Eureka Previdenza

Disoccupazione lavoratori rimpatriati

Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee

(circ.106/2015)

Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee l’art. 28bis, paragrafo 1 (all.1), del “Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee”, stabilisce che:

  • “1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:
    • che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,
    • la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,
    • che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
    • e che risiede in uno stato membro delle Comunità,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione…” alle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’articolo in argomento, inoltre, qualora l’ex agente possa avere diritto ad una prestazione di disoccupazione in base ad un regime previdenziale nazionale dello Stato membro di residenza, è tenuto a dichiararlo all’Istituzione comunitaria di appartenenza. In tale ipotesi, l'importo della prestazione erogato in base alla normativa nazionale viene dedotto - dal servizio competente dell’Istituzione di appartenenza - da quello spettante a carico del regime applicato dalle Comunità Europee.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato. Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC (all. 2),  compilato dall’Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi sopra citati.

Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture dell’Istituto sono tenute alla compilazione della sola parte B dell’attestato che riporta le informazioni relative al diritto alla prestazione di disoccupazione.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle “Istruzioni per l’utilizzo del modulo” contenute nel modulo CE-AATC allegato.

Si precisa inoltre che agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee che siano cittadini italiani e residenti in Italia, in applicazione del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,  potrà essere riconosciuta -  in presenza di tutti i requisiti ed alle condizioni indicate nei paragrafi n. 2 e n. 3, lettera A), della presente circolare - unicamente la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati prevista dalla Legge n. 402 del 1975.

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