Eureka Previdenza

ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

Requisiti

(circ.8/2022)

L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 66, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021:

  1. non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  2. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  3. non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  4. avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  5. avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

Requisiti

(circ.8/2022)

L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 66, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021:

  1. non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  2. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  3. non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  4. avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  5. avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Assenza di titolarità di rapporti di lavoro autonomo o subordinato

3.1 Assenza di titolarità di rapporti di lavoro autonomo o subordinato

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione ALAS, l’articolo 66, comma 8, lett. a), del decreto Sostegni bis dispone che il richiedente la prestazione deve avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e non deve essere titolare di rapporto di lavoro autonomo – ivi compreso il rapporto di collaborazione – o di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione della domanda.

Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie

3.2 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie

L’articolo 66, comma 8, lett. b), del decreto Sostegni bis prevede altresì che per accedere all’indennità ALAS il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

La prestazione ALAS, analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non è altresì compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Il beneficiario della prestazione ALAS – qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità al momento della presentazione della domanda di ALAS o divenisse titolare dello stesso in corso di fruizione dell’ALAS – può optare a favore dell’indennità ALAS in luogo del predetto assegno.

I lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione per l’indennità ALAS possono rinunciare alla stessa in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua della prestazione ALAS.

Il requisito di cui al presente paragrafo 3.2, ai sensi del comma 10 dell’articolo 66 in argomento, deve essere presente – oltre che alla data di presentazione della domanda - durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS, pena la decadenza dalla stessa secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7 della presente circolare.

Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza

3.3 Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

L’articolo 66, comma 8, lett. c), del decreto Sostegni bis, ai fini dell’accesso alla prestazione ALAS, prevede che il richiedente non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza. Anche con specifico riferimento a detto requisito, il successivo comma 10 dell’articolo 66 in argomento dispone che il medesimo requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ALAS, pena la decadenza dalla prestazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7 della presente circolare.

Con riferimento a detto specifico requisito, si fa presente che – ai fini dell’accesso all’indennità ALAS - lo stesso si ritiene soddisfatto laddove il richiedente l’ALAS non sia componente di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Requisito contributivo di almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

3.4 Requisito contributivo di almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

La disposizione di cui all’articolo 66, comma 8, lett. d), del decreto Sostegni bis prevede che per accedere all’indennità ALAS è necessario fare valere almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997.

Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.

Giova ricordare che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 c.c.

Avere prodotto, nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda di ALAS, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro

3.5 Avere prodotto, nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda di ALAS, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro

L’articolo 66, comma 8, lett. e), del decreto Sostegni bis prevede, infine, che l’assicurato richiedente la prestazione, per accedere all’indennità, deve avere prodotto - nell’anno civile che precede la presentazione della domanda - un reddito di importo non superiore a 35.000 euro.

Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è il reddito complessivo e non il solo reddito connesso all’attività autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997.

Ai fini della verifica di detto requisito si precisa che – non disponendo l’Istituto del dato reddituale legislativamente previsto – in sede di presentazione della domanda il richiedente la prestazione deve dichiarare di essere in possesso del requisito reddituale in argomento.

Per la verifica del requisito reddituale di cui sopra, l'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l'Agenzia delle Entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.

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