Home Contribuzione Volontaria Iscritti al fondo ex-INPDAI Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata
-
Adeguamento del contributo volontario
-
Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
-
Autorizzazioni rilasciate dall'ex-INPDAI
-
Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata
-
Contribuzione indebita e da rimborsare
-
Decorrenza dell'autorizzazione
-
Determinazione della base imponibile
-
Dirigenti già autorizzati in gestione diversa dall'INPDAI
-
Domande di autorizzazione presentate all'INPS
-
Efficacia della contribuzione figurativa
-
Importo del contributo volontario
-
Iscritti al fondo ex-INPDAI
-
Modalità e termini di versamento del contributo
-
Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria
-
Periodi neutri
-
Presentazione della domanda
-
Requisiti di ammissione alla prosecuzione volontaria
-
Retribuzione superiore al tetto pensionabile AGO
-
Rideterminazione del contribto volontario
-
Scelta della gestione dove autorizzare
-
Sospensione temporanea dell'efficacia dell'autorizzazione
-
Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
- Dettagli
- Visite: 1409
La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI
Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata
(circ.172/2003)
Presso il soppresso Istituto i criteri di incompatibilità della contribuzione volontaria erano gli stessi previsti dalla normativa generale vigente nell’AGO, fatta eccezione per i versamenti relativi a periodi di contemporanea contribuzione alla “Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati”. Fermo restando che l’iscrizione alla citata “Gestione” non doveva essere in corso alla data di presentazione della domanda, era invece consentito il versamento volontario presso l’INPDAI durante i periodi di attività prestati successivamente all’autorizzazione, con obbligo contributivo a detto ordinamento pensionistico. A tale proposito si richiama il punto 2 del msg.92/2003, ribadendo che i dirigenti già autorizzati ai versamenti volontari da decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, nonché quelli che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2002 e che verranno autorizzati da decorrenza successiva alla soppressione dell’INPDAI, potranno proseguire volontariamente la contribuzione anche in costanza di versamenti alla Gestione Separata INPS. La suddetta possibilità riguarda anche i dirigenti che, cessati comunque entro il 31 dicembre 2002, hanno percepito l’indennità sostitutiva di preavviso per un periodo anche successivo alla data del 31 dicembre 2002; al contrario, non potranno avvalersi della predetta facoltà coloro che, nel periodo di preavviso hanno continuato a prestare attività, proseguendo il rapporto di lavoro oltre la data del 31 dicembre 2002.