Eureka Previdenza

Disoccupazione speciale per l’edilizia

La misura

Il trattamento speciale spetta nella misura:

  • dell'80% della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro, (fino al 1991 la retribuzione era rivalutata ogni anno, al 1° gennaio, in base all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Dal 1991 questo meccanismo di adeguamento non si applica più).  
  • Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427
    AnnoImporto massimo mensileImporto massimo mensile al netto del contributo del 5,84%
    2016 635,34 598,24
    2015 635,34 598,24
    2014 634,07 597,04
    2013 627,17 590,54

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi massimi della mobilità.

Qualora il lavoratore abbia titolo ad entrambi i trattamenti (trattamento speciale ed ASpI), finito il trattamento speciale, il trattamento ordinario per i mesi restanti sarà uguale a quello dell'ASpI.

All'indennità ASpI si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

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