Eureka Previdenza

Circolare 6 del 17 gennaio 2003

Oggetto:
Articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n.289. Interpretazione autentica dell’articolo 38, commi 1, 2 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448.Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

SOMMARIO:
    

L’articolo 39, commi 4, 5 e 8,della legge n.289 del 2002 contiene disposizioni di interpretazione autentica dell’articolo 38, commi 1,2 e 5, della legge  n.448 del 2001, che ha previsto, a determinate condizioni di età e di reddito, l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.

1 - Premessa

Sul supplemento ordinario n.240 della Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n.289, avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che, all’articolo 39, commi 4, 5 e 8, contiene disposizioni interpretative dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

2 - Articolo 39, comma 4

L’articolo 39, comma 4, della legge finanziaria 2003 dispone che “Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale”.

Tale disposizione conferma i criteri seguiti dall’Istituto a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito all’attribuzione dell’incremento fino a 516,46 euro delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e degli aumenti delle pensioni sociali e degli assegni sociali disposto dall’articolo 38 della legge finanziaria 2002.

In particolare è stata confermata la misura della maggiorazione da corrispondere ai titolari di pensioni in regime internazionale ed ai residenti all’estero in relazione alla normativa comunitaria e nazionale che limita, sotto diversi aspetti, l’attribuzione del trattamento minimo ai predetti soggetti.

E’ stata altresì confermata la misura della maggiorazione sociale da corrispondere ai titolari di pensione o assegno sociale spettanti in misura ridotta a causa del reddito derivante da pensioni di guerra, reddito da considerare ai soli fini della prestazione di base ma non ai fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali.

Si richiamano in proposito la circolare n.44 del 1° marzo 2002 con la quale sono state  fornite le istruzioni applicative di tale disciplina e la circolare n.168 dell’11 novembre 2002 che ha fornito ulteriori istruzioni con riferimento agli aspetti sopra indicati.

3 - Articolo 39, comma 5

L’articolo 39, comma 5, dispone che “Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione”.

E’ stato pertanto confermato che l’aumento in esame spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

4 - Articolo 39, comma 8

L’articolo 39, comma 8, dispone che “La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo”.

Tale disposizione precisa che a partire dal 1° gennaio 2003 deve essere aumentato - in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente – non solo il limite di reddito annuo da non superare ai fini dell’attribuzione del beneficio in argomento, ma anche il reddito mensile da garantire, pari a 516,46 euro nell’anno 2002.

Poiché nell’anno 2003 l’importo mensile del predetto trattamento minimo è aumentato di 9,43 euro rispetto all’anno 2002, il reddito da garantire, in presenza ovviamente delle condizioni richieste dalla legge, è pari in tale anno a 525,89 euro al mese per tredici mensilità.

Come precisato con circolare n.180 del 12 dicembre 2002 il calcolo degli importi per l’anno 2003 è stato effettuato tenendo conto delle predette disposizioni.

Si riportano nell’allegato 1 i limiti di reddito valevoli per l’anno 2003.

***

Per quanto riguarda la materia attinente i residenti all’estero e le pensioni in regime internazionale di cui agli articoli 38, comma 9, e 49, comma 1, si fa riserva di successive apposite disposizioni.

 
    

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO
    


 

Allegato 1

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI

Articolo 38 della legge n.448 del 2001

ANNO 2003

Pensionato non coniugato
    

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale

euro 6.836,57
    

Limite di reddito personale

euro 6.836,57

Limite di reddito cumulato (1)

euro 11.503,44

(1) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di 4.666,87 euro

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