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Benefici per i lavoratori non vedenti
Destinatari della norma
(circ.173/1991)
Dal coordinamento dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 con l'art. 1 della stessa legge - che per definire la condizione di privo della vista richiama il primo comma dell'art. 1 comma 2 della legge 68/1999 - discende che il beneficio riconosciuto dall'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113 ai centralinisti non vedenti viene esteso a tutti i lavoratori privi della vista intendendo per tali "coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".