Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Importo del contributo volontario

(circ.172/2003)

Secondo la previsione dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, il contributo volontario è pari al valore ottenuto applicando l’aliquota di finanziamento (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) prevista per la contribuzione obbligatoria all’importo medio della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva (base imponibile).

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere perciò applicata l’aliquota IVS attualmente vigente per il versamento della contribuzione obbligatoria all’evidenza contabile separata del FPLD, pari al 32,70%: la minore aliquota applicata agli autorizzati nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 (attualmente pari al 29,57%) riguarda infatti i soli prosecutori volontari della gestione ordinaria del predetto Fondo pensioni.

La variazione dell’aliquota contributiva determina corrispondenti variazioni dei contributi volontari, con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Importo del contributo volontario

(circ.172/2003)

Secondo la previsione dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, il contributo volontario è pari al valore ottenuto applicando l’aliquota di finanziamento (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) prevista per la contribuzione obbligatoria all’importo medio della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva (base imponibile).

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere perciò applicata l’aliquota IVS attualmente vigente per il versamento della contribuzione obbligatoria all’evidenza contabile separata del FPLD, pari al 32,70%: la minore aliquota applicata agli autorizzati nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 (attualmente pari al 29,57%) riguarda infatti i soli prosecutori volontari della gestione ordinaria del predetto Fondo pensioni.

La variazione dell’aliquota contributiva determina corrispondenti variazioni dei contributi volontari, con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Importo minimo della base imponibile

Come disposto dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997, l’importo minimo della retribuzione su cui quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989 (attualmente pari al 40% dell’importo del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno), ferma restando l'applicazione di un diverso minimale, nei casi di minimi retributivi superiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Sulla base delle norme suddette, pertanto, l’importo minimo settimanale della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo volontario dovuto per il 2003 dai dirigenti iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD è pari ad   € 634,14.

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