Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Requisiti per l'autorizzazione alla contribuzione integrativa

(circ.33/2014)

I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore.

Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.

Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004.

Posto che il decreto ministeriale sopra richiamato ha rimesso all’Ente impositore la determinazione delle regole del versamento integrativo, tale facoltà potrà essere esercitata mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di seguito specificati.

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