Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)

Calcolo dell'integrazione

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa (circ. n. 113 del 1994), decurtata dell’aliquota del 5,84% pari al contributo previsto per gli apprendisti.
Alla retribuzione mensile vanno aggiunti i ratei di 13^ e 14^ mensilità, ridotti in proporzione alle giornate di sospensione dal lavoro.
Per il calcolo dell'integrazione salariale, dalla retribuzione lorda devono essere esclusi:

  • trattamenti retributivi corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta al trattamento di integrazione salariale;
  • somme a titolo di arretrati;
  • competenze non soggette a contribuzione ex art. 12 della Legge n. 153 del 1969, (ad es.: 50% delle diarie o   indennità di trasferta);
  • retribuzioni in natura di cui il lavoratore continui a fruire durante il periodo di sospensione (es.: valore in   contanti dell’alloggio).

La retribuzione mensile deve essere divisa per 26 in caso di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile; in caso contrario va divisa per il numero di giornate effettivamente lavorate o comunque retribuite compreso le ferie, le festività nazionali e infrasettimanali, i permessi retribuiti, la “sesta” giornata in caso di “settimana corta” (orario su 5 giornate, in tal caso le giornate di effettivo lavoro prestate devono essere aumentate dello 0,20% in modo da raggiungere, nella settimana, il totale di 6 giornate).
La retribuzione da prendere a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore.
Sarà assunta come base di calcolo, la retribuzione percepita dal lavoratore solo se superiore a quella contrattuale.
La retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge; pertanto se la retribuzione prevista dal contratto o quella effettivamente percepita dal lavoratore, risultasse inferiore al minimale di legge, la prestazione deve essere liquidata assumendo come base di calcolo il minimale stesso (circ. n. 118 del 5 ottobre 2007).
Sono soggetti al massimale gli interventi previsti per afta epizootica e quelli per le sospensioni di attività conseguenti a riconversione, ristrutturazione aziendale o ad eccezionali calamità ed avversità atmosferiche.
Non sono soggetti all’applicazione del limite massimo mensile:

  • i trattamenti concessi per intemperie stagionali;
  • i primi 6 mesi consecutivi di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie.
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