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Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente
Termini di presentazione della domanda
(circ.33/2014)
Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.
Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame.