Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)

Requisiti per la concessione

I requisiti per la concessione sono:

  • Assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • almeno 181 giorni di effettivo lavoro nell’anno solare con la stessa azienda agricola.

Poiché il requisito occupazionale si riferisce ad un periodo annuo, la verifica del conseguimento del requisito va eseguito alla fine dell'anno cui si riferiscono le integrazioni salariali.
Allo scopo di erogare tempestivamente le prestazioni richieste, l'INPS accetta l'impegno del datore di lavoro a far effettuare al lavoratore interessato almeno 181 giornate di lavoro annue.
Tuttavia, alla fine di ogni anno occorre procedere alla verifica dell'esistenza del numero prescritto di giornate lavorate di tutti i lavoratori interessati alle integrazioni salariali e di quello concernente il limite massimo integrabile di 90 giorni. A questo proposito, le Aziende, nel corso dell'anno successivo a quello in cui hanno beneficiato delle integrazioni salariali agricole, dovranno compilare un prospetto, per ciascun lavoratore destinatario dell'integrazione, contenente le giornate di effettivo lavoro (aumentate dello 0,20 in caso di settimana corta), le ferie e festività infrasettimanali, le assenze per malattia e maternità, per infortunio, per sciopero e servizio militare.
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di calendario escludendo le domeniche e le festività infrasettimanali.
L'erogazione del trattamento è effettuata con riserva di successiva verifica del requisito occupazionale e contributivo nonché di quello relativo al limite massimo di 90 giornate di integrazione salariale erogabili nell'anno.
Allo scopo di sostenere il reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro all'inizio o alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare, la verifica sia del requisito dei 181 giorni sia del limite massimo di 90 giornate di integrazione, viene effettuata anche con riferimento ai 12 mesi precedenti o successivi alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro (circ. n. 5648 G.S./1977).
Con la circ. n. 178 del 1993, l'INPS precisa che al prescritto requisito di 181 giornate di effettivo lavoro, corrisponde un maggior numero di giornate di contribuzione dovute alle festività infrasettimanali, alle ferie, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo per festività soppresse: in sostanza, per ogni periodo di assenza per il quale spetta la retribuzione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16235/2002 e la sentenza n. 453 del 2003 ha stabilito che i periodi di infortunio, malattia e astensione obbligatoria per gravidanza sono utili ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale dei 181 giorni (circ. n. 63 del 28/5/2008).
Nel caso di insussistenza del requisito occupazionale e in presenza dei requisiti richiesti, potrà essere erogato il trattamento speciale, previsto dall'art. 21 della Legge n. 223/1991, nei casi di eccezionali calamità o riconversione e ristrutturazione aziendale.

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