Eureka Previdenza

Messaggio 4228 del 19 febbraio 2008

Oggetto:
Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Criteri di determinazione della maggiortazione dell'anzianità contributiva
Con le circolari n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002 sono state fornite istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto.
Nelle predette circolari è stato, tra l’altro, precisato che il beneficio di cui all’articolo 80, comma 3, è riconosciuto limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di invalidità nella misura di legge, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Relativamente all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento o ascrivibile alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al DPR n. 915 del 1978, nonché in condizioni di sordomutismo. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
La maggiorazione contributiva in argomento è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Ciò posto si forniscono chiarimenti in merito ai criteri di attribuzione della maggiorazione in esame nei confronti dei destinatari che hanno svolto o svolgono attività lavorativa con contratto part-time, nonché ai casi in cui l’anzianità contributiva subisce una contrazione per effetto del mancato rispetto del minimale di cui all’articolo 7 della legge n. 638 del 1983.
Nei casi di rapporto lavorativo part-time orizzontale o part-time verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, la maggiorazione, ai fini del diritto a pensione, deve essere riconosciuta con riferimento ai periodi coperti da contribuzione per il diritto a pensione, con esclusione, comunque, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato da attività lavorativa.
La maggiorazione contributiva da attribuire per il calcolo dell’importo della pensione deve essere, invece, determinata in misura proporzionale all’orario svolto.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time verticale caratterizzato da prestazione lavorativa concentrata in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, la maggiorazione contributiva sia per il diritto sia per la misura della pensione deve essere riconosciuta con riferimento ai soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Nei casi in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ma l’anzianità contributiva accreditabile subisca una contrazione per effetto dell’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983, la maggiorazione contributiva in esame deve essere comunque attribuita con riferimento alle settimane in cui risulti versata contribuzione per effettiva attività lavorativa senza tenere conto della suddetta contrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nori

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