Eureka Previdenza

Circolare 229 del 21 novembre 1996

Oggetto: Art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991
SOMMARIO:  Possibilita' di   cumulare   l'indennita' di mobilita'
           con il reddito da lavoro subordinato od autonomo per i
           lavoratori   destinatari   della   mobilita'  lunga di
           vecchiaia.
     L'art. 9,  comma 9,  della legge n. 223/1991  stabilisce
che i lavoratori   destinatari   della   mobilita'  lunga per
pensione di vecchiaia  ai sensi dell'art. 7,  comma 6,  della
stessa legge, qualora svolgano attivita' di lavoro
subordinato  od  autonomo  possono  cumulare  l'indennita' di
mobilita' in misura sufficiente a garantire  la percezione di
un  reddito  complessivo  pari  alla  retribuzione  spettante
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.  La stessa
norma stabilisce altresi' che l'importo di tale  retribuzione
deve   essere   rivalutato   sulla    base   della variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della   scala    mobile   delle  retribuzioni  dei lavoratori
dell'industria.
     Al  riguardo,  tenuto  conto  dei  criteri  recentemente
definiti  con il  Ministero  del lavoro  e  della  previdenza
sociale, si forniscono di seguito le necessarie precisazioni.
     Il raffronto della retribuzione spettante all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro  con quella   percepita in
conseguenza  dello svolgimento  di  un'attivita'   di  lavoro
subordinato (a tempo indeterminato, determinato  o  parziale)
va effettuato  sulla  base dei dati rilevabili dalle relative
buste-paga.
     L'importo   da   erogare   mensilmente   - con riserva di
conguagli successivi - a titolo di indennita'  di mobilita' e'
quello risultante  dalla differenza  tra la  retribuzione  del
precedente  rapporto   di   lavoro   presa   a   base  per  la
liquidazione dell'indennita' stessa  e quella riportata  sulla
prima  busta-paga  del  nuovo  rapporto.  La  prima  di   tali
retribuzioni  deve  essere  pero'  rivalutata,  dal  mese   di
collocamento in mobilita'  a quello  di rioccupazione,   sulla
base degli indici ISTAT  e  secondo  le istruzioni   contenute
nell'allegato alla presente circolare. Tali indici  riguardano
il periodo agosto 1991/agosto 1996.  Per  i  mesi   successivi
verranno   effettuate   apposite  comunicazioni   da parte del
Coordinamento Generale Statistico-attuariale.
     Naturalmente,  se la  nuova  retribuzione risultera'  pari
o superiore alla vecchia   retribuzione rivalutata,  non verra'
corrisposta alcuna somma,  mentre  se   la differenza tra dette
retribuzioni  risultera'  uguale  o  superiore  all'importo del
trattamento  di   mobilita'  in  atto   continuera'  ad  essere
erogato tale importo.
     All'inizio  di ciascun  anno solare le SAP,  tenendo conto
delle retribuzioni riportate   sulle  buste-paga presentate dal
lavoratore  per i mesi  di  rioccupazione dell'anno precedente,
ricalcoleranno  l'importo   del   trattamento   di    mobilita'
spettante  per tale anno  e,   se necessario,  effettueranno  i
conguagli.   Le   somme  eventualmente corrisposte  in eccedenza
verranno  portate  in  detrazione    dagli  importi  mensili  da
erogare a  titolo   di indennita' ovvero, se del caso,  a titolo
di pensione;   se  il  conguaglio risultera' invece a favore del
lavoratore  il  relativo  importo   verra' corrisposto  in unica
soluzione.
     Qualora    la   nuova  attivita'  di  lavoro  sia  a  tempo
determinato   deve   essere   anche   predisposto  il ripristino
automatico della corresponsione  per   intero del trattamento di
mobilita' alla data di scadenza del rapporto.
     Per  quanto   riguarda   la    determinazione  dell'importo
mensile dell'indennita' di  mobilita'  spettante   ai lavoratori
destinatari della norma in parola   che  svolgano   un'attivita'
di lavoro autonomo,  il reddito annuo conseguito   deve   essere
diviso per dodici e  il  quoziente  ottenuto  va raffrontato con
la retribuzione mensile spettante  al  lavoratore  all'atto  del
collocamento in mobilita', cioe'  quella  in  base  alla quale e'
stata  liquidata  la  relativa  indennita'.    Se     l'attivita'
autonoma inizia in corso d'anno,   il  reddito  complessivo deve
essere  invece  diviso  per il   numero   dei   giorni  compresi
nell'arco temporale di  svolgimento  dell'attivita'  stessa.  Il
relativo  quoziente  deve essere  moltiplicato per  30   ed   il
risultato ottenuto  va  raffrontato  con la retribuzione mensile
spettante al momento del licenziamento.
     L'importo  da  erogare  mensilmente   -  con    riserva  di
conguagli successivi - a  titolo   di indennita' di mobilita' e'
quello risultante  dalla  differenza   tra l'ultima retribuzione
mensile percepita  dall'interessato  e  il reddito mensile, come
sopra determinato, ricavato dal lavoro autonomo.
      La predetta retribuzione   deve  essere  pero' rivalutata,
fino  al mese  di  inizio   dell'attivita'   autonoma,  in  modo
analogo  a quello  gia'  indicato   per  la rioccupazione presso
altro datore di lavoro.
     Per   la    corresponsione    dell'indennita'     spettante
nell'anno di  avvio  dell'attivita' autonoma   e' indispensabile
che il lavoratore dichiari  il    reddito    che    presume   di
conseguire    in   tale   anno,   mentre per gli anni successivi
l'erogazione  della   prestazione  in parola avra' luogo  -  con
riserva di conguagli successivi   -    sulla  base  del  reddito
indicato  nell'ultima   dichiarazione    annuale    dei  redditi
presentata dall'interessato.
     Entro  i   30   giorni  successivi alla data di scadenza del
termine annuale  per la  presentazione   della  dichiarazione dei
redditi,     l'interessato     deve   documentare   il    reddito
effettivamente   conseguito   nell'anno precedente in conseguenza
dello    svolgimento   dell'attivita' autonoma, presentando copia
della dichiarazione stessa.
     Sulla  base    della    documentazione  pervenuta   le  Sedi
determineranno     l 'importo   del   trattamento   di  mobilita'
spettante  per l'anno   precedente    ed   opereranno i  relativi
conguagli,  procedendo   in   modo  analogo a quello indicato per
l'attivita' di lavoro dipendente.
     Con effetto dal primo gennaio    di   ciascun anno successivo
a quello   di    inizio   della   nuova    attivita'   di   lavoro
subordinato     od     autonomo,     le  SAP  dovranno  nuovamente
rivalutare   l'ultima    retribuzione    del   precedente rapporto
sulla base   della   variazione  dell'indice ISTAT di cui sopra. A
tal fine  dovra'  tenersi  conto  della  relativa variazione media
dell'anno  precedente   riportata   nell'unito  allegato  o  nelle
successive     comunicazioni     del    Coordinamento     Generale
Statistico-attuariale.
     L'importo     della  retribuzione  rivalutata  dovra'  essere
preso    a   base per determinare,  con i criteri  di  cui  sopra,
l'importo    dell'indennita'    di    mobilita'  eventualmente  da
corrispondere   per   l'anno   in corso,  con riserva di conguagli
successivi.
     Cosi',    ad   esempio,  nel  caso di un lavoratore collocato
in  mobilita'   in   data   10.4.1992   e   rioccupatosi  in  data
20.10.1994,   l'importo   della  retribuzione   che ha dato  luogo
alla liquidazione  iniziale  del  trattamento  di  mobilita'  deve
essere  rivalutato,   dal   mese di aprile 1992 al mese di ottobre
1994,  ai  fini    della   determinazione    dell'indennita'    da
corrispondere dalla data   di   rioccupazione   (differenza tra il
predetto  importo   cosi'  rivalutato     e   quello  del  reddito
derivante   dalla  nuova   occupazione);  il medesimo importo gia'
rivalutato  deve  essere    ancora   rivalutato    all'1.1.1995  e
all'1.1.1996,   ai    fini  della  determinazione  dell'indennita'
da  corrispondere rispettivamente per gli anni 1995 e 1996.
     Si sottolinea che, per   non   incorrere  nella decadenza dal
diritto   all'indennita'  di    mobilita',  anche   i   lavoratori
destinatari   della    disposizione    in   oggetto  sono tenuti a
comunicare,  nei  tempi     e     nelle   forme  previste  per  la
generalita'   dei  lavoratori   in mobilita',  la  data  di inizio
della nuova attivita' di lavoro subordinato od autonomo.
     L'istanza  con   la   quale l'interessato dichiara di volersi
avvalere del cumulo  previsto  dalla   disposizione  di  legge  in
oggetto   deve   essere   presentata   alla   Sede  che  eroga  il
trattamento    di   mobilita'    e  deve  essere  corredata  della
necessaria   documentazione    ( busta-paga,  iscrizione Camera di
commercio,   partita  IVA,   dichiarazione  di  reddito  presunto,
ecc.).
     Per cio'  che  concerne   l'utilizzazione   della  procedura
automatizzata   di  gestione   delle  domande di mobilita'  per i
casi    in    argomento,  la  corresponsione      dell'indennita'
nell'intera    misura   deve     essere    sospesa con decorrenza
dall'inizio dell'attivita' stessa.
     Per    la    liquidazione    della   quota di indennita' di
mobilita', che  -  in   considerazione  del limitatissimo numero
di casi segnalati  -  va  calcolata  manualmente,   nel rispetto
delle  regole    sopra   specificate,   si  deve  utilizzare  la
procedura dei  "Pagamenti Vari"   (pgm 4422) creando un'apposita
collezione    sulla   quale riportare mensilmente i pagamenti da
effettuare.     Per  ogni  singola   posizione,  oltre  ai  dati
anagrafici  e  di  residenza    del   lavoratore,   deve  essere
acquisito il numero della   domanda  di mobilita' originaria, la
categoria "I. MOB.",  l'importo   da  corrispondere,  il periodo
cui si riferisce il pagamento  e,    come  causale dello stesso,
la  specifica  "INT. ART. 9 L. 223/91".    La   collezione  deve
essere  elaborata   utilizzando   le   funzioni   proprie  della
procedura in argomento.
       Si aggiunge,  per  completezza,  che il piu' volte citato
art. 9, comma 9,   stabilisce   che,    per   la  determinazione
della retribuzione  pensionabile,    i  lavoratori  in questione
hanno   la     facolta'    di   richiedere   l'accredito   della
contribuzione   figurativa     prevista    per  l'indennita'  di
mobilita'  in  luogo  della   contribuzione  effettiva  relativa
alla nuova attivita' lavorativa.
     A tale riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
                                                      Allegato
   NUMERI  INDICI  DEL  COSTO  DELLA  VITA  VALEVOLI  AI  FINI
   DELL'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI NEI
   SETTORI  DELL'INDUSTRIA,  COMMERCIO,  AGRICOLTURA  E  ALTRI
   SETTORI INTERESSATI (*)
           Indici mensili: base Agosto-Ottobre 1982=100
               1991     1992     1993     1994     1995     1996
Media anno
precedente             192,40   201,43   210,02   218,98   233,06
Gennaio                198,24   204,83   215,38   225,87   239,59
Febbraio               198,70   205,34   215,75   227,41   240,19
Marzo                  199,38   206,20   216,01   229,39   241,23
Aprile                 200,65   208,14   216,70   231,41   243,94
Maggio                 201,15   208,94   217,27   232,66   243,98
Giugno                 201,34   209,61   217,95   233,36   244,11
Luglio                 202,40   211,36   219,77   234,67   244,59
Agosto        194,06   201,77   211,64   219,45   234,59   244,75
Settembre     194,54   202,33   211,70   220,13   235,12
Ottobre       196,01   203,34   213,36   221,79   236,63
Novembre      196,76   203,76   214,42   222,95   237,47
Dicembre      197,49   204,14   214,70   224,58   238,14
(*) La tabella e' stata opportunamente elaborata per tenere conto,
a partire dal febbraio 1992,  della esclusione,  dal calcolo degli
indici, della voce "tabacchi".
                     ISTRUZIONI ED ESEMPI
     Per ciascuna retribuzione da rivalutare si dovranno
preliminarmente individuare la data iniziale e quella finale
del periodo per il quale essa deve essere rivalutata.
     Si procedera' poi ad individuare nella tabella degli
indici del costo della vita i valori corrispondenti ai mesi
nei quali si collocano, rispettivamente, le due date in
questione.
     Si calcolera' il rapporto tra l'indice del mese finale e
quello del mese iniziale, arrotondando il risultato alla
quarta cifra decimale. L'arrotondamento sara' effettuato per
eccesso se il quinto decimale e' maggiore o uguale a 5, per
difetto negli altri casi (ad esempio, un rapporto pari a
2,14514 sara' arrotondato a 2,1451, mentre un rapporto pari a
2,14515 sara' arrotondato a 2,1452).
     La retribuzione rivalutata sara' pari al prodotto tra
l'importo della retribuzione e il coefficiente di
rivalutazione cosi' determinato.
     Si riportano qui di seguito due diverse esemplificazioni
di calcolo.
                        Esempio n. 1
     Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di
dicembre 1991 al mese di settembre 1994.
L'indice corrispondente alla data iniziale (dicembre 1991) e'
pari a: 197,49.
L'indice corrispondente alla data finale (settembre 1994) e'
pari a: 220,13.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
                   220,13 : 197,49 = 1,1146
La retribuzione rivalutata sara quindi pari a:
              œ 1.000.000 x 1,1146 = œ 1.114.600
                        Esempio n. 2
     Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal  mese di
maggio 1995 al mese di agosto 1996.
L'indice corrispondente alla data iniziale (maggio 1995) e'
pari a: 232,66.
L'indice corrispondente alla data finale (agosto 1996) e'
pari a: 244,75.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
                  244,75 : 232,66 = 1,0520
La retribuzione rivalutata sara' quindi pari a:
              œ 1.000.000 x 1,0520 = œ 1.052.000
 
      Il Direttore Generale     
      Cioffi

Circolare 106 del 17 maggio 1996

OGGETTO:  Trattamento straordinario di integrazione salariale.
          Decreto Legge 2 aprile 1996, n. 180  e legge 28
          dicembre 1995, n. 549. Direttive Ministeriali.
SOMMARIO: Nuove disposizioni per gli interventi straordinari in
          favore di imprese edili e di imprese ubicate in aree
          interessate da piani di industrializzazione.
          Proroga dei termini previsti per le imprese
          commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori
          turistici, imprese di spedizione, trasporto e
          vigilanza.
          Contratti di solidarieta'.
          Limiti temporali di concessione del trattamento di
          integrazione salariale straordinario.
     Il decreto legge n. 180, oltre a reiterare disposizioni
gia' contenute nel decreto legge 8 febbraio 1995, n. 31 e
riproposte in decreti successivi per le quali si fa rinvio alla
circolare n. 89 del 30 marzo 1995, contiene alcune disposizioni
innovative che unitamente a quelle contenute nella legge
finanziaria n. 549 formano oggetto delle seguenti istruzioni.
     Saranno di seguito illustrate altresi' le direttive che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato in
materia di contratti di solidarieta'.
1) Imprese edili
     Il comma 10 dell'art. 4, riproponendo il comma 10 dell'art.
6 del decreto legge 1  febbraio 1996, n. 39, al terzo periodo,
prevede che per i lavoratori edili non aventi i requisiti di
effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 299/94 convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (anzianita'
aziendale di almeno 36 mesi e periodi di effettivo lavoro di
durata non inferiore a 24 mesi, compresi ferie, festivita' ed
infortuni) sempreche' ovviamente sussista l'anzianita'
lavorativa di almeno 90 giorni stabilita dall'art. 8, comma 3,
della legge n. 160/88, il Ministro del lavoro e della Previdenza
Sociale puo' disporre la concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi
dell'art. 1, comma 1 e 1 bis, e dell'art. 2, comma 2 ter, della
legge n. 56 (vedi circ. n. 155 del 19 maggio 1994, par. 1-3)
alle seguenti condizioni:
a) trattasi di azienda dichiarata fallita;
b) l'ubicazione dell'azienda sia compresa nelle aree individuate
ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988;
c) sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attivita' e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.
     La concessione del beneficio e' ulteriormente soggetta a
due limitazione, una di carattere temporale, in quanto puo'
riguardare solo situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995,
l'altra, di natura finanziaria, atteso che gli oneri devono
essere contenuti nei limiti di otto miliardi, il cui importo
deve essere stanziato nell'ambito del fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 236/93.
     Le condizioni anzidette sono accertare direttamente dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che verifichera'
altresi' la insussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 3,
della legge n. 451/94 o ex art. 11, comma 2, della legge n.
223/91.
     Per gli adempimenti finalizzati alla attuazione della pari
riduzione della durata dei trattamenti speciali di
disoccupazione, le Sedi interessate si atteranno alle istruzioni
di cui alla circolare n. 140 del 18 maggio 1995, paragr. 3.
2) Piani di reindustralizzazione
     L'art. 4, comma 21, del decreto legge n. 180, prevede per
unita' produttive interessate da accordi di programma o intese
di programma per la reindustralizzazione, le cui caratteristiche
sono state definite dal CIPE con delibera del 26 gennaio 1996
(all. 1) :
a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla normativa vigente per crisi aziendale,
per le domande presentate con riferimento all'art. 5 della legge
n. 451/94 prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 180 (4 aprile 1996);
b) la concessione, in deroga alla normativa vigente, del
trattamento straordinario di integrazione salariale per la
durata massima di 12 mesi, con decorrenza non successiva al 30
giugno 1996, per le unita' produttive ubicate nelle aree di cui
all'art. 1 della legge n. 236/93 (aree individuate ai sensi dei
regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 328/88 nonche' aree per le quali
sia accertato un rilevante squilibrio fra domanda e offerta di
lavoro, cfr.  circolare n. 235 del 29 luglio 1994).
     Per ottenere tale beneficio l'azienda deve allegare
all'istanza CIGS un progetto di lavori socialmente utili
approvato dalla commissione per l'impiego ovvero un progetto
elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dal'impresa;
c) per i casi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94
(imprese con piu' di 500 dipendenti) e' prevista la proroga per
dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione
salariale, previo incarico all'agenzia per l'impiego di
predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente
utili per i lavoratori interessati alla proroga stessa.
     Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare
n. 223 del 3 agosto 1995, paragr. 2, si precisa che l'erogazione
del trattamento straordinario per i periodi successivi alla data
di comunicazione alla ditta da parte della Sede interessata
all'esecuzione del decreto ministeriale di concessione del
trattamento in questione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.
     Pertanto l'impresa o l'Ente che gestisce il progetto dovra'
inviare l'elenco dei lavoratori impegnati, attestando la loro
effettiva partecipazione al progetto stesso.
     La cessazione o sospensione della partecipazione al
progetto dei lavori socialmente utili dovra' essere
tempestivamente comunicata dalla impresa o dall'Ente su indicato
alla SAP competente, che provvedera' a sospendere o cessare il
pagamento diretto delle prestazioni ovvero a comunicare, se del
caso, nei modi piu' rapidi possibili, il provvedimento adottato
alla ditta che anticipa il trattamento straordinario di
integrazione salariale.
     Per quanto attiene le assenze dalla partecipazione ai
lavori socialmente utili che non comportano perdita del diritto
al trattamento (assenza per giustificato motivo o malattia)
ovvero determinano la sola sospensione del trattamento stesso
(riposo obbligatorio prima e dopo il parto), si richiamano i
criteri vigenti in materia che peraltro risultano ribaditi con
riferimento al sussidio di disoccupazione nella circolare n. 82
dell'11 aprile 1996.
3) Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori
   turistici
     La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 22,
proroga fino al 31 dicembre 1997, nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a L. 40 miliardi e secondo i criteri
concessivi che saranno definiti con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto il il Ministro del
Tesoro, l'estensione alla normativa sul trattamento
straordinario di integrazione salariale alle imprese esercenti
attivita' commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo nonche'
agli operatori turistici con piu' di 50 addetti; si fa riserva
di istruzioni dopo l'emanazione del decreto anzidetto.
4) Imprese di spedizione e trasporto e imprese di vigilanza.
     Il termine per usufruire degli interventi straordinari,
gia' fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, comma 7, della
legge n. 236/93 e prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 6,
comma 14, del decreto legge n. 31/95 (cfr. circolare n. 89, p.
6, del 30 maggio 1995) e' stato prorogato ulteriormente al 31
dicembre 1996 dall'art. 4, comma 15, del decreto legge n.
180/96.
5) Contratto di solidarieta'
     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota
del 2 febbraio c.a. (vedi all. 2) ha diramato due direttive in
materia di contratto di solidarieta'.
     Con la prima, il Ministero ha ribadito che in via di
principio, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del
contratto di solidarieta' che si inserisce in un contesto
aziendale operativo sia pure a livelli ridotti, non si
verificano i presupposti per il pagamento diretto delle
prestazioni.
     Tuttavia, in determinate situazioni sopravvenute alla
stipula del contratto di solidarieta', quali le procedure
concorsuali ovvero con la cessazione dell'attivita' aziendale
puo' risultare effettivamente  impedita la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale.
     In tali situazioni il predetto Dicastero non esclude che
possa essere autorizzato il pagamento diretto previa verifica,
ove necessaria, da parte del locale Ipettorato del lavoro, delle
circostanze giustificative.
     Pertanto le imprese distinatarie di decreti ministeriali
concessivi del trattamento straordinario per solidarieta',
qualora sopraggiungano circostanze impeditive delle dovute
anticipazioni potranno avanzare richiesta agli Organi
ministeriali, tramite gli uffici periferici del Ministero stesso
ovvero la SAP competente, al pagamento diretto delle
prestazioni.
     Ove la richiesta dovesse pervenire alla SAP, sara'
immediatamente trasmessa ai predetti uffici, unitamente agli
elementi in possesso utili ai fini dell'autorizzazione.
     Con la seconda direttiva il Ministero del Lavoro ha
chiarito che anche le imprese appaltatrici del servizio di mensa
o ristorazione possono utilizzare il contratto di solidarieta'
sempreche' la situazione di esubero sia dipendente dalle
difficolta' della impresa committente comprovate dall'avvenuta
ammissione agli interventi di integrazione salariale, ordinari o
straordinari.
7) Limiti temporali
     Con messaggio n. 30926 del 25 ottobre 1995 (all.3) sono
state fornite istruzioni in merito alla direttiva del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995
riguardante la individuazione del quinquennio di cui all'art. 1,
comma 9, della legge n. 223/91.
     Il criterio di cui alla predetta direttiva ha assunto forza
legislativa, essendo stato recepito dall'art. 4, comma 35, del
decreto legge n. 180/96.
     In conseguenza di cio' il CIPE con delibera del 26 gennaio
1996 (vedi all.4) detta criteri per la concessione del
trattamento straordinario in prosecuzione di precedenti piani
quadriennali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
per imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico
che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera
CIPE del 18 ottobre 1994 che ha stabilito le condizioni per le
proroghe di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 223/91.
     Pertanto le Sedi daranno esecuzione ai decreti ministeriali
emanati in base alla predetta delibera CIPE, che risultera'
richiamata nel decreto ministeriale di concessione, per
l'erogazione del trattamento straordinario oltre la durata
stabilita dall'art. 1, comma 3, della legge n. 223/91 (e cioe'
oltre i 48 mesi).
     Lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 39, al comma 34,
stabilisce che l'intervento straordinario di cui all'art. 7,
comma 10 ter, della legge n. 236/93 con il quale la durata
dell'intervento stesso e' stata equiparata alla durata della
gestione commissariale dell'amministrazione straordinaria con
esercizio di impresa, si intende concessa in deroga ai limiti
temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223.
     Trovano quindi applicazione al riguardo le istruzioni di
cui alla circolare n. 103 dell'11 aprile 1995.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                                TRIZZINO
                                                  All. 1
   CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 21, DEL
             DECRETO -LEGGE 4 DICEMBRE 1995, N. 515
                              IL CIPE
VISTO l'articolo 1, comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 -
convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato
al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione
degli interventi di trattamento straordinario di integrazione
salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, - convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 - recante, tra l'altro, le
disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse;
VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto
decreto-legge che reca la definizione di aree depresse e dei
diversi istituti della programmazione negoziata, nonche' il 2
comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione
degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da
stipulare;
VISTO l'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995,
n. 515, che prevede - nei casi in cui il Governo abbia stipulato
protocolli di impresa o intese di programma per la
reindustralizzazione con le regioni ovvero con le parti sociali
- la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla
normativa vigente;
CONSIDERATO che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela
salariale ai lavoratori dipendenti da unita'produttive ubicate
nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, piu' in
generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di
reindustralizzazione richiede, dato il suo rilevante impatto
sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito
applicativo;
CONSIDERATO, altresi', che il legislatore non ha definito i
requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa";
RITENUTO urgente, in particolare, individuare criteri per quanto
concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonche' le
priorita' nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo
scopo;
VISTA la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in
data 25 gennaio;
UDITA la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla
previdenza sociale;
                         D E L I B E R A
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del D.L.
   n. 515/95 si intendono per "accordo di programma" e "intesa
   di programma" quelli definiti dal comma 1, punti c) ed e),
   della legge n. 104/95 ed approvati dal CIPE, ai sensi del
   comma 2 del medesimo articolo 1.
2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i
   seguenti requisiti:
   - soggetti firmatari:
   a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o
      Presidente o compnente delegato del Comitato per il
      coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la
      Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   b) Presidente della Regione o Assessore delegato;
   c) Segretario, o suo delegato, delle Confederazioni e/o
      Unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a
      livello nazionale o regionale;
   Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un
   soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti
   di cui ai punti b) e c);
   - oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di
     reindustralizzazione definito quanto a:
   a) tipo e settore di intervento;
   b) localizzazione dell'intervento;
   c) provenienza delle fonti di finanziamento;
   d) soggetti realizzatori;
   e) ricadute occupazionali;
   f) durata.
3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che
   vanno corredate, oltreche' dal citato progetto di
   reindustralizzazione, anche da un progetto di lavori
   socialmente utili, si dovra' tenere conto:
   a) dell'avvio effettivo della reindustralizzazione entro un
      anno dalla decorrenza del beneficio richiesto;
   b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in
      relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300
      unita', anche se dipendenti da piu' imprese della stessa
      area).
4. Si procedera' alla concessione del trattamento straordinario
   di integrazione salariale, in considerazione delle limitate
   risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti
   priorita';
   a) i casi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 26
      novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
      dalla
      legge 26 gennaio 1994, n. 56;
   b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte
      delle imprese interessate presso i competenti uffici quale
      si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze
      presentate presso uffici diversi da imprese articolate in
      piu' unita locali, si considerera' la data di protocollo
      piu' favorevole.
5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai
   protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio
   1996.
6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26
   gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti.
   a) Quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il
      protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal Ministro
      del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al
      punto 2) della presente deliberazione: convalida del
      protocollo gia' stipulato da parte del Ministro del lavoro
      medesimo;
   b) Quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, essere
      presenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del
      precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti;
   Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3
   della presente deliberazione.
   Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui
   all'articolo 1, comma 2, della legge 451/94, riferira' sullo
   stato di applicazione della presente deliberazione.
Roma, 26 gennaio 1996
                            IL PRESIDENTE DELEGATO
                            Prof.Augusto Fantozzi
                              AGLI UFFICI REGIONALI
                              DEL LAVORO E.M.O.
OGGETTO:  CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIRETTIVE SU ALCUNE
PROBLEMATICHE SORTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
                                  e p.c.
                         AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
                         per il tramite degli U.R.L.M.O.
                         AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO
                         AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
                         per il tramite degli I.R.L.
                         ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
                         DELLA REGIONE SICILIA-UFFICIO
                         REGIONALE DEL LAVORO
                         ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
                         DELLA REGIONE SICILIA
                         ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
                         ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
                         DIPARTIMENTO SEZIONE LAVORO
                         ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
                         ALTO ADIGE-ASSESSORATO PER GLI
                         AFFARI SOCIALI
                         ALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO
                         per il tramite degli U.R.L.M.O.
                         ALLE DIREZIONI GENERALI DIV. I
                         ALL'INPS-DIREZIONE CENTRALE
                         PRESTAZIONI TEMPORANEE UFFICIO V
                         LORO SEDI
     Si fa seguito alla circolare N. 33 del 14.3.1994, relativa
ai contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 legge 863/84 e
art. 5 legge 236/93, per fornire direttive sui seguenti problemi
emersi in sede di applicazione della normativa citata
PAGAMENTO DIRETTO
Al riguardo si conferma che, in via generale, detto beneficio
non vada autorizzato, data la peculiarita' dell'istituto - che
si inserisce in un contesto aziendale operativo, sia pure
modificato in termini di prestazione di lavoro e quindi di
organizzazione produttiva.
Comunque, anche se non previsto esplicitamente dalla legge che
disciplina l'istituto, il rinvio operato dall'art. 1 comma 6
della legge 863/84 al corpus normativo in materia di
integrazione salariale straordinaria, in quanto compatibile,
rende ipotizzabile in alcune fattispecie del tutto singolari
l'applicazione del beneficio in esame.
Tali appaiono i casi in cui siano sopravvenuti in corso di
solidarieta' eventi imprevisti o imprevedibili all'epoca della
stipula del relativo contratto collettivo aziendale, quali le
procedure concorsuali o la cessazione di attivita'.
Eventi, quindi, di tale gravita' da impedire, per il precipitare
dell'azienda in una situazione pressocche' irreversibile e di
congelamento delle precarie risorse finanziarie in essere, la
dovuta anticipazione dell'intervento salariale richiesto e cio'
specialmente nei casi in cui il relativo Decreto Ministeriale
sia gia' intervenuto.
Le specifiche autorizzazioni al pagamento diretto quindi,
saranno adottate soltanto in presenza delle predetta circostanze
obiettive evidenziate in espressa istanza di parte o a seguito
di specifica segnalazione dell'INPS.
Il provvedimento di autorizzazione potra' essere adottato, ove
ritenuto necessario, anche avvalendosi della verifica da parte
del locale organo ispettivo in merito alla sussistenza dei
presupposti dianzi specificati.
AZIENDE APPALTATRICI SERVIZI DI MENSA
E' opportuno chiarire che, sulla base della normativa vigente,
le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione
presso aziende industriali possono utilizzare il contratto di
solidarieta' e, di conseguenza, far fruire i dipendenti
interessati dello specifico trattamento di integrazione
salariale, qualora la situazione di esubero determinatasi sia da
ricollegarsi ad una situazione di difficolta' dell'azienda
committente.
Tale situazione di difficolta', da intendersi in senso "lato" ai
fini della solidarieta', deve comunque, per costituire
presupposto di accesso al beneficio, aver dato luogo
all'applicazione della Cigo o della Cigs nelle sue varie
causali.
Ne consegue, pertanto, che le aziende in questione possono
ricorrere all'istituto della solidarieta', anche in concomitanza
con l'applicazione della legge n. 56/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, da parte delle aziende
committenti.
                              IL MINISTRO
                                                  ALL. 3
       I.N.P.S.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
        UFF. V
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                   e, per conoscenza:
                         AL PRESIDENTE
Messaggio n.30926        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
del 25.10.1995           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Limite massino di durata del trattamento straordinario
          di integrazione salariale.
     Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
stabilito che ai fini della verifica del limite massino (36 mesi
nel quinquennio) di usufruibilita' del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'art. 1, co. 9 della legge
n. 223/91, si debba determinare il quinquennio stesso con
decorrenza fissa a partire dall'11 agosto 1990.
     Essendo scaduto in data 11 agosto 1995 il primo quinquennio
di applicazione della norma su citata, a partire dal 12 agosto
1995 e' iniziato a decorrere il nuovo quinquennio entro cui va
collocato il limite massimo in questione.
     In conseguenza di cio' deve ritenersi modificata la
circolare n. 103 dell'11 aprile 1995 nel punto in cui si fa
riferimento al quinquennio mobile (terz'ultimo periodo del
paragrafo 1).
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                 TRIZZINO
                                        ALL. 4
   Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica
CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI TRATTAMENTO
STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
                          IL CIPE
VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro;
VISTO, in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 della predetta
legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la
determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10
del medesimo articolo;
VISTO l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che ha soppresso il CIPI;
VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato
in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA E L'enel;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha
demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per
la gestione degli interventi di trattamento straordinario di
integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19
luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3 dell'articolo
1 della legge n. 223/91 prevedendo la possibilita' di concedere
proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria
alle imprese i cui progammi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione presentino particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi,
con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolare sul territorio;
VISTA la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994 -
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995 -
con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del
comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 223/91;
VISTA la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione
del quinquennio di cui all'articolo 1, comma 9, della citata
legge n. 223/91;
CONSIDERATO che il processo di riassetto delle risorse
economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei
gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si e'
svolto nel quinquennio 1991/95, durante il quale l'economia ha
attraversato gravi difficolta';
RITENUTO necessario favorire con opportune misure il tempestivo
completamento del predetto processo di riassetto;
RILEVATO che l'interpretazione formulata con la direttiva del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/95 consente
la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alle aziende, cui e'
gia stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
VISTA la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in
data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione
dei programmi gia' approvati ai sensi della citata deliberazione
del 18 ottobre 1994;
UDITA la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla
previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare
continuita' nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore
dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in
rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da
misure tendenti al riassetto occupazionale;
                              D E L I B E R A
1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente
   capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che
   abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera
   CIPE del 18 ottobre 1994- possono essere presentati a
   completamento di quelli gia' approvati, programmi predisposti
   ai sensi dell'articolo 1 della sopracitaata legge n. 223/91,
   anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di
   scadenza dei procedenti piani quadriennali di
   ristrutturazione o riorganizzazione o conversione.
2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali
   programmi dovranno comunque:
   - essere in linea con gli interventi guida di carattere
     programmatico - strategico e gli obiettivi produttivi e
     occupazionali gia' fissati nei precedenti piani approvati,
     anche se non portati a definitivo compimento, per
     documentate difficolta' di carattere tecnico-organizzativo
     determinatesi nel quadro delle emergenze
     economico-produttive attraversate dal paese;
  - assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale
    progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la
    sistemazione del restante personale in esubero soprattutto
    attraverso il passaggio a societa' acquirenti;
  - prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso
    alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei
    programmi da realizzare.
3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede
   governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto
   delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.
4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui
   all'articolo 1, comma 2, della legge n. 451/94, riferira'
   sullo stato di applicazione della presente deliberazione.
Roma, 26 gennaio 1996
                              IL PRESIDENTE DELEGATO
                              Prof. Augusto Fantozzi

Circolare 157 del 29 luglio 1996

Oggetto:

Dipendenti partiti politici e organizzazioni sindacali. Aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 27.12.1985, n. 816.

SOMMARIO: Agli effetti del  versamento  della contribuzione
          a favore degli   amministratori  locali  posti in
          aspettativa da partiti politici  o organizzazioni
          sindacali trovano applicazione i criteri previsti
          dall'art. 8, comma 8,  della  legge 23.4.1981, n.
          155.
     Ai   fini  dell'accredito  dei contributi  figurativi a
favore dei dipendenti dei partiti politici e delle  organiz-
zazioni   sindacali   collocati   in  aspettativa  ai  sensi
dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300, la  retribuzione
da riconoscere figurativamente per i periodi di  aspettativa
- qualora gli organismi datori di lavoro non  abbiano  rego-
lato mediante specifiche normative interne o contrattuali il
trattamento economico del personale - e' rapportata a quella
fissata dai contratti collettivi di lavoro per gli impiegati
delle  imprese metalmeccaniche (art. 8, comma 8, delle legge
23.4.1981, n. 155.
     A seguito dell'emanazione  dell'art. 8-ter delle legge
19.3.1993, n. 68,   in  base al quale e' stata riconosciuta
l'applicabilita'  dall'entrata in vigore della norma citata
dell'art. 2, terzo comma, della legge 27.12.1985, n. 816 ai
dipendenti delle predette organizzazioni eletti alle cariche
di   amministratori   locali  ivi  contemplate  (cfr.  circ.
5.6.1995, n. 157),   e'   stato   posto il problema se, agli
effetti del versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale   da   parte   dell'ente  locale in favore del
lavoratore,   debba   trovare   applicazione la disposizione
dell'art. 8 della legge 23.4.1981, n. 155.
     Al riguardo, attesa la stretta analogia di materia, il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera
del 28.3.1996 n. 583-IV/1, ha convenuto sulla necessita' di
fare ricorso al sistema di cui  al citato articolo 8, comma
8, della legge n. 155/1981 anche  in sede di determinazione
della retribuzione da assoggettare a contribuzione nei casi
in cui trovi applicazione l'art. 2, terzo comma, della legge
n. 816/1985.
     Tale conclusione, di cui anche  il  Ministero dell'In-
terno ha preso atto, comporta che, ove le organizzazioni di
cui trattasi  non abbiano   regolato   mediante  specifiche
normative   interne o contrattuali il trattamento economico
del personale - il pagamento dei contributi di previdenza e
di assistenza   sociale  ex art. 2, della legge n. 816/1986
debba essere   effettuato  per gli amministratori locali in
aspettativa prendendo a   base la retribuzione rapportata a
quella del contratto di lavoro degli impiegati delle imprese
metalmeccaniche (cfr.   anche circolare n. 13 del 18.1.1995,
lett. d.).
     Ai fini di   eventuali  sistemazioni contributive per i
periodi pregressi trova  applicazione la delibera del Consi-
glio di Amministrazione  n.  5  del 26.3.1993, approvata con
D.M. 7.10.1993 (G.U. 18.10.1993).
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO

Circolare 225 del 20 novembre 1996

Oggetto:

decreto legislativo 16.9.1996 n. 564 - art. 31 della legge 20.5.1970 n. 300.

SOMMARIO
Nuove norme per il collocamento in aspettativa non retri-
buita e termini di decadenza per la presentazione delle
domande di accredito della contribuzione figurativa ai fini
pensionistici. Chiarimenti sulle cariche sindacali e sugli
importi delle retribuzioni accreditabili e risposte ad
alcuni quesiti posti dalle Sedi.
Versamento della contribuzione aggiuntiva oltre a quella
accreditata figurativamente e regolarizzazioni per periodi
pregressi nei casi in cui non sia stato assolto l' obbligo
contributivo da parte delle organizzazioni sindacali di
categoria.
                     ********************
     Sulla G.U. n. 256  del 31.10.1996 e' stato pubblicato
il decreto legislativo n. 564 del 16.9.1996, entrato in
vigore dal 15.11.1996 ed emanato in attuazione della delega
conferita al Governo dall' art. 1, comma 39 della legge
8.8.1995, n. 335 in materia di contribuzione figurativa e di
copertura assicurativa di periodi che non siano gia' coperti
di contribuzione.
     In particolare, le disposizioni contenute nell'art.3
contengono una disciplina organica della materia concernente
la  copertura  assicurativa dei  periodi di aspettativa non
retribuita fruita da lavoratori chiamati a svolgere funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali ex art.
31 della legge 20.5.1970, n. 300.
     Per l' attuazione della norma in esame si forniscono le
istruzioni che seguono, applicabili nell' ambito sia dell'
assicurazione generale obbligatoria che dei Fondi sostitu-
tivi della medesima gestiti dall' Istituto.
1 -  Collocamento in aspettativa
     I provvedimenti di collocamento in aspettativa concessa
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto per lo
svolgimento delle funzioni pubbliche elettive e delle
cariche sindacali in argomento sono efficaci, ai fini del
beneficio della copertura figurativa, se assunti con atto
scritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali, se gli stessi provvedimenti abbiano anche
decorrenza successiva al decorso del periodo di prova
previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro della
categoria di appartenenza del lavoratore. Qualora il periodo
di prova previsto sia di durata inferiore a sei mesi, i
provvedimenti di aspettativa per motivi sindacali possono
avere efficacia ai fini assicurativi soltanto dopo il
decorso di sei mesi dall' inizio del rapporto di lavoro.
     Il rispetto delle condizioni e dei termini sopra
richiesti dovranno risultare dalla certificazione rilasciata
dal datore di lavoro o da altra idonea documentazione.
     Tali condizioni non si richiedono per le aspettative
gia' iniziate, esauritesi o ancora in atto, rispetto alla
data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
2 - Cariche sindacali
     Da parte del legislatore, mentre non si e' ritenuto
necessario precisare altro in relazione alle funzioni
pubbliche elettive, per quanto concerne l' individuazione
delle cariche sindacali e' stato chiarito che deve trattarsi
di quelle cariche previste dalle norme statutarie e  for-
malmente attribuite dall' organizzazione sindacale per lo
svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali, a
livello nazionale o provinciale o di comprensorio, anche in
qualita' di componenti di organi collegiali della stessa
organizzazione sindacale.
     La disposizione che individua cosi' le cariche sinda-
cali ha carattere interpretativo dell'art. 31 della legge
300 / 1970 ed e' pertanto applicabile - nel concorso di
tutti gli altri presupposti - anche per la copertura figu-
rativa dei periodi di aspettativa anteriori all' entrata in
vigore del decreto legislativo in argomento.
 3 - Termini per la presentazione della domanda
     La domanda intesa ad ottenere l' accreditamento figu-
rativo nella gestione assicurativa ( I.V.S. o Fondi sosti-
tutivi )  alla quale gli interessati siano iscritti all'
atto del collocamento in aspettativa deve essere presentata
alla competente Sede dell' Inps - a pena di decadenza -
entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello solare nel
corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'
aspettativa stessa.
     Pertanto, relativamente ai periodi di aspettativa
compresi nel corrente anno solare, la domanda dovra' perve-
nire entro il 31 marzo 1997. Per le aspettative collocantisi
negli anni solari dal 1997 in poi, la domanda dovra' essere
ripetuta annualmente entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno solare successivo a quello di riferimento.
     Per i periodi di aspettativa collocati anteriormente al
1 gennaio 1996, la domanda dovra' essere presentata - a pena
di decadenza - entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
decreto legislativo e cioe' entro il 13 febbraio 1997.
     Si sottolinea il carattere perentorio espressamente
attribuito ai termini suddetti e si ribadisce che, anche per
le aspettative di durata pluriennale la domanda di accredito
deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno con
riferimento all' anno solare precedente e non al termine del
periodo di aspettativa, a pena di decadenza.
4 - Importo delle retribuzioni accreditabili
     Nel richiamare l' art. 8, 8  comma, della legge 155 /
1981, che stabilisce i parametri retributivi degli accredi-
tamenti figurativi per i periodi di aspettativa ex art. 31
della legge 300 / 1970, il decreto legislativo in esame
precisa che le retribuzioni cui deve essere fatto riferi-
mento sono quelle previste dai contratti collettivi di
lavoro della categoria anche di natura integrativa, con
esclusione sia di emolumenti collegati alla effettiva
prestazione dell' attivita' lavorativa o condizionati ad una
determinata produttivita' o a determinati risultati di
lavoro, sia di quelli derivanti da incrementi retributivi o
da progressione di carriera che non siano legati alla sola
maturazione dell' anzianita' di servizio.
       Tali disposizioni non hanno carattere sostanzialmente
innovativo in quanto confermano i criteri finora  seguiti.
Al riguardo si comunica che gli stessi principi devono
valere anche agli effetti dell' applicazione dell' art. 2
della legge 27.12.1985, n. 816. Continuano a trovare appli-
cazione altresi' le particolari disposizioni contenute nel
comma ottavo dello stesso art. 8 sopracitato a favore dei
dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni
sindacali cui applicare i contratti di lavoro stipulati per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il
trattamento economico del personale non risulti regolamen-
tato da specifiche normative interne o contrattuali.
5 - Chiarimenti vari
     In relazione ad alcuni quesiti posti, si riportano i
seguenti chiarimenti.
5.1 - Si conferma per coloro i quali siano stati chiamati a
ricoprire una carica o funzione che puo' non attribuirsi
rilevanza alla consistenza dell' impegno ( ved. circ. 667 /
R.C.V. del 31.1.1985), fermo restando che le funzioni
connesse alla carica ricoperta vengano effettivamente
svolte. Laddove sia dato accertare che le funzioni effettive
non siano quelle corrispondenti ad una delle cariche o
funzioni previste dalla norma il relativo periodo non puo'
essere riconosciuto.
5.2 - Nei casi di aspettativa concessa con decorrenza
anteriore all' entrata in vigore del decreto in esame,
quando la decorrenza stessa risulti contestuale  alla
assunzione in servizio, e' da presumere - se non vengano
addotte plausibili motivazioni - che non ci sia stato un
effettivo accordo tra le parti diretto alla assunzione delle
rispettive obbligazioni ( prestazione di attivita' subordi-
nata e corresponsione della retribuzione), le quali hanno
carattere sinallagmatico e costituiscono l' elemento essen-
ziale del contratto di lavoro.
5.3 - La tutela previdenziale, in quanto strettamente
connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante
il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedi-
mento relativo cessi di avere efficacia o per il rientro in
servizio o per interruzione del rapporto di lavoro. In
proposito, e' da ritenere che la tutela previdenziale stessa
venga meno anche quando venga a cessare l' attivita' azien-
dale, evento questo che fa perdere la possibilita' di
reinstaurare il rapporto di lavoro dipendente.
Fermo restando che in ogni caso di riassunzione in servizio
e' necessario un nuovo provvedimento di collocamento in
aspettativa, si precisa che laddove, in applicazione di
disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, per
il personale che transiti ad Azienda o ente dove non si
richieda l' effettuazione del periodo di prova, devesi
ritenere che non vada neanche richiesta - ai fini della
efficacia del provvedimento di conferma dell' aspettativa in
corso o di concessione di una nuova aspettativa - la condi-
zione del termine dei sei mesi.
6 - Contribuzione aggiuntiva
     Di carattere innovativo e' la disposizione di cui al
comma 5 sub art. 3 del decreto in oggetto che attribuisce la
facolta' di versare, per i periodi che si collocano a
decorrere dal mese successivo all' entrata in vigore del
decreto (1 dicembre 1996 ) una contribuzione aggiuntiva
sull' eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo
svolgimento dell' attivita' sindacale ai lavoratori collo-
cati in aspettativs ex art. 31 e la retribuzione di riferi-
mento per il calcolo del contributo figurativo determinato
secondo quanto precisato al precedente p. 4.
     La suddetta facolta' puo' essere esercitata dall' Or-
ganizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione
alla competente Sede dell' Inps, mediante il versamento,
entro gli stessi termini previsti per le domande di accre-
ditamento figurativo, di una somma pari all' aliquota di
contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del
lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrispo-
ste dall' organizzazione sindacale e la retribuzione figu-
rativa accreditata.
     Negli stessi termini e con le stesse modalita' le
Organizzazioni sindacali hanno facolta' di effettuare
versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennita'
che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco
sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio
datore di lavoro.
     Si fa riserva di particolari, successive istruzioni
circa le modalita' operative per il versamento della con-
tribuzione in argomento.
7 - Regolarizzazioni per i periodi pregressi
     Nel caso in cui l' aspettativa fruita presso i sinda-
cati, non risultando conforme alla disciplina prevista per
l' applicazione dell' art. 31 piu' volte citato, avrebbe
comportato l' assolvimento di obblighi contributivi connessi
a prestazioni di lavoro subordinato, i sindacati sono tenuti
ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive col
rispetto del termine  di prescrizione di cui all'art. 3, c.
9 - lettera a), della legge 8.8.1995, n. 335.
     Ove tali regolarizzazioni siano effettuate entro il
termine di sei mesi dall' entrata in vigore del decreto
legislativo in esame, i contributi saranno gravati dei soli
interessi al tasso legale.
     Le regolarizzazioni saranno effettuate secondo le
procedure previste in materia. Le Sedi dal canto loro, sulla
base delle pratiche amministrative eventualmente aperte, si
attiveranno affinche' le operazioni relative a tali regola-
rizzazioni siano correttamente espletate, esercitando
altresi' la consueta attivita' di vigilanza.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                        TRIZZINO

Circolare 192 del 7 ottobre 1996

Oggetto: Prestazioni economiche di malattia. Questioni varie.
Sommario:
1)   lo spostamento all'estero durante la malattia non e' di
massima consentito, salvo autorizzazioni;
2)   situazioni che possono giustificare assenze a visita di
controllo motivate da effettuazione di trattamenti di c.d.
medicina alternativa;
3)   indennizzabilita' della malattia in caso di ricoveri per
     donazioni d'organo;
4)   condizioni per l'indennizzabilita' dei periodi di assenza
dal lavoro per effettuazione di prestazioni sanitarie in
regime di day hospital.
1)   TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DURANTE LA MALATTIA.
     Con circolare n. 38 PMMC n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987
e' stato precisato che all'assicurato che si rechi, durante la
malattia, in localita' diversa da quella abituale va riconosciuto
il diritto alla relativa indennita', sempreche' comunichi
all'Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesima
certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo
temporaneo indirizzo, consentendo, cosi', tutti i controlli
sanitari ritenuti necessari (1).
     La possibilita' di controllo sanitario costituisce, quindi,
in sostanza, il presupposto della trasferibilita' del domicilio
dell'assicurato durante la malattia. Anche la Corte
Costituzionale ha ribadito, con sentenza n. 78/1988, il principio
della doverosa cooperazione del lavoratore per l'esecuzione dei
controlli sanitari, cosicche' il trasferimento durante la
malattia in localita' difficilmente accessibile da parte dei
medici di controllo puo' giustificare la trattazione della
fattispecie sotto il profilo della irreperibilita'.
     E' evidente come l'attivita' di controllo venga resa
particolarmente difficoltosa in caso di trasferimento in
localita' estera. La normativa CEE (art.22 del Regolamento
n.1408/71 del 14.6.1971, in suppl. Atti Uff. gennaio 1993)
prevede quale presupposto per la concessione di prestazioni
durante la malattia all'assicurato la necessita' di una
preventiva autorizzazione da parte dell'istituzione competente "a
ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero
a trasferire la residenza nel territorio di altro Stato membro" o
"a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere
cure adeguate al suo stato": pur potendo l'INPS rientrare nel
concetto di "istituzione competente", l'autorizzazione a
spostamenti nell'ambito dei paesi CEE viene, per prassi,
rilasciata dalle USL (su mod. E112), a cui pertanto l'interessato
deve rivolgersi. In caso di trasferimento, quindi, il lavoratore
dovra', ai fini di interesse, fornire all'INPS e al datore di
lavoro copia della predetta autorizzazione (2).
     Anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in
vigore convenzioni nella materia va analogamente disciplinato,
nel senso che deve essere autorizzato: pertanto, potranno essere
considerate favorevolmente, con conseguente pagamento
dell'indennita', solo richieste di trasferimento autorizzate
dall'INPS o dalle USL. Qualora l'interessato si rivolga all'INPS,
il medico dell'Istituto valutera' allo scopo la necessita' di
migliori cure e/o di assistenza che il lavoratore potra' ricevere
nell'altro Paese, subordinando eventualmente l'autorizzazione
all'onere di sottoporsi a visite di controllo -di cui dovra'
esibire la relativa documentazione- presso istituzioni sanitarie
del luogo o da parte di medici di fiducia dei consolati o
ambasciate d'Italia.
2)   GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO.
     Sono stati chiesti chiarimenti circa i criteri di
valutazione da assumere, ai relativi effetti giustificativi,
nell'ipotesi di lavoratori che, risultati assenti a visita di
controllo, dichiarano di essersi recati presso studi
professionali privati, che praticano la c.d. medicina
alternativa.
     Sulla questione va inizialmente tenuto presente sul piano
generale che la semplice prescrizione di tali trattamenti non
comprova, di per se', la condizione di incapacita' lavorativa,
cui e' correlata l'erogazione delle prestazioni economiche di
malattia. Nelle situazioni del genere deve pertanto essere
previamente valutata -necessariamente con l'ausilio dei sanitari-
sulla base della certificazione di malattia riferita ai singoli
eventi, la sussistenza del rischio assicurativo.
     In presenza di accertata incapacita' al lavoro, si ritiene
peraltro che possano essere considerati favorevolmente,
nell'ambito della previsione di cui al punto C, 2  alinea, della
delibera del Consiglio di Amministrazione n.99/1984, eventuali
assenze riconducibili all'effettuazione dei trattamenti suddetti
laddove questi risultino collegati alla malattia in corso,
adeguatamente dimostrata dal lavoratore, e venga debitamente
comprovata l'impossibilita', anche in relazione alla distanza dal
domicilio, di eseguirli in orario che consenta il rispetto delle
fasce di reperibilita'. L'effettiva esecuzione, con il relativo
orario, deve essere inoltre formalmente attestata dalla struttura
privata che, ovviamente, dovra' risultare in possesso di regolare
autorizzazione allo svolgimento della specifica terapia.
     Nella valutazione dell'impossibilita' di effettuazione della
terapia al di fuori delle fasce e' da tenere presente, comunque,
che, generalmente, per il tipo di prestazioni sopra descritte,
gli orari possono essere concordati secondo le esigenze del
paziente.
     Resta ferma in ogni caso l'osservanza dei normali criteri in
materia di rilascio (contestuale) e di presentazione della
attestazione della presenza, con indicazione, come detto,
dell'orario di effettuazione della terapia.
     Nei casi di specie, infine, sara' necessario anche acquisire
copia della fattura o ricevuta rilasciata.
3)   RICOVERI PER DONAZIONE D'ORGANO.
E' stato segnalato il caso di assicurati che si ricoverano
per sottoporsi a donazione d'organo.
     In tale fattispecie, si ritiene che possa procedersi
all'erogazione dell'indennita' di malattia, secondo le norme
comuni, per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, di
convalescenza per il recupero delle energie lavorative,
adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale e'
avvenuto l'intervento.
     Le indicazioni che precedono valgono anche per il caso, da
ricomprendere tra le donazioni d'organo, di "prelievo di cellule
staminali, midollari e periferiche a scopo infusione" per
successivi trapianti (art.1, comma 3, della legge n. 107/1990),
situazione che, per le modalita' di svolgimento e per gli effetti
che ne conseguono (necessita' di alcune giornate di ricovero e di
convalescenza) puo' essere ricondotta all'ipotesi di malattia
indennizzabile, non apparendo applicabile la tutela prevista per
la donazione di sangue o di emocomponenti.
4)    DAY HOSPITAL
     Con riferimento alla problematica concernente il diritto
all'indennita' di malattia degli assicurati che fruiscono di
prestazioni sanitarie in regime di "day hospital", si precisa che
le stesse non sono equiparabili al regime di ricovero in quanto,
pur essendo coordinate in ambito ospedaliero, sono
sostanzialmente prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale.
     L'indennizzabilita' degli eventi in questione potra'
pertanto aver luogo previo riconoscimento, nel caso concreto,
della sussistenza di uno stato di effettiva incapacita'
lavorativa.
     Tale requisito puo' intendersi realizzato quando la
permanenza giornaliera nel luogo di cura, tenendo conto anche del
tempo occorrente per rientrare nel luogo di lavoro, copra in
buona sostanza la durata (giornaliera) dell'attivita' lavorativa.
     Anche nell'ipotesi di permanenza inferiore, l'indennita'
potra' competere quando venga debitamente accertata a livello
medico -in relazione alla natura dell'infermita' e/o alla terapia
praticata- la condizione di mancanza, nel lavoratore, di una
residua capacita' lavorativa nel corso della medesima giornata di
effettuazione della terapia.
     Il trattamento economico di malattia, quando dovuto, sara'
erogato in misura normale, senza applicare, cioe', la particolare
riduzione, fondata su presupposti non rilevabili nella
circostanza, prevista nell'ipotesi di ricovero riguardante
lavoratori senza familiari a carico e potra' essere corrisposto
per le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da
certificazione della relativa struttura (ospedaliera o altra
convenzionata con il S.S.N.) o dal medico curante, inviata nei
termini previsti per la certificazione di malattia.
     Nel caso in cui il trattamento non venga eseguito con
cadenza giornaliera, i giorni di mancata effettuazione della
cura, ovviamente persistendo l'assenza dal lavoro, se non
debitamente certificati, non saranno indennizzabili, pur
potendosi considerare l'evento unico agli altri effetti (carenza,
misura indennita' -v. circ. n.4377 AGO/170 del 6.8.1981, par. 4).
     Eventuali istanze di lavoratori che abbiano omesso, in buona
fede, di inviare la predetta certificazione ovvero l'abbiano
trasmessa in ritardo, potranno essere considerate favorevolmente
previo conforme giudizio sanitario, analogamente a quanto
previsto per i giorni di malattia successivi a prestazioni di
"pronto soccorso" (v. circ. n. 145 del 28.6.1993, par. 2 a).
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO
Note
1) Si rammenta (v. circ.n.38 PMMC/87) citata che sono fatte salve
   le conseguenze, agli effetti sanzionatori, dello spostamento
   in altra localita' durante la malattia, quando questo
   comprometta lo stato di salute del lavoratore.
2) Analogamente dicasi anche per i Paesi con cui sussistono
   convenzioni in materia, quando siano presenti simili
   previsioni.

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