Eureka Previdenza

Lavoratori agricoli autonomi

Contributi obbligatori

(circ.108/2015) (circ.93/2016) (circ.81/2018) (circ.91/2019)

 

Lavoratori agricoli autonomi

Contributi obbligatori

(circ.108/2015) (circ.93/2016) (circ.81/2018) (circ.91/2019)

 

Contribuzione I.V.S. (Invalidità - Vecchiaia - Superstiti)

Contribuzione I.V.S. (Invalidità - Vecchiaia - Superstiti)

Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella “Tabella D” allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate, a partire dal 1° luglio 1997, dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.

Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.

La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.

Con decreto 8 maggio 2015 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2015, in Euro 55,05, per l'anno 2016 in Euro 56,62, per l’anno 2018, in 57,60 euro.

Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all’art. 24, comma 23, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, degli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C :

Tabella B – Aliquota di finanziamento

 

Zona normale

Zona svantaggiata

 Anno

Maggiore di

21 anni

Minore di

21 anni

Maggiore di

21 anni

Minore di

21 anni

2012

21,6%

19,4%

18,7%

15,0%

2013

22,0%

20,2%

19,6%

16,5%

2014

22,4%

21,0%

20,5%

18,0%

2015

22,8%

21,8%

21,4%

19,5%

2016

23,2%

22,6%

22,3%

21,0%

2017

23,6%

23,4%

23,2%

22,5%

2018

24,0%

24,0%

24,0%

24,0%

2019

24,0%

24,0%

24,0%

24,0%

Tabella C – Aliquota di computo

Anni

Aliquota di computo

2012

21,6%

2013

22,0%

2014

22,4%

2015

22,8%

2016

23,2%

2017

23,6%

2018

24,0%

2019

24,0%

Pertanto dall’anno 2018 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente:

  • 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.

Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per gli anni 2015 e 2016, a € 0,66 a giornata, per l'anno 2018 è pari a € 0,67.

Contribuzione di maternità

Contribuzione di maternità

Anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.

Contribuzione INAIL

Contribuzione INAIL

Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 per il quinquennio 2001/2005 e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2014 resta fissato nella misura capitaria annua di:

  • € 768,50 (per le zone normali);
  • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

La determinazione INAIL n. 356/2018 ha fissato nella misura pari al 15,24% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

Modalità di pagamento

Modalità di pagamento

La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’.

Termini di scadenza per il pagamento

Per l'anno 2019 i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.

Per l'anno 2018 i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.

Per l'anno 2016 i termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017.

Per l'anno 2015 i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2015 e il 18 gennaio 2016.

Esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n.  205

Come già comunicato con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018, l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata:

  • esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività;
  • esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività.

L’esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti l’imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione i seguenti contributi:

  • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del  D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti; si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
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