Eureka Previdenza

Legge 402 del 25 luglio 1975

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

Vigente al: 17-8-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.

La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e' subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreche' il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo 1 e' dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

A tale ufficio dovra' essere altresi' prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorita' consolare italiana.

Art. 3.

I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreche' abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovra' altresi' risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

Art. 4.

Alla corresponsione degli assegni familiari nonche' dell'indennita' di disoccupazione provvede l'istituto nazionale della previdenza sociale con le modalita' che saranno stabilite dagli appositi comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvedono per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonche' le regioni.

Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 25 luglio 1975


LEONE


MORO - TOROS -

RUMOR - COLOMBO


Visto, il Guardasigilli: REALE

 
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