Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Termini di presentazione della domanda

(circ.33/2014)

Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.

Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame.

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Termini di presentazione della domanda

(circ.33/2014)

Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.

Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame.

Presentazione della domanda

Tale autorizzazione, infatti, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:

  • per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
  • mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
  • attraverso intermediari abilitati.

Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati  attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”:

  • “Cittadino OnLine”;
  • “Contact Center”;
  • “Patronato”.

Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.

Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, a pena di decadenza.

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