Eureka Previdenza

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo

(circ.179/2013)

Datori di lacoro tenuti al versamento del contributo di malattia e maternità

Sono tenuti al versamento dei contributi di malattia e maternità per i marittimi componenti l’equipaggio della nave gli armatori, intendendosi per tali le persone fisiche o i soggetti giuridici che esercitano l'impresa di navigazione ai sensi dell’art. 265 cod. nav.

Sono, inoltre, destinatari dei predetti obblighi contributivi i seguenti datori di lavoro, diversi dagli armatori:

  • concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo;
  • concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dall’autorità marittima;
  • aziende che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato.

Datori di lavoro tenuti al versamento del solo contributo di  maternità

Sono, invece, obbligati al versamento del solo contributo di maternità (con esclusione, quindi, della malattia) i seguenti soggetti:

  1. le imprese di navigazione aerea, che si avvalgono per lo svolgimento della propria attività di personale navigante dell’aviazione civile. Sono considerate aziende di navigazione aerea: quelle che esercitano il trasporto di cose e/o persone, mediante servizi di linea e non di linea; quelle che esplicano il cosiddetto lavoro aereo, a scopi industriali, commerciali, agricoli, ecc.; quelle che gestiscono scuole di pilotaggio. Sono altresì considerate aziende di navigazione aerea le aziende di costruzioni aereonautiche, nonché quelle che impiegano personale dipendente in attività di navigazione aerea per finalità anche strettamente privatistiche dell'impresa di appartenenza;
  2. le società di navigazione, intendendosi per tali le Società armatoriali esercenti attività di trasporto marittimo.

 

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