7 giorni di retribuzione (retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento - o quella teorica se assente non retribuito-, esclusi i ratei di 13^ e 14^, ferie pagate , ferie non godute e straordinari ,diviso rispettivamente 26, 13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quattordicinale o settimanale (dovendosi prendere a base le due settimane precedenti il congedo) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978 ; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 art.21 e articolo 26) attualmente pari al 5,54%.