  in  concorso  con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  e/o  previsti  da  accordi   collettivi   di
categoria;
  3)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori  interessati  da  riduzione  dell'orario  di   lavoro   in
applicazione  di  contratti  di  solidarieta'  espansivi   ai   sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento  della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi  a  fruirne
nel  quadro  dei  processi   di   agevolazione   all'esodo.   Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica  soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente  al  60%
del valore attuale, calcolato  secondo  il  tasso  ufficiale  BCE  di
riferimento alla data di  decorrenza  della  prestazione,  di  quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione  correlata,  che  pertanto
non verra' versata, se  detta  erogazione  fosse  avvenuta  in  forma
rateale.
    c)  in  via  emergenziale,  all'erogazione,  nei  confronti   dei
lavoratori in esubero non  aventi  i  requisiti  per  l'accesso  alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente  comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del  presente  decreto,  anche  al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'Assicurazione  Sociale
per l'Impiego (ASpI).
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  a  favore  dei  lavoratori  che  maturino  i  predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva  rilevabile  da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.

                              Art. 6
                            Finanziamento
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo:
  a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi  a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato;
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punti 2 e  3  nella  misura  dell'1,  5%  calcolato  sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali  perse  dai  lavoratori
interessati dalle prestazioni.
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  relativo  ai   soli   lavoratori   interessati   alla
corresponsione degli assegni medesimi, in  misura  corrispondente  al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e  della
contribuzione correlata.
  4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del  contributo  straordinario
di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione  nei  confronti
del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo
di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro  stipulati  dalle  parti  nazionali  e
indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
  5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

                               Art. 7
                      Accesso alle prestazioni
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
  a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
  b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
  c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
3),  all'espletamento  delle  procedure  contrattuali  e   di   legge
finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una  programmata
riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
  d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e  c),
all'espletamento delle procedure  contrattuali  e  preventive  per  i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo  aziendale  nell'ambito  del  quale
siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b),  c)
e d) una  pluralita'  di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dagli
accordi collettivi di categoria vigenti in materia  di  processi  che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero  determinano
la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente.
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punto
2), lettere b) e c), nell'ambito dei  processi  di  cui  all'art.  2,
possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di  legge
e di contratto applicabili alla categoria.

                               Art. 8
              Individuazione dei lavoratori in esubero
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della  maggiore  prossimita'  alla  maturazione   dell'accesso   alla
pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   di
appartenenza, ovvero della maggiore eta'
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e  alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra
rispetto al numero degli esuberi,  si  tiene  conto  dei  carichi  di
famiglia.

                               Art. 9
                 Criteri di precedenza e turnazione
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti  1,  2  e  3,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e  dei  criteri
individuati all'art. 7, sono prese in esame su base  trimestrale  dal
Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande  e  tenuto  conto  delle
disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle  prestazioni  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono  riguardare
interventi superiori ai dodici mesi.
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre  di  riferimento,  in  misura  non  superiore  alla   meta'
dell'ammontare  dei  contributi   ordinari   dovuti   nel   trimestre
precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione
e amministrazione e al netto delle prestazioni, di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate.
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso  congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
ovvero di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  3,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti nel trimestre precedente  dall'azienda  stessa,  tenuto  conto
degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di  cui
all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate.
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro  secondo  le  modalita'  stabilite   dall'Inps   con   propria
circolare.
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza.
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito  gli
obiettivi prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,  possono  essere
chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme  di
intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni  fruite
tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi  Fondi   nazionali,
dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano  modulato
di restituzione.

                               Art. 10
                    Prestazioni: criteri e misure
 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
  2. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. Nel caso di sospensione temporanea  dell'attivita'  di  lavoro
con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge
n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del  Fondo
sia inferiore  al  20%  dell'importo  dell'indennita'  stessa,  detto
assegno viene determinato in tale misura.
  3. Per l'accesso alle prestazioni  ordinarie  di  cui  all'art.  5,
comma 1,  lettera  a),  punto  2),  le  riduzioni  o  le  sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata  massima
non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3  e
4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione
salariale
  4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera  a),  punto  3),  il  Fondo  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato
nella misura dell'80% della retribuzione lorda  mensile  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non  prestate,  le  quali
non possono essere complessivamente superiori al 60%  dell'orario  di
lavoro  settimanale  previsto  dal   CCNL   di   categoria,   normata
dall'accordo di cui  all'art.  7,  comma  2,  ridotto  dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione  vigente  o  dalla  contrattazione  collettiva,  secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa  integrazione  guadagni  per
l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la
durata massima di 24 mesi,  prorogabili  per  ulteriori  12  mesi,  e
comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
  5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2,  3,  e  4,
considerata in concorso con le prestazioni  di  sostegno  al  reddito
pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad  un
importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente  l'80%  della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore  stesso
per le ore o per le giornate non lavorate.
  6. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro,  l'erogazione  degli  assegni  di   cui   ai
precedenti commi 2, 3 e 4  e'  subordinata  alla  condizione  che  il
lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore  di
soggetti terzi, fatta salva la prestazione di  lavoro  accessorio  di
cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque  fermo
quanto previsto dalle normative  vigenti  in  materia  di  diritti  e
doveri del personale.
  7.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari:
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base
della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi:
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia;
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
  9. Nei casi di cui al comma 8, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
correlata, e' corrisposto sino  alla  fine  del  mese  antecedente  a
quello previsto per la erogazione della pensione  fermo  restando  il
limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.
  10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente  gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
a), punti 2 e 3.
  11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui  all'art.
5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche'  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi  dell'art.  3,  comma  34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  12.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura   della   contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
  13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa  indennita'  sostitutiva,  nonche'  ad  eventuali  ulteriori
benefici   previsti   dalla   contrattazione   collettiva,   connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto  per  riduzione  di  posti  o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
  14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
  15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici.

                               Art. 11
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria
 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  o   autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
  5. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
  6.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  nell'atto  dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
  7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  6,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.

                               Art. 12
                        Sezione emergenziale
 
  1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
  a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici
trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati
e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art.  5,
comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere  della  condizione
di disoccupazione involontaria, anche in concorso con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  eventualmente  previsti  dalla  legislazione
vigente;
  b) al finanziamento, per un  massimo  di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo  di  cui  al
successivo comma 2, ridotto dell'eventuale  concorso  degli  appositi
fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione.
  2. L'accesso alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
condizionato dall'espletamento delle vigenti  procedure  contrattuali
di prevenzione dei conflitti collettivi e di  legge  previste  per  i
processi che determinano  la  riduzione  dei  livelli  occupazionali,
nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano  con
accordo aziendale.
  3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
  a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore, con la riduzione di  un  importo  pari  ai  contributi
previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  che  non
sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252  lordi
mensili  se  la  retribuzione  tabellare  annua  dell'interessato  e'
inferiore ad Euro 38.000;
  b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare  annua  compresa
tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo
di Euro 3.029 lordi mensili;
  c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua  superiore
ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo  di  3.523  euro
lordi mensili.
  La misura del predetto assegno e' ridotta in  caso  di  ricorso  al
trattamento ASpI, per tutta la  durata  di  percezione  e  in  misura
corrispondente al valore lordo della  prestazione.  L'erogazione  del
predetto assegno e' comunque soggetta alle regole  di  sospensione  e
decadenza dal trattamento previste per l'ASpI.
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI.
  5. Per le prestazioni di cui al presente  articolo  e'  dovuto,  da
parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo  emergenziale  il  cui
ammontare e' pari alla meta'  delle  prestazioni,  comprensive  della
correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
  6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal
Comitato,   su   base   trimestrale,   in   ordine   cronologico   di
presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
  8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di
cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti  del
Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo  da
altri  datori  di  lavoro,  destinatari  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle parti  nazionali  e  indicati  da
Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori
rappresentate nel Fondo stesso.

                              Art. 13
                        Contributi sindacali
 
  I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario  di  sostegno
al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a  favore
delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti
collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di  apposita
clausola inserita nel documento di  rinuncia  del  preavviso  di  cui
all'art. 10.

                               Art. 14
 
 
                            Norme finali
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e
successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione  del  presente
decreto, in relazione alle quali rimangono  confermati  gli  obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni.
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2014
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4081

  

Decreto 78642 del 24 gennaio 2014

Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642). (14A02971)

(GU n.86 del 12-4-2014)

 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto  legge  n.  76
del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.  99,  che
modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a  13  del  citato  articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i  settori  non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale,  che  si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a  41  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92 che  disciplinano  il  funzionamento  dei
Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 42 del  citato  articolo  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'articolo
7, comma 5, lettera c), punto 5, del  decreto  legge  n.  76  del  28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in
cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e' adeguata alle norme della legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni  con  decreto  del  Ministro  del
Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  di  accordi  e  contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del  citato  articolo  3,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del  Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro  dell'Economia
e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno al reddito,  dell'occupazione,  della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di
«Poste Italiane S.p.A.»; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato  in  data  27  giugno
2013 tra Poste Italiane spa e SLC - CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE,  FAILP
CISAL, CONFSAL Com.ni,  UGL  Com.ni  con  cui,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno  del
reddito, dell'occupazione e della  riconversione  e  riqualificazione
professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni  di
cui  all'articolo  3  della  legge  28   giugno   2012,   n.   92   e
contestualmente di estendere l'ambito di applicazione  del  Fondo  ad
altre Societa' del Gruppo Poste Italiane; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo  citato  del
27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
                        Adeguamento del fondo 
 
  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale delle Poste Italiane spa  gia'  istituito
presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, e' adeguato  alle
previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28  giugno  2012,
n.   92   gli   oneri   di   amministrazione   derivanti    dall'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo  i
criteri  previsti  dal  regolamento  di  contabilita'  del   predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e  vengono  finanziati  nell'ambito
della contribuzione dovuta. 
Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico
delle singole  aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli
all'Istituto distintamente. 
                               Art. 2 
                  Finalita' e destinatari del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle Poste Italiane spa e delle societa' del Gruppo Poste
Italiane di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge  n.
101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.  125,
che, nell'ambito ed in connessione con processi di  ristrutturazione,
di  situazioni  di  crisi,  o  di  riorganizzazione  aziendale  o  di
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, con le finalita'
previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92: 
    a)   favoriscano   il   mutamento   e   il   rinnovamento   delle
professionalita'; 
    b)  realizzino  politiche  attive  di  sostegno  del  reddito   e
dell'occupazione. 
  2. Il Fondo non puo' erogare prestazioni  a  favore  di  lavoratori
dipendenti di societa'  derivate  o  derivanti  dalle  imprese  sopra
indicate in seguito ad operazioni societarie. 
  3. Il Fondo  viene  ridenominato  "Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  professionale  del  personale  del   Gruppo   Poste
Italiane". 
  4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del  personale  delle  Poste  Italiane
spa, di cui al decreto 1° luglio 2005, n. 178,  fino  all'entrata  in
vigore del presente decreto, rimangono acquisite al  fondo  medesimo,
cosi' come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3,  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 3 
                      Amministrazione del Fondo 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati  da  Poste  Italiane  e  da  cinque  esperti
designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti  l'accordo  o  il
contratto collettivo nazionale di lavoro, in  possesso  di  specifica
competenza  e  pluriennale  esperienza  in  materia   di   lavoro   e
occupazione, nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente  in
rappresentanza rispettivamente  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle
connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni sindacali. 
  4.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei  due
terzi dei componenti del Comitato  amministratore.  Le  deliberazioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti  e,  in  caso  di  parita'
nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 
  6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  7. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri. 
  8. I componenti  del  Comitato  durano  in  carica  4  anni,  senza
possibilita'  di  rielezione  e,  in  ogni  caso,  fino   al   giorno
d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi  in  cui  durante  il
mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale,  uno  o
piu'  componenti  del  Comitato  stesso,  si  provvedera'  alla  loro
sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato,
secondo le modalita' di cui al comma 1. 
  9. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale del Fondo  nella  fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche ed integrazioni, i componenti del  Comitato  amministratore
previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  1°  luglio  2005,  n.  178  in  carica  alla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, continueranno  a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 4 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione  delle
prestazioni  nonche'  sull'andamento  della   gestione   del   Fondo,
adottando i provvedimenti necessari per assicurare  al  funzionamento
del medesimo la massima economicita' e trasparenza; 
    e)  proporre  modifiche  alla  contribuzione  ordinaria,  di  cui
all'articolo 6, comma  1,  lettera  a),  al  fine  di  assicurare  la
copertura finanziaria delle prestazioni; 
    f)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in  materia  di
contributi e prestazioni; 
    g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui al successivo articolo 11; 
    h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti. 
                               Art. 5 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'articolo
2, comma 1: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche  in  concorso
con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro
o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria  o  straordinaria  anche  in  concorso  con  gli   appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.  Il  Fondo
versa, altresi', la contribuzione  correlata,  di  cui  al  comma  33
dell'articolo 3 della legge  n.  92/2012,  alla  competente  gestione
assicurativa obbligatoria; 
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al  versamento  della
contribuzione   correlata,   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3,  comma  34  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei  processi
di agevolazione all'esodo. 
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta  del  lavoratore  in  unica
soluzione,  l'assegno  straordinario  sara'  pari   ad   un   importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata. 
  2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti
di cui all'articolo 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro, a  favore  dei  lavoratori  che  raggiungano  i  requisiti
previsti per il pensionamento di  vecchiaia  o  anticipato  a  carico
della gestione previdenziale obbligatoria  di  riferimento  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della  complessiva  anzianita'  rilevabile   da
apposita  certificazione  prodotta  dai  lavoratori  (estratto  conto
contributivo   rilasciato   dal   competente    ente    o    gestione
previdenziale). 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma  1,  lettera  b),   alla   competente   gestione   assicurativa
obbligatoria. 
                               Art. 6 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e'
dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico dei  lavoratori),  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi  i
dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci  di
previsione; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera  a),  punto  2  nella  misura  dell'1,5%,   calcolato   sulle
retribuzioni imponibili  ai  fini  previdenziali  ed  applicato  alle
retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni. 
  2. Eventuali  variazioni  della  misura  del  contributo  ordinario
(0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore  in  ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto mensilmente da parte del  datore  di  lavoro  un
contributo straordinario, relativo  ai  soli  lavoratori  interessati
dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente
al fabbisogno di copertura degli  assegni  straordinari  erogabili  e
della contribuzione correlata. 
  4. Il Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma  26  e  ss.,  legge  28
giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  5.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  6. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  7.  Sulla  base   del   bilancio   di   previsione,   il   Comitato
amministratore ha la facolta'  di  proporre  modifiche  in  relazione
all'importo  delle  prestazioni  o  alla  misura   dell'aliquota   di
contribuzione. Le modifiche sono adottate anche in corso  d'anno  con
decreto direttoriale del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali e  dell'Economia  e  Finanze,  verificate  le  compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  Comitato
amministratore. 
  8. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero  di  inadempienza  del  Comitato  amministratore,   l'aliquota
contributiva puo' essere  modificata  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  e  dell'Economia  e
delle  Finanze,  anche  in  mancanza   di   proposta   del   Comitato
Amministratore.   In   ogni   caso,   in   assenza   dell'adeguamento
contributivo, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  9. Ai  contributi  di  finanziamento  del  Fondo  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo  3,  comma  25,  della  legge  n.
92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. 
                               Art. 7 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 1, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 2, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative ove previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per
i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 
  2. L' accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato
alla condizione  che  le  suddette  procedure  sindacali  di  cui  al
precedente comma 1 si concludano con accordo  aziendale,  nell'ambito
del quale siano stati individuati, per i casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), un pluralita' di strumenti secondo  quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera  c),  si
puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera a), punti 1 e 2. 
  4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito dei
processi di cui all'articolo 2,  puo'  accedere  tutto  il  personale
dipendente delle Poste Italiane spa e delle Societa' del Gruppo, come
individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i
dirigenti. 
                               Art. 8 
       Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 
 
  1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b)  sono
rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in connessione con processi
di ristrutturazione, di situazioni di crisi,  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione  o  di  trasformazione  di  attivita'  o  di
lavoro, raggiungano i requisiti  previsti  per  il  pensionamento  di
vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. 
  2. Le parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c) e 2,  individueranno  le  modalita',  i  criteri  e  le
priorita' di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b). 
                               Art. 9 
                        Criteri di precedenza 
 
  1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate  nel
rispetto delle procedure e dei criteri di cui  all'articolo  7,  sono
prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non  superiore
a due mesi, deliberando gli interventi secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione delle domande in base alle disponibilita' del  Fondo
e alle  valutazioni  di  priorita'  espresse  dallo  stesso  Comitato
amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni  ordinarie  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,  devono  riguardare
interventi  di  durata  massima  almeno  pari   a   quella   prevista
dall'articolo 3, comma 31, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni. 
                               Art. 10 
                    Prestazioni criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dell'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea. 
  2. Nei casi di riduzione dell'orario di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera a), punto 2, (superiore a 36  ore  annue  pro  -  capite)  il
Fondo,  per  le  ore  eccedenti  tale  limite,  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto
dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in  atto  per
la  cassa  integrazione  guadagni  per  l'industria.   Tale   assegno
ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata
massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9. 
  3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il lavoratore  destinatario,  durante  il  periodo  di  riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga  alcun
tipo di attivita' lavorativa  in  favore  di  soggetti  terzi.  Resta
comunque  fermo  quanto  previsto   dalle   normative   vigenti   che
disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti. 
  4. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  il  Fondo
eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il  cui  valore
e' pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione
anticipata; 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario, cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4  bis  ,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d),  n.  1),  del  decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314; 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
      2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario
cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  aggiunto
dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto  legislativo
2 settembre 1997, n. 314. 
  6. Nei casi di cui al comma 5, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per il diritto  a  pensione  anticipata  o  di  vecchiaia;  l'assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione  correlata,
e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello  previsto
per la decorrenza della pensione. 
  7. La contribuzione correlata per i  periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punto  2,  e  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione  del  rapporto  di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta'  e/o  anzianita'
contributiva richiesti per la  maturazione  del  diritto  a  pensione
anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e'  utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi  compresa  quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura. 
  8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione  dell'orario  o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, e' calcolata sulla base  della  retribuzione  imponibile  ai
fini previdenziali. 
  9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i  periodi  di
erogazione dell'assegno straordinario per  il  sostegno  al  reddito,
sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della  forma
di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori  dipendenti
interessati e versate a carico  del  Fondo,  per  ciascun  trimestre,
entro il trimestre successivo. 
  10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita' sostitutiva. 
  11. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 11 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1. Gli  assegni  straordinari  di  sostegno  al  reddito  non  sono
cumulabili,  in  quanto  incompatibili,  con  i  redditi  da   lavoro
dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo  di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da  attivita'  lavorativa
prestata a  favore  di  altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  in
concorrenza con le attivita' delle imprese del Gruppo Poste  Italiane
come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari  di  sostegno
al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune  richiamato  dall'articolo  10  con  i   redditi   da   lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo  di  fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata  a
favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione  erogabile  dal  fondo   di   previdenza   obbligatoria   di
appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente  il
predetto trattamento minimo. 
  6. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti correlati. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione  correlata  di
cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 12 
                        Contributi sindacali 
 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi  sindacali
a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti  i
contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di
cui all'articolo 10. 
                               Art. 13 
                            Norme finali 
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92
e successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Giovannini       
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 751 
 

Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046)

Vigente al: 8-4-2015

Capo I

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare le modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarita' contributiva;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessita' ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarieta' che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonche' di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;


Emana

il seguente decreto-legge:


Art. 1

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine


1.(( Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro ((. . .)) e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di ((contratti a tempo determinato stipulati)) da ciascun datore di lavoro ((ai sensi del presente articolo)) non puo' eccedere il limite del 20 per cento ((del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione)). ((Per i datori di lavoro)) che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-bis e' abrogato;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di ((cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi)), a condizione che si riferiscano».

((b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine";

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.";

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:

"4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono";

b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,")).

((2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: "della somministrazione" sono inserite le seguenti: "di lavoro";

2) il comma 5-quater e' abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3")).

((2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita' del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia' previsto dalla legislazione vigente.

2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.

2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: "fino al 31 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015")).

Art. 2

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato


1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

((1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";

2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";

3) il comma 3-ter e' abrogato));

b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione ((almeno)) nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

((b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:

"2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali"));

((c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni")).

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.

((2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro")).

Art. 2-bis

(( (Disposizioni transitorie).))


((1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001)).

Capo II

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita' contributiva e di contratti di solidarieta'

Art. 3

Elenco anagrafico dei lavoratori


1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani((nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri)) regolarmente soggiornanti in Italia» ((, la parola: "ammesse" e' sostituita dalla seguente: "ammessi", le parole: "inoccupate, disoccupate, nonche' occupate" sono sostituite dalle seguenti: "inoccupati, disoccupati ovvero occupati" e la parola: "inserite" e' sostituita dalla seguente: "inseriti")).

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «((in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ))».

Art. 4

Semplificazioni in materia di documento ((unico)) di regolarita' contributiva


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse ((, compresa la medesima impresa,)) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. ((La risultanza)) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ((sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili)), da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione ((presso gli archivi)) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ((ed e' eseguita)) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ((servizi e forniture)) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato ((...)) sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ((", in quanto compatibile,")) sono soppresse.

((5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere)).

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Contratti di solidarieta'


1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((la concessione del beneficio)) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,(( n. 448, come rideterminato dall'articolo )) 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.».

((1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: "e' del 25 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' del 35 per cento.";

b) il terzo periodo e' soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)).

Art. 6

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014


NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri


Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali


Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Decreto Interministeriale 83486 del 28 luglio 2014

Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486). (14A08168)

(GU n.247 del 23-10-2014)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA - CISL, FISAC - CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI - SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta:

Art. 1 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

                               Art. 2 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione
definito dall'art. 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte
di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno  di
quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di  situazioni  di  crisi  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono
volti a: 
    a) assicurare ai lavoratori non coperti  dalla  disciplina  della
cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa  per  cause  previste  dalla  normativa  in
materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
    b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    c) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di  agevolazione  all'esodo,  ai
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    d)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea. 
                               Art. 3 
                      Amministrazione del Fondo 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da ABI  e  cinque  esperti  designati  dalle
Organizzazioni  Sindacali  stipulanti,  il  verbale  di  accordo   20
dicembre 2013, in possesso  di  specifica  competenza  e  pluriennale
esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  nonche'  da  due
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre
la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto. 
  3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal
Comitato stesso tra i propri membri. 
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  5. I componenti del comitato durano in carica  quattro  anni  e  in
ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso
in cui durante  il  mandato  vengano  a  cessare  dall'incarico,  per
qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla
loro  sostituzione  con  altro  componente  designato,   secondo   le
modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a  tre
riunioni consecutive il Comitato, su proposta  del  Presidente,  puo'
deliberare  la  decadenza  del   componente.   Fino   alla   relativa
sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini  di  cui
al comma 1. 
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  del
criterio di maggiore rappresentativita'. 
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente. 
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge n. 92/2012,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  i  componenti  del  Comitato  amministratore  previsto
dall'art. 3 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 4 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e  consuntivo,  corredati  da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto  anni  basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia e  finanza,  e  relativa  nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione  a  otto  anni,  nonche'
degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie  degli  accordi  del
settore del credito,  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di  contribuzione  tali
da garantire risorse continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche  sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
finanze; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art.  9  e
deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite  le  parti
firmatarie degli accordi  del  settore  del  credito,  le  regole  di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte
di ciascun datore di lavoro; 
    e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli  accordi  del
settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la  misura
del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il  Comitato
fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera a), da destinare alla sezione emergenziale  di  cui  all'art.
12; 
    f)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma
30 del medesimo  art.  3,  al  fine  di  assicurare  il  pareggio  di
bilancio; 
    g)  vigilare  sull'affluenza  dei   contributi,   sull'erogazione
dei trattamenti   e   sull'ammissione   agli   interventi,    nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', anche attraverso  la  riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate tra  le  prestazioni  di  cui
all'art. 5, lettera a) e c); 
    h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; 
    i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui all'art. 11; 
    m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in
carenza  di  disponibilita',   concedere   interventi   solo   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
commi 26 e 27, della legge n. 92/2012. 
                               Art. 5 
                             Prestazioni 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso  con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori interessati  da  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,   ivi   comprese   le   prestazioni    di    solidarieta'
intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6; 
    b) in via straordinaria: 
      all'erogazione di  assegni  straordinari  per  il  sostegno  al
reddito, in forma  rateale,  ed  al  versamento  della  contribuzione
correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a  fruirne  nel  quadro
dei processi di agevolazione all'esodo. 
      Qualora l'erogazione avvenga su  richiesta  del  lavoratore  in
unica soluzione,  l'assegno  straordinario  e'  pari  ad  un  importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
decorrenza  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata, che pertanto non verra' versata. 
    c) in via emergenziale: 
      all'erogazione, nei confronti dei  lavoratori  in  esubero  non
aventi i requisiti per l'accesso alle  prestazioni  straordinarie  di
cui alla lettera b)  del  presente  comma,  dei  trattamenti  di  cui
all'art. 12 del presente decreto. 
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita),  a
favore dei lavoratori che maturino  i  predetti  requisiti  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della   complessiva   anzianita'   contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera b), dovuta  alla  competente  gestione  assicurativa
obbligatoria. 
  6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di sostegno  del  reddito  relative  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo  sono  ridotte  in
misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi
compresa la contribuzione correlata. 
                               Art. 6 
                            Finanziamento 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse. In fase di  prima  applicazione  la
misura e' fissata nell'1,5%. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  il  cui  ammontare  e'   determinato   dal   Comitato
amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera  e),  relativo  ai  soli
lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in
misura  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura  degli  assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  4. Il  Comitato  amministratore  del  Fondo  provvede  con  cadenza
annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del  Fondo,
in conformita' a quanto previsto dagli  articoli  4  e  6,  comma  1,
lettera a), ai fini della  eventuale  adozione  di  appositi  decreti
direttoriali di  modifica  della  contribuzione  ordinaria  ai  sensi
dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012. 
  5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni  dell'art.  3,  comma  9,
della legge n. 335/1995. 
                               Art. 7 
                      Accesso alle prestazioni 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le  condizioni  di  lavoro  del  personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di
quelle legislative laddove espressamente previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  b)  e
c), all'espletamento delle procedure  contrattuali  preventive  e  di
legge previste per  i  processi  che  determinano  la  riduzione  dei
livelli occupazionali. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo aziendale o di  gruppo  nell'ambito
del quale siano stati individuati per i  casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1) e 2). 
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi  di
cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria. 
                               Art. 8 
              Individuazione dei lavoratori in esubero 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  di  appartenenza,
ovvero della maggiore eta'. 
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni  aziendalmente  concordate  e,   ove   ancora   risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti  di  cui
sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia. 
                               Art. 9 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni. 
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui  al  comma  1  del
presente articolo, formulate  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei
criteri individuati all'art. 7, sono  prese  in  esame  dal  Comitato
amministratore  su  base  trimestrale.  Il  Comitato   delibera   gli
interventi  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione   delle
domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette  domande
non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore  all'ammontare  dei
contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo
di  riferimento,   tenuto   conto   degli   oneri   di   gestione   e
amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a) gia' deliberate. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti dalla singola azienda nello  stesso  periodo  di  riferimento,
tenuto conto degli  oneri  di  gestione  e  amministrazione  e  delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro con le modalita' definite dall'Inps con propria circolare. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte  dello  stesso  datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,  e  che  abbiano
conseguito gli  obiettivi  prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,
possono essere chiamati a provvedere,  prima  di  poter  accedere  ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,  delle
prestazioni fruite  tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi
Fondi  nazionali  o  comunitari,  mediante  un  piano   modulato   di
restituzione. 
                               Art. 10 
                    Prestazioni: criteri e misure 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma  1,
lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31,  della
legge  n.  92/2012,  eroga  ai  lavoratori  interessati  un   assegno
ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del  60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata  al  lavoratore
per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un  importo  di:
Euro  1.140  lordi  mensili,  se  la   retribuzione   lorda   mensile
dell'interessato e' inferiore a  Euro  2.099;  di  Euro  1.314  lordi
mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa
tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro  1.660  lordi  mensili  se  la
retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  superiore  ad  Euro
3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire  dal  1°
gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e  quelli  di  cui
all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri  e  le  misure  in
atto  per  la  cassa  integrazione  guadagni  per   l'industria.   La
retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei
trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella
individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima  mensilita'  percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione
annua per ogni giornata.  Qualora  l'importo  dell'assegno  ordinario
cosi' calcolato sia inferiore al trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 
  3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro  con
ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3,  comma  17,  della
legge n.  92/2012,  e  subordinatamente  al  possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della
legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico  del
Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa. 
  4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla  condizione
che il lavoratore destinatario durante  il  periodo  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa  non  svolga  alcun  tipo  di
attivita' lavorativa in favore  di  soggetti  terzi.  Resta  comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema  di  diritti  e
doveri del personale. 
  5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 31, della legge n. 92/2012. 
  6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro,  attuate  con
l'assenso dei lavoratori  interessati,  per  un  periodo  massimo  di
quarantotto  mesi  pro-capite  con  riduzione   proporzionale   della
retribuzione e la contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  di
nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito nella legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  nonche'  le
ulteriori  disposizioni  nazionali  e  territoriali  in  materia   di
solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con  le  eventuali
prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del  settore  del
credito. 
  7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il  diritto  alla  pensione
anticipata.  Nei  confronti  dei  lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012,
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10, dell'art. 24, legge n. 214/2011. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia.  Nei  confronti  dei   lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
  8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e
lettera b), punto 1), la  retribuzione  annua  lorda  e'  determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo
i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 
  9. Nei casi di cui al comma 7, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di  lavoro  e  il  mese  precedente  il  raggiungimento  dei
requisiti  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico;  l'assegno
straordinario e' corrisposto sino alla fine del  mese  antecedente  a
quello previsto per la decorrenza della pensione  fermo  restando  il
limite massimo di cui all'art. 5, comma 3. 
  10. La contribuzione correlata per i periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a  favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto  2  e  per  i  periodi  di  erogazione  dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di  lavoro  e  il
mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della  pensione,
fermo il limite massimo di cui all'art. 5,  comma  3,  e'  versata  a
carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento  del  diritto  alla
pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro
misura. 
  11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o  sospensione
dell'attivita'  lavorative,  nonche'  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata
in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4  novembre  2010,
n. 183. 
  11-bis. Le somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita'  sostitutiva,  ad  eventuali  ulteriori  benefici
previsti dalla  contrattazione  collettiva,  connessi  all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione  di  posti  o  soppressione  o
trasformazione di servizi o uffici. 
  13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 11 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro,  dipendente  o  autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi e derivati da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della  riscossione,
altri soggetti operanti nell'ambito  creditizio  o  finanziario,  ivi
compresi  quelli  operanti  nel  campo  degli  strumenti  finanziari,
nonche' dei fondi  comuni  e  servizi  d'investimento,  che  svolgono
attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui  prestava
servizio l'interessato. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessa la corresponsione degli assegni  straordinari  di  sostegno  al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune di cui all'art.  10,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione del Fondo  pensione  lavoratori  dipendenti  e  per  il  50%
dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 
  6.  La  base  retributiva  imponibile  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra e'  ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo dell'instaurazione  di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, e cancellazione della contribuzione correlata. 
                               Art. 12 
                        Sezione emergenziale 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'art.  2,
comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono  in  possesso  dei
requisiti  per  l'accesso  alle  prestazioni  straordinarie  di   cui
all'art. 5, comma 1, lettera b): 
    a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno  per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria; 
    b) al finanziamento, per un massimo di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale,  ridotto  dell'eventuale  concorso
degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 
  2.   L'accesso   alle   predette   prestazioni   e'    condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e  di  legge
previste per i processi che  determinano  la  riduzione  dei  livelli
occupazionali, nonche'  all'ulteriore  condizione  che  le  procedure
sindacali di cui sopra si  concludano  con  accordo  aziendale  o  di
gruppo. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),  il  Fondo  provvede  al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI  e
finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al  comma  8,
fino ad una somma pari: 
    a)  all'80%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con la riduzione,  ove  applicabile,  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad  un  importo  di  Euro
2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari  annue  fino  a  Euro
40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo. 
    b)  al  70%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  Euro
2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a
Euro 52.890; 
    c)  al  60%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore pari  ad  un  importo  di  Euro  3.702  lordi
mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890. 
  L'integrazione di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  soggetta  alle
regole sulla sussistenza dei requisiti,  sulla  sospensione  e  sulla
decadenza previste per la indennita' ASpI. 
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per  tutto  il  periodo  di  percezione  da  parte   del   lavoratore
dell'indennita' ASpI. 
  5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da  parte
del datore di lavoro, un contributo il cui  ammontare  e'  pari  alla
meta' delle prestazioni, comprensive della  correlata  contribuzione,
deliberate dal Fondo. 
  6.  Le  domande  di  accesso   alle   prestazioni   della   sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico  di  presentazione,  tenuto  conto
delle disponibilita' del Fondo. 
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 
  8. Nei casi in cui la misura degli interventi di  cui  al  comma  1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle  risorse  della  sezione  emergenziale  individuati  dal
Comitato  amministratore  ai  sensi  dell'art.  4,  lettera  d),   la
differenza resta a carico del datore di lavoro. 
                               Art. 13 
                        Contributi sindacali 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito  o  emergenziale  hanno  facolta'  di  versare  i
contributi sindacali  a  favore  delle  Organizzazioni  Sindacali  di
appartenenza stipulanti i contratti  collettivi  vigenti  di  cui  al
presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento
di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10, ovvero nella domanda di
prestazione emergenziale di cui all'art. 12. 
                               Art. 14 
                            Norme finali 
  Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  Il Fondo continuera' ad erogare  secondo  le  regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto o comunque derivanti da accordi  sottoscritti  prima
di tale data,  in  relazione  alle  quali  rimangono  confermati  gli
obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 4417 
 

Decreto 16 dicembre 2014

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (14A09922)

(GU n.301 del 30-12-2014)

 
 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO
 
 
                           di concerto con
 
 
                IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
                    PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
 
 
  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
  Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30
luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto
direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri
regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'  art.  78,  comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
  Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con
cadenza triennale  fino  al  1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31
dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente
della  speranza  di  vita  all'eta'  corrispondente  a  65  anni   in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte
decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita';
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello  Stato,
di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e
Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie Generale - n. 289 del  13  dicembre  2011,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di  Statistica
(ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica  che
la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni  e  relativa
alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno  2010  e
l'anno 2013, e'  pari  a  0,3  decimi  di  anno;  il  predetto  dato,
trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di  0,4
che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad  una  variazione
pari a 4 mesi;
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
 
                              Decreta:
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai
trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e
12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   sono   ulteriormente
incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di
anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge  23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,  sono  ulteriormente
incrementati di 0,3 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 16 dicembre 2014
 
                                               Il Ragioniere generale
                                                     dello Stato      
                                                       Franco         
 
    Il direttore generale     
delle politiche previdenziali
        e assicurative        
           Ferrari            

  

Twitter Facebook