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L'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969 stabilisce che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939 (revoca della pensione di invalidita' in caso di recupero della capacita' di guadagno), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attivita' lavorativa. Considerate le finalita' della disposizione ed il rinvio alle norme comuni contenuto nell'art. 12 della legge n. 222, si ritiene che il disposto dell'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969, debba essere esteso all'assegno di invalidita'.
La norma in questione non puo' trovare viceversa applicazione per la pensione di inabilita' attesa l'assoluta incompatibilita' sancita dall'art. 2, comma 5, della legge n. 222, tra la pensione stessa e lo svolgimento di un'attivita' lavorativa.