Eureka Previdenza

Circolare 248 del 25 ottobre 1991

OGGETTO: Legge 1 giugno 1991, n. 166: conversione in legge
         del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103. Interventi
         in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla
         Libia. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
         al piano dei conti.
1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
     L'art. 4 della legge indicata in oggetto prevede che  i
"cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere
dall'INPS  la  ricostituzione,  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersti-
ti, delle  posizioni  assicurative  relative  a  periodi  di
lavoro  dipendente  ed  autonomo  effettuato  in Libia dal 1
luglio 1957 al  21  luglio  1970,  previa  presentazione  di
domanda  corredata da documentazione comprovante l'attivita'
svolta e la durata  dei  periodi  di  assicurazione  ovvero,
nell'impossibilita'  di  produrla, da dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e con effetti dalla data di presentazione della domanda
medesima. La predetta facolta' compete anche  ai  superstiti
ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di  rever-
sibilita'."
     Per  quanto  evidente,  si  richiama l'attenzione delle
Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio  di
cui  sopra,  dovranno dimostrare di essere in possesso della
cittadinanza italiana, al momento della domanda.
     Secondo quanto espressamente  previsto  dalla  disposi-
zione  in  esame,  gli  effetti  della  ricostituzione della
posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione
della  domanda.  Si deve pertanto ritenere che la parziale o
totale mancanza della documentazione richiesta non  valga  a
spostare  il suddetto termine iniziale ad un momento succes-
sivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato
al  richiedente  il  termine  di 60 giorni per presentare la
documentazione mancante. In considerazione della facolta' di
presentare  la  documentazione  sostitutiva di atto notorio,
qualora l'interessato non ottemperi nel  termine  assegnato,
la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di
una nuova domanda, gli effetti  della  ricostituzione  della
posizione  assicurativa decorreranno dalla data di quest'ul-
tima.
     Sulla decorrenza degli effetti  della  domanda  non  ha
influenza  il  materiale  pagamento degli oneri che la legge
pone a carico della gestione per  gli  interventi  assisten-
ziali  e  di  sostegno  alle  gestioni  previdenziali di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  che  debbono
essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, con riferimento alla  situazione  di  ciascun
avente  diritto al momento in cui avra' richiesto il benefi-
cio in questione.  Pertanto,  l'accredito  non  deve  essere
subordinato alla preventiva determinazione degli oneri.
     La  domanda puo' essere presentata anche dai superstiti
del  lavoratore,  ai  fini  del  conseguimento  di  pensioni
indirette o di riversibilita'.
     Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n.
166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia  di
cui  trattasi  e'  ammesso  ricorso al Comitato Speciale del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati  Ammini-
stratori delle gestioni interessate.
     Ai  fini delle prestazioni si precisa che ove i contri-
buti in questione siano determinanti per il  perfezionamento
del  diritto  a pensione, quest'ultima non puo' avere decor-
renza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello
di  presentazione  della  domanda  di  ricostituzione  della
posizione assicurativa.
     Per coloro che, alla data di entrata  in  vigore  della
norma,  risultino  titolari  di  pensione,  la contribuzione
medesima, qualora si collochi  in  un  periodo  anteriore  a
quello  di  decorrenza  della pensione, da' luogo alla rico-
stituzione del trattamento in essere con  effetto  dal  mese
successivo  alla data di presentazione dell'anzidetta doman-
da.
     Qualora la contribuzione riconosciuta  ai  sensi  della
disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla
decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta
dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione
di un supplemento, sussistendone le condizioni.
     Poste  queste  indicazioni  di  carattere  generale  si
forniscono  qui  di  seguito  le  istruzioni  relative  alla
peculiarita' del provvedimento.
2) LAVORATORI DIPENDENTI
     L'articolo  4,  comma  1,  come  sopra  detto,  prevede
espressamente  che  la   ricostituzione   nell'assicurazione
generale   obbligatoria   dei  lavoratori  dipendenti  delle
posizioni assicurative afferenti periodi di lavoro  prestato
in  Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 ha effetto dalla data di
presentazione della relativa domanda e comporta l'accredito,
per  ciascuna settimana di lavoro effettuato, del contributo
base corrispondente alla classe media  di  contribuzione  in
vigore pro-tempore.
     La  contribuzione  oggetto  di ricostituzione da' luogo
nei confronti di coloro che non siano titolari di pensione -
nel  concorso,  s'intende,  delle condizioni di legge - alla
liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni.
     Gli oneri eventualmente sostenuti dai  singoli  lavora-
tori  che  abbiano  chiesto il riscatto degli stessi periodi
per i quali viene oggi invocata la ricostituzione  in  argo-
mento,  riscatto  disposto ai sensi dell'art. 51, 2 c. della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere  rimborsati,  a
domanda, agli interessati.
     In  questa  ipotesi, qualora il richiedente sia gia' in
godimento di una pensione,  per  la  cui  determinazione  si
siano  valutati  periodi  riscattati  a norma della suddetta
disposizione, dovra' essere dedotta dal rimborso  la  "quota
parte  relativa  ai periodi gia' goduti della corrispondente
pensione".
     La quota di  pensione  corrispondente  ai  periodi  che
hanno  formato  oggetto di riscatto, da portare in deduzione
dalle somme  da  rimborsare,  sara'  determinata  secondo  i
criteri  stabiliti  con  circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B.
del 7 gennaio 1985 (1)  per  l'applicazione  della  legge  2
maggio 1983, n. 181, per quanto compatibili con le  disposi-
zioni contenute nella legge in esame.
     I  coefficienti  di  rendita  temporanea,  necessari al
calcolo della riserva matematica con  la  quale  determinare
per  differenza la somma da rimborsare, saranno indicati dal
Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali
di questa Direzione Generale.
3) LAVORATORI AUTONOMI
     Il diritto alla ricostituzione e' riferito  ai  periodi
di  attivita'  lavorativa svolta in Libia, indipendentemente
dalla circostanza che tale attivita'  abbia  determinato  la
copertura assicurativa in tale Paese.
     La  domanda  di ricostituzione deve essere corredata da
documentazione comprovante l'attivita' svolta  e  la  durata
del  periodo di lavoro (2). Nell'impossibilita' di produrla,
e' sufficiente che i dati necessari  risultino  da  una  di-
chiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3.1 Artigiani e Commercianti
     La  presentazione  della  domanda   di   ricostituzione
determina  l'accredito,  nella Gestione speciale di apparte-
nenza nel periodo considerato - per ciascun mese o  frazione
di  mese di attivita' lavorativa svolta in Libia in qualita'
di titolare  o  di  collaboratore  -  del  contributo  fisso
mensile  in  vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si
riferisce.
     Il  beneficio  della  ricostituzione  della   posizione
assicurativa  non  puo'  essere  riconosciuto  per i periodi
anteriori all'inizio  dell'obbligo  assicurativo  nella  ge-
stione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani
e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti).
     Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico  della
gestione  degli  interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati  al
punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.
     Per  il  materiale  inserimento in archivio della nuova
situazione assicurativa, le Sedi si atterranno  alle  istru-
zioni  impartite  con  circolare  n.  136  del 15.6.1988. La
disposizione vale ovviamente per  i  periodi  successivi  al
dicembre  1958  per  gli artigiani ed al dicembre 1964 per i
commercianti.
3.2 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
     Per i soggetti che durante la loro permanenza in  Libia
hanno  svolto attivita' come coltivatori diretti, mezzadri e
coloni,  l'accreditamento  dei  contributi   dovra'   essere
effettuato  in  base  alle norme della Gestione speciale dei
CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957  al  21
luglio  1970  e,  cioe', accreditando 3 giornate a settimana
per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i  ragazzi,  con
l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore.
     Per  quanto  riguarda  il calcolo dell'onere da porre a
carico della Gestione degli interventi  assistenziali  e  di
sostegno  alle  gestioni  previdenziali  di  cui all'art. 37
della legge n. 88/1989, si richiama quanto gia' precisato al
precedente punto 3.1. Si fa riserva di istruzioni per quanto
riguarda l'inserimento dei contributi nell'archivio centrale
dei CD/CM.
4) ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
     Ai fini della rilevazione contabile degli  oneri  deri-
vanti  dalla  ricostituzione delle posizioni assicurative di
che  trattasi,  l'ufficio  amministrativo   competente,   al
momento  della  determinazione  degli  oneri  stessi, dovra'
predisporre e trasmettere all'Ufficio  per  la  contabilita'
apposito  biglietto  contabile  di  mod. SC.3 addebitando il
conto GAZ 32/66 ed accreditando i seguenti conti:
FPR 22/66 - per gli accreditamenti a favore del FPLD;
ARR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
            degli artigiani;
CMR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
            dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
COR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
            degli esercenti attivita' commerciali
     L'Ufficio  per  la  contabilita' provvedera' alla regi-
strazione a giornale del suddetto mod. SC.3.
     I citati conti, di nuova istituzione, vengono riportati
nell'allegato n. 1.
     Eventuali  rimborsi  di  valori  di riscatto previsti a
favore dei lavoratori dipendenti di cui al  punto  2)  della
presente   circolare,  dovranno  essere  imputati  al  conto
esistente FPR 34/04.
     Alla  fine  di  ciascun  esercizio,  entro  il  termine
stabilito  dalla circolare delle chiusure contabili, le Sedi
dovranno trasmettere a questa Direzione Generale - Direzione
Centrale  per  i  Servizi di Ragioneria e Finanza, un elenco
dei dati relativi alle posizioni  assicurative  ricostituite
nell'anno  distintamente  per Gestione interessata (v. alle-
gato n. 2).
verificata  la  concordanza  tra l'importo totale di ciascun
elenco ed il saldo del conto ... 22/66 di  pertinenza  della
Gestione  cui  l'elenco  stesso  si  riferisce,  nonche'  la
corrispondenza tra la sommatoria dei  saldi  dei  conti  FPR
22/66, ARR 22/66, CMR 22/66 e COR 22/66 e il saldo del conto
GAZ 32/66.
     I citati elenchi, inoltre, dovranno essere accompagnati
da un prospetto riassuntivo come da allegato n. 3.
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to BILLIA
---------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 54
(2) Per quanto riguarda la durata dei periodi di
    assicurazione non e' necessaria alcuna documentazione,
    considerato che i commercianti e gli artigiani e i CDCM
    operanti in Libia non erano soggetti all'obbligo
    assicurativo.
                                            ALLEGATO 1
                VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             ARR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             CMR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             COR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             FPR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             GAZ 32/66
Denominazione completa:   Oneri per la ricostituzione delle
                          posizioni assicurative relative a
                          periodi di lavoro in Libia ai
                          sensi dell'art. 4 del D.L. n.
                          103/1991 convertito nella legge n.
                          166/1991.
Denominazione abbreviata: ONERI RICOSTITUZ. POSIZIONI ASSIC.
                          ART. 4 L. 166/91.
                                            ALLEGATO 2
I.N.P.S.
SEDE DI ....................
ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.  4
DEL  D.L.  29  MARZO  1991, N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1
GIUGNO 1991  N.  166  E  RELATIVO  AMMONTARE  DELLE  RISERVE
MATEMATICHE   CORRISPONDENTI   ALLE  POSIZIONI  ASSICURATIVE
RICOSTITUITE NELL'ANNO ....  DI  PERTINENZA  DELLA  GESTIONE
............... (1)
------------------------------------------------------------
 Generalita' del beneficiario  ! Periodi          ! Importo
-------------------------------! accreditati sulla! della
Cognome e nome ! Luogo e data  ! posizione        ! riserva
               ! di nascita    ! assicurativa (2) ! matemat.
------------------------------------------------------------
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !---------
                                     TOTALE (3)   !
                                                  !---------
.......... li ..........
       Il Dirigente                 Il Funzionario
 l'Ufficio Amministrativo       preposto all'ufficio per
                                    la contabilita'
                                   IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare la Gestione (FPLD, Artigiani, ecc.) cui
    l'elenco si riferisce
(2) Indicare la data iniziale e finale dei periodi
    accreditati
(3) L'importo deve concordare con il saldo del conto
    ....22/66 di pertinenza della Gestione
                                            ALLEGATO 3
I.N.P.S.
SEDE DI .................
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.
29 MARZO 1991 N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1  GIUGNO  1991,
N. 166
-----------------------------------------------------------
                                    !
         GESTIONE                   !      IMPORTO
                                    !
------------------------------------!----------------------
                                    !
- F.P.L.D. .........................!                   (1)
                                    !
- ARTIGIANI ........................!                   (1)
                                    !
- COMMERCIANTI .....................!                   (1)
                                    !
- COLTIVATORI DIRETTI               !
  MEZZADRI E COLONI ................!                   (1)
                                    !
                                    !----------------------
                                    !
            Totale complessivo (2)  !
                                    !----------------------
........ li ..............
    Il Dirigente               Il Funzionario
l'Ufficio Amministrativo    preposto all'Ufficio per
                               la contabilita'
                                IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare l'importo totale del rispettivo elenco.
(2) Tale importo deve corrispondere al saldo del conto GAZ
    32/66.

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