Eureka Previdenza

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Destinatari

(circ.179/2013)

A far tempo dal 1° gennaio 2014, l’Istituto riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche disciplinate, rispettivamente, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831Mixed element/text selection e dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, considerandosi come tali tutti quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave.

L’Istituto riscuote, inoltre, i soli contributi di maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.

Relativamente alla platea dei soggetti sopra individuata, si fa presente quanto segue.

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Destinatari

(circ.179/2013)

A far tempo dal 1° gennaio 2014, l’Istituto riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche disciplinate, rispettivamente, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831Mixed element/text selection e dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, considerandosi come tali tutti quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave.

L’Istituto riscuote, inoltre, i soli contributi di maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.

Relativamente alla platea dei soggetti sopra individuata, si fa presente quanto segue.

Marittimi componenti l’equipaggio della nave

Marittimi componenti l’equipaggio della nave.

Sono i lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole della gente di mare (artt. 114 e ss. cod. nav.), imbarcati in qualità di componenti l’equipaggio della nave (artt. 316 e ss. cod. nav.).

I componenti l’equipaggio della nave sono registrati nel ruolo d’equipaggio (art. 169 cod. nav.) previsto per le navi maggiori ovvero nella licenza (art. 172 cod. nav.) relativa alle navi minori e galleggianti.

Altri lavoratori imbarcati

Altri lavoratori imbarcati

Sono lavoratori che, pur non essendo iscritti nel ruolo ovvero nella licenza e, conseguentemente, non facendo parte dell’equipaggio, sono comunque imbarcati, a vario titolo, per il servizio della nave (art. 3, legge n. 831 del 1938).

Trattasi di:

  • lavoratori alle dipendenze dei Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo (art. 2, co. 2, legge n. 831 del 1938);
  • lavoratori alle dipendenze di aziende (c.d. concessionari di altri servizi di bordo), autorizzate dal competente Ministero delle infrastrutture e trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dall’art. 17 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e successive modificazioni;
  • personale tecnico ed operaio, autorizzato all’imbarco sulle navi. Come  chiarito dal Ministero della Marina Mercantile, tale personale, imbarcato per lo svolgimento di attività di verifica di impianti vari installati sulla nave (personale tecnico/ispettori), nonché (operai) per l’esecuzione di lavori che non sia stato possibile portare a compimento a nave ferma, non fa parte dell’equipaggio. Tuttavia, il predetto personale, indipendentemente dalla durata della navigazione, è soggetto all’assicurazione contro le malattie della gente di mare, trattandosi di lavoratori comunque imbarcati per il servizio della nave ai sensi dall’art. 3, legge n. 831 del 1938 (circolare Ministero Marina Mercantile del 3 febbraio 1961, prot. n. 24/221);
  • personale adibito ai servizi speciali nei porti durante la sosta in porto o durante il disarmo (personale di comandata, tecnico, ispettivo e simili).

Personale navigante dell’aviazione civile

Personale navigante dell’aviazione civile.

Trattasi del personale di volo indicato dall’art. 731, lett. a), cod. nav.

Ai sensi del successivo art. 732, il personale di volo si distingue nelle seguenti categorie:

  • personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili (piloti);
  • personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo (personale tecnico di cabina);
  • personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo).

Addetti agli uffici delle società di navigazione

Addetti agli uffici delle società di navigazione

Trattasi di lavoratori non marittimi che svolgono la propria attività in qualità di addetti agli uffici delle società armatoriali esercenti attività di trasporto marittimo.

Esclusioni

Esclusioni.

I contributi di malattia e maternità non sono dovuti con riferimento ai  pescatori componenti gli equipaggi di natanti non superiori alle 10 tonnellate stazza lorda (tsl), riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250.

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