Eureka Previdenza

Reddito di attivazione

Beneficiari e durata

(circ.138/2014)

L’articolo 2 della Convenzione individua, in base ai criteri stabiliti esclusivamente dalla Provincia Autonoma, i soggetti che hanno diritto al RA e la durata del sussidio.

Il RA è erogato:

  1. ai lavoratori che hanno un'età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
    • hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 agosto 2014;
    • sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
    • sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
      La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo massimo di 4 mensilità se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 2 mensilità se la cessazione involontaria si è verificata nell’anno 2015.
      Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal1'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.
  2. ai lavoratori che hanno un’età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
    • hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 dicembre 2014;
    • sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale fatti salvi i casi di esclusione;
    • sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
      La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad  un periodo massimo di 2 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 1 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata nell’anno 2015.
      Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dall'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.
  3. ai lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
    • hanno beneficiato della MiniASpl per almeno 2 mesi ed hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI dopo la data del 31 agosto 2014;
    • sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
    • sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
      La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo pari a quello di godimento dell’indennità di MiniASpi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilità.

L’individuazione dei beneficiari è di competenza della provincia Autonoma, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dall’INPS (vedi par. 3).

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