Eureka Previdenza

Assegno residuale

Imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà  bilaterale alternativo per l’Artigianato

(circ.79/2015)

Le imprese operanti nel settore dell’artigianato non sono comprese nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in quanto, come reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per tale settore alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di un Fondo di solidarietà ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Infatti, con accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l’Associazione denominata “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato” e di adeguare l’atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell’articolo 3 citato.

Pertanto, tutte le aziende classificate dall’Inps con il c.s.c. identificativo del settore dell’Artigianato (4.XX.XX), che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di cui all’articolo 3, commi 14 e seguenti, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, in attuazione degli accordi sottoscritti, sono state escluse dall’obbligo contributivo nei confronti del Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota del 9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, sono tenute ad inviare all’Inps una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende, al fine di consentire alle Sedi di procedere alla eliminazione del codice di autorizzazione “0J” (codice che, come noto, dal 1/1/2014, ha assunto il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014”)

Per le imprese già operanti alla data di pubblicazione della presente circolare, l’esclusione dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, o di altro Fondo di solidarietà, nel cui ambito di applicazione le stesse ricadano in relazione all’attività economica esercitata, avverrà, ad opera delle Sedi in presenza dei presupposti e su espressa richiesta aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di costituzione dell’impresa se successiva.

Le Strutture territoriali provvederanno all’annullamento di eventuali note di rettifica attive risultanti non dovute.

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