Eureka Previdenza

Bonus asilo nido

Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda

(circ.27/2020)

Il bonus richiesto, fino all’importo massimo spettante su base annua, potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (che per il 2020 è pari a 520 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.

L’articolo 5 del citato D.P.C.M. prevede che nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.

Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, a partire dal 2020 i benefici in commento sono modulati in base alle fasce ISEE di appartenenza, come delineate al precedente paragrafo 4.

L’importo erogabile al richiedente, pertanto, a seguito di eventuali variazioni ISEE nel corso dell’anno, potrebbe subire anche più rideterminazioni.

Si è reso, dunque, necessario prevedere l’acquisizione in procedura di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle che in via prospettica potrebbero comportare il superamento del limite di spesa annualmente erogabile.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

All’atto della domanda, nell’ipotesi di bonus erogato mensilmente di cui all’articolo 3 del D.P.C.M., il richiedente dovrà altresì indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, è necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.

È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019). All’atto della presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.

Al riguardo, si ricorda che, al fine di rendere più agevole per il cittadino l’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del bonus asilo nido, già nel corso del 2018 l’applicazione “INPS mobile” è stata integrata con una nuova funzionalità, denominata “Bonus nido”, che consente di procedere a tale adempimento, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento (cfr. il messaggio n. 4464/2018).

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda, pertanto, possono essere allegate anche da dispositivo mobile/tablet tramite il predetto servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021 (cfr. l’Allegato n. 2).

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