Eureka Previdenza

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Salario convenzionale

 

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Salario convenzionale

 

Anno 2022

Anno 2022 (circ.13/2022)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Pertanto, per il 2022 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2022

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€ 27,73

Misura mensile (25gg)

€693,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2022, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

 

Anno 2020

Anno 2020 (circ.24/2020)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

Pertanto, per il 2020 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2020

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€  27,21

Misura mensile (25gg)

 €  680,00

 

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2020, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

Anno 2018

Anno 2018 (circ.43/2018)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.

Pertanto, per il 2018 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è la seguente:

Anno 2018

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€  26,78

Misura mensile (25gg)

€  670,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2018, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”. 

Anno 2017

Anno 2017 (circ.72/2017)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”  

Pertanto, per il 2017 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:

Anno 2017

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€     26,49

misura mensile (25gg)

  €   662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2017, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

Anno 2016

Anno 2016 (circ.24/2016)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”  

Pertanto, per il 2016 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:

Anno 2016

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€  26,49

misura mensile (25gg)

€  662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2016, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

Anno 2015

Anno 2015 (circ.55/2015)

Per il corrente anno la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è stata accertata dall’ISTAT nella misura dello 0,2%. La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta essere il seguente:

Anno 2014

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€  26,49

misura mensile (25gg)

€  662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2015, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

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