Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 1707
Benefici per i lavoratori non vedenti
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
(circ.173/1991)
La maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette, autonome e supplementari, supplementi di pensione) aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della L. n. 120/1991. Al riguardo l'art. 2 della legge in esame stabilisce espressamente che il beneficio e' utile "anche agli effetti dell'anzianità assicurativa". Ne consegue che la data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.
L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della prestazione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113.
Si ricorda che, ai fini della riduzione dei requisiti di età, di contribuzione e di assicurazione prevista dalla norma citata, per lavoratori ciechi si intendono coloro che siano stati colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Quanto scritto sotto è superato dall'articolo 1, comma 209, della legge 232/2016
Si rimanda alla pagina specifica
La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva per le pensioni a calcolo misto ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo: nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.