Eureka Previdenza

Disoccupazione speciale per l’edilizia

Beneficiari

E' una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili.

Ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati per:

  1. cessazione dell'attività aziendale;
  2. ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  3. riduzione di personale:
  4. fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano

Il trattamento speciale di disoccupazione non spetta

  1. Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità);
  2. ai lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;
  3. agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
  4. ai lavoratori parasubordinati;
  5. agli apprendisti;
  6. ai dirigenti;
  7. ai lavoratori titolari di pensione diretta;
  8. ai lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.
  9.  ai lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un somministratore. (Il contratto di somministrazione lavoro (Circ. 18 del 01/02/2005), è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall'impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice. L'azienda di somministrazione è inquadrata nel settore del terziario, pertanto anche nel caso in cui il somministrato presti attività lavorativa presso un'impresa edile e viene licenziato, lo stesso lavoratore non avrà diritto al trattamento speciale dell'edilizia.(Circ. 41 del 13/03/2006)
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