Eureka Previdenza

Assegno residuale

Lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b)

(circ.79/2015)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risposta ad interpello n. 5 del 6 marzo 2015 ha chiarito che “le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’articolo 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero. Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati”.

Pertanto, il Ministero vigilante ha precisato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012 – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale.

Pertanto, le imprese identificate con c.a. 5V non dovranno versare la contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione “19”, avente il significato di “Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex articolo 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”, e Tipo contribuzione “29”, avente il significato di “lavoratori non soci svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex articolo 4, comma 3, della Legge 8/11/1991, n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”.

Le Strutture territoriali provvederanno all’annullamento di eventuali note di rettifica attive risultanti non dovute.

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