Eureka Previdenza

ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

Prestazioni accessorie - Contribuzione figurativa - ANF

(circ.8/2022)

Per i periodi di fruizione dell’indennità ALAS è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.

Ad esempio, poiché l’importo massimo mensile dell’indennità ALAS per l’anno 2022 è pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4= 1.869,56 euro).

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità ALAS è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Posto che la lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, sostituendo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, stabilisce che: “Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, la contribuzione figurativa generata a seguito della percezione dell’indennità ALAS, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, dovrà essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione complessiva utile.

Nell’ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell’indennità in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione come sopra individuati dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per ALAS.

ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

Prestazioni accessorie - Contribuzione figurativa - ANF

(circ.8/2022)

Per i periodi di fruizione dell’indennità ALAS è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.

Ad esempio, poiché l’importo massimo mensile dell’indennità ALAS per l’anno 2022 è pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4= 1.869,56 euro).

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità ALAS è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Posto che la lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, sostituendo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, stabilisce che: “Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, la contribuzione figurativa generata a seguito della percezione dell’indennità ALAS, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, dovrà essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione complessiva utile.

Nell’ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell’indennità in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione come sopra individuati dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per ALAS.

Assegno al nucleo familiare

Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.

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