Eureka Previdenza

Benefici per i lavoratori non vedenti

Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio

(circ.173/1991)

La maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette, autonome e supplementari, supplementi di pensione) aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della L. n. 120/1991. Al riguardo l'art. 2 della legge in esame stabilisce espressamente che il beneficio e' utile "anche agli effetti dell'anzianità assicurativa". Ne consegue che la data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.

L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della prestazione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

Si ricorda che, ai fini della riduzione dei requisiti di età, di contribuzione e di assicurazione prevista dalla norma citata, per lavoratori ciechi si intendono coloro che siano stati colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Quanto scritto sotto è superato dall'articolo 1, comma 209, della legge 232/2016

Si rimanda alla pagina specifica

La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva per le pensioni a calcolo misto ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo: nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

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