Eureka Previdenza

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Sgravio contributivo

 

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Sgravio contributivo

 

Anno 2022

Anno 2022 (circ.13/2022)

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), aveva disposto che: “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge n. 388/2000, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Successivamente, è intervenuto l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: “A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.

A far tempo dal periodo gennaio 2022, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:

44,32%.
Conseguentemente, nell’anno 2022 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 57,49 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

€ 0,42

Adeguamento

€ 57,07

Totale

€57,49

 

Anno 2020

Anno 2020 (circ.24/2020)

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), aveva disposto che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.

A far tempo dal periodo gennaio 2020, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:

    44,32%

Conseguentemente, nell’anno 2020 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 56,42, così suddiviso:

FPLD

Contributo mensile

Base

     0,42

Adeguamento

   56,00

Totale

€    56,42

Anno 2018

Anno 2018 (circ.43/2018)

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) dispone che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.”

Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Infatti, a seguito di approfondimenti compiuti dai Ministeri competenti e oggetto di condivisione nel corso di una riunione intergovernativa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo 1635 del 14 febbraio 2018 ha reso noto che “non appaiono sussistere motivi ostativi alla prosecuzione all’applicazione della normativa in discorso, senza soluzione di continuità rispetto al passato, normativa da ultimo confermata nei suoi contenuti, sebbene con una percentuale inferiore di sgravio, dal legislatore della legge di bilancio 2018”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2018”, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura del 45,07%.

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 54,84 euro come di seguito suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

    0,41

Adeguamento

   54,43

Totale

   54,84

Anno 2017

Anno 2017 (circ.72/2017)

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

Inoltre, l’articolo 1, c. 431 della legge di stabilità 2017 dispone che “A decorrere dall'anno 2017 i benefici di  cui  all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti nel limite del 48,7 per cento”.

Conseguentemente, a decorrere dal gennaio 2013, le imprese in oggetto sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016;
  • 48,70% per il 2017.

Pertanto il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 50,60 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,37

Adeguamento

euro    50,23

Totale

euro    50,60

Anno 2016

Anno 2016 (circ.24/2016)

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 49,02 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,36

Adeguamento

euro    48,66

Totale

euro    49,02

Anno 2015

Anno 2015 (circ.55/2015)

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 41,92 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,31

Adeguamento

euro    41,61

Totale

euro    41,92

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