Eureka Previdenza

L'assegno per congedo matrimoniale

A chi spetta

L'assegno per congedo matrimoniale spetta

  1. Ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali,artigiane,cooperative, con la qualifica di:
    • Operai
    • Apprendisti operai
    • Lavoranti a domicilio 
  2. Marittimi di “bassa forza” (sottufficiali e comuni - Circ. n.320 GS del 17/5/1978)
  3. Ai lavoratori disoccupati o sospesi che:
    • Abbiano avuto un valido rapporto di lavoro,alle dipendenze delle suddette aziende, di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio
    • Si dimettono per contrarre matrimonio
    • Siano stati licenziati per cessazione dell’attività
    • Non siano in servizio per:
      • Malattia
      • Sospensione
      • Richiamo alle armi

Spetta anche:

  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario la prima volta (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

L'assegno per congedo matrimoniale

A chi spetta

L'assegno per congedo matrimoniale spetta

  1. Ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali,artigiane,cooperative, con la qualifica di:
    • Operai
    • Apprendisti operai
    • Lavoranti a domicilio 
  2. Marittimi di “bassa forza” (sottufficiali e comuni - Circ. n.320 GS del 17/5/1978)
  3. Ai lavoratori disoccupati o sospesi che:
    • Abbiano avuto un valido rapporto di lavoro,alle dipendenze delle suddette aziende, di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio
    • Si dimettono per contrarre matrimonio
    • Siano stati licenziati per cessazione dell’attività
    • Non siano in servizio per:
      • Malattia
      • Sospensione
      • Richiamo alle armi

Spetta anche:

  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario la prima volta (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A chi non spetta

L'assegno per congedo matrimoniale non spetta:

  • Nel caso di solo matrimonio religioso
  • Ai dipendenti di:
    • Aziende industriali, artigiane, cooperative e lavorazione del tabacco con qualifica di
      • Impiegati
      • Apprendisti impiegati
      • Dirigenti
    • Aziende agricole
    • Commercio
    • Credito
    • Assicurazioni
    • Enti locali
    • Enti statali
    • Aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
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