Eureka Previdenza

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Lavoratori autonomi

(circ.248/1991)

Il diritto alla ricostituzione e' riferito ai periodi di attività lavorativa svolta in Libia, indipendentemente dalla circostanza che tale attività abbia determinato la copertura assicurativa in tale Paese. La domanda di ricostituzione deve essere corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata del periodo di lavoro. Nell'impossibilita' di produrla, e' sufficiente che i dati necessari risultino da una dichiarazione sostitutiva.

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Lavoratori autonomi

(circ.248/1991)

Il diritto alla ricostituzione e' riferito ai periodi di attività lavorativa svolta in Libia, indipendentemente dalla circostanza che tale attività abbia determinato la copertura assicurativa in tale Paese. La domanda di ricostituzione deve essere corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata del periodo di lavoro. Nell'impossibilita' di produrla, e' sufficiente che i dati necessari risultino da una dichiarazione sostitutiva.

Artigiani e commercianti

Artigiani e commercianti

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, nella Gestione speciale di appartenenza nel periodo considerato - per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta in Libia in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce. Il beneficio della ricostituzione della posizione assicurativa non può essere riconosciuto per i periodi anteriori all'inizio dell'obbligo assicurativo nella gestione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti). Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991. La disposizione vale ovviamente per i periodi successivi al dicembre 1958 per gli artigiani ed al dicembre 1964 per i commercianti.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i soggetti che durante la loro permanenza in Libia hanno svolto attività come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'accreditamento dei contributi dovrà essere effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970 e, cioè, accreditando 3 giornate a settimana per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i ragazzi, con l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore. Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.

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