Eureka Previdenza

Le cure termali

I beneficiari

Le cure termali spettano:

  • ai lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS;
  • ai lavoratori dipendenti di cui sopra che hanno esercitato l'opzione per il "bonus" ai sensi dell'art. 1 comma 12 L. 243/2004 purché non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell'effettuazione del turno di cure (msg n. 16724 del 28/05/2004) e non abbiano compiuto l'età pensionabile (msg 2798/2007);
  • ai dipendenti INPS;
  • ai dipendenti INPS, precedentemente iscritti all'INPDAP, transitati all'Istituto tramite la mobilità interenti (msg 10969 del 7.04.2006) purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPDAP;
  • ai lavoratori autonomi che versano il contributo IVS;
  • ai lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (msg. 7478/2007) che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione.

Le cure termali

I beneficiari

Le cure termali spettano:

  • ai lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS;
  • ai lavoratori dipendenti di cui sopra che hanno esercitato l'opzione per il "bonus" ai sensi dell'art. 1 comma 12 L. 243/2004 purché non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell'effettuazione del turno di cure (msg n. 16724 del 28/05/2004) e non abbiano compiuto l'età pensionabile (msg 2798/2007);
  • ai dipendenti INPS;
  • ai dipendenti INPS, precedentemente iscritti all'INPDAP, transitati all'Istituto tramite la mobilità interenti (msg 10969 del 7.04.2006) purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPDAP;
  • ai lavoratori autonomi che versano il contributo IVS;
  • ai lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (msg. 7478/2007) che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione.

Le cure termali non spettano

Le cure termali non spettano:

  • agli ex assicurati INPDAI, pur se assoggettati all’assegno di invalidità con le stesse norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (decreto legislativo 181/1997).Infatti, hanno versato la contribuzione ad uno specifico fondo che non prevedeva l’erogazione delle cure termali. La concessione delle cure agli anzidetti assicurati sarà possibile soltanto quando gli stessi iscritti dall’1.1.2003 alla “normale” assicurazione IVS, raggiungeranno i richiesti requisiti contributivi; 
  • agli assicurati che usufruiscono del Fondo di Solidarietà ex D.M. 375/2003 in quanto la prestazione a carico di tale fondo è assimilabile alla fattispecie del prepensionamento msg. 24860 del 15.09.2006
  • ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato il cui fondo è gestito dall'INPS msg. 263 del 17.04.02 
  • ai lavoratori dello spettacolo in quanto assicurati IVS all' ENPALS compresi i lavoratori (operai e impiegati) delle sale Bingo circ. 76/2002 punto 3
  • ai familiari degli assicurati
  • ai titolari di pensione, con l'eccezione dei titolari di assegno di invalidità non definitivo.
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