Eureka Previdenza

Disoccupazione lavoratori rimpatriati

Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975

(circ.106/2015)

Come già precisato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975, rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Disoccupazione lavoratori rimpatriati

Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975

(circ.106/2015)

Come già precisato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975, rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Requisiti per il diritto

Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

Decorrenza

La prestazione decorre:

  • dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

Importo

L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 16 del 29 gennaio 2015).

Come è noto, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 317 del 1987, convertito nella legge n. 398 del 1987 sono determinate con decreti ministeriali annuali.

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