Eureka Previdenza

Legge 464 dell'8 agosto 1972

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

Vigente al: 26-10-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una

delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale puo' essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento e' esteso agli operai dipendenti da imprese

industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi

6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le

modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000. ((1))

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco". ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 20 maggio 1975, n.164 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)

che "Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi"; (con l'art. 15, commi 1 e 2) che "Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000. L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che

sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate."

Art. 2.


I periodi, per i quali e' corrisposto il trattamento di cui

all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione

salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennita' di anzianita', corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

Art. 3.


I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1

della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per se e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalita' in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennita'

giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.

Art. 4.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))

Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente

articolo spetta altresi' il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Art. 5.


Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di

concerto con il Ministro per il tesoro e' determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.


Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della

legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi e' confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilita' eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilita' di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potra' essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessita', fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno.

E' devoluta a decorrere dal 1 gennaio 1973 alla Cassa integrazione

guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 dicembre 1975, n.689, convertito senza modificazioni

dalla L. 5 febbraio 1976, n.22, ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e'

prorogato al 31 dicembre 1977."

Art. 7.


I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo

1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati a lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attivita' industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attivita' industriale e l'ambito

territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attivita' industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.

Art. 8.


L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4:


Spetta altresi' all'ufficio regionale del lavoro individuare le

necessita' di collocamento presso altre aziende industriali della manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N.675))

Art. 10.


Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto

interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli

esercizi successivi.

Art. 11.


All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della

presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972


LEONE


ANDREOTTI - COPPO -

TAVIANI - VALSECCHI -

MALAGODI - FERRI -

FERRARI-AGGRADI


Visto, il Guardasigilli: GONELLA

 

Legge 457 dell'8 agosto 1972

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

Vigente al: 1-8-2014

TITOLO I
MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli,

salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e'

determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto

giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio

1963, n. 329, sono abrogati.

Art. 2.


Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di

cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni

sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle

prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e' rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3.


L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla

base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva

del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione,

comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. (3) ((5))

La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la

determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni

l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita

una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 21)

che "Il terzo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a

tempo indeterminato."

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AGGIORNAMENTO (5)

La 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che

"Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della

citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."

Art. 4.


Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie

professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 5.


II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale; previsto

dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica; 30 giugno 1965, n. 1.124, e' fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Art. 6.


Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed

assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festivita' nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festivita' suddette.

Art. 7.


La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4

della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse Mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e' soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO II
INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8.

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli, i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Art. 9.

Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non

comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.

Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in

soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

Art. 10.


Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui

all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".

Art. 11.


Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal

presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza

sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre

rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi

supplenti.

Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice

direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare un

esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e

la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo

sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Art. 12.


Spetta al comitato speciale:

1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una

propria relazione;

2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano

insorgere nell'applicazione della presente legge;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

Art. 13.


Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate

da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.

Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 14.


Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale

del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine; non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un

supplente.

Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente

articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.

Art. 15.


Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il

datore di lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita' lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della

sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore

di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

Art. 16.


La domanda di cui all'articolo precedente e' trasmessa dalla

sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

Art. 17.


Il trattamento sostitutivo a' corrisposto dall'Istituto, nazionale

della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.

Art. 18.


E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla

notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso; decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'articolo 12,

n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'autorita' giudiziaria.

Art. 19.


Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico

del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La gestione stessa e' tenuta ad anticipare, senza gravame di

interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai datori di

lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 20.


Il contributo a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i

lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. ((2))

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al

comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla

L. 26 settembre 1981, n.537, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore

di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento."

Art. 21.


La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 puo' essere

modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del, Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22.


Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede

all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Art. 23.


La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attivita' di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 24.


I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle

aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di

consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Per i contributi previsti dalla presente legge e per le

contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

TITOLO III
TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Art. 25.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. (1) ((4))

Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

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AGGIORNAMENTO (1)

La 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che

"La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3

della stessa legge."

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55)

che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro

annuo di riferimento."

Art. 26.


Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo

precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza, sociale. Il relativo onere con evidenza contabile e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.


I periodi per i quali e' corrisposto il trattamento sostitutivo

della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Art. 28.


I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20,

sono applicati per dodicesimi a partire dal mese, successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972


LEONE


ANDREOTTI - COPPO

TAVIANI - MALAGODI

- NATALI


Visto, il Guardasigilli: GONELLA

 

Legge 485 dell'11 agosto 1972

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti
pensionistici ed assistenziali.
Vigente al: 1-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Articolo unico

E' convertito in legge ii decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed
assistenziali, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro
familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4
agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia,
sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in
virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel
precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di
malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme,
i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto
1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla
corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione
sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara'
ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione
all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25
miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno".
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:
pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;
pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30
aprile 1968: 10 per cento".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio
1972.
La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti
di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di
avvalersi della norma di cui al comma medesimo".
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
"Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di
pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi,
spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella
misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le
quote di maggiorazione per la pensione diretta".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - Con effetto dal 1 maggio 1969, dopo il secondo comma
dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo
sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969".
All'articolo 13, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente
dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in
pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2
luglio 1972".
L'articolo 15 e' soppresso.
L'articolo 18 e' sostituito con il seguente:
"Con decorrenza 1 gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31
dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e di riversibilita'
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio
1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue,
applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti
dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per
l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a
lire 5.000.000:
35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1 luglio
1965;
30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30
giugno 1968;
20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1968 al 30
giugno 1970".
All'articolo 23, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a
favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio
1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000".
Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 23-bis. - Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744,
continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a
quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non
sara' organicamente disciplinata con legge successiva.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e
dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo
conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni
INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni
INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni


Il conguaglio sara' effettuato annualmente sulla base delle
risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative
interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio
per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio".
"Art. 23-ter. - L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente
sono considerati utili anche ai fini della determinazione della
misura delle pensioni "".
"Art. 23-quater. - Con effetto dal 1 maggio 1969 il quinto comma
dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito
dal seguente:
"I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo"".
"Art. 23-quinquies. - Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo
comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale".
"Art. 23-sexies. - Le variazioni degli importi delle pensioni e dei
trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da
provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal
presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla
misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di
decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel
corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni
meccanizzate.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1
gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153"".
"Art. 23-septies. - Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio
1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179,
riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della
entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146,
ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza
sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno
dalla data da cui avra' effetto la legge di conversione del presente
decreto".
"Art. 23-octies. - I titolari di pensione diretta, indiretta o di
riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le
pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione
speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno
diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati
a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali
rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da
autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo
stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno
stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o
di altri enti interessati".
"Art. 23-nonies. - Il personale, direttivo e didattico, delle
scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo
obbligatoriamente all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", puo', a
richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto
istituto "Rosa Maltoni Mussolini".
Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno
presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per
riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i
benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal
servizio".
"Art. 23-decies. - Le disposizioni di cui all'articolo 13 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata
di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
"Art. 23-uindecies. - I trattamenti minimi delle pensioni liquidate
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del
soppresso Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere
di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste
dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei
trattamenti minimi stessi".
"Art. 23-duodecies. - Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3
del presente decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto
di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico
anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei
miglioramenti previsti dallo stesso articolo".
"Art. 23-terdecies. - Il termine indicato al secondo comma
dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per
altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
"Art. 23-quattuordecies. - All'articolo II della legge 30 aprile
1969, n. 153, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai
superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia"".
"Art. 23-quinquiedecies. - Per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in
forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il
30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione
stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".
"Art. 23-sexiesdecies. - Con effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle
D) ed E) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite
dalle tabelle D) ed E) allegate alla legge di conversione del
presente decreto.
I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi
di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza
compresa tra il 10 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non
contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903".

TABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Parte del provvedimento in formato grafico


TABELLA E

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Parte del provvedimento in formato grafico


"Art. 23-septiesdecies. - Ai supplementi di pensione si applicano
le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione,
a cominciare dai miglioramenti previsti dall'articolo 9 della legge
30 aprile 1969, n. 153".
"Art. 23-octiesdecies. - L'assorbimento della parte eccedente la
misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma
dell'articolo 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione
dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti
delle medesime.
La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che
conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti
ed ha effetto dal 1 gennaio 1971".
"Art. 23-noniesdecies. - Con effetto dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, all'articolo 46 dello stesso decreto e' inserito, dopo il
penultimo comma, il seguente:
"La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente,
contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato
l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente
articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto
decorso il suddetto termine di 180 giorni"".
"Art. 23-vicies. - Con effetto dal 1 luglio 1972 e' soppresso
l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403".
"Art. 23-semel et vicies. - All'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio
1952 "".
All'articolo 25, primo comma, le parole: "545 milioni", sono
sostituite con le parole: "815 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addi' 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR -
MALAGODI - COPPO -
TAVIANI - SCALFARO -
GASPARI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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